TAR Roma, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1869
TAR
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio procedimentale

    Il motivo è infondato poiché la stazione appaltante ha attivato il sub-procedimento di verifica richiedendo chiarimenti sul costo della manodopera, il che coinvolge necessariamente la sostenibilità complessiva dell'offerta. Il contraddittorio è stato garantito tramite l'esame dei giustificativi e le integrazioni prodotte.

  • Rigettato
    Macroscopiche illogicità e irragionevolezza. Errore nel presupposto. Errata valutazione di insostenibilità dell’offerta.

    Il motivo non è accolto. L'Amministrazione ha correttamente rilevato l'inadeguatezza dell'offerta in termini di resilienza e sostenibilità, considerando la natura dell'accordo quadro e le variazioni fisiologiche dei fabbisogni. La proposta della ricorrente prevedeva utili solo in un'area, con perdite significative in altre, e una resa per gli uffici standard palesemente incongrua.

  • Inammissibile
    Illegittimità della lex specialis

    Il motivo è inammissibile perché la clausola contestata non è immediatamente escludente e la censura appare formulata in via ipotetica. Inoltre, la scelta della stazione appaltante di richiedere un ribasso unico rientra nella discrezionalità amministrativa per semplificare la gestione della convenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1869
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1869
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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