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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 31-1/2023 R.G. P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile – Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali
Il Tribunale Concorsuale Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Emmanuele Agostini presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Angiuli giudice
Dott. Mauro Giuseppe Cilardi giudice
Nel procedimento iscritto al n.31-1/2023 P.U. ha pronunciato la seguente
SENTENZA su ricorso per l'apertura di fallimento in estensione della società di fatto tra
[...]
(p. I.V.A.: ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._1 Parte_3
), questi ultimi ai sensi dell'art. 147 L.F. co. 5; C.F._2
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti, il fallimento n. 16/2022 R.G. fall. Trib. Crotone di “ Parte_1
” (p. I.V.A.: ) – d'ora in poi anche
[...] Parte_1 P.IVA_1
- nonché del socio illimitatamente responsabile Parte_1 Parte_1
(C.F.: ) in persona del curatore fallimentare dott.ssa C.F._3 CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Russo (C.F.:
[...] C.F._4 del Foro di Roma ha chiesto l'estensione del fallimento a e Parte_2
previo accertamento della società di fatto tra la fallita e questi Parte_3
ultimi, esponendo che:
- è stata costituita il 18.1.2010, con quale socio Parte_1 Parte_1
accomandatario e quale socio accomandante, legate da stretti rapporti Persona_1
pagina1 di 10 di parentela ai resistenti in quanto sorella di la prima e moglie di Parte_3
la seconda;
Parte_2
- La società ha esercitato l'attività d'impresa in data 6 aprile 2010 presso la sede legale di
Via Duomo n. 1 in Isola di Capo Rizzuto (KR), loc. Le Castella fino a quando, con sentenza n. 16 del 17.6.2022 il Trib. Crotone ha dichiarato il fallimento della medesima, nonché della socia accomandataria, su ricorso della Curatela del Parte_4
[...]
- A seguito dell'attività svolta dal curatore di è emersa l'esistenza di una Parte_1
compagine societaria diversa da quella risultante dal contratto sociale che si evince dai seguenti fatti e circostanze:
1. i verbali di audizione ex art. 49 L.F. da cui risulta che e erano gli effettivi gestori della (doc. Parte_3 Parte_2 Parte_1
4-6);
2. i fornitori della società, interpellati a mezzo pec dal curatore hanno dichiarato che le persone con cui avevano rapporti all'interno della società erano Parte_3
e (doc. 7);
3. aveva la delega ad operare
[...] Parte_2 Parte_3
sul conto della società acceso presso la B.C.C. (doc. 8); in sede di sottoscrizione di un contratto di telefonia mobile intestato a ha apposto la Parte_1 Parte_3
propria firma (doc. 9);
4. ha percepito costantemente somme di Parte_3
denaro dalla società fallita nel periodo 2013-2022, ma di queste almeno €50.000,00 riportano la causale “acconto stipendio” o “mensilità arretrata” che non trovano giustificazione nel rapporto di lavoro in essere con la società, posto che la retribuzione annua del sig. era pari a circa €10.000,00 e i pagamenti effettuati in dieci anni Pt_3 ammontano complessivamente ad €173.395,00 (doc. 10: estratto bonifici), di talché, in mancanza di giustificazioni credibili, le attribuzioni patrimoniali hanno costituito una forma di partecipazione agli utili dell'attività d'impresa;
5. la circostanza che la Pt_1
appare essere la prosecuzione della (fallita) di cui i due
[...] Parte_5 convenuti detenevano ciascuno il 45% delle partecipazioni sociali, rivestendo tra l'altro il ruolo di amministratori fino al 3 settembre 2009 (doc. 11: visura . Parte_4
Tanto premesso l'istante, previo accertamento della società di fatto tra i soggetti coinvolti, ha chiesto l'estensione del fallimento di “ Parte_1
(p. I.V.A.: ) nonché del socio illimitatamente
[...] P.IVA_1
responsabile (C.F.: ) a Parte_1 C.F._3 Parte_3
e
[...] Parte_2
pagina2 di 10 I convenuti ritualmente evocati in giudizio non si sono costituiti e non sono comparsi per rispondere in sede di interrogatorio richiesto dalla curatela ricorrente,
All'udienza il procuratore della parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di fallimento in estensione, e il G.D. si è riservato di riferire al Collegio.
