TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/04/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 6745/2023 in data 14/12/2023, promossa da
- Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEA GASTONE, con
[...] P.IVA_1 domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA OSPEDALE 18, MESTRE (VE), attrice contro
- Controparte_1 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLINAS GIANNI,
[...] P.IVA_2 con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA MANZONI 15, , CP_1
convenuta
*** avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
***
CONCLUSIONI
- per Parte_1
:
[...]
“Nel merito:
- accertarsi e dichiararsi che il rapporto di conto corrente n. 1495 intrattenuto dall'allora
poi fusa per incorporazione nella Parte_1 [...]
, con l'allora Controparte_2 [...]
poi fusa per incorporazione in Controparte_3
si è svolto in Controparte_1 mancanza di un contratto in forma scritta quantomeno dall'accensione alla stipula del contratto di apertura di credito del 11-18.03.2011, ed è stato gravato dall'indebita applicazione di interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto, commissione onnicomprensiva, commissione di istruttoria veloce, spese, canoni, diritti e commissioni varie in assenza di pattuizione contrattuale in forma scritta ovvero in misura superiore a quella pattuita per iscritto e comunque dovuta per i motivi esposti in atti e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità degli addebiti operati dalla banca convenuta a tali titoli;
- accertarsi e dichiararsi che il rapporto di conto corrente anticipi SBF n. 1694 intrattenuto dall'allora , poi fusa per incorporazione Parte_1 nella , con l'allora Controparte_2 [...]
poi fusa per Controparte_3 incorporazione in Controparte_1 si è svolto in forza di una lettera di apertura di conto corrente viziato da usura c.d. oggettiva, ed è stato in ogni casa gravato dall'indebita applicazione di interessi ultralegali, interessi anatocistici, interessi usurari, commissione onnicomprensiva e spese in assenza di pattuizione contrattuale in forma scritta ovvero in misura superiore a quella pattuita per iscritto e comunque dovuta per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità degli addebiti operati dalla banca convenuta
a tali titoli;
- accertarsi e dichiararsi che l'allora Controparte_3
poi fusa per incorporazione in
[...] [...]
in relazione al rapporto di conto Controparte_1 corrente n. 1495 e a quello di conto corrente anticipi SBF n. 1694 si è avvalsa del c.d. ius variandi in assenza di idonea pattuizione scritta e comunque in violazione del disposto di cui all'art. 118, comma 2, CP_4
- accertarsi e dichiararsi il diritto della Controparte_2
a vedersi riconosciuti gli interessi attivi, ricalcolati secondo i criteri
[...] indicati in narrativa, sul conto corrente n. 1495 e sul conto corrente anticipi SBF n. 1694;
- per l'effetto, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a
[...]
l'importo complessivo di Controparte_2 euro 124.463,78, di cui euro 62.886,65 afferenti al conto corrente n. 1495 ed euro 61.577,13 al conto corrente anticipi SBF n. 1694, o il diverso – maggiore o minore – importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi legali dalla data di chiusura dei conti correnti alla domanda giudiziale e al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
In via istruttoria: si chiede che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio sul conto corrente n. 1495 e sul conto corrente anticipi SBF n. 1694 volta a determinare l'esatta somma che
[...]
è tenuta a restituire a Controparte_1
per le ragioni ed i titoli Controparte_2 esposti in narrativa. Si chiede che al nominando C.T.U. sia sottoposto il quesito proposto dalla società attrice con la memoria ex art. 171 c.p.c. n. 2 con l'integrazione richiesta con la memoria ex art. 171 c.p.c. n. 3.
In ogni caso: con rifusione di spese, compensi professionali ex DM 55/2014, oltre alle spese di C.T.P. e C.T.U., ed ai costi di mediazione”;
Pag. 2 di 8 - per Controparte_1
[...]
