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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RG nr. 419/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 5/5/2021, da
, (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del presente atto, dagli avv.ti Luigi Contri e Laura Bertolaso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in 37123 Verona VR, Stradone Antonio Provolo, 26, Parte appellante contro Controparte_1
Controparte_2
) - codice fiscale e Partita Iva ,
[...] P.IVA_2 sa dall'Avv. Francesco Carrea del ed elettivamente domiciliata in Milano, via Fontana 5 presso lo Studio del difensore, Parte appellata e contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
Parte appellata
* Oggetto: appello avverso la sentenza n. 586/2020 pubbl. il 15/12/2020 in RG n. 292/2017 del Tribunale di Verona In punto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
* CONCLUSIONI
Conclusioni per parte appellante: Riformarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Verona - in funzione di Giudice del Lavoro - n. 586/2020 pubbl. il 15.12.2021 - RG n. 292/2017, non notificata, e per l'effetto, in accoglimento del presente appello, In via preliminare: a) disporre la sospensione del giudizio a fronte del deposito dell'istanza di definizione agevolata da parte del ricorrente avvenuta in data 06.02.2020 ovvero, b) accertata la volontà della ricorrente di avvalersi delle proroghe previste dal decreto Rilancio, disporre la sospensione del giudizio a fronte del deposito dell'istanza da quest'ultimo prevista. Nel merito in via principale: 1) dichiararsi la nullità e/o l'inesistenza della notifica degli avvisi di addebito e, conseguentemente, dichiararsi inesistenti e/o illegittimi gli avvisi medesimi. 2) Dichiararsi la nullità e per l'effetto annullare i ruoli e gli avvisi di addebito per i motivi esposti in narrativa;
3) Dichiararsi la nullità degli avvisi di addebito impugnati per assoluta carenza di giustificazione in relazione al computo degli interessi moratori sui tributi cartellizzati nonché per l'illegittima applicazione dell'aggio di riscossione;
4) Dichiararsi illegittime e non dovute le somme imputate a titolo di interessi e spese, per i motivi dedotti in narrativa. 5) Con rifusione di spese ed onorari di causa, direttamente attribuite per fattone anticipo.
Conclusioni per parte appellata Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni CP_4 contraria istanza, eccezione e deduzione, a dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione CP passiva dell'ente riscossione per ogni questione, comprese quelle formali, attinenti la notifica degli avvisi di addebito, con i consequenziale provvedimento anche in punto spese di lite, rigettare, per il resto, l'appello avversario e confermare, per l'effetto, la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Conclusioni per parte appellata non ha precisato conclusioni non essendole stato CP_3 notificato l'atto di appello unitamente al dec zione di udienza.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha rigettato il ricorso con il quale l'odierna appellante - - aveva fatto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 12220179000165728 000 - notificata a mezzo pec il 26.01.2017 - nonché, poiché mai notificati (così sosteneva , degli avvisi di addebito Parte_1 richiamati dalla detta intimazione di pagamento:
1) n. 42220120000110725 000 Ruolo n. 0000045,
2) n. 42220120002273678 000 Ruolo n. 0001277,
3) n. 42220120002437745 000 Ruolo n. 0001398,
4) n. 42220130001287053 000 Ruolo n. 0000854,
5) n. 42220130002676490 000 Ruolo n, 0001508,
6) n. 42220130003805232 000 Ruolo n. 0001934,
7) n. 42220140001335758 000 Ruolo n. 0000625,
8) n. 42220140003006425 000 Ruolo n. 0001480,
9) n. 42220150000556460 000 Ruolo n. 0000384,
10) n. 42220150003177949 000 Ruolo n. 0001268.
[si fa sin da ora presente: - che gli avvisi di addebito da 1 a 7 erano stati fatti oggetto, già prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, di richiesta di rateazione;
- che in relazione a tutti gli avvisi di addebito sopra richiamati l'appellante aveva, nel corso del giudizio di primo grado, avanzato istanza di c.d. rottamazione ter; - che in relazione agli avvisi di addebito nn. 1, 4, 7, 8, 9 e 10 l'appellante ha avanzato istanza, nel corso del presente giudizio, di beneficiare della procedura di c.d. rottamazione quater].