Va premesso che l'istanza avanzata dalla curatela fallimentare è finalizzata all'estensione del fallimento già in essere ai due convenuti sul presupposto dell'esistenza di una s.d.f.
(società di fatto) tra questi e la società oggi fallita.
L'istanza si inquadra nella previsione dell'art 147 legge fallimentare (disciplina applicabile al caso di specie dacché trattasi di estensione di procedura concorsuale liquidatoria dichiarata antecedentemente all'entrata in vigore del Codice della Crisi
d'Impresa e dell'Insolvenza e, pertanto, nel vigore della legge fallimentare, cfr. quanto al regime transitorio l'art. 390 C.C.I.) che sancisce che “la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”. Inoltre il comb. disp dei commi 4 e 5 dell'art. 147 prevede che “se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta
l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore…dichiara il fallimento dei medesimi. Allo stesso modo si procede qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile”
Tale norma, secondo l'orientamento giurisprudenziale avallato da varie pronunce della
Suprema Corte formatesi nella vigenza della legge fallimentare che resta valido anche dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi, trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è in realtà riferibile a una società di fatto tra il fallito e uno o più soci occulti, ma, in virtù di una interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società di persone anche di fatto (cfr. Cass. n. 10507/2016, Cass.
7903 /2020, cfr. altresì C. Cost. sent. n. 255/2017).
Difatti – anche se non attiene alla presente fattispecie - è ritenuta ammissibile la partecipazione di una società di capitali a una società di persone con personale ed pagina3 di 10 illimitata responsabilità dei soci, come è quella di fatto, non essendo esigibile, in tale ipotesi, il rispetto dell'art. 2361, co. 2, c.c., dettato per le società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale - la previa autorizzazione dei soci, ai sensi dell'art. 2479, co. 2, n. 5
(così Cass. 1095/2016).
Al fine della dichiarazione di fallimento della s.d.f. è richiesto il rigoroso accertamento dei presupposti per la sua configurabilità, quali patrimonio e attività comune, effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite dei soggetti interessati, vincolo di collaborazione tra i soci e la sua situazione di insolvenza. Non è richiesto, invece, l'accertamento dell'insolvenza dei soci, posto che questi possono essere dichiarati falliti, in estensione, ai sensi dell'art. 147, comma 1, quali soci illimitatamente responsabili.
Trattandosi nell'ipotesi di una s.d.f. di un rapporto sociale occulto, non esteriorizzato con le ordinarie modalità relative alla stipula dell'atto di costituzione e alle forme di pubblicità , ai fini dell'accoglimento d'una domanda proposta, non può prescindersi dalla sussistenza dei presupposti per la configurabilità di una società ai sensi dell'art. 2247 c.c., costituiti da un elemento oggettivo del conferimenti di beni o servizi;
esercizio in comune di un'attività economica;
partecipazione agli utili e alle perdite, e da un elemento soggettivo (cd. affectio societatis) ovvero la volontà di collaborare e di creare un vincolo proiettato al raggiungimento di un risultato comune.
In altri termini per poter affermare la sussistenza del contratto sociale è necessario dimostrare che i presunti soci abbiano posto in essere, in modo sistematico e non occasionale, atti rivelatori della loro volontà di esercitare in comune l'attività, con la messa a disposizione dei mezzi necessari per il raggiungimento dello scopo sociale, e con la condivisione di utili e perdite dell'attinta economica, secondo il modello delineato dall'art. 2247 c.c.
E' altrettanto pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che la sussistenza di un tale fenomeno postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che i singoli soggetti perseguano, invece, il proprio specifico interesse, o l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, ove costituiti in forma societaria, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della pagina4 di 10 supersocietà di fatto;
invero simile circostanza può semmai costituire indice di esistenza di una "holding" di fatto nei cui confronti il curatore può agire in responsabilità ex art. 2497 cod. civ. , la quale "holding" di fatto può essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di uno dei soggetti legittimati (c.f.r. Cass. n.