“nel merito, in via principale:
i. rigettarsi, anche per i fatti esposti nei precedenti atti e/o per intervenuta decadenza e/o per intervenuta prescrizione quinquennale, tutte le domande avanzate da Parte Attrice
(nessuna esclusa) in quanto infondate in fatto e diritto;
nel merito, in via subordinata:
ii. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di ripetizione e dei rapporti di conto corrente, ridurla accertando l'avvenuta prescrizione decennale del diritto alla restituzione delle somme versate a copertura e/o ripianamento di interessi ultralegali, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e/o successive commissioni e/o spese relativamente ai rapporti di conto oggetto di causa e/o ogni altro rapporto ad esso collegato e segnatamente di ogni rimessa avere accreditata in data successiva ad ogni chiusura trimestrale che abbia originato un pagamento di addebito e/o movimenti dare asseritamente illegittimi ed in pratica le singole rimesse di natura solutoria indicate nel corpo dell'atto e negli estratti conto qui da intendersi richiamate sino al 13.10.2012 ovvero alla prima data utile di interruzione della prescrizione e per l'effetto respingere integralmente e/o ridurre di conseguenza la domanda di ripetizione di parte Attrice;
in via istruttoria: ci si riporta a tutto quanto dedotto nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., ribadendo la ferma contestazione delle risultanze della CTP avversaria ed opponendosi sin d'ora ad ogni richiesta di rimessione della causa in istruttoria per quanto si è già esposto e si andrà ad esporre nei successivi scritti conclusivi;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di causa oltre accessori di legge.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Part
(di seguito ) ha Controparte_2 convenuto in giudizio Controparte_1
al fine di ottenerne la condanna alla ripetizione degli oneri illegittimamente
[...] addebitati nel conto corrente ordinario n. 14951 e nel conto corrente anticipi SBF n. 16942
(in particolare, quanto al conto corrente ordinario a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, commissione onnicomprensiva, commissione di istruttoria veloce ed oneri e spese varie e, quanto al conto anticipi, a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissione onnicomprensiva ed oneri e spese varie), per complessivi € 124.463,78, oltre ad interessi sino al saldo.
La convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
***
Pag. 3 di 8 Sul conto corrente n. 1495
L'attrice lamenta in primo luogo la mancanza di pattuizione in forma scritta delle condizioni giuridiche ed economiche del rapporto (quanto meno per il periodo antecedente alla stipula del contratto di apertura di credito dell'11-18.3.2011), in particolare sostenendo che il contratto di apertura del conto corrente, prodotto dalla banca convenuta quale doc. 1, sarebbe “inefficace”, non essendo stato compilato il campo relativo alla data.
La doglianza non può trovare accoglimento.
La mancata compilazione del campo dedicato all'indicazione della data, a fianco dell'ultima coppia di sottoscrizioni, non è infatti dirimente, dovendosi ritenere che il contratto in esame fosse stato a tutti gli effetti sottoscritto il 16.2.2006, come si evince dall'inequivoca dizione “data: 16/02/06” riportata in calce a tutte le quattro pagine della
“lettera di apertura di conto corrente” (pagg.
1-4 doc. 1 conv.).
L'attrice obietta a tal punto che “la “data stampa” riportata in calce alle pagine del documento … non può sostituire la mancata indicazione della data nel campo all'uopo dedicato di cui al contratto sottoscritto dalle parti;
è evidente, infatti, che una cosa è il momento in cui si stampa il documento e tutt'altra cosa il momento in cui il documento è sottoscritto”. La tesi attorea non può essere condivisa, considerato che:
- la “lettera di apertura” del conto corrente non contiene in realtà la dizione “data stampa”, come riportato dall'attrice, ma (come visto) la diversa, più semplice e al contempo più ampia dizione “data: 16/02/06”: in assenza di altre diverse specificazioni, non si vede per quale motivo non si dovrebbe ritenere che quella fosse proprio la data di sottoscrizione del documento (e non, come adombrato dall'attrice, la mera data di stampa di un documento in ipotesi sottoscritto in epoca successiva);
- è ben vero che la modulistica standard predisposta dalla banca prevedeva un campo vuoto da riempire a penna con l'indicazione della data;
appare tuttavia evidente che le parti avessero utilizzato un diverso modulo – a questo punto non più standard – contenente già a mezzo stampa l'indicazione dei dati di quello specifico rapporto (nome della correntista, numero di conto ecc.) nonché, per l'appunto, la data del documento, il che ha reso superflua l'ulteriore indicazione anche a penna di quest'ultimo dato;
- la stessa correntista, oltre a non aver disconosciuto il documento e ad averne semplicemente contestato l'efficacia, non ha a ben vedere mai nemmeno allegato, in punto di fatto, che il documento non sarebbe stato sottoscritto il 16.2.2006, ma in un diverso momento (né, men che meno, ha allegato quando sarebbe stato firmato: l'attrice si è invero limitata ad affermare, con formula dubitativa, che la sottoscrizione “potrebbe essere avvenuta a distanza di mesi o anni”); trattasi quindi di contestazione che ha ad oggetto unicamente la documentazione prodotta e che quindi deve ritenersi una “contestazione meramente apparente, che senza escludere i fatti allegati, aveva omesso di prendere puntuale posizione su circostanze che, comunque, erano nella sfera di conoscenza e di disponibilità” della parte (Cass. 8933/2009);
- il “documento di sintesi” (pagg.
