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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 3347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3347 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 119/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. Dott.ssa Maderna Valentina Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.12.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marco Falappi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marco Falappi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Magenta il 25 maggio 2013 (anno 2013 atto n. 5 parte 2 serie A)
Separati con sentenza n. 885/2025 emessa in data 12/02/2025 e pubblicata in data 05.03.2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato).
con i seguenti figli: , codice fiscale , nata a [...] il Persona_1 C.F._3
27.03.2017, cittadina italiana, e , codice fiscale , nato a Parte_2 C.F._4
Magenta il 11.09.2018, cittadino italiano pagina 1 di 5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni, così come precisate nelle note scritte depositate in data 08.10.2025:
a. i figli minori e sono affidati a entrambi i genitori, con Persona_1 Parte_2 collocazione prevalente presso la madre;
b. la casa coniugale di Magenta, via Beata G. Beretta Molla, 57, resta nella definitiva disponibilità del sig. ; Per_1
c. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì al lunedì, compresi i pernottamenti fino alla notte tra lunedì e martedì e l'accompagnamento a scuola il martedì mattina;
d. il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé i figli dal lunedì successivo al martedì, compresi i pernottamenti fino alla notte tra martedì e mercoledì e l'accompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
e. in tutti i giorni infrasettimanali il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dall'orario di uscita da scuola fino al momento in cui la madre, in base ai propri impegni lavorativi, andrà a prenderli;
f. durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno con un genitore la prima settimana di vacanze e con l'altro la seconda, in base agli accordi che i genitori si impegnano a definire entro il mese di novembre di ogni anno;
g. i figli trascorreranno le vacanze pasquali (dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo) con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
h. nel periodo estivo i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno tre settimane intere, di cui due settimane preferibilmente consecutive, secondo gli accordi che i genitori si impegnano a definire entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
i. i figli trascorreranno le altre vacanze e festività con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
j. nei giorni in cui i figli si trovano presso di loro, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo, se diverso da quello della loro residenza, del luogo dove intendono pernottare, alloggiare o trascorrere la giornata con i figli, o dove i figli intendono pernottare, alloggiare o trascorrere la giornata senza il genitore;
k. i genitori si impegnano a garantire ai figli la conservazione dei rapporti con i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
l. è fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
pagina 2 di 5 m. a titolo di contributo al mantenimento dei figli e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, tenuto conto dei sopra indicati rapporti personali con i figli, del regime di ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie come infra specificato, nonché che della mancata assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario, il sig.
si impegna a versare mensilmente in favore della sig.ra a far data dal Per_1 CP_1 trasferimento della stessa e dei figli presso una nuova abitazione, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 280,00 (duecentottanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
n. saranno sostenute da entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno, sia le spese straordinarie di mantenimento dei figli, sia le spese ordinarie, ad eccezione delle spese di vitto e alloggio presso ciascun genitore, secondo il seguente regime:
• senza preventivo accordo tra i genitori:
- spese mediche: medicinali da banco;
farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista;
visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o dallo specialista erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
cure dentistiche;
ticket sanitari;
visite oculistiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
- spese scolastiche: tasse scolastiche (eccetto quelle per scuole private e università); libri di testo;
materiale scolastico di cancelleria;
dotazione informatica imposta dalla scuola;
assicurazione scolastica;
mensa; uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
tasse per università pubbliche;
- spese extrascolastiche: attività sportive già praticate dai figli;
centro ricreativo estivo (es.: oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); ricariche del cellulare, mezzi di trasporto pubblico (es.: autobus, treno, metro);
• previo consenso di entrambi i genitori:
- spese mediche: trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
cure ortodontiche;
cure termali e fisioterapiche, farmaci omeopatici;
- spese scolastiche: gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
eventuali spese per l'alloggio, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari;
- spese extrascolastiche: spese per abbigliamento;
corsi di lingue straniere;
corsi di musica;
conservatorio e acquisto di strumenti musicali;
attività sportive non ancora praticate dai figli e relativi abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); attività ludiche e ricreative;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
baby sitter;
viaggi studio in Italia e all'estero; vacanze senza i genitori;
acquisto di strumenti informatici e tecnologici (es.:
pagina 3 di 5 computer, tablet, cellulare, ecc.); spese per il conseguimento della patente di guida;
acquisto e mantenimento (es.: bollo, assicurazione, manutenzione, ecc.) dei mezzi di trasporto dei figli;
o. gli assegni familiari relativi ai figli saranno percepiti da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Per_ p. l'animale domestico della famiglia, il cane di nome resterà presso l'abitazione del sig.
e le relative spese, debitamente documentate, saranno sostenute da entrambi i Per_1 coniugi in misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo consenso quanto alle spese ordinarie e previo accordo per le eventuali spese straordinarie (es.: visite veterinarie, esami, trattamenti sanitari);
q. ferme le sopra estese condizioni, a definiva tacitazione di tutti rapporti patrimoniali pendenti tra i coniugi, il sig. , in ragione del contributo economico della moglie Per_1 nell'acquisto dell'arredamento della casa coniugale, al quale la stessa rinuncia definitivamente in favore del marito, riconosce alla sig.ra la somma di Euro CP_1
10.000,00, impegnandosi a corrisponderla secondo la seguente dilazione:
- rata 1: Euro 5.000,00 entro il 28.02.2025;
- rata 2: Euro 1.250,00 entro il 28.08.2025;
- rata 3: Euro 1.250,00 entro il 28.02.2026;
- rata 4: Euro 1.250,00 entro il 28.08.2026;
- rata 5: Euro 1.250,00 entro il 28.02.2027;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, precisandole come sopra indicato, e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 4 di 5 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Magenta il 25.05.2013 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Magenta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 15 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. Dott.ssa Maderna Valentina Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.12.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marco Falappi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marco Falappi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Magenta il 25 maggio 2013 (anno 2013 atto n. 5 parte 2 serie A)
Separati con sentenza n. 885/2025 emessa in data 12/02/2025 e pubblicata in data 05.03.2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato).