15346-16; Cass. n. 5520-17).
Inoltre giova evidenziare che il termine annuale dallo scioglimento del rapporto sociale previsto dall'art. 147 co. 2 L.F., il cui decorso preclude la dichiarazione in estensione del fallimento, riguarda unicamente i soci illimitatamente responsabili di società regolare e non, invece, il socio occulto che risulti dopo la dichiarazione di fallimento di una società
o di una ditta individuale che tale non è, non potendosi le due situazioni, per la loro diversità, porsi a raffronto;
ciò per coerenza con la disciplina di cui all'art. 10 L.F. che riconosce all'imprenditore individuale o collettivo la facoltà di provare una data diversa di cessazione dell'attività rispetto a quella consacrata dal registro delle imprese, facoltà che non può riconoscersi, nell'interesse di tutela dell'affidamento dei terzi, al socio occulto, privo di ogni riconoscimento nell'ambito di quel registro e, pertanto non in grado di fornire alcuna prova in merito alla cessazione della propria qualità di socio illimitatamente responsabile (così Cass. 22270/2017).
Nei confronti delle società di fatto occulte non può, difatti, trovare applicazione tale disposizione e pertanto si deve ritenere che non ricorra alcun limite temporale nei confronti delle stesse per addivenire alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, ciò in quanto, non essendo in tal caso volutamente esteriorizzato il vincolo sociale, i terzi possono acquisire conoscenza dell'effettiva cessazione dell'attività da parte di quelle solo a seguito dell'accertamento giudiziale della loro esistenza.
Secondo gli interventi della Corte Costituzionale (ord. n. 321/2002 e 36/2003), la necessità di dare certezza alle situazioni giuridiche “consente al legislatore di prevedere una diversa disciplina per le società ed i soci in regola con le disposizioni sulla pubblicità
e per i soci e le società irregolari, se non occulti, essendo la mancata registrazione una scelta degli stessi associati, che in tal modo si espongono, per loro volontà, alle conseguenze di tale loro opzione”.
Alla luce di tali principi, ritiene il Tribunale che nell'ipotesi al vaglio si ravvisano i presupposti per l'invocata pronuncia di estensione del fallimento alla s.d.f. tra i tre soggetti, di cui uno – la con il socio accomandatario - già sottoposto a Parte_1
pagina5 di 10 procedura concorsuale, essendo configurabile la "supersocietà" di fatto, alla luce della pluralità degli elementi, di concordante valenza indiziaria cica il vincolo societario, evidenziati dalla difesa della curatela fallimentare.
In tal senso depone in primo luogo la dichiarazione della socia accomandataria e fallita sig.ra di cui al verbale di audizione ex art. 49 L.F. del 17.7.2022 Parte_1
(doc. 4: inventario dei beni) secondo la quale era a gestire la società, Parte_3
ad essere in possesso della documentazione ad essa relativa e ad avere ogni informazione sulla medesima. Tale circostanza appare confermata da nel verbale Parte_3 del 2.8.2022 ove dichiara: “mi occupavo io direttamente della gestione della società insieme al marito della socia accomandante sig. Persona_1 Parte_2
(doc. 5). Il a sua volta, in data 12.8.2022 (doc. 6), dichiara: “confermo quanto Pt_2
dichiarato dal sig. io mi occupavo di acquisire la frutta e di tutto quello che Pt_3
c'era da fare nel supermercato. Non gestivo gli incassi, né i pagamenti…ho deciso di inserire mia moglie [i.e. nella compagine societaria, n.d.r.] in quanto io avevo problemi con il fisco”.
Inoltre dalle dichiarazioni dei fornitori della società ammessi al passivo e interpellati a mezzo pec dal curatore – segnatamente Controparte_2 Controparte_3
,
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6
appare evidente che i
[...] Controparte_7
convenuti effettuavano la spendita del nome e curavano in via esclusiva i rapporti con i terzi, compiendo atti di gestione.
