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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/10/2024, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato ad [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Zanon Ruggero e domiciliati presso il suo studio in Arco via prati n.7, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 13.01.2007 in Arco preso atto che all'udienza del 16.07.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_2 Parte_1
1. I coniugi si impegnano a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa di abitazione di RI del Garda (Tn), Loc. San Tomaso 33/C, tavolarmente individuata dalla p.ed. 4098 p.m. 1 in P.T. 6677 II C.C. RI
(doc. 3), di proprietà di viene assegnata alla sig.ra Parte_1 Parte_2
unitamente agli arredi ivi presenti, previa asportazione dei beni
[...]
personali di proprietà del sig. Parte_1
Perso
3. I figli minori e restano affidati in via condivisa a entrambi i Per_1
genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione, e resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la madre. Il padre potrà vederli e tenerli con sé ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore;
4. Il signor si impegna, altresì, a corrispondere alla signora Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento di ciascuno Parte_2
Perso dei figli e con lei conviventi, la somma mensile di € 250,00 Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di giugno 2024 e così la somma complessiva di € 500,00, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, e da versarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c alla pag. 2 di 3 stessa intestato. Le parti convengono che detto assegno verrà versato fino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno dei figli.
5. Le spese straordinarie relative ai figli così come elencate nel Protocollo
CNF del 29/11/2017 sono a carico di entrambi genitori in parti uguali.
Ciascun genitore provvederà a rimborsare all'altro genitore le spese anticipate a richiesta. Saranno da concordarsi unicamente le spese superiori ad € 250,00= per singola voce complessiva di spesa.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione discendente dal loro rapporto di coniugio, avendo già provveduto a regolare bonariamente ogni altra pregressa questione economica, rinunciando ad ogni altra reciproca pretesa economica.
7. Le parti concordano che le spese legali della presente procedura siano a carico di entrambi in parti uguali.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio, il 16.10.2024.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato ad [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Zanon Ruggero e domiciliati presso il suo studio in Arco via prati n.7, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 13.01.2007 in Arco preso atto che all'udienza del 16.07.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_2 Parte_1
1. I coniugi si impegnano a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa di abitazione di RI del Garda (Tn), Loc. San Tomaso 33/C, tavolarmente individuata dalla p.ed. 4098 p.m. 1 in P.T. 6677 II C.C. RI
(doc. 3), di proprietà di viene assegnata alla sig.ra Parte_1 Parte_2
unitamente agli arredi ivi presenti, previa asportazione dei beni
[...]
personali di proprietà del sig. Parte_1
Perso
3. I figli minori e restano affidati in via condivisa a entrambi i Per_1
genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione, e resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la madre. Il padre potrà vederli e tenerli con sé ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore;
4. Il signor si impegna, altresì, a corrispondere alla signora Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento di ciascuno Parte_2
Perso dei figli e con lei conviventi, la somma mensile di € 250,00 Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di giugno 2024 e così la somma complessiva di € 500,00, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, e da versarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c alla pag. 2 di 3 stessa intestato. Le parti convengono che detto assegno verrà versato fino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno dei figli.
5. Le spese straordinarie relative ai figli così come elencate nel Protocollo
CNF del 29/11/2017 sono a carico di entrambi genitori in parti uguali.
Ciascun genitore provvederà a rimborsare all'altro genitore le spese anticipate a richiesta. Saranno da concordarsi unicamente le spese superiori ad € 250,00= per singola voce complessiva di spesa.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione discendente dal loro rapporto di coniugio, avendo già provveduto a regolare bonariamente ogni altra pregressa questione economica, rinunciando ad ogni altra reciproca pretesa economica.
7. Le parti concordano che le spese legali della presente procedura siano a carico di entrambi in parti uguali.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio, il 16.10.2024.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
pag. 3 di 3