TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/12/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 788/2025 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 04/12/2025, alle ore 12,43, innanzi al got. UR AT sono comparsi:
l'avv. LELLI AMEDEO con il sig. Controparte_1
l'avv. FRANCESCA PAGLIALUNGA
Il got ammonisce il giurante sull'importanza morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare
Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole:
«consapevole della responsabilità che col giuramento assumo giuro e giurando
"affermo di aver pagato in contanti al prestatore per l'attività di modellista Persona_1 di calzature, la somma totale di EURO 17.670,24, ingiunta con il decreto ingiuntivo n.204/2025 dell'11.05.2025, di cui alle fatture: nr.12 del 22.10.2015 per € 4.941,00; ft.nr.18 del 29.12.2015 per € 6.314,72; nr.9 del 21.11.2016 per € 5.826,72; nr.14 del 30.12.2016 per € 6.087,80”
l'avv. Paglialunga chiede a questo punto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo per il reato di cui all'art. 371 cp.
Il got, presone atto, invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente
Parte attrice opponente precisa le conclusioni riportandosi alla opposizione ed alla prima memoria integrativa, insistendo nelle richieste ivi formulate
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni riportandosi integralmente alle conclusioni in atti ed alle eccezioni ivi formulate, rimettendosi in ordine alla valutazione del giuramento odierno al giudicante, tenuto conto che il credito vantato dal nei confronti dell'opponente e da Per_1 ricondursi nell'alveo delle attività di impresa svolta da entrambe le parti, con conseguente obbligo della tenuta delle scritture contabili e della tracciabilità dei pagamenti anche e soprattutto nel rispetto dei limiti dell'antiriciclaggio
Dopo breve discussione orale, alle ore 12,58, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono
- a non fare ritorno nel primo pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR AT, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 788/2025 promossa da:
titolare dell'omonima impresa individuale Controparte_1 C.F._1 con l'avv. AMEDEO LELLI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTORE OPPONENTE contro
, titolare dell'omonima impresa individuale Persona_1 C.F._2 con l'avv. FRANCESCA PAGLIALUNGA e domicilio eletto presso il difensore
Email_2
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale che precede
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 204/2025 - emesso dal Tribunale di Fermo in data 11.5.25, notificatogli in data 16.5.25 – con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore del ricorrente Persona_1 della somma di € 17.670,24= - a titolo di saldo delle fatture n. 12 del 22.10.2015 (di €
4.941,00=, per il saldo di € 741,00=); (n. 18 del 29.12.2015 di € 6.314,72= per il saldo di €
5.014,72=); n. 9 del 21.11.2016 di € 5.826,72= e n. 14 del 30.12.2016 di € 6.087,80=, oltre interessi e spese della fase monitoria liquidate.
L'opponente ha dedotto di aver provveduto al saldo a mezzo contanti ed eccepito la prescrizione presuntiva.
L'opposto si è costituito per contrastare l'avversa opposizione, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ed ha allegato alla seconda memoria ex art. 171 ter cpc deferimento alla controparte di giuramento decisorio ex art. 2960 c.c., formulando un separato articolo, in modo chiaro e specifico:
1) “Giura e giurando afferma o Giura e giurando nega di aver pagato in contanti al prestatore per l'attività di modellista di calzature, la somma totale di EURO Persona_1
pagina 2 di 3 17.670,24, ingiunta con il decreto ingiuntivo n.204/2025 dell'11.05.2025, di cui alle fatture: nr.12 del 22.10.2015 per € 4.941,00; ft.nr.18 del 29.12.2015 per € 6.314,72; nr.9 del 21.11.2016 per € 5.826,72; nr.14 del 30.12.2016 per € 6.087,80”.
Ritenuto che il deferimento fosse stato effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 233 c.p.c., avendo l'opposto depositato un atto da lui personalmente sottoscritto, e che dovesse essere fissata udienza al fine di consentire la prestazione del giuramento decisorio da parte dell'opponente e per la discussione finale, il got ha rinviato all'udienza odierna.
Ebbene, il ha giurato e giurando ha affermato all'udienza odierna “di Parte_1 aver pagato in contanti “al prestatore per l'attività di modellista di Persona_1 calzature, la somma totale di EURO 17.670,24, ingiunta con il decreto ingiuntivo n.204/2025 dell'11.05.2025, di cui alle fatture: nr.12 del 22.10.2015 per € 4.941,00; ft.nr.18 del 29.12.2015 per € 6.314,72; nr.9 del 21.11.2016 per € 5.826,72; nr.14 del 30.12.2016 per € 6.087,80”.
In merito al valore probatorio di tali dichiarazioni, si rammenta il consolidato insegnamento secondo cui: “il giuramento decisorio costituisce una prova legale che, in deroga al principio del libero apprezzamento delle risultanze probatorie, vincola il giudice a ritenere veri i fatti su cui la parte giura, seppure favorevoli al giurante” (Trib. Potenza, 19/08/2014) e “per la natura di prova legale che l'ordinamento attribuisce al giuramento decisorio, il giudice di merito, una volta che l'abbia ammesso, non è tenuto a valutare la verosimiglianza o meno delle affermazioni del giurante, non rimanendogli da compiere altra indagine se non quella sull'an iuratum sit”; (Trib. Genova 15/11/2005:).