Costituiscono altresì elementi di forte valore indiziario le circostanze riguardanti e costituite dalla delega ad operare sul conto preso B.C.C., la Parte_3
sottoscrizione del contratto di telefonia mobile intestato alla e soprattutto gli Parte_1 ingenti prelievi descritti dalla ricorrente e pari a €173.395,00 che non trovano giustificazione nel rapporto di lavoro come dipendente con retribuzione annua di circa
€10.000,00 e appaiono quale partecipazione agli utili dell'attività d'impresa (doc. 10).
Inoltre, come correttamente dedotto da parte ricorrente, vi è l'importante dichiarazione resa da sempre nel verbale di audizione del 12.8.2022 (doc. 6) dove Parte_2 questi, riferendosi alla società (v. supra) ha affermato: “…la società Pt_4 Pt_4
svolgeva la stessa attività della società nello stesso posto. Io e il sig. Pt_1 Pt_3
avevamo sempre gli stessi ruoli. Io mi occupavo dei rapporti con la frutta e il sig.
pagina6 di 10 si occupava della gestione operativa dei pagamenti e degli incassi”. Con ciò Pt_3
risultando che dunque, sia con riferimento alla , sia, per quanto qui interessa, con Pt_4
riferimento alla si è occupato della gestione operativa e Parte_1 Parte_2
della gestione amministrativa. Parte_3
Tali inconfutabili risultanze dimostrano la sussistenza sia dell'elemento soggettivo, c.d. affectio societatis, ovvero la volontà dei soci di collaborare per il raggiungimento degli obiettivi comuni che degli elementi oggettivi, come la partecipazione alla gestione dell'attività economica e la condivisione dei profitti e delle perdite, richiesti per la configurabilità del vincolo societario non formalizzato tra i tre soggetti.
Tanto premesso, osserva il Collegio come lo stato di insolvenza di tale società di fatto discenda da un lato dall'intervenuto accertamento dello stato di insolvenza del suo socio e dall'altro dalla mancata allegazione, da parte dei resistenti, di elementi Parte_1
idonei a dimostrare la capacità degli stessi di far fronte ai debiti della società di fatto.
Difatti i debiti contratti dalla nell'esercizio dell'attività, in realtà riferibile Parte_1
alla s.d.f., sono certamente imputabili alla società di fatto.
Il superamento delle soglie di fallibilità è infine in re ipsa nell'intervenuta declaratoria di apertura del primo fallimento, alla quale è sotteso l'accertamento del superamento dei limiti dimensionali posti dall'art. L.F.
Alla dichiarazione di apertura del fallimento della società di fatto consegue poi ex lege
(art. 147 co. 5 L.F.) quello dei suoi soci illimitatamente responsabili, Parte_3
e , senza necessità di accertamento della specifica insolvenza di questi Parte_2
ultimi.
In conclusione, in accoglimento dell'istanza in tal senso avanzata dalla curatela, va dichiarato il fallimento della s.d.f. tra la società già sottoposta a procedura Parte_1
concorsuale, e con la conseguenziale estensione Parte_3 Parte_2
della pronuncia a questi ultimi quali soci illimitatamente responsabili.
In base alla previsione dell'art. 148 L.F. si procede alla nomina dello stesso giudice delegato e dello stesso curatore del fallimento già dichiarato,
P.Q.M.
pagina7 di 10 Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 16, 147 L.F. così provvede:
dichiara
il fallimento in estensione della società di fatto tra “ Parte_1
” (p. I.V.A.: ) (unitamente al socio illimitatamente
[...] P.IVA_1
responsabile C.F.: ), Parte_1 C.F._3 Pt_2
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._1 Parte_3
); C.F._2
nomina
il dott. Alfonso Scibona Giudice Delegato per la procedura
nomina
la dott.ssa Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni CP_1
dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
pagina8 di 10 ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
stabilisce
il giorno 16/04/2025 ad ore 12:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse pagina9 di 10 le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese.
