Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/02/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02307/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11339/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11339 del 2024, proposto dalla Meth Engineering & Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Seccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Trenitalia S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio - inadempimento serbato sull’istanza presentata dalla Meth Engineering & Consulting S.r.l., in data 19/6/2024 e per l’accertamento del connesso obbligo di provvedere positivamente su detta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Trenitalia S.P.A;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con memoria del 13 gennaio 2025, la ricorrente, presa visione della documentazione depositata dalla resistente Trenitalia S.p.A., ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che:
- la situazione rappresentata dalla parte ricorrente non consente di rilevare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a., in base al quale « Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere »;
- per costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno 2021, n. 4781), la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), così da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2020, 1227; Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317);
- nella controversia in esame, tuttavia, relativa ad un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere perché, in seguito alla conoscenza della documentazione depositata in giudizio da Trenitalia, ritiene di poter far valere le proprie ragioni, evidentemente estranee all’odierno thema decidendum , mediante eventuali ed ulteriori azioni giudiziali, e non già perché l’Amministrazione si sia pronunciata espressamente sulla sua istanza, riconoscendole il bene della vita anelato con il presente ricorso;
- tuttavia, la dichiarazione resa dalla ricorrente testimonia la carenza di un interesse attuale alla decisione del merito;
- ne deriva pertanto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO