Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/06/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. R.G. 5274/24 ed iniziato con ricorso depositato il
7/10/24 da con avv. Peter Močnik Parte_1
- ricorrente -
contro
, contumace Controparte_1
- parte resistente - avente ad oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni del ricorrente:
Nel merito:
1. Accertare e dichiarare che (TS, 11/01/1966), odierno ricorrente, è divenuto Parte_1
proprietario per usucapione ultraventennale di 2/6 p.i. della p.c.n. 1073/9 in P.T. Web 168 del c.c. di
Rozzol, autorizzandolo all'intavolazione a suo nome del diritto di proprietà del bene così identificato;
2. Senza spese in caso di non opposizione.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Il ricorso, ritualmente formulato e proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., ed inoltre suscettibile di decisione in base alle risultanze già in atti, è altresì fondato nel merito, per le ragioni che seguono. ha adito il Tribunale per sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, in Parte_1 fatto esponendo di essere “proprietario per successione della madre della casa con corte situata in
Strada di Rozzol a Trieste, p.c.n. 1073/7 e 1073/8 in P.T. 2351 del c.c. di Rozzol, così corrisposti i cat.
178 fondo contornato in verde e marcato “C” di tq 96,54, rispettivamente fondo contornato in rosso e marcato “F” di tq 97,79 nel Piano tavolare–catastale geom. dd. 07/04/2018 prot. CP_2
28142/18 dd. 4/5/2018 (doc. 2);
2. Parte integrante di tale immobile è pure la frazione della p.c.n.
1073/2 in P.T. 2254 del c.c. di Rozzol, indicata con p.c.n.1073/9 di mq 12 ed orlata in bruno nel suddetto Piano, iscritta per 2/6 p.i. al ricorrente, per 1/6 p.i. ciascuno ai convenuti in Controparte_3
e e per i residui 2/6 p.i. ai convenuti coniugi e Per_1 Persona_2 CP_4 Persona_3
pagina 1 di 3
3. Tale frazione è stata identificata quale p.c.n. 2073/9 in virtù dell'intavolazione del suddetto
Piano, accettato e fatto proprio da tutti i proprietari (docc. 3 e 4);
4. Poiché la suddetta frazione è stata da sempre posseduta ed utilizzata dal ricorrente e dai suoi predecessori come porzione della propria corte, di cui costituisce accesso, e la stessa è da molti decenni separata dal resto della p.c.n.
1073/2 da cancello e recinzione, circostanze ben note ed accettate, tanto che in sede di mediazione tutte le parti allora coinvolte hanno raggiunto un accordo sottoscritto (doc. 5), ripetuto in sede notarile
(doc. 6), accettando tutte le circostanze, confermando l'avvenuto acquisto per usucapione del fondo per cui è causa da parte del ricorrente odierno.
5. A seguito di ciò è stato introdotto in giudizio ricorso ex art. 702 c.p.c., con il quale il Tribunale di Trieste ha riconosciuto l'avvenuta usucapione di 4/6 del bene di cui è causa (doc. 7).
6. Notificata l'ordinanza giudiziale, successivamente confermata come passata in giudicato, al momento della presentazione della domanda tavolare che la riguardava, la stessa è stata in parte rigettata dal Giudice Tavolare (doc. 8), poiché nel frattempo due dei comproprietari citati in giudizio avevano venduto il bene, senza alcun preavviso o comunicazione, sicché risultava ora intavolato l'odierno convenuto, mai prima chiamato in giudizio (doc. 1). In ragione di ciò il Giudice ha intavolato il ricorrente e la coniuge in comunione su 2/6 del bene Tes_1
oggetto di causa, rigettando per gli altri 2/6, ormai proprietà di terzi.
7. Esistendo prova documentale del titolo giuridico vantato dal ricorrente, con documento confessorio dei danti causa dell'odierno convenuto e provvedimento giudiziale senza opposizione, anzi, con adesione esplicita dei medesimi, poiché il convenuto è già pienamente informato della vicenda (doc. 9), sulla quale nei colloqui seguiti a tale nota mai ha sollevato obiezioni di sorta, si ritiene che la soluzione della presente vertenza sia ottenibile già con il procedimento abbreviato, senza necessità di istruttoria, essendovi una soluzione de plano, contro la quale il convenuto, che verrà ritualmente notificato, non ha contrarietà, anzi, per la quale soluzione si potrebbe già emettere decisione giudiziale definitiva, di fatto copia di quella precedente doc. 7), ma nei confronti dell'odierno convenuto prima non coinvolto perché ancora non titolare dei beni di lite”.
In contumacia del resistente, il Giudice, in assenza di richieste istruttorie ed essendo effettivamente la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttorie, avendo il ricorrente già precisato le proprie conclusioni, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., si è riservato il deposito della sentenza.
Ciò posto, la domanda di usucapione in esame merita accoglimento.
La fondatezza degli assunti del trova conforto nei documenti prodotti, compresi il verbale di Parte_1
mediazione in atti, conclusosi con esito positivo (doc. 5), e la precedente ordinanza di accoglimento dd.
21/12/22 (doc. 7).
pagina 2 di 3 Se ne trae la piena conferma dell'uso esclusivo e ultraventennale, come tale pubblico e pacifico, da parte dell'istante del bene oggetto di causa, consistente in una porzione di corte, da sempre oggetto di attività di cura ed utilizzo ad opera del comunque nel suo esclusivo godimento e Parte_1
disponibilità; ciò, senza mai chiedere il permesso ad alcuno, e senza che mai alcuno sollevasse una qualche contestazione, ovvero ponesse in essere atti di godimento od esercizio incompatibili.
Con ciò, nonché tenuto conto della totale inerzia difensiva del resistente, che nulla ha eccepito (pur se ritualmente notiziato), possono ritenersi senz'altro dimostrati i requisiti del valido possesso ad usucapionem in capo all'istante, sia sotto il profilo obiettivo della continuità, pacificità ed ultraventennalità del godimento di un potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà in via esclusiva, sia con riferimento al profilo psicologico.
Infine, le spese vanno compensate, stante la mancata opposizione.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che il ricorrente è divenuto proprietario per usucapione di 2/6 p.i. della p.c.n. 1073/9 in P.T.
Web 168 del c.c. di Rozzol;
autorizzata la conseguente intavolazione.
Spese compensate.
Così deciso a Trieste, il 27/05/25 il Giudice dott.ssa Anna L. Fanelli
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