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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 802 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...], n.q. di genitore esercente la responsabilità sulla minore nata a [...] il [...], Persona_1 elettivamente domiciliata in Messina, via Tommaso Cannizzaro n. 134, presso lo studio dell'Avv. ANTONINA PIMPO, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi CP_1 C.F._2 residente in [...] – Giostra, ed elettivamente domiciliato in via
Cesare Battisti n. 175, presso lo studio dell'Avv. Domenico Quinci, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e 473 bis.47 c.p.c. depositato il 22/02/2024, Pt_1
, premesso che da una relazione di convivenza con era nata
[...] CP_2
1 a Messina il 29/05/2019 la figlia;
che il rapporto sentimentale si era Persona_1 deteriorato e la convivenza era cessata;
che le parti avevano cercato di regolamentare autonomamente i rapporti padre-figlia ma che erano insorti dei contrasti, soprattutto circa i tempi di permanenza della minore con il padre;
che appariva pertanto necessaria una regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia;
tutto ciò premesso, chiedeva che la minore fosse affidata in modo condiviso ai Persona_1 genitori con domiciliazione prevalente presso la madre;
che fosse attribuita la facoltà ai genitori di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza;
che fossero disciplinati i tempi di permanenza della minore con il padre come meglio specificato nel piano genitoriale allegato;
che fosse posto a carico di l'obbligo di CP_2 corrispondere alla deducente un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50 % delle spese straordinarie
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data
06/03/2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 10/05/2024 si costituiva
, il quale confermava che la relazione di convivenza con la ricorrente CP_2 era cessata da circa due mesi e contestava sia l'importo richiesto dalla a titolo di Pt_1 mantenimento, ritenendolo insostenibile rispetto alle sue capacità reddituali, sia la regolamentazione dei tempi di permanenza con la figlia proposta dalla ricorrente.
All'udienza del 10/06/2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., i procuratori delle parti chiedevano un rinvio per consentire una soluzione consensuale e la causa veniva rinviata all'udienza del 9 settembre 2024, successivamente differita - per trasferimento del giudice titolare ad altro Ufficio - al 23/12/2024.
Alla suddetta udienza, esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo nei termini seguenti: “la figlia viene affidata ad entrambi i genitori, con domiciliazione privilegiata presso la madre con la quale la stessa attualmente vive, per l'effetto le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della figlia minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
2 Quanto ai tempi di permanenza presso il padre, questi saranno concordati tra le parti di volte in volta e comunque sin d'ora essi convengono che la figlia starà presso il padre nei giorni di martedì e venerdì, il quale la prenderà all'uscita di scuola (ore 16,00) e la riporterà presso l'abitazione materna dopo cena;
inoltre, a settimane alternate, la minore pernotterà presso il padre dal venerdì, quando verrà presa dallo stesso all'uscita della scuola, fino alla domenica sera. Durante le festività natalizie per cinque giorni, comprendenti alternativamente la vigilia di Natale e il giorno di Natale e la vigilia di
Capodanno e il giorno di Capodanno, e l'anno successivo viceversa, durante le festività pasquali per tre giorni, comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo e l'anno successivo viceversa. Tutti i giorni rossi in calendario la bambina li trascorrerà alternativamente con ciascun genitore, mentre per le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, con sospensione del diritto di visita dell'altro da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno. Il compleanno della mamma e la festa della mamma la bambina le trascorreranno con la mamma, il compleanno del papà e la festa del papà la bambina le trascorreranno con il papà. Il compleanno della bambina verrà trascorso con entrambi i genitori, alternativamente tra pranzo e cena. Il sig. i CP_2 impegna a versare alla sig. , a decorrere dal mese di gennaio 2025, a titolo di Pt_1 contributo di mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di euro 150,00 oltre rivalutazione monetaria periodica secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie. La sig. dichiara di rinunciare agli arretrati solo in considerazione Pt_1 delle condizioni economiche della controparte. Le parti concordano sin d'ora che detto importo verrà corrisposto in favore della sig. , direttamente dal Parte_1 proprio datore di lavoro mediante trattenuta in busta paga.”.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
Va, d'altronde, osservato che in materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la
3 cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto.
L'esame del Tribunale risulta, pertanto, elettivamente diretto solo ad un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi della prole minorenne, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dalla Novella n. 154/2013, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis.28 c.p.c., sentiti i procuratori delle parti e acquisito il parere del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nella causa n. 802/2024 R.G., così provvede:
1. disciplina l'affidamento ed il mantenimento della minore , nata Persona_1
a Messina il 29/05/2019, nonché i tempi di permanenza della predetta minore con entrambi i genitori, così come concordato dalle parti all'udienza del 23/12/2024;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/01/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Simona Monforte dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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