Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 245/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 245/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Del Grosso Luca, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti E
(C.F. , rapp.to e difeso come in atti Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Petrosino Francesca, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del giorno 11.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.02.2025 i coniugi [nata a Parte_1
Salerno il 04.05.1991 (C.F. ] e [nato C.F._1 Parte_2
1
a Battipaglia (SA) il 21.10.1982 (C.F. ], premesso di aver C.F._2 contratto matrimonio in data 21.07.2018 in Montecorvino Pugliano (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
Montecorvino Pugliano (SA) dell'anno 2018, al n. 9 Parte II serie A, ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto di omologa n. cronol. 1479/2020 del 27.02.2020, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio nei seguenti termini:
“i) pronuncia solo sullo status senza condizioni economiche perché tra ex coniugi senza figli ed autonomi economicamente e patrimonialmente (quindi senza alcun assegno divorzile ed alcun mantenimento);
ii) tutte le spese e competenze di procedura saranno integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale, quindi ognuna delle parti provvederà a pagare il proprio avvocato”.
All'udienza del 11.03.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
10.3.2025 note scritte contenenti la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
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Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
] e [nato a [...] il C.F._1 Parte_2
21.10.1982 (C.F. ], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Montecorvino Pugliano (SA) dell'anno 2018, al n. 9
Parte II serie A;
-RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montecorvino Pugliano (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 11.03.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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