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio, addì 18/01/2025
Il Presidente rel. est.
dott. Emmanuele Agostini
pagina10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile – Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali
Il Tribunale Concorsuale Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Emmanuele Agostini presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Angiuli giudice
Dott. Mauro Giuseppe Cilardi giudice
Nel procedimento iscritto al n.31-1/2023 P.U. ha pronunciato la seguente
SENTENZA su ricorso per l'apertura di fallimento in estensione della società di fatto tra
[...]
(p. I.V.A.: ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._1 Parte_3
), questi ultimi ai sensi dell'art. 147 L.F. co. 5; C.F._2
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti, il fallimento n. 16/2022 R.G. fall. Trib. Crotone di “ Parte_1
” (p. I.V.A.: ) – d'ora in poi anche
[...] Parte_1 P.IVA_1
- nonché del socio illimitatamente responsabile Parte_1 Parte_1
(C.F.: ) in persona del curatore fallimentare dott.ssa C.F._3 CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Russo (C.F.:
[...] C.F._4 del Foro di Roma ha chiesto l'estensione del fallimento a e Parte_2
previo accertamento della società di fatto tra la fallita e questi Parte_3
ultimi, esponendo che:
- è stata costituita il 18.1.2010, con quale socio Parte_1 Parte_1
accomandatario e quale socio accomandante, legate da stretti rapporti Persona_1
pagina1 di 10 di parentela ai resistenti in quanto sorella di la prima e moglie di Parte_3
la seconda;
Parte_2
- La società ha esercitato l'attività d'impresa in data 6 aprile 2010 presso la sede legale di
Via Duomo n. 1 in Isola di Capo Rizzuto (KR), loc. Le Castella fino a quando, con sentenza n. 16 del 17.6.2022 il Trib. Crotone ha dichiarato il fallimento della medesima, nonché della socia accomandataria, su ricorso della Curatela del Parte_4
[...]
- A seguito dell'attività svolta dal curatore di è emersa l'esistenza di una Parte_1
compagine societaria diversa da quella risultante dal contratto sociale che si evince dai seguenti fatti e circostanze:
1. i verbali di audizione ex art. 49 L.F. da cui risulta che e erano gli effettivi gestori della (doc. Parte_3 Parte_2 Parte_1
4-6);
2. i fornitori della società, interpellati a mezzo pec dal curatore hanno dichiarato che le persone con cui avevano rapporti all'interno della società erano Parte_3
e (doc. 7);
3. aveva la delega ad operare
[...] Parte_2 Parte_3
sul conto della società acceso presso la B.C.C. (doc. 8); in sede di sottoscrizione di un contratto di telefonia mobile intestato a ha apposto la Parte_1 Parte_3
propria firma (doc. 9);
4. ha percepito costantemente somme di Parte_3
denaro dalla società fallita nel periodo 2013-2022, ma di queste almeno €50.000,00 riportano la causale “acconto stipendio” o “mensilità arretrata” che non trovano giustificazione nel rapporto di lavoro in essere con la società, posto che la retribuzione annua del sig. era pari a circa €10.000,00 e i pagamenti effettuati in dieci anni Pt_3 ammontano complessivamente ad €173.395,00 (doc. 10: estratto bonifici), di talché, in mancanza di giustificazioni credibili, le attribuzioni patrimoniali hanno costituito una forma di partecipazione agli utili dell'attività d'impresa;
5. la circostanza che la Pt_1
appare essere la prosecuzione della (fallita) di cui i due
[...] Parte_5 convenuti detenevano ciascuno il 45% delle partecipazioni sociali, rivestendo tra l'altro il ruolo di amministratori fino al 3 settembre 2009 (doc. 11: visura . Parte_4
Tanto premesso l'istante, previo accertamento della società di fatto tra i soggetti coinvolti, ha chiesto l'estensione del fallimento di “ Parte_1
(p. I.V.A.: ) nonché del socio illimitatamente
[...] P.IVA_1
responsabile (C.F.: ) a Parte_1 C.F._3 Parte_3
e
[...] Parte_2
pagina2 di 10 I convenuti ritualmente evocati in giudizio non si sono costituiti e non sono comparsi per rispondere in sede di interrogatorio richiesto dalla curatela ricorrente,
All'udienza il procuratore della parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di fallimento in estensione, e il G.D. si è riservato di riferire al Collegio.
Va premesso che l'istanza avanzata dalla curatela fallimentare è finalizzata all'estensione del fallimento già in essere ai due convenuti sul presupposto dell'esistenza di una s.d.f.
(società di fatto) tra questi e la società oggi fallita.
L'istanza si inquadra nella previsione dell'art 147 legge fallimentare (disciplina applicabile al caso di specie dacché trattasi di estensione di procedura concorsuale liquidatoria dichiarata antecedentemente all'entrata in vigore del Codice della Crisi
d'Impresa e dell'Insolvenza e, pertanto, nel vigore della legge fallimentare, cfr. quanto al regime transitorio l'art. 390 C.C.I.) che sancisce che “la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”. Inoltre il comb. disp dei commi 4 e 5 dell'art. 147 prevede che “se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta
l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore…dichiara il fallimento dei medesimi. Allo stesso modo si procede qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile”
Tale norma, secondo l'orientamento giurisprudenziale avallato da varie pronunce della
Suprema Corte formatesi nella vigenza della legge fallimentare che resta valido anche dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi, trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è in realtà riferibile a una società di fatto tra il fallito e uno o più soci occulti, ma, in virtù di una interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società di persone anche di fatto (cfr. Cass. n. 10507/2016, Cass.
7903 /2020, cfr. altresì C. Cost. sent. n. 255/2017).
Difatti – anche se non attiene alla presente fattispecie - è ritenuta ammissibile la partecipazione di una società di capitali a una società di persone con personale ed pagina3 di 10 illimitata responsabilità dei soci, come è quella di fatto, non essendo esigibile, in tale ipotesi, il rispetto dell'art. 2361, co. 2, c.c., dettato per le società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale - la previa autorizzazione dei soci, ai sensi dell'art. 2479, co. 2, n. 5
(così Cass. 1095/2016).
Al fine della dichiarazione di fallimento della s.d.f. è richiesto il rigoroso accertamento dei presupposti per la sua configurabilità, quali patrimonio e attività comune, effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite dei soggetti interessati, vincolo di collaborazione tra i soci e la sua situazione di insolvenza. Non è richiesto, invece, l'accertamento dell'insolvenza dei soci, posto che questi possono essere dichiarati falliti, in estensione, ai sensi dell'art. 147, comma 1, quali soci illimitatamente responsabili.
Trattandosi nell'ipotesi di una s.d.f. di un rapporto sociale occulto, non esteriorizzato con le ordinarie modalità relative alla stipula dell'atto di costituzione e alle forme di pubblicità , ai fini dell'accoglimento d'una domanda proposta, non può prescindersi dalla sussistenza dei presupposti per la configurabilità di una società ai sensi dell'art. 2247 c.c., costituiti da un elemento oggettivo del conferimenti di beni o servizi;
esercizio in comune di un'attività economica;
partecipazione agli utili e alle perdite, e da un elemento soggettivo (cd. affectio societatis) ovvero la volontà di collaborare e di creare un vincolo proiettato al raggiungimento di un risultato comune.
In altri termini per poter affermare la sussistenza del contratto sociale è necessario dimostrare che i presunti soci abbiano posto in essere, in modo sistematico e non occasionale, atti rivelatori della loro volontà di esercitare in comune l'attività, con la messa a disposizione dei mezzi necessari per il raggiungimento dello scopo sociale, e con la condivisione di utili e perdite dell'attinta economica, secondo il modello delineato dall'art. 2247 c.c.
E' altrettanto pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che la sussistenza di un tale fenomeno postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che i singoli soggetti perseguano, invece, il proprio specifico interesse, o l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, ove costituiti in forma societaria, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della pagina4 di 10 supersocietà di fatto;
invero simile circostanza può semmai costituire indice di esistenza di una "holding" di fatto nei cui confronti il curatore può agire in responsabilità ex art. 2497 cod. civ. , la quale "holding" di fatto può essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di uno dei soggetti legittimati (c.f.r. Cass. n.
15346-16; Cass. n. 5520-17).
Inoltre giova evidenziare che il termine annuale dallo scioglimento del rapporto sociale previsto dall'art. 147 co. 2 L.F., il cui decorso preclude la dichiarazione in estensione del fallimento, riguarda unicamente i soci illimitatamente responsabili di società regolare e non, invece, il socio occulto che risulti dopo la dichiarazione di fallimento di una società
o di una ditta individuale che tale non è, non potendosi le due situazioni, per la loro diversità, porsi a raffronto;
ciò per coerenza con la disciplina di cui all'art. 10 L.F. che riconosce all'imprenditore individuale o collettivo la facoltà di provare una data diversa di cessazione dell'attività rispetto a quella consacrata dal registro delle imprese, facoltà che non può riconoscersi, nell'interesse di tutela dell'affidamento dei terzi, al socio occulto, privo di ogni riconoscimento nell'ambito di quel registro e, pertanto non in grado di fornire alcuna prova in merito alla cessazione della propria qualità di socio illimitatamente responsabile (così Cass. 22270/2017).
Nei confronti delle società di fatto occulte non può, difatti, trovare applicazione tale disposizione e pertanto si deve ritenere che non ricorra alcun limite temporale nei confronti delle stesse per addivenire alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, ciò in quanto, non essendo in tal caso volutamente esteriorizzato il vincolo sociale, i terzi possono acquisire conoscenza dell'effettiva cessazione dell'attività da parte di quelle solo a seguito dell'accertamento giudiziale della loro esistenza.
Secondo gli interventi della Corte Costituzionale (ord. n. 321/2002 e 36/2003), la necessità di dare certezza alle situazioni giuridiche “consente al legislatore di prevedere una diversa disciplina per le società ed i soci in regola con le disposizioni sulla pubblicità
e per i soci e le società irregolari, se non occulti, essendo la mancata registrazione una scelta degli stessi associati, che in tal modo si espongono, per loro volontà, alle conseguenze di tale loro opzione”.
Alla luce di tali principi, ritiene il Tribunale che nell'ipotesi al vaglio si ravvisano i presupposti per l'invocata pronuncia di estensione del fallimento alla s.d.f. tra i tre soggetti, di cui uno – la con il socio accomandatario - già sottoposto a Parte_1
pagina5 di 10 procedura concorsuale, essendo configurabile la "supersocietà" di fatto, alla luce della pluralità degli elementi, di concordante valenza indiziaria cica il vincolo societario, evidenziati dalla difesa della curatela fallimentare.
In tal senso depone in primo luogo la dichiarazione della socia accomandataria e fallita sig.ra di cui al verbale di audizione ex art. 49 L.F. del 17.7.2022 Parte_1
(doc. 4: inventario dei beni) secondo la quale era a gestire la società, Parte_3
ad essere in possesso della documentazione ad essa relativa e ad avere ogni informazione sulla medesima. Tale circostanza appare confermata da nel verbale Parte_3 del 2.8.2022 ove dichiara: “mi occupavo io direttamente della gestione della società insieme al marito della socia accomandante sig. Persona_1 Parte_2
(doc. 5). Il a sua volta, in data 12.8.2022 (doc. 6), dichiara: “confermo quanto Pt_2
dichiarato dal sig. io mi occupavo di acquisire la frutta e di tutto quello che Pt_3
c'era da fare nel supermercato. Non gestivo gli incassi, né i pagamenti…ho deciso di inserire mia moglie [i.e. nella compagine societaria, n.d.r.] in quanto io avevo problemi con il fisco”.
Inoltre dalle dichiarazioni dei fornitori della società ammessi al passivo e interpellati a mezzo pec dal curatore – segnatamente Controparte_2 Controparte_3
,
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6
appare evidente che i
[...] Controparte_7
convenuti effettuavano la spendita del nome e curavano in via esclusiva i rapporti con i terzi, compiendo atti di gestione.
Costituiscono altresì elementi di forte valore indiziario le circostanze riguardanti e costituite dalla delega ad operare sul conto preso B.C.C., la Parte_3
sottoscrizione del contratto di telefonia mobile intestato alla e soprattutto gli Parte_1 ingenti prelievi descritti dalla ricorrente e pari a €173.395,00 che non trovano giustificazione nel rapporto di lavoro come dipendente con retribuzione annua di circa
€10.000,00 e appaiono quale partecipazione agli utili dell'attività d'impresa (doc. 10).
Inoltre, come correttamente dedotto da parte ricorrente, vi è l'importante dichiarazione resa da sempre nel verbale di audizione del 12.8.2022 (doc. 6) dove Parte_2 questi, riferendosi alla società (v. supra) ha affermato: “…la società Pt_4 Pt_4
svolgeva la stessa attività della società nello stesso posto. Io e il sig. Pt_1 Pt_3
avevamo sempre gli stessi ruoli. Io mi occupavo dei rapporti con la frutta e il sig.
pagina6 di 10 si occupava della gestione operativa dei pagamenti e degli incassi”. Con ciò Pt_3
risultando che dunque, sia con riferimento alla , sia, per quanto qui interessa, con Pt_4
riferimento alla si è occupato della gestione operativa e Parte_1 Parte_2
della gestione amministrativa. Parte_3
Tali inconfutabili risultanze dimostrano la sussistenza sia dell'elemento soggettivo, c.d. affectio societatis, ovvero la volontà dei soci di collaborare per il raggiungimento degli obiettivi comuni che degli elementi oggettivi, come la partecipazione alla gestione dell'attività economica e la condivisione dei profitti e delle perdite, richiesti per la configurabilità del vincolo societario non formalizzato tra i tre soggetti.
Tanto premesso, osserva il Collegio come lo stato di insolvenza di tale società di fatto discenda da un lato dall'intervenuto accertamento dello stato di insolvenza del suo socio e dall'altro dalla mancata allegazione, da parte dei resistenti, di elementi Parte_1
idonei a dimostrare la capacità degli stessi di far fronte ai debiti della società di fatto.
Difatti i debiti contratti dalla nell'esercizio dell'attività, in realtà riferibile Parte_1
alla s.d.f., sono certamente imputabili alla società di fatto.
Il superamento delle soglie di fallibilità è infine in re ipsa nell'intervenuta declaratoria di apertura del primo fallimento, alla quale è sotteso l'accertamento del superamento dei limiti dimensionali posti dall'art. L.F.
Alla dichiarazione di apertura del fallimento della società di fatto consegue poi ex lege
(art. 147 co. 5 L.F.) quello dei suoi soci illimitatamente responsabili, Parte_3
e , senza necessità di accertamento della specifica insolvenza di questi Parte_2
ultimi.
In conclusione, in accoglimento dell'istanza in tal senso avanzata dalla curatela, va dichiarato il fallimento della s.d.f. tra la società già sottoposta a procedura Parte_1
concorsuale, e con la conseguenziale estensione Parte_3 Parte_2
della pronuncia a questi ultimi quali soci illimitatamente responsabili.
In base alla previsione dell'art. 148 L.F. si procede alla nomina dello stesso giudice delegato e dello stesso curatore del fallimento già dichiarato,
P.Q.M.
pagina7 di 10 Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 16, 147 L.F. così provvede:
dichiara
il fallimento in estensione della società di fatto tra “ Parte_1
” (p. I.V.A.: ) (unitamente al socio illimitatamente
[...] P.IVA_1
responsabile C.F.: ), Parte_1 C.F._3 Pt_2
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._1 Parte_3
); C.F._2
nomina
il dott. Alfonso Scibona Giudice Delegato per la procedura
nomina
la dott.ssa Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni CP_1
dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
pagina8 di 10 ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
stabilisce
il giorno 16/04/2025 ad ore 12:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse pagina9 di 10 le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese.
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio, addì 18/01/2025
Il Presidente rel. est.
dott. Emmanuele Agostini
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