Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/06/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 02357/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03047/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3047 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del Decreto prot. n. -OMISSIS- del 25.09.2024 della Direzione Generale per il Personale Militare, notificato in pari data, recante la sospensione disciplinare dall’impiego della ricorrente per sei mesi ai sensi degli articoli 885, 1357, lett. a), e 1379, comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Torraca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, Primo Graduato in servizio presso il 33° Reggimento Supporto Tattico Logistico “-OMISSIS-” in -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui le è stata applicata la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per sei mesi sulla scorta della seguente motivazione: “Graduato dell’Esercito Italiano, in data 20 dicembre 2021, ometteva di ottemperare all’ordine, impartitogli più volte, di consegnare il proprio tesserino di riconoscimento militare, a seguito del provvedimento di sospensione dal servizio, adottato a norma del D.L. 172/2021, riguardante l’inosservanza degli obblighi vaccinali. Tale condotta, peraltro oggetto di condanna penale, risulta censurabile sotto l’aspetto disciplinare, in quanto in contrasto con i doveri inerenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità, nonché con il contegno esemplare che ogni Militare deve tenere in qualsiasi circostanza a salvaguardia del prestigio dell’Istituzione cui appartiene”.
Il predetto provvedimento veniva adottato a seguito della sentenza n. -OMISSIS-con cui il Tribunale Militare di -OMISSIS- aveva condannato la ricorrente alla pena, sospesa, di quattro mesi di reclusione militare per il reato previsto e punito dagli artt. 173 e 47, n. 2 c.p.m.p. (“ disobbedienza aggravata” ) “con riferimento alla condotta di mancata restituzione del tesserino” di riconoscimento, nonostante l’ordine ripetutamente impartitole in tal senso dal Comandante di Corpo, sentenza successivamente confermata dalla Corte Militare di Appello con sentenza n. -OMISSIS-.
A seguito della predetta sentenza l'Amministrazione della Difesa ha aperto un'inchiesta formale nei confronti della ricorrente e un procedimento disciplinare, all'esito del quale è stato adottato il provvedimento in questa sede impugnato, che ha disposto la sanzione della sospensione dall'impiego per sei mesi ai sensi degli artt. 885, 1357, lett. a), e 1379, comma 1 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare), con decurtazione della metà degli assegni a carattere continuativo e fisso e corrispondente detrazione di anzianità ex art. 858, commi 1, lett. c), e 3 del predetto Codice.
Il ricorso è affidato alla seguente unitaria doglianza: “Difetto di istruttoria – Travisamento dei fatti – Motivazione insufficiente - Violazione del principio di autonomia del procedimento disciplinare. Eccesso di potere sotto il profilo dell’irragionevolezza della sanzione, iniquità, non gradualità e non proporzionalità – manifesta ingiustizia”.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente, deducendo l’infondatezza delle censure ex adverso articolate e chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza n. 1498 del 19.12.2024 il Collegio, ritenuto, a un primo sommario esame, sussistente il periculum prospettato dalla parte ricorrente in ragione del pregiudizio economico conseguente all’impugnato provvedimento disciplinare, ha accolto l’istanza cautelare di sospensione di quest’ultimo, fissando per la discussione del merito l’udienza pubblica del 29 aprile 2025.
All’udienza da ultimo indicata la causa, previa discussione delle parti, è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
3. Con un unico, articolato motivo di gravame si assume l’illegittimità del provvedimento impugnato per genericità della motivazione, travisamento dei fatti ed omessa autonoma istruttoria, in quanto la decisione di comminare la sanzione finale, priva di specifica indicazione delle ragioni a sostegno della stessa, si sarebbe basata unicamente sul contenuto delle sentenze di primo e secondo grado emesse nell’ambito del procedimento penale a carico della ricorrente, in assenza di una autonoma valutazione dei fatti contestati.
4. La doglianza è, nel suo complesso, priva di pregio.
5. È anzitutto pacifico - in quanto ammesso dalla stessa ricorrente - che ella abbia omesso di restituire il proprio tesserino di riconoscimento, nonostante l’ordine ricevuto dal proprio superiore gerarchico.
Ferma, dunque, la sussistenza della anzidetta condotta nella sua materialità, nel provvedimento avversato si legge che il relativo rilievo disciplinare è giustificato dal fatto “…che la condotta contestata è risultata accertata sia dal punto di vista penale che all’esito dell’inchiesta formale…che, ai sensi dell’articolo 653 comma 1 bis, del Codice di Procedura Penale, la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare per quanto attiene all’accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso…che i fatti in oggetto riguardano sul piano disciplinare una condotta in contrasto con i doveri imposti a ogni Militare dal Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, segnatamente dagli articoli: 712 in relazione al 575, 713, 717 e 732” , ossia confliggente con i doveri inerenti al giuramento prestato, il grado rivestito, il senso di responsabilità nonché il contegno esemplare che ogni militare deve tenere in qualsiasi circostanza a salvaguardia del prestigio dell’Istituzione cui appartiene.
