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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 03/12/2024, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 845/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 845/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'1.4.1969, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIULIANA FAUSTA, rappresentante e difensore
E
(C.F. , nato a [...] l'[...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. STUPPIA ANITA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero come da parere emesso in data 12.9.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio concordatario l'8.6.1989, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Mazzarino, anno 1989 Parte II Serie A n. 30, unione dalla quale sono nate tre figlie,
1 il 12.6.1991, , il 27.6.1993, e il 20.7.1990 – tutte maggiorenni ed Pt_1 Per_1 Per_2
economicamente indipendenti – chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 2.10.2024 tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate.
La domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui
è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi sia in ordine alla regolamentazione dei rapporti reciproci.
Sussistendone i presupposti di legge, può pertanto procedersi ad omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti anche tenuto conto della mancata opposizione da parte del Pubblico
Ministero.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a Parte_1
Reutlingen (Germania) l'1.4.1969, e , nato a [...] l'[...], alle Controparte_1 condizioni contenute nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Mazzarino, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Mazzarino al n. 30, P. II Serie A, anno 1989);
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 845/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'1.4.1969, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIULIANA FAUSTA, rappresentante e difensore
E
(C.F. , nato a [...] l'[...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. STUPPIA ANITA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero come da parere emesso in data 12.9.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio concordatario l'8.6.1989, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Mazzarino, anno 1989 Parte II Serie A n. 30, unione dalla quale sono nate tre figlie,
1 il 12.6.1991, , il 27.6.1993, e il 20.7.1990 – tutte maggiorenni ed Pt_1 Per_1 Per_2
economicamente indipendenti – chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 2.10.2024 tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate.
La domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui
è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi sia in ordine alla regolamentazione dei rapporti reciproci.
Sussistendone i presupposti di legge, può pertanto procedersi ad omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti anche tenuto conto della mancata opposizione da parte del Pubblico
Ministero.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a Parte_1
Reutlingen (Germania) l'1.4.1969, e , nato a [...] l'[...], alle Controparte_1 condizioni contenute nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Mazzarino, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Mazzarino al n. 30, P. II Serie A, anno 1989);
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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