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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 13175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13175 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 68089/2022 pervenuta all'udienza del 26 maggio 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Parte_1 C.F._1
Petitta , giusta delega in atti
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Dante Daniela giusta CP_1 P.IVA_1
delega in atti
APPELLATA / APPELLANTE INCIDENTALE
Nonchè
con sede in , Via Grezar 14 rappresentata Controparte_2 CP_1
e difesa dall'avv. Roberta Dominici giusta delega in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 19288/2022 emessa dal Giudice di Pace di depositata il 20/10/2022 ad esito del procedimento iscritto al n. 7414/2022 R.G. CP_1
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 26 maggio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, degli atti e documenti del giudizio di primo grado, delle comparse di costituzione delle parti appellate, nonché degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
Con atto di citazione in appello,ritualmente notificato in data 9 novembre 2022, Pt_1
conveniva in giudizio - davanti all'intestato Tribunale – ed
[...] CP_1
, chiedendo la riforma della sentenza n. 19288/2022 Controparte_2
emessa dal Giudice di Pace di in data 08/09/2022, depositata il successivo CP_1
20/10/2022 e non notificata, ad esito del procedimento iscritto al n. 7414/2022 R.G. .
In particolare, l'odierna appellante esponeva quanto segue: che, con ricorso del
22/2/2021, proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso l'intimazione di pagamento n. 09720219007811457000 - notificata da
[...]
in data 27.01.2022 - limitatamente alle cartelle esattoriali n. Controparte_2
09720190065154901 e n. 09720190190796984, relative ad alcuni verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada;
più specificatamente, essa ricorrente deduceva l'illegittimità dell'intimazione opposta in ragione dell'omessa notifica delle cartelle prodromiche, con conseguente declaratoria di non debenza dei crediti ivi riportati;
iscritta la causa a ruolo al n. 7414/2022 R.G., si costituiva in giudizio
[...]
, la quale eccepiva l'infondatezza della pretesa evocata in Controparte_2 ragione dell'avvenuto perfezionamento delle notifiche nella formula dell'irreperibilità assoluta ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma IV, D.P.R. 602/73 e 60, comma 1, lett. E), D.P.R. n. 600/73 ed allegando, a sostegno di ciò, le relate di notifica delle cartelle in discussione;
parimenti, si costituiva la quale eccepiva CP_1
l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso in quanto, a suo dire, l'opposizione avrebbe dovuto seguire le norme di cui all'art. 617 c.p.c. e, contestualmente, a sostegno dell'infondatezza della domanda, aveva depositato alcuni verbali prodromici alle cartelle;
dunque, entrambe le resistenti insistevano per il rigetto del ricorso;
ad esito del giudizio, l'adito giudicante, con la sentenza n. 19288/2022 del 08/09/2022, accoglieva parzialmente la domanda, annullando l'intimazione opposta limitatamente alla sola cartella esattoriale n. 09720190190796984 , mentre la cartella n. 09720190065154901 non veniva annullata;
che avverso tale statuizione proponeva appello. Parte_1
Tanto premesso, parte appellante poneva a fondamento del gravame il seguente motivo:
«Contraddittorietà e illogicità fra motivazione e dispositivo. Ultronea valutazione della validità degli atti presupposti», dolendosi del fatto che una cartella esattoriale era stata annullata mentre l'altra era stata confermata quanto a validità ed efficacia , nonostante entrambe fossero state assoggettate allo stesso iter notificatorio.