5-7 doc. 1 conv.) e le “condizioni economiche” (pagg.
8-9 doc. 1), entrambi sottoscritti dalla correntista, riportano (essi sì) in calce
Pag. 4 di 8 la dizione “data stampa”, ma riportano anche, nell'intestazione, data e luogo (“Scorzè, lì 16/02/2006”);
- anche in tal caso, l'attrice non ha nemmeno allegato di aver sottoscritto il
“documento di sintesi”, le “condizioni economiche” il 16.2.2006 e la lettera di apertura del conto (a cui i primi due documenti fanno riferimento) in un momento diverso e, peraltro, la circostanza apparirebbe alquanto improbabile;
- per di più, la stessa “lettera di apertura” del conto fa in più punti testuale riferimento allo “allegato prospetto delle condizioni economiche”, il che ulteriormente conferma che i due documenti (lettera e condizioni economiche) fossero stati per l'appunto sottoscritti nel medesimo momento.
Alla luce di quanto sinora osservato, risultano infondate tutte le doglianze attoree relative alla nullità delle pattuizioni per difetto di forma scritta.
Quanto ai tassi di interesse, la misura degli stessi stessa era stata chiaramente pattuita nelle condizioni economiche e nel documento di sintesi del 16.2.2006 e, poi, nei successivi contratti di apertura di credito / sconto / anticipazione SBF del 26.6.2007 (doc. 2 conv.), del 2.1.2009 (doc. 12 conv.), del 18.3.2011 (doc. 3 att.) e del 17.12.2012 (doc. 4 att.).
Non si ritiene condivisibile l'obiezione attorea per cui tutte le pattuizioni poste in essere a partire dal 2007 sarebbero affette da nullità per indeterminatezza: i contratti indicano infatti chiaramente il parametro di riferimento (euribor a tre mesi), il moltiplicatore (365)
e lo spread (espresso in punti base). Del tutto inconferenti sono invece le pronunce giurisprudenziali citate dall'attrice a sostegno delle proprie tesi (cfr. in calce a pag. 8 della conclusionale), posto che le stesse riguardano ipotesi del tutto diverse dalla presente, in cui le pattuizioni delle parti avevano effettivamente contenuto non determinabile, stanti i riferimenti al “prime rate” o alle “consuetudini vigenti sul mercato delle eurovalute” o agli “usi” ecc.
L'attrice sostiene ulteriormente che “la clausola disciplinante il tasso di interesse SBF sarebbe in ogni caso nulla per indeterminatezza ex artt. 1346 e 1418 c.c., in quanto lo stesso tasso SBF è indicato in due misure diverse, ossia pari al: - 5,15% nel contratto di apertura di credito in conto corrente, e/o salvo buon fine del 26.6.2007 (cfr. Parte_2 doc. 2 fascicolo , - 9,645% nel contratto di conto corrente SBF n. 1694 di pari data CP_1 (cfr. doc. 3 fascicolo ”. La doglianza è palesemente infondata, considerato che i CP_1 due contratti di cui si discute attengono a due rapporti affatto distinti: il primo è un contratto di apertura di credito / anticipazione SBF appoggiato sul conto n. 1495 in esame, il secondo è il contratto di apertura del diverso conto anticipi n. 1694 (di cui si dirà infra), per cui ben potevano le parti pattuire diverse condizioni in relazione ai due rapporti.
