Art. 24.
L'aliquota in natura stabilita dall'art. 22, quando e' corrisposta per la concessione di coltivazione relative a giacimenti siti nei territori indicati nell' art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , e', per una terza parte, devoluta alla regione in cui si effettuano le coltivazioni, per essere destinata allo sviluppo delle sue attivita' economiche ed al suo incremento industriale.
A tale scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente al valore della terza parte di detta, aliquota alla Cassa per il Mezzogiorno, che ne cura l'utilizzazione a favore della regione interessata, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza nel settore dell'industrializzazione.
Le somme eventualmente non utilizzate a tale scopo sono dalla Cassa destinate, sempre in favore della regione interessata, alla esecuzione delle opere straordinarie indicate nell' art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , modificato dall' art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza in detto settore.
L'aliquota in natura stabilita dall'art. 22, quando e' corrisposta per la concessione di coltivazione relative a giacimenti siti nei territori indicati nell' art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , e', per una terza parte, devoluta alla regione in cui si effettuano le coltivazioni, per essere destinata allo sviluppo delle sue attivita' economiche ed al suo incremento industriale.
A tale scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente al valore della terza parte di detta, aliquota alla Cassa per il Mezzogiorno, che ne cura l'utilizzazione a favore della regione interessata, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza nel settore dell'industrializzazione.
Le somme eventualmente non utilizzate a tale scopo sono dalla Cassa destinate, sempre in favore della regione interessata, alla esecuzione delle opere straordinarie indicate nell' art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , modificato dall' art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza in detto settore.