Con comparsa di risposta del 19/1/2023 si costituiva in giudizio la CP_1
quale, preliminarmente contestava l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di appello dedotti dalla riportandosi alle eccezioni già formulate in primo grado e Pt_1
proponendo appello incidentale avverso la sentenza impugnata;
in particolare, l'Ente creditore, da un lato, reiterava l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo e conseguente inammissibilità dello stesso, in quanto, a suo dire, in caso di omessa notifica dell'atto presupposto avrebbe dovuto applicarsi l'art. 617 c.p.c., con la conseguenza che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell'intimazione; dall'altro, proponeva appello incidentale avverso la sentenza, nella parte in cui -nell'annullare l'intimazione di pagamento opposta relativamente alla cartella esattoriale n. 09720190796984000 - sanciva la prescrizione del credito in essa riportato, in quanto la non avrebbe formulato apposito motivo di ricorso sulla Pt_1
prescrizione; in altre parole, l'Ente creditore affermava che il giudice di prime cure aveva arbitrariamente dichiarato la non debenza della pretesa impositiva afferente alla cartella di pagamento annullata, sebbene la ricorrente non avesse dedotto esplicitamente la prescrizione, né avesse contestato la ritualità delle notifiche dei verbali sottese alle cartelle.
Con comparsa di risposta del 9/2/2023 si costituiva in giudizio Controparte_2
, la quale sosteneva la correttezza del ragionamento logico-giuridico del
[...]
Giudice di prime cure posto alla base della decisione impugnata, e, dunque, ne chiedeva la conferma, specialmente in considerazione del fatto che, contrariamente a quanto affermato da la ricorrente aveva effettivamente dedotto la prescrizione CP_1
della pretesa, ragion per cui tale doglianza era stata correttamente esaminata dal Giudice di prime cure;
pertanto, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado laddove aveva ritenuto non prescritti i crediti sottesi alla cartella n. 09720190065154901000
(cartella non annullata) in ragione della notifica dell'atto interruttivo costituito dall'intimazione n. 097 2021 900781145. Preliminarmente, occorre evidenziare la tempestività dell'appello principale siccome proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza depositata in data 20/10/2022 e appello notificato in data 9/11/2022).
Si rileva poi l'ammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo indicato le parti della sentenza oggetto di censura, le norme di legge Parte_1
violate e la loro rilevanza ai fini della decisione, avendo dunque, posto il Tribunale in condizione di avere immediata contezza delle censure prospettate.
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata da in quanto, sebbene sia vero che CP_1
abbia eccepito vizi di forma della cartella (rispetto alla quale Parte_1
l'opposizione si deve proporre nelle forme del 617 c.p.c., ossia avverso gli atti esecutivi), è altrettanto vero che questa non è stata la sola eccezione formulata dall'odierna appellante: ed infatti, all'interno del libello introduttivo del primo grado di giudizio, la stessa deduceva, tra l'altro, l'estinzione del diritto dell'agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata, eccezione che, di contro, deve essere fatta valere tramite l'opposizione ex art. 615 Cpc ( pag. 3 ricorso di primo grado,che testualmente:“Va premesso che le predette cartelle di pagamento non sono mai state notificate alla ricorrente. In ogni caso, il diritto dell' di Controparte_2
procedere alla riscossione forzosa e dunque ad esecuzione forzate si è prescritto”).
La Suprema Corte ha affrontato in più occasioni il dibattuto tema del termine prescrizionale dei crediti vantati anche dalla , termine che per ius Controparte_2
receptum è pari a cinque anni in assenza di un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo.
La giurisprudenza inoltre , in ordine al difetto di notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto di intimazione, ha affermato un principio chiaro ed incontestabile:
l'omessa notifica, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione dell'atto consequenziale, ed è estinto il diritto dell'amministrazione a riscuotere la somma ingiunta.
In particolare, conformemente a quanto affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità: «In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione della prescrizione del credito per omessa notifica della cartella costituisce un motivo di opposizione all'esecuzione, in quanto con essa si contesta in radice il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito, con la conseguenza che, ai fini della sua proponibilità, è irrilevante la mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale contestata notifica, la quale non determina una situazione equivalente alla avvenuta regolare notificazione della cartella che, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume il valore di mero atto interruttivo della prescrizione e non di presupposto necessario dell'atto successivo della procedura» (v. Cass. 13304/2024).