L'anatocismo era stato espressamente pattuito nel contratto del 16.2.2006, avendo le parti previsto la pari periodicità degli interessi, in conformità col dettato della delibera CICR 9.2.2000 (v. art. 9 della lettera di apertura del conto, clausola specificamente approvata con doppia sottoscrizione). Non è invece rilevante che nel citato art. 9 non fosse anche indicata la periodicità della capitalizzazione degli interessi, per un duplice ordine di ragioni: in linea generale, perché è per l'appunto sufficiente che le parti avessero pattuito identica periodicità relativamente agli interessi a credito e a debito, indipendentemente da quale fosse tale periodicità; nello specifico, perché l'art. 9 testualmente richiama
“l'allegato prospetto delle condizioni economiche”, il quale (come detto, sottoscritto unitamente alla lettera di apertura del conto), indica chiaramente la periodicità trimestrale
Pag. 5 di 8 della capitalizzazione dare e avere e anche tale pattuizione deve ritenersi approvata specificamente, a ciò valendo la doppia sottoscrizione riportata in calce alla lettera di apertura del conto, dove parimenti si richiama la “capitalizzazione degli interessi indicata nell'allegato prospetto delle condizioni economiche” (cfr. pag. 4 doc. 1).
Quanto alla CMS, si ritiene si condivide l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui occorre che nella clausola siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità (v. Tribunale Padova 1363/2011, Tribunale di Parma, 23 marzo 2010,
Tribunale Novara 16 luglio 2010 n. 774, Tribunale Torino 23 luglio 2003, Tribunale
Milano 29.6.2002, Tribunale Piacenza 2012): l'onere di specifica indicazione e determinazione è pregnante in relazione al fatto che l'istituto di cui si discute veniva in vario modo considerato (ad es. come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volte anche oltre il limite dello stesso affidamento) e erano affermate nella prassi creditizia applicazioni non univoche da parte del sistema bancario (ad esempio, in alcuni casi la commissione veniva calcolata sull'intero ammontare della somma affidata, in altri sul massimo saldo dare registrato sul conto in un determinato periodo ecc.). Alla luce di ciò la richiamata giurisprudenza di merito esige condivisibilmente, per ritenere che la pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto sia determinata o determinabile, la specifica indicazione degli elementi necessari per calcolarla e dunque non solo percentuale e periodicità di addebito ma anche criteri di calcolo. Nel caso di specie il contratto del 2006 prevedeva unicamente la percentuale della commissione, senza indicare i criteri di calcolo della stessa, ragion per cui la relativa clausola deve considerarsi nulla per indeterminatezza, il che rende privi di causa tutti gli addebiti a titolo di CMS posti in essere nel conto, per complessivi € 1.643,73. A tal punto si deve però osservare che l'ultimo addebito a titolo di CMS è avvenuto nel II trimestre
2009 (come riconosciuto a pag. 4 della perizia di parte attrice) e che al 31.12.2009 il saldo del conto era in attivo: in tal momento sono state quindi pagate tutte le poste indebite precedenti ed il diritto alla ripetizione deve considerarsi prescritto, posto che la prima diffida posta in essere dalla correntista risale al 2022 (doc. 2 att.).
La commissione omnicomprensiva risulta essere stata validamente pattuita nel contratto del 17.12.2012 (doc. 4 att.), in conformità con quanto previsto dall'art. 117-bis co. 1 TUB.
In particolare, quanto alla periodicità di calcolo e di addebito della commissione, il contratto in esame prevede espressamente la stessa periodicità di addebito degli interessi, che come si è visto sopra era stata validamente pattuita come trimestrale nel contratto di apertura del conto del 16.2.2006.