1.1. Risulta che, integrato il contraddittorio nei confronti di parte CP_3 appellante, dopo aver richiesto di accedere a definizione agevolata (c.d. rottamazione ter) ed avere pagato la prima rata così come previsto, non aveva poi pagato la seconda rata nel termine (il 30/11/2019) ritenuto dovuto dal giudice di prime cure (reputando l'odierna appellata essere detto termine per il pagamento della seconda rata slittato al 30/11/2020).
1.2. Il giudice di prime cure ha quindi rigettato il ricorso rilevando che gli avvisi di addebito erano stati tutti notificati da in parte per posta1 ed in CP_3 parte a mezzo pec2, con ciò anche disattendendo tutte le contestazioni mosse dall'odierno appellante inerenti alle modalità di effettuazione delle notifiche. Infine rilevando come la presentazione di tre distinte richieste di rateizzazione fosse circostanza del tutto incompatibile con la dedotta omessa notificazione degli avvisi di addebito di modo che la presentazione della detta istanza confermava la piena conoscenza degli avvisi di addebito.
1.3. Il Tribunale di Verona, inoltre disattesa l'eccezione afferente alla mancata indicazione della base di calcolo di interessi ed aggi pretesi di ha CP_4 rigettato l'opposizione con condanna di al Parte_1 pagamento delle spese di giudizio in favore tanto di quanto di CP_3 CP_4
2. Ha impugnato la sentenza sulla base di Parte_1 cinque motivi di appello.
2.1. Con primo motivo di appello parte appellante contesta la sentenza gravata per non avere il giudice di prime cure disposto la sospensione del processo di primo grado a seguito della richiesta di definizione agevolata;
ciò in violazione dell'art. 6, D.L. 119/2018. Rileva quindi l'appellante di avere, nel corso della prima udienza utile (il 6/2/2020) dichiarato di volersi avvalere espressamente del DL 119/18 e quindi anche della sospensione del processo e, ciononostante, non avere il giudice di prime cure disposto la sospensione ma solo un rinvio al 15/12/2020 allorquando ha poi constato il mancato pagamento della seconda rata.
2.2. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il mancato pagamento della seconda rata alla data prevista (30/11/2019) determinasse l'inefficacia della procedura di definizione agevolata (rottamazione ter) e, quindi, consentisse al giudice di prime cure la pronuncia della sentenza con definizione del giudizio di primo grado.
Rileva in particolare parte appellante come la mancata sospensione del giudizio fino alla data prevista per il pagamento dell'ultima rata ha impedito ad di beneficiare di vantaggi disposti con la Parte_1 normativa emanata, nel periodo di emergenza Covid, nel corso degli anni 2020 e seguenti.
2.3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha contestato la decisione impugnata nella porzione in cui ha ritenuto perfezionata la notificazione degli avvisi di addebito ancorchè effettuata da soggetti – gli Agenti della riscossione
– dall'appellante ritenuti non abilitati.
2.4. Con il quarto motivo l'appellante, rilevando sul punto l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Verona, ha eccepito la nullità dell'atto di intimazione di pagamento n. 12220179000165728 000 in quanto contenente non l'originale della cartella ma solo una copia informatica, allegata nel solo formato .pdf e priva di alcuna attestazione di conformità.
2.5. Con il quinto motivo l'appellante, sempre rilevando omessa pronuncia da parte del Tribunale di Verona, ha evidenziato di non avere, in primo grado, semplicemente contestato <l'an della pretesa dell'esattore a titolo di interessi di mora, ma il quantum, avendo rilevato l'omessa indicazione di ogni criterio di calcolo e l'eccessività delle somme richieste a tale titolo>>.
3. Con memoria depositata in data 3/1/2023 si è costituito in appello CP_4 avversando le ragioni di parte appellante.
3.1. In riferimento ai primi due motivi di appello ha argomentato per CP_4 la loro assoluta infondatezza. 3.2. Quanto ai motivi di appello numero tre e cinque, ha insistito per CP_4 la carenza di propria legittimazione afferendo detti motivi ad attività posta in essere da CP_3
3.3. Circa il quarto motivo di appello, ha argomentato in merito alla CP_4 correttezza della procedura notificatoria dell'opposta intimazione di pagamento stato comunque l'intervenuta sanatoria in ragione dell'opposizione evidentemente proposta
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 6/10/2022 (decreto del 18/6/2021) e quindi rinviata per ragioni di organizzazione del ruolo [con decreti del 14/1/2022, del 10/1/2023, del 5/9/2023, del 20/3/2024 e del 23/4/2024] è stata trattata all'udienza del 23/1/2025 e quindi decisa.