con i seguenti figli: , codice fiscale , nata a [...] il Persona_1 C.F._3
27.03.2017, cittadina italiana, e , codice fiscale , nato a Parte_2 C.F._4
Magenta il 11.09.2018, cittadino italiano pagina 1 di 5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni, così come precisate nelle note scritte depositate in data 08.10.2025:
a. i figli minori e sono affidati a entrambi i genitori, con Persona_1 Parte_2 collocazione prevalente presso la madre;
b. la casa coniugale di Magenta, via Beata G. Beretta Molla, 57, resta nella definitiva disponibilità del sig. ; Per_1
c. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì al lunedì, compresi i pernottamenti fino alla notte tra lunedì e martedì e l'accompagnamento a scuola il martedì mattina;
d. il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé i figli dal lunedì successivo al martedì, compresi i pernottamenti fino alla notte tra martedì e mercoledì e l'accompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
e. in tutti i giorni infrasettimanali il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dall'orario di uscita da scuola fino al momento in cui la madre, in base ai propri impegni lavorativi, andrà a prenderli;
f. durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno con un genitore la prima settimana di vacanze e con l'altro la seconda, in base agli accordi che i genitori si impegnano a definire entro il mese di novembre di ogni anno;
g. i figli trascorreranno le vacanze pasquali (dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo) con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
h. nel periodo estivo i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno tre settimane intere, di cui due settimane preferibilmente consecutive, secondo gli accordi che i genitori si impegnano a definire entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
i. i figli trascorreranno le altre vacanze e festività con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
j. nei giorni in cui i figli si trovano presso di loro, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo, se diverso da quello della loro residenza, del luogo dove intendono pernottare, alloggiare o trascorrere la giornata con i figli, o dove i figli intendono pernottare, alloggiare o trascorrere la giornata senza il genitore;
k. i genitori si impegnano a garantire ai figli la conservazione dei rapporti con i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
l. è fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
pagina 2 di 5 m. a titolo di contributo al mantenimento dei figli e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, tenuto conto dei sopra indicati rapporti personali con i figli, del regime di ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie come infra specificato, nonché che della mancata assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario, il sig.
si impegna a versare mensilmente in favore della sig.ra a far data dal Per_1 CP_1 trasferimento della stessa e dei figli presso una nuova abitazione, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 280,00 (duecentottanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
n. saranno sostenute da entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno, sia le spese straordinarie di mantenimento dei figli, sia le spese ordinarie, ad eccezione delle spese di vitto e alloggio presso ciascun genitore, secondo il seguente regime:
• senza preventivo accordo tra i genitori:
- spese mediche: medicinali da banco;
farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista;
visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o dallo specialista erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
cure dentistiche;
ticket sanitari;
visite oculistiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
- spese scolastiche: tasse scolastiche (eccetto quelle per scuole private e università); libri di testo;
materiale scolastico di cancelleria;
dotazione informatica imposta dalla scuola;
assicurazione scolastica;
mensa; uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
tasse per università pubbliche;
- spese extrascolastiche: attività sportive già praticate dai figli;
centro ricreativo estivo (es.: oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); ricariche del cellulare, mezzi di trasporto pubblico (es.: autobus, treno, metro);
• previo consenso di entrambi i genitori:
- spese mediche: trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
cure ortodontiche;
cure termali e fisioterapiche, farmaci omeopatici;
- spese scolastiche: gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
eventuali spese per l'alloggio, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari;
- spese extrascolastiche: spese per abbigliamento;
corsi di lingue straniere;
corsi di musica;
conservatorio e acquisto di strumenti musicali;
attività sportive non ancora praticate dai figli e relativi abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); attività ludiche e ricreative;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
baby sitter;
viaggi studio in Italia e all'estero; vacanze senza i genitori;
acquisto di strumenti informatici e tecnologici (es.:
pagina 3 di 5 computer, tablet, cellulare, ecc.); spese per il conseguimento della patente di guida;
acquisto e mantenimento (es.: bollo, assicurazione, manutenzione, ecc.) dei mezzi di trasporto dei figli;
o. gli assegni familiari relativi ai figli saranno percepiti da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Per_ p. l'animale domestico della famiglia, il cane di nome resterà presso l'abitazione del sig.
e le relative spese, debitamente documentate, saranno sostenute da entrambi i Per_1 coniugi in misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo consenso quanto alle spese ordinarie e previo accordo per le eventuali spese straordinarie (es.: visite veterinarie, esami, trattamenti sanitari);
q. ferme le sopra estese condizioni, a definiva tacitazione di tutti rapporti patrimoniali pendenti tra i coniugi, il sig. , in ragione del contributo economico della moglie Per_1 nell'acquisto dell'arredamento della casa coniugale, al quale la stessa rinuncia definitivamente in favore del marito, riconosce alla sig.ra la somma di Euro CP_1
10.000,00, impegnandosi a corrisponderla secondo la seguente dilazione:
- rata 1: Euro 5.000,00 entro il 28.02.2025;
- rata 2: Euro 1.250,00 entro il 28.08.2025;
- rata 3: Euro 1.250,00 entro il 28.02.2026;
- rata 4: Euro 1.250,00 entro il 28.08.2026;
- rata 5: Euro 1.250,00 entro il 28.02.2027;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, precisandole come sopra indicato, e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 4 di 5 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Magenta il 25.05.2013 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Magenta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 15 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 5 di 5