Trattasi di motivazione pienamente congrua e adeguata, risultando la valutazione di rilevanza, sotto l'aspetto disciplinare, del comportamento della ricorrente sufficientemente circostanziata in relazione ai fatti accertati e immune da profili di irragionevolezza o eccesso di potere, trattandosi di condotta in netto contrasto con i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità e al contegno esemplare che ogni Militare deve sempre tenere.
6. Sotto altro profilo la parte ricorrente ha contestato l’omessa, autonoma valutazione, in sede disciplinare, delle ragioni che l’avevano indotta a tenere una siffatta condotta, consistenti nella mancata comprensione delle motivazioni alla base dell’ordine di riconsegna del tesserino.
In particolare, la ricorrente ha esposto che, convocata in data 20.12.2021 dal Comandante di Reggimento ai fini della notifica del provvedimento di sospensione dal servizio in ragione dell’inadempimento, alla data del 15.12.2021, dell’obbligo vaccinale di cui al d.l. 26 novembre 2021, n. 172 e della mancata produzione, nei cinque giorni successivi, della documentazione comprovante la sottoposizione alla vaccinazione, la certificazione relativa alla esenzione o al differimento per particolari e comprovate condizioni cliniche ovvero la prenotazione della vaccinazione entro venti giorni dalla ricezione dell’invito (come da allegato D della Direttiva di Stato Maggiore EI, punto 3), aveva esibito “la certificazione di una prenotazione effettuata presso un Postamat rappresentando di non essere riuscita a prenotarla né telefonicamente né mediante i siti preposti” e, per tale motivo, aveva ritenuto illegittimo l’ordine di consegnare il tesserino, anche alla luce delle rassicurazioni ricevute dal Comandante di Compagnia circa il fatto che la sospensione dal servizio sarebbe avvenuta, eventualmente, solo dopo ulteriori venti giorni decorrente dal termine finale del 20.12.2021.
7. Tale tesi non persuade.
Nella sentenza emessa dal Tribunale Militare di -OMISSIS- si legge che dalle risultanze dell’istruttoria era emerso come l’odierna ricorrente avesse perfettamente compreso di aver ricevuto dal proprio superiore gerarchico l’ordine di restituire il tesserino e, ciononostante, si fosse consapevolmente rifiutata di eseguirlo; inoltre, il predetto ordine doveva considerarsi senza dubbio “ impartito nell’ambito del legittimo rapporto di subordinazione gerarchica esistente tra la -OMISSIS- e il -OMISSIS- durante lo svolgimento di attività di servizio e in luogo militare” nonché “pacificamente attinente al servizio e alla disciplina militare, ossia relativo alle modalità di svolgimento del servizio, per come previste e disciplinate dalla normativa adottata durante lo stato di pandemia e non eccedente i compiti di istituto”.
Alla luce dei predetti rilievi e tenuto conto che le circostanze addotte dalla ricorrente a sostegno del proprio convincimento circa la natura illegittima dell’ordine de quo sono rimaste rilegate al rango di mera allegazione, essendo sfornite di qualsivoglia conforto probatorio, la censura in esame non può che essere disattesa.
8. Quanto, infine, alla lamentata violazione del principio di proporzionalità, giova anzitutto rammentare che le valutazioni degli organi deputati dell'Amministrazione in sede di procedimento disciplinare sono connotate da ampia discrezionalità, in quanto la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7335; id., sez. IV, 22 marzo 2017, n. 1302; id. sez. III, 31 maggio 2019, n. 3652).
Spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità, disponendo, essa, di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. II, 23 novembre 2020, n. 7336Cons. Stato, Sez. II, 8 ottobre 2020, n. 5969, id. 15 maggio 2020, n. 3112).
Pertanto, la valutazione circa il rilievo e la gravità dell'infrazione disciplinare commessa dal militare è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione, la quale, attraverso la commissione di disciplina, esprime un giudizio non sindacabile nel merito, ma soltanto in sede di legittimità nelle ipotesi in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell'istruttoria (Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5700, Sez. II, 15 maggio 2020, n. 3112).
Nel caso di specie non è dato ravvisare alcun profilo di irragionevolezza né in ordine all’ an della sanzione né al tipo di sanzione comminata, avendo il provvedimento impugnato tenuto conto del rendimento in servizio e del quadro disciplinare della ricorrente nonché dei numerosi precedenti disciplinari di corpo a carico della stessa.
9. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.
10. La peculiarità della vicenda esaminata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Torraca | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.