4.1. Risulta che i difensori della parte appellante hanno dismesso il mandato defensionale comunicandolo alla parte nell'aprile 2024 e poi anche nel gennaio 2025; la parte non si è costituita in giudizio con nuovo difensore cosicchè, in applicazione del principio di ultrattività del mandato, la stessa risulta efficacemente assistita ancora oggi, nel presente giudizio, dagli originari difensori.
4.2. Risulta inoltre che l'appellante, che come sopra detto ha comunicato con nota del 4/1/2023 di essere intenzionata ad avanzare istanza (poi fatta a febbraio 2023) di godere dei benefici della c.d. rottamazione quater, abbia pagato la sola prima rata [circostanza confermata all'udienza del 23/1/2025 da entrambe le parti costituite]. Con l'appena menzionata nota del gennaio 2023 aveva chiesto il differimento della prima Parte_1 udienza a data successiva al 30 aprile 2023 per la verifica degli incombenti previsti per il perfezionamento della procedura di rottamazione. Verifica quindi effettuata all'udienza del 23/1/2025 con accertamento del mancato perfezionamento della procedura e conseguente decadenza.
4.3. Nel corso della suddetta udienza è stato accertata l'omessa notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello, in uno con il decreto di fissazione dell'udienza, ad CP_3
*
5. L'appello non può trovare accoglimento in quanto improcedibile nei confronti di ed inammissibile rispetto ad L'appello, inoltre, CP_3 CP_4 sarebbe infondato nel merito. 6. Con riferimento al rapporto processuale tra l'appellante ed occorre CP_3 rilevare, come in effetti già sopra è stato evidenziato, come
[...] abbia omesso di convenire in giudizio – del Parte_1 CP_3 cui credito qui si discute e la quale ha curato la notifica degli avvisi di addebito di cui l'appellante contesta la ricezione - mediante notificazione del ricorso d'appello e del decreto di fissazione di udienza.
Motiva peraltro la parte appellante anche nel corso dell'udienza da ultimo tenuta innanzi al Collegio circa un proprio sostanziale disinteresse a vedere accolto l'appello nei confronti di (vale a dire del soggetto che, come CP_3 appena sopra detto, è titolare del credito portato da avvisi ed intimazione opposti e di cui nega, quanto agli avvisi di Parte_1 addebito, la ricezione).
Ora, nel caso di specie, come conferma il disinteresse manifestato dall'appellante alla presenza di in giudizio, si verte certamente in materia CP_3 di cause scindibili – soggetta alla disciplina di cui all'art. 332 cpc - in quanto l'opposizione proposta da nel momento in Parte_1 cui aggredisce, contestando esserle stati notificati, gli avvisi di addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento n. 12220179000165728 000 gestita e notificata all'appellante da ha valenza recuperatoria ciò CP_4 determinando l'esclusiva passiva legittimazione di (cfr. cass. civ. CP_3
18256/2020). Di ciò vi è peraltro conferma nel fatto che alcuna domanda propone anche in codesta sede di appello Parte_1
(si vedano le conclusioni in ultimo formulate) che abbia ad oggetto l'unico atto, attribuibile ad consistente nella formazione e notifica CP_4 dell'opposta intimazione di pagamento (ciò a seguito della formazione del ruolo e della notifica dell'avviso di addebito da parte di . CP_3
Ciò detto, l'omessa notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio ad determina, visto il già sopra richiamato art. 332 cpc, la non CP_3 controvertibilità della pronuncia appellata – inerente le tematiche di esclusivo interesse di – afferenti alla sussistenza ed entità del debito previdenziale CP_3
a carico di Parte_1
Ciò detto, la mancata notifica dell'atto di appello all'unico soggetto legittimato a contraddire nel merito del debito di e, Parte_1 con ciò, il consolidamento del credito in capo ad determina CP_3
l'inammissibilità di ogni domanda logicamente afferente al rapporto processuale intercorrente tra la stessa ed Parte_1
CP_3
7. Venendo ora al rapporto processuale tra la parte appellante ed
[...]
