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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3481 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2277/2025, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 17/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
), rappresen- Parte_1 C.F._1
tata e difesa da Avv. MILANO SERGIO,
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
( , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso da Avv. MILANO SERGIO,
1
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso de- Parte_1
positato in data 20/02/2025 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza Controparte_1
di matrimonio celebrato in data 09/07/1980, precisando che dalla loro unione sono nati figli due figli, entrambi maggiorenni.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollera- bile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pro- nunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente, che non si opposta alla deci- sione sullo status dando atto altresì di aver concordato con sua mo- glie le condizioni della separazione (comparsa di risposta depositata
2 il 30/08/2025).
Proseguito il giudizio, all'udienza del 17/09/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Col- legio per la decisione.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le stesse.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 09/07/1980 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di BARI al n.
1051, parte II, serie A, anno 1980).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni concordate dalle parti, non risultano ele- menti ostativi al recepimento della convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 30/08/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2277/2025 introdotto con ricorso
3 del 20/02/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_3
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità degli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 30/08/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2277/2025, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 17/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
), rappresen- Parte_1 C.F._1
tata e difesa da Avv. MILANO SERGIO,
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
( , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso da Avv. MILANO SERGIO,
1
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso de- Parte_1
positato in data 20/02/2025 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza Controparte_1
di matrimonio celebrato in data 09/07/1980, precisando che dalla loro unione sono nati figli due figli, entrambi maggiorenni.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollera- bile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pro- nunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente, che non si opposta alla deci- sione sullo status dando atto altresì di aver concordato con sua mo- glie le condizioni della separazione (comparsa di risposta depositata
2 il 30/08/2025).
Proseguito il giudizio, all'udienza del 17/09/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Col- legio per la decisione.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le stesse.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 09/07/1980 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di BARI al n.
1051, parte II, serie A, anno 1980).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni concordate dalle parti, non risultano ele- menti ostativi al recepimento della convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 30/08/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2277/2025 introdotto con ricorso
3 del 20/02/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_3
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità degli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 30/08/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4