Indi, trattandosi di un'opposizione a un atto esecutivo in materia di sanzioni amministrative, deve ritenersi correttamente individuato il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 della Legge n. 689 del 1981, entro il quale il ricorso è stato proposto, con conseguente piena tempestività dello stesso.
Quanto al merito, l'appello proposto da è fondato e deve essere accolto Parte_1
per i motivi di seguito illustrati.
Nel presente giudizio, l'appellante principale, , ha chiesto la riforma Parte_1
della sentenza di primo grado nella parte relativa alla conferma della cartella esattoriale n. 09720190065154901000 (sottesa, insieme alla cartella n. 097 2019
0190796984, all'intimazione di pagamento n. 09720219007811457000), chiedendo, dunque, l'annullamento della pretesa creditoria ivi contenuta.
Orbene, ai fini della soluzione della presente controversia, occorre valutare il materiale probatorio versato in atti, dal quale si evince che:
a) l'intimazione di pagamento n. 09720219007811457000, notificata in data
27/01/2022, si riferiva ad una pluralità di cartelle di pagamento, tuttavia, nel primo grado, tale intimazione è stata impugnata solo con riferimento alle cartelle n.
09720190065154901 e n. 09720190190796984;
b) la cartella n.09720190065154901 -afferente ad alcuni verbali relativi a violazioni del
C.d.S. del 2015 - recante un debito di € 579,12, in data 18/10/2019 è stata depositata presso la Casa Comunale e pubblicata nel relativo Albo il successivo 19/10/2019; in particolare, nella causale, il messo notificatore ha indicato “indirizzo insufficiente” e
“destinatario sconosciuto”(v. all.
1 - pagg. 56 e 62 comparsa;
CP_3
c) la cartella 09720190190796984 – afferente ad alcuni verbali relativi a violazioni del
C.d.S. del 2016 e al mancato pagamento della tassa automobilistica di cui al 2017 – recante un debito di € 654,01, in data 17/01/2020 è stata depositata presso la
[...]
e pubblicata nel relativo Albo il successivo 18/01/2020; in questo caso, nella CP_4 causale, il messo notificatore ha indicato “presente civico multiscala”;
d) la notifica è stata effettuata ai sensi del combinato risposto dell'art. 26, quarto comma, D.P.R. 29/09/1973 n. 602 (oggi abrogato) e dell'art.60, comma 1, lett. e) del
D.P.R. 29/09/1973 n. 600, ossia seguendo il rito dell'irreperibilità assoluta;
e) dal certificato storico di famiglia, tuttavia, emerge che l'odierna appellante risiede in
Via Galileo Ferraris n. 2, interno 3, dal 28/10/1982 (v. fascicolo di primo grado - all. 6 appello).
Ciò posto, rileva il decidente che l'agente notificatore ha ritenuto il destinatario irreperibile presso l'indirizzo di residenza, procedendo pertanto alla notifica secondo le forme previste per l'irreperibilità assoluta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del
D.P.R. n. 600/1973, ossia mediante deposito dell'atto presso la Casa comunale e affissione dell'avviso, senza l'invio della prevista raccomandata informativa dell'avvenuto deposito.
A tal proposito, occorre evidenziare che tale ipotesi (cd. irreperibilità assoluta) si configura qualora il destinatario risulti sconosciuto all'indirizzo indicato e l'organo notificatore non riesca ad individuare un luogo dove procedere alla notifica, neppure a seguito di appositi accertamenti anagrafici.
Ed infatti, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità: «In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in località sconosciuta, deve soltanto provvedere al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione nell'albo dell'ente territoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato (in primo luogo quelle anagrafiche), con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso» (v. Cass. n. 14658/2024).
Ciò posto, nel caso che ci occupa, come risulta dal certificato storico di famiglia prodotto in atti, l'appellante era regolarmente residente presso l'indirizzo indicato, sin dal lontano 28 ottobre 1982, con la conseguenza che non sussistevano i presupposti per procedere alla notifica mediante il rito dell'irreperibilità assoluta, dovendosi eventualmente applicare, ricorrendone le condizioni, la diversa procedura prevista per i casi di irreperibilità relativa.