, oltre a quanto già sopra detto in Controparte_1 ordine all'assenza di domande/conclusioni che vanno a colpire l'avviso di addebito notificato da è qui sufficiente rilevare come la decisione CP_4 inerente alle tematiche che riguardano quest'ultimo soggetto è sostanzialmente assorbita dal consolidamento – per quanto si è sopra detto - della pronuncia di merito qui appellata che ha in definitiva confermato la sussistenza del credito di portato dagli avvisi di addebito opposti da CP_3 [...]
Parte_1
8. In ogni caso tutti i motivi di appello formulati da
[...] sarebbero da rigettare. Parte_1
8.1. Con riferimento al primo, aldilà del fatto che la concessione di continui rinvii da parte del giudice di prime cure in luogo della sospensione del processo non ha determinato, in concreto, alcun pregiudizio alla parte appellante, è qui sufficiente rilevare come nel corso dell'udienza del 6/2/2020 tutte le parti avessero concordato rinvio a successiva udienza proprio al fine di verificare se la fattispecie estintiva di cui alla procedura di rottamazione ter fosse stata correttamente instaurata e quindi come in tale udienza di rinvio il Tribunale di Verona abbia constatato il mancato pagamento della seconda rata e, con ciò, l'intervenuta decadenza.
8.2. Quanto al secondo motivo di appello, richiamando le considerazioni delle appellate, deve essere rilevato, in termini assorbenti, come tutte le norme menzionate da e che le avrebbero Parte_1 consentito ulteriori dilazioni temporali, siano posteriori all'effetto estintivo determinatosi con in suddetto mancato pagamento della seconda rata.
8.3. In merito al terzo motivo di appello, oltre a quanto detto al superiore punto 6 della presente motivazione, deve essere rilevato come tutte le argomentazioni dell'appellante attengano all'affermata incapacità notificatoria degli Agenti della riscossione ciò ancorchè oggetto di contestazione siano gli avvisi di addebito notificati da e non da CP_3 CP_4
Il motivo di appello, inoltre, non aggredisce la porzione di motivazione resa dal Tribunale di Verona che rileva come le notifiche abbiano comunque raggiunto il loro scopo avendo poi Parte_1 avanzato richiesta di rateazione.
8.4. A proposito del quarto motivo di appello, evidentemente conseguito lo scopo di conoscenza al quale la contestata notificazione dell'intimazione di pagamento è preordinata, è qui sufficiente rimandare all'insegnamento del supremo collegio espresso, tra le molteplici, dalla pronuncia n. 532/2020.
8.5. Infine, circa il quinto motivo, se ne deve rilevare la aspecificità della doglianza posto che le somme di cui si discute sono determinate in base a criteri legali e, quindi, l'appellante era in grado di individuare da sé il dovuto e, quindi, sollevare specifica contestazione sull'entità del proprio debito.
11. Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, queste possono essere compensate in via integrale in considerazione dell'incertezza giurisprudenziale – in punto interesse di a contraddire – risolta solo CP_4 dalla pronuncia (successiva al deposito d o di primo grado) resa dalla Cassazione (cass. civ. 7514/2022).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibilità nei confronti di ed inammissibile nei CP_3 confronti di;
Controparte_1
2) spese compensate.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 16 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott. Paolo Talamo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 - n. 42220120000110725 000 Ruolo n. 0000045 notificato il 23.3.2012; - n. 42220120002273678 000 Ruolo n. 0001277 notificato il 30.10.2012; - n. 42220120002437745 000 Ruolo n. 0001398 notificato il 28.11.2012; - n. 42220130001287053 000 Ruolo n. 0000854 notificato il 9.10.2013; - n. 42220130002676490 000 Ruolo n, 0001508 notificato il 10.1.2014; - n. 42220130003805232 000 Ruolo n. 0001934 notificato il 5.2.2014; - n. 42220140001335758 000 Ruolo n. 0000625 notificato il 20.6.2014; - n. 42220140003006425 000 Ruolo n. 0001480 notificato il 7.1.2015. 2 - n. 42220150000556460 000 Ruolo n. 0000384 notificato il 27.8.2015; - n. 42220150003177949 000 Ruolo n.0001268 notificato il 24.12.2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 5/5/2021, da
