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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/12/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa IS IL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1593 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Valerio BOCCHINI Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 luglio 2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
«in via principale accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, il diritto della Sig.ra Parte_1
a ricevere, per l'attività di docenza svolta negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
[...]
2022/2023, la Retribuzione Professionale Docenti ex art. 7, comma 1, CCNL Comparto scuola del 15.3.2001; e ss. mm. & ii.; per l'effetto condannare il a corrispondere Controparte_1 alla Sig.ra l'importo complessivo di € 2.265,89 (duemila duecento sessantacinque / 89) oltre Parte_1 agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso con vittoria dei compensi e delle spese di lite, oltre agli oneri di legge (rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, cap 4%), da liquidare nei confronti del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.».
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuna delle parti ha depositato note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto
Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2003, n. 3251 ha, invero, precisato che «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte».
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
1. - dichiara improcedibile il ricorso;
2. - nulla per le spese di lite.
Civitavecchia, 18 dicembre 2025
GIUDICE
IS IL
2 di 2
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa IS IL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1593 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Valerio BOCCHINI Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 luglio 2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
«in via principale accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, il diritto della Sig.ra Parte_1
a ricevere, per l'attività di docenza svolta negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
[...]
2022/2023, la Retribuzione Professionale Docenti ex art. 7, comma 1, CCNL Comparto scuola del 15.3.2001; e ss. mm. & ii.; per l'effetto condannare il a corrispondere Controparte_1 alla Sig.ra l'importo complessivo di € 2.265,89 (duemila duecento sessantacinque / 89) oltre Parte_1 agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso con vittoria dei compensi e delle spese di lite, oltre agli oneri di legge (rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, cap 4%), da liquidare nei confronti del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.».
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuna delle parti ha depositato note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto
Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2003, n. 3251 ha, invero, precisato che «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte».
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
1. - dichiara improcedibile il ricorso;
2. - nulla per le spese di lite.
Civitavecchia, 18 dicembre 2025
GIUDICE
IS IL
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