Tanto premesso, tale irreperibilità si configura nel caso in cui il destinatario risulti temporaneamente assente dal domicilio o dalla residenza anagrafica, ma il luogo risulti esistente, abitato ed esso riconducibile;
ed infatti, «In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli "irreperibili assoluti", dall'art. 60, comma 1, lett.
e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o
l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale» (v. Cass. n. 8823/2024).
Dunque, il procedimento notificatorio avrebbe dovuto seguire le prescrizioni di cui all'art. 140 c.p.c., che impongono, a pena di nullità, il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione e la successiva spedizione di raccomandata informativa (v. da ultimo Cass. n. 23400/2023).
In ragione di tanto, anche la notifica della cartella di pagamento n.
09720190065154901000 è nulla.
Dunque, l'appello principale – avente ad oggetto unicamente la regolarità della notifica della cartella non annullata - deve essere accolto e, la sentenza impugnata deve essere riformata sul punto.
Per quanto concerne l'appello incidentale, sebbene tempestivo in quanto ritualmente proposto da all'interno della comparsa di risposta del 19/1/2023, lo CP_1 stesso risulta inammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. in quanto affetto da un'insanabile contraddittorietà che ne compromette la chiarezza e la specificità, requisiti richiesti a pena di decadenza dalla norma richiamata.
L'Ente impositore, infatti - da un lato - sosteneva che il Giudice di primo grado non avrebbe potuto pronunciarsi sulla questione della prescrizione (relativamente alla cartella non annullata), in quanto non specificatamente dedotta da parte ricorrente, dunque insisteva per l'inammissibilità di tale statuizione;
dall'altro, formulava una richiesta volta a ottenere una pronuncia nel merito di tale questione, ossia una declaratoria di non intervenuta prescrizione della pretesa contenuta nell'altra cartella
(quella annullata), in ragione della presunta ritualità della notifica dei verbali presupposti.
Tale impostazione processuale appare logicamente incoerente e strutturalmente ambigua: in particolare, le due posizioni assunte sono tra loro inconciliabili poiché, mentre da una parte si contesta in radice il potere del giudice di pronunciarsi sulla prescrizione, dall'altra si pretende comunque una decisione di merito sulla medesima questione: da ciò deriva l'impossibilità di individuare in modo chiaro e preciso sia il capo effettivamente impugnato, sia le concrete ragioni del dissenso rispetto alla decisione del primo Giudice.
La contraddizione interna tra le due doglianze rende l'appello incidentale privo di un'impostazione univoca e coerente, appello che si appalesa, dunque, inidoneo a soddisfare l'onere di specificità richiesto dall'articolo 342 del codice di rito.
In altre parole, non può ritenersi validamente proposto un appello che, nel tentativo di contestare una statuizione, al tempo stesso ne richiede la riforma e ne nega la legittimità formale, senza operare alcuna distinzione tra profili principali e subordinati, e senza offrire una struttura argomentativa logicamente sostenibile.
Per questa ragione, l'impugnazione incidentale deve ritenersi inammissibile e tale va dichiarata, con conseguente cristallizzazione della statuizione di primo grado sul punto della prescrizione, in assenza di una valida e rituale contestazione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia (€ 579,12)ed alla semplicità delle questioni trattate, possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi nel perimetro degli importi minimi.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza appellata, annulla la cartella esattoriale n. 09720190065154901, sottesa all'intimazione di pagamento n. 09720219007811457000;
b) dichiara l'appello incidentale proposto da inammissibile;
CP_1
c) condanna e in solido al Controparte_2 CP_1
pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellante , che liquida in € 332,00 per compenso ex D.M. 55/2014 , oltre IVA , CPA , rimb. forf. sp. gen., e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 25.9.2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri
Sentenza redatta con la collaborazione della Funzionaria UPP Dott.ssa Giovanna Vetere