, (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del presente atto, dagli avv.ti Luigi Contri e Laura Bertolaso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in 37123 Verona VR, Stradone Antonio Provolo, 26, Parte appellante contro Controparte_1
Controparte_2
) - codice fiscale e Partita Iva ,
[...] P.IVA_2 sa dall'Avv. Francesco Carrea del ed elettivamente domiciliata in Milano, via Fontana 5 presso lo Studio del difensore, Parte appellata e contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
Parte appellata
* Oggetto: appello avverso la sentenza n. 586/2020 pubbl. il 15/12/2020 in RG n. 292/2017 del Tribunale di Verona In punto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
* CONCLUSIONI
Conclusioni per parte appellante: Riformarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Verona - in funzione di Giudice del Lavoro - n. 586/2020 pubbl. il 15.12.2021 - RG n. 292/2017, non notificata, e per l'effetto, in accoglimento del presente appello, In via preliminare: a) disporre la sospensione del giudizio a fronte del deposito dell'istanza di definizione agevolata da parte del ricorrente avvenuta in data 06.02.2020 ovvero, b) accertata la volontà della ricorrente di avvalersi delle proroghe previste dal decreto Rilancio, disporre la sospensione del giudizio a fronte del deposito dell'istanza da quest'ultimo prevista. Nel merito in via principale: 1) dichiararsi la nullità e/o l'inesistenza della notifica degli avvisi di addebito e, conseguentemente, dichiararsi inesistenti e/o illegittimi gli avvisi medesimi. 2) Dichiararsi la nullità e per l'effetto annullare i ruoli e gli avvisi di addebito per i motivi esposti in narrativa;
3) Dichiararsi la nullità degli avvisi di addebito impugnati per assoluta carenza di giustificazione in relazione al computo degli interessi moratori sui tributi cartellizzati nonché per l'illegittima applicazione dell'aggio di riscossione;
4) Dichiararsi illegittime e non dovute le somme imputate a titolo di interessi e spese, per i motivi dedotti in narrativa. 5) Con rifusione di spese ed onorari di causa, direttamente attribuite per fattone anticipo.
Conclusioni per parte appellata Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni CP_4 contraria istanza, eccezione e deduzione, a dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione CP passiva dell'ente riscossione per ogni questione, comprese quelle formali, attinenti la notifica degli avvisi di addebito, con i consequenziale provvedimento anche in punto spese di lite, rigettare, per il resto, l'appello avversario e confermare, per l'effetto, la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Conclusioni per parte appellata non ha precisato conclusioni non essendole stato CP_3 notificato l'atto di appello unitamente al dec zione di udienza.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha rigettato il ricorso con il quale l'odierna appellante - - aveva fatto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 12220179000165728 000 - notificata a mezzo pec il 26.01.2017 - nonché, poiché mai notificati (così sosteneva , degli avvisi di addebito Parte_1 richiamati dalla detta intimazione di pagamento:
1) n. 42220120000110725 000 Ruolo n. 0000045,
2) n. 42220120002273678 000 Ruolo n. 0001277,
3) n. 42220120002437745 000 Ruolo n. 0001398,
4) n. 42220130001287053 000 Ruolo n. 0000854,
5) n. 42220130002676490 000 Ruolo n, 0001508,
6) n. 42220130003805232 000 Ruolo n. 0001934,
7) n. 42220140001335758 000 Ruolo n. 0000625,
8) n. 42220140003006425 000 Ruolo n. 0001480,
9) n. 42220150000556460 000 Ruolo n. 0000384,
10) n. 42220150003177949 000 Ruolo n. 0001268.
[si fa sin da ora presente: - che gli avvisi di addebito da 1 a 7 erano stati fatti oggetto, già prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, di richiesta di rateazione;
- che in relazione a tutti gli avvisi di addebito sopra richiamati l'appellante aveva, nel corso del giudizio di primo grado, avanzato istanza di c.d. rottamazione ter; - che in relazione agli avvisi di addebito nn. 1, 4, 7, 8, 9 e 10 l'appellante ha avanzato istanza, nel corso del presente giudizio, di beneficiare della procedura di c.d. rottamazione quater].
