Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/02/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 4718/2024 R.G.L. promossa
______________________ D A
rappresentato e difeso dall'avv.to CARRÀ Parte_1
RAFFAELE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via Dante Per ___________________ N.58/A,Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio
Per_1 Il Cancelliere
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 3.02.2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 28.03.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno d'invalidità e per il riconoscimento delle condizioni di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiese il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa all'odierna udienza.
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Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto il ricorrente invalido nella misura del 60% (cfr. relazione in atti), ritenendo altresì non sussistenti i requisiti utili per il riconoscimento della condizione di cui all'art.3 comma 3
l.104/1992 (“per quanto riguarda l'entità dell'handicap in quanto le menomazioni riscontrate non sono tali da ridurre l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, sec. quanto previsto nell comma 3 dell'art. 3 del DL 104/92.”cfr ctu)
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già CP_1
liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Palermo il 4.02.2025
IL GIUDICE
Dante Martino
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