L'opposizione va dunque accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi di cui al DM n. 55/14, parzialmente ridotti in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate nella controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 204/2025 emesso dal Tribunale di Fermo in data 11.5.25,
2) condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per anticipazioni, € 3.500,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 14,14 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 04/12/2025
Il got
UR AT
pagina 3 di 3
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 04/12/2025, alle ore 12,43, innanzi al got. UR AT sono comparsi:
l'avv. LELLI AMEDEO con il sig. Controparte_1
l'avv. FRANCESCA PAGLIALUNGA
Il got ammonisce il giurante sull'importanza morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare
Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole:
«consapevole della responsabilità che col giuramento assumo giuro e giurando
"affermo di aver pagato in contanti al prestatore per l'attività di modellista Persona_1 di calzature, la somma totale di EURO 17.670,24, ingiunta con il decreto ingiuntivo n.204/2025 dell'11.05.2025, di cui alle fatture: nr.12 del 22.10.2015 per € 4.941,00; ft.nr.18 del 29.12.2015 per € 6.314,72; nr.9 del 21.11.2016 per € 5.826,72; nr.14 del 30.12.2016 per € 6.087,80”
l'avv. Paglialunga chiede a questo punto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo per il reato di cui all'art. 371 cp.
Il got, presone atto, invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente
Parte attrice opponente precisa le conclusioni riportandosi alla opposizione ed alla prima memoria integrativa, insistendo nelle richieste ivi formulate
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni riportandosi integralmente alle conclusioni in atti ed alle eccezioni ivi formulate, rimettendosi in ordine alla valutazione del giuramento odierno al giudicante, tenuto conto che il credito vantato dal nei confronti dell'opponente e da Per_1 ricondursi nell'alveo delle attività di impresa svolta da entrambe le parti, con conseguente obbligo della tenuta delle scritture contabili e della tracciabilità dei pagamenti anche e soprattutto nel rispetto dei limiti dell'antiriciclaggio
Dopo breve discussione orale, alle ore 12,58, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono
- a non fare ritorno nel primo pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR AT, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 788/2025 promossa da:
titolare dell'omonima impresa individuale Controparte_1 C.F._1 con l'avv. AMEDEO LELLI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTORE OPPONENTE contro
, titolare dell'omonima impresa individuale Persona_1 C.F._2 con l'avv. FRANCESCA PAGLIALUNGA e domicilio eletto presso il difensore
Email_2
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale che precede
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 204/2025 - emesso dal Tribunale di Fermo in data 11.5.25, notificatogli in data 16.5.25 – con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore del ricorrente Persona_1 della somma di € 17.670,24= - a titolo di saldo delle fatture n. 12 del 22.10.2015 (di €
4.941,00=, per il saldo di € 741,00=); (n. 18 del 29.12.2015 di € 6.314,72= per il saldo di €
5.014,72=); n. 9 del 21.11.2016 di € 5.826,72= e n. 14 del 30.12.2016 di € 6.087,80=, oltre interessi e spese della fase monitoria liquidate.
L'opponente ha dedotto di aver provveduto al saldo a mezzo contanti ed eccepito la prescrizione presuntiva.
L'opposto si è costituito per contrastare l'avversa opposizione, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ed ha allegato alla seconda memoria ex art. 171 ter cpc deferimento alla controparte di giuramento decisorio ex art. 2960 c.c., formulando un separato articolo, in modo chiaro e specifico:
1) “Giura e giurando afferma o Giura e giurando nega di aver pagato in contanti al prestatore per l'attività di modellista di calzature, la somma totale di EURO Persona_1
pagina 2 di 3 17.670,24, ingiunta con il decreto ingiuntivo n.204/2025 dell'11.05.2025, di cui alle fatture: nr.12 del 22.10.2015 per € 4.941,00; ft.nr.18 del 29.12.2015 per € 6.314,72; nr.9 del 21.11.2016 per € 5.826,72; nr.14 del 30.12.2016 per € 6.087,80”.
Ritenuto che il deferimento fosse stato effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 233 c.p.c., avendo l'opposto depositato un atto da lui personalmente sottoscritto, e che dovesse essere fissata udienza al fine di consentire la prestazione del giuramento decisorio da parte dell'opponente e per la discussione finale, il got ha rinviato all'udienza odierna.
Ebbene, il ha giurato e giurando ha affermato all'udienza odierna “di Parte_1 aver pagato in contanti “al prestatore per l'attività di modellista di Persona_1 calzature, la somma totale di EURO 17.670,24, ingiunta con il decreto ingiuntivo n.204/2025 dell'11.05.2025, di cui alle fatture: nr.12 del 22.10.2015 per € 4.941,00; ft.nr.18 del 29.12.2015 per € 6.314,72; nr.9 del 21.11.2016 per € 5.826,72; nr.14 del 30.12.2016 per € 6.087,80”.
In merito al valore probatorio di tali dichiarazioni, si rammenta il consolidato insegnamento secondo cui: “il giuramento decisorio costituisce una prova legale che, in deroga al principio del libero apprezzamento delle risultanze probatorie, vincola il giudice a ritenere veri i fatti su cui la parte giura, seppure favorevoli al giurante” (Trib. Potenza, 19/08/2014) e “per la natura di prova legale che l'ordinamento attribuisce al giuramento decisorio, il giudice di merito, una volta che l'abbia ammesso, non è tenuto a valutare la verosimiglianza o meno delle affermazioni del giurante, non rimanendogli da compiere altra indagine se non quella sull'an iuratum sit”; (Trib. Genova 15/11/2005:).
L'opposizione va dunque accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi di cui al DM n. 55/14, parzialmente ridotti in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate nella controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 204/2025 emesso dal Tribunale di Fermo in data 11.5.25,
2) condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per anticipazioni, € 3.500,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 14,14 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 04/12/2025
Il got
UR AT
pagina 3 di 3