1.1. Risulta che, integrato il contraddittorio nei confronti di parte CP_3 appellante, dopo aver richiesto di accedere a definizione agevolata (c.d. rottamazione ter) ed avere pagato la prima rata così come previsto, non aveva poi pagato la seconda rata nel termine (il 30/11/2019) ritenuto dovuto dal giudice di prime cure (reputando l'odierna appellata essere detto termine per il pagamento della seconda rata slittato al 30/11/2020).
1.2. Il giudice di prime cure ha quindi rigettato il ricorso rilevando che gli avvisi di addebito erano stati tutti notificati da in parte per posta1 ed in CP_3 parte a mezzo pec2, con ciò anche disattendendo tutte le contestazioni mosse dall'odierno appellante inerenti alle modalità di effettuazione delle notifiche. Infine rilevando come la presentazione di tre distinte richieste di rateizzazione fosse circostanza del tutto incompatibile con la dedotta omessa notificazione degli avvisi di addebito di modo che la presentazione della detta istanza confermava la piena conoscenza degli avvisi di addebito.
1.3. Il Tribunale di Verona, inoltre disattesa l'eccezione afferente alla mancata indicazione della base di calcolo di interessi ed aggi pretesi di ha CP_4 rigettato l'opposizione con condanna di al Parte_1 pagamento delle spese di giudizio in favore tanto di quanto di CP_3 CP_4
2. Ha impugnato la sentenza sulla base di Parte_1 cinque motivi di appello.
2.1. Con primo motivo di appello parte appellante contesta la sentenza gravata per non avere il giudice di prime cure disposto la sospensione del processo di primo grado a seguito della richiesta di definizione agevolata;
ciò in violazione dell'art. 6, D.L. 119/2018. Rileva quindi l'appellante di avere, nel corso della prima udienza utile (il 6/2/2020) dichiarato di volersi avvalere espressamente del DL 119/18 e quindi anche della sospensione del processo e, ciononostante, non avere il giudice di prime cure disposto la sospensione ma solo un rinvio al 15/12/2020 allorquando ha poi constato il mancato pagamento della seconda rata.
2.2. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il mancato pagamento della seconda rata alla data prevista (30/11/2019) determinasse l'inefficacia della procedura di definizione agevolata (rottamazione ter) e, quindi, consentisse al giudice di prime cure la pronuncia della sentenza con definizione del giudizio di primo grado.
Rileva in particolare parte appellante come la mancata sospensione del giudizio fino alla data prevista per il pagamento dell'ultima rata ha impedito ad di beneficiare di vantaggi disposti con la Parte_1 normativa emanata, nel periodo di emergenza Covid, nel corso degli anni 2020 e seguenti.
2.3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha contestato la decisione impugnata nella porzione in cui ha ritenuto perfezionata la notificazione degli avvisi di addebito ancorchè effettuata da soggetti – gli Agenti della riscossione
– dall'appellante ritenuti non abilitati.
2.4. Con il quarto motivo l'appellante, rilevando sul punto l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Verona, ha eccepito la nullità dell'atto di intimazione di pagamento n. 12220179000165728 000 in quanto contenente non l'originale della cartella ma solo una copia informatica, allegata nel solo formato .pdf e priva di alcuna attestazione di conformità.
2.5. Con il quinto motivo l'appellante, sempre rilevando omessa pronuncia da parte del Tribunale di Verona, ha evidenziato di non avere, in primo grado, semplicemente contestato <l'an della pretesa dell'esattore a titolo di interessi di mora, ma il quantum, avendo rilevato l'omessa indicazione di ogni criterio di calcolo e l'eccessività delle somme richieste a tale titolo>>.
3. Con memoria depositata in data 3/1/2023 si è costituito in appello CP_4 avversando le ragioni di parte appellante.
3.1. In riferimento ai primi due motivi di appello ha argomentato per CP_4 la loro assoluta infondatezza. 3.2. Quanto ai motivi di appello numero tre e cinque, ha insistito per CP_4 la carenza di propria legittimazione afferendo detti motivi ad attività posta in essere da CP_3
3.3. Circa il quarto motivo di appello, ha argomentato in merito alla CP_4 correttezza della procedura notificatoria dell'opposta intimazione di pagamento stato comunque l'intervenuta sanatoria in ragione dell'opposizione evidentemente proposta
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 6/10/2022 (decreto del 18/6/2021) e quindi rinviata per ragioni di organizzazione del ruolo [con decreti del 14/1/2022, del 10/1/2023, del 5/9/2023, del 20/3/2024 e del 23/4/2024] è stata trattata all'udienza del 23/1/2025 e quindi decisa.
4.1. Risulta che i difensori della parte appellante hanno dismesso il mandato defensionale comunicandolo alla parte nell'aprile 2024 e poi anche nel gennaio 2025; la parte non si è costituita in giudizio con nuovo difensore cosicchè, in applicazione del principio di ultrattività del mandato, la stessa risulta efficacemente assistita ancora oggi, nel presente giudizio, dagli originari difensori.
4.2. Risulta inoltre che l'appellante, che come sopra detto ha comunicato con nota del 4/1/2023 di essere intenzionata ad avanzare istanza (poi fatta a febbraio 2023) di godere dei benefici della c.d. rottamazione quater, abbia pagato la sola prima rata [circostanza confermata all'udienza del 23/1/2025 da entrambe le parti costituite]. Con l'appena menzionata nota del gennaio 2023 aveva chiesto il differimento della prima Parte_1 udienza a data successiva al 30 aprile 2023 per la verifica degli incombenti previsti per il perfezionamento della procedura di rottamazione. Verifica quindi effettuata all'udienza del 23/1/2025 con accertamento del mancato perfezionamento della procedura e conseguente decadenza.
4.3. Nel corso della suddetta udienza è stato accertata l'omessa notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello, in uno con il decreto di fissazione dell'udienza, ad CP_3
*
5. L'appello non può trovare accoglimento in quanto improcedibile nei confronti di ed inammissibile rispetto ad L'appello, inoltre, CP_3 CP_4 sarebbe infondato nel merito. 6. Con riferimento al rapporto processuale tra l'appellante ed occorre CP_3 rilevare, come in effetti già sopra è stato evidenziato, come
[...] abbia omesso di convenire in giudizio – del Parte_1 CP_3 cui credito qui si discute e la quale ha curato la notifica degli avvisi di addebito di cui l'appellante contesta la ricezione - mediante notificazione del ricorso d'appello e del decreto di fissazione di udienza.
Motiva peraltro la parte appellante anche nel corso dell'udienza da ultimo tenuta innanzi al Collegio circa un proprio sostanziale disinteresse a vedere accolto l'appello nei confronti di (vale a dire del soggetto che, come CP_3 appena sopra detto, è titolare del credito portato da avvisi ed intimazione opposti e di cui nega, quanto agli avvisi di Parte_1 addebito, la ricezione).
Ora, nel caso di specie, come conferma il disinteresse manifestato dall'appellante alla presenza di in giudizio, si verte certamente in materia CP_3 di cause scindibili – soggetta alla disciplina di cui all'art. 332 cpc - in quanto l'opposizione proposta da nel momento in Parte_1 cui aggredisce, contestando esserle stati notificati, gli avvisi di addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento n. 12220179000165728 000 gestita e notificata all'appellante da ha valenza recuperatoria ciò CP_4 determinando l'esclusiva passiva legittimazione di (cfr. cass. civ. CP_3
18256/2020). Di ciò vi è peraltro conferma nel fatto che alcuna domanda propone anche in codesta sede di appello Parte_1
(si vedano le conclusioni in ultimo formulate) che abbia ad oggetto l'unico atto, attribuibile ad consistente nella formazione e notifica CP_4 dell'opposta intimazione di pagamento (ciò a seguito della formazione del ruolo e della notifica dell'avviso di addebito da parte di . CP_3
Ciò detto, l'omessa notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio ad determina, visto il già sopra richiamato art. 332 cpc, la non CP_3 controvertibilità della pronuncia appellata – inerente le tematiche di esclusivo interesse di – afferenti alla sussistenza ed entità del debito previdenziale CP_3
a carico di Parte_1
Ciò detto, la mancata notifica dell'atto di appello all'unico soggetto legittimato a contraddire nel merito del debito di e, Parte_1 con ciò, il consolidamento del credito in capo ad determina CP_3
l'inammissibilità di ogni domanda logicamente afferente al rapporto processuale intercorrente tra la stessa ed Parte_1
CP_3
7. Venendo ora al rapporto processuale tra la parte appellante ed
[...]
, oltre a quanto già sopra detto in Controparte_1 ordine all'assenza di domande/conclusioni che vanno a colpire l'avviso di addebito notificato da è qui sufficiente rilevare come la decisione CP_4 inerente alle tematiche che riguardano quest'ultimo soggetto è sostanzialmente assorbita dal consolidamento – per quanto si è sopra detto - della pronuncia di merito qui appellata che ha in definitiva confermato la sussistenza del credito di portato dagli avvisi di addebito opposti da CP_3 [...]
Parte_1
8. In ogni caso tutti i motivi di appello formulati da
[...] sarebbero da rigettare. Parte_1
8.1. Con riferimento al primo, aldilà del fatto che la concessione di continui rinvii da parte del giudice di prime cure in luogo della sospensione del processo non ha determinato, in concreto, alcun pregiudizio alla parte appellante, è qui sufficiente rilevare come nel corso dell'udienza del 6/2/2020 tutte le parti avessero concordato rinvio a successiva udienza proprio al fine di verificare se la fattispecie estintiva di cui alla procedura di rottamazione ter fosse stata correttamente instaurata e quindi come in tale udienza di rinvio il Tribunale di Verona abbia constatato il mancato pagamento della seconda rata e, con ciò, l'intervenuta decadenza.
8.2. Quanto al secondo motivo di appello, richiamando le considerazioni delle appellate, deve essere rilevato, in termini assorbenti, come tutte le norme menzionate da e che le avrebbero Parte_1 consentito ulteriori dilazioni temporali, siano posteriori all'effetto estintivo determinatosi con in suddetto mancato pagamento della seconda rata.
8.3. In merito al terzo motivo di appello, oltre a quanto detto al superiore punto 6 della presente motivazione, deve essere rilevato come tutte le argomentazioni dell'appellante attengano all'affermata incapacità notificatoria degli Agenti della riscossione ciò ancorchè oggetto di contestazione siano gli avvisi di addebito notificati da e non da CP_3 CP_4
Il motivo di appello, inoltre, non aggredisce la porzione di motivazione resa dal Tribunale di Verona che rileva come le notifiche abbiano comunque raggiunto il loro scopo avendo poi Parte_1 avanzato richiesta di rateazione.
8.4. A proposito del quarto motivo di appello, evidentemente conseguito lo scopo di conoscenza al quale la contestata notificazione dell'intimazione di pagamento è preordinata, è qui sufficiente rimandare all'insegnamento del supremo collegio espresso, tra le molteplici, dalla pronuncia n. 532/2020.
8.5. Infine, circa il quinto motivo, se ne deve rilevare la aspecificità della doglianza posto che le somme di cui si discute sono determinate in base a criteri legali e, quindi, l'appellante era in grado di individuare da sé il dovuto e, quindi, sollevare specifica contestazione sull'entità del proprio debito.
11. Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, queste possono essere compensate in via integrale in considerazione dell'incertezza giurisprudenziale – in punto interesse di a contraddire – risolta solo CP_4 dalla pronuncia (successiva al deposito d o di primo grado) resa dalla Cassazione (cass. civ. 7514/2022).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibilità nei confronti di ed inammissibile nei CP_3 confronti di;
Controparte_1
2) spese compensate.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 16 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott. Paolo Talamo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 - n. 42220120000110725 000 Ruolo n. 0000045 notificato il 23.3.2012; - n. 42220120002273678 000 Ruolo n. 0001277 notificato il 30.10.2012; - n. 42220120002437745 000 Ruolo n. 0001398 notificato il 28.11.2012; - n. 42220130001287053 000 Ruolo n. 0000854 notificato il 9.10.2013; - n. 42220130002676490 000 Ruolo n, 0001508 notificato il 10.1.2014; - n. 42220130003805232 000 Ruolo n. 0001934 notificato il 5.2.2014; - n. 42220140001335758 000 Ruolo n. 0000625 notificato il 20.6.2014; - n. 42220140003006425 000 Ruolo n. 0001480 notificato il 7.1.2015. 2 - n. 42220150000556460 000 Ruolo n. 0000384 notificato il 27.8.2015; - n. 42220150003177949 000 Ruolo n.0001268 notificato il 24.12.2015