Nemmeno può trovare accoglimento la censura di indeterminabilità della commissione di istruttoria veloce, anch'essa prevista nel contratto del 17.12.2012. L'attrice lamenta che la commissione in esame fosse stata calcolata in misura fissa e senza indicazione dei criteri di applicazione, ma in realtà la previsione contrattuale è del tutto conforme al dettato dell'art. 117-bis co. 2 TUB, a mente del quale “a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento”.
Pag. 6 di 8 Quanto allo jus variandi, si osserva da un lato che la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni economiche era stata correttamente pattuita nel contratto del 2006 (cfr. pag. 6 doc. 1 conv., alla voce “modifica delle condizioni economiche”), dall'altro (e in ogni caso) che la doglianza attorea è del tutto generica e indeterminata, non essendo stato nemmeno specificato quando e in che misura si sarebbero verificate delle variazioni peggiorative.
Parimenti, anche l'affermazione attorea per cui la banca avrebbe applicato interessi attivi inferiori a quelli pattuiti è del tutto generica e indeterminata. Peraltro, relativamente a tale eccezione, non venendo in rilievo alcuna nullità, ma esclusivamente un (supposto) inadempimento della banca, dovrebbe trovare accoglimento l'eccezione ex art. 1832 CC ritualmente sollevata dalla banca, essendo la correntista decaduta dal diritto di ripetere alcunché, non avendo contestato tempestivamente (entro il termine di 40 giorni) le annotazioni riportate negli estratti conto.
Nessuna domanda di ripetizione può quindi essere accolta relativamente al conto corrente n. 1495.
***
Sul conto anticipi n. 1694
Anche in tal caso devono essere rigettate le doglianze attoree relative all'asserita nullità delle condizioni contrattuali per difetto di forma scritta, alla luce della produzione, da parte della banca, del contratto di apertura del conto del 26.6.2007 (doc. 3 conv.) e risultando poi agli atti i contratti di apertura di apertura di credito / sconto / anticipazione
SBF del 26.6.2007 (doc. 10 conv.), del 2.1.2009 (doc. 13 conv.), del 17.12.2012 (doc. 5 att.), dell'11.4.2013 (doc. 6 att.), del 28.6.2013 (doc. 7 att.) e dell'11.10.2013 (doc. 8 att.).
Nemmeno è fondata l'eccezione di usurarietà del tasso di interesse per le anticipazioni SBF indicato nel predetto contratto di apertura del conto doc. 3 conv., posto che col contratto in esame non era in realtà anche stato concretamente concesso alcun finanziamento (come avviene in un contratto normativo, detti tassi vennero infatti previsti in relazione a future ed eventuali operazioni, non ancora perfezionatesi), mentre la pattuizione in esame risulta essere stata poi superata da quella contenuta nel contratto di anticipazione SBF doc. 10 conv., pacificamente sotto soglia (si sottolinea che il contratto doc. 10, pur concluso il medesimo 26.6.2007, è evidentemente successivo al contratto di apertura del conto, trattandosi di rapporto accessorio rispetto a quest'ultimo, tanto che nel contratto doc. 10 si fa testuale riferimento al conto n. 1694, evidentemente già acceso;
ciò esclude altresì la lamentata contradditorietà delle due pattuizioni).
Con riferimento all'asserita indeterminatezza delle pattuizioni relative al tasso di interesse, analogamente a quanto già fatto per il conto n. 1495 si osserva che i contratti di affidamento prevedevano chiaramente il parametro di riferimento (euribor a tre mesi), il moltiplicatore (365) e lo spread (espresso in punti base).
Relativamente all'anatocismo, il contratto di apertura del conto del 26.6.2007 (doc. 3 conv.) prevedeva la pattuizione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi a debito e a credito, in conformità col dettato della delibera CICR 9.2.2000 (v. art. 9 della lettera di apertura del conto, clausola specificamente approvata con doppia sottoscrizione).
Peraltro, la stessa correntista riconosce che la capitalizzazione degli interessi non è mai avvenuta nel conto 1694, stante il giroconto nell'altro conto n. 1495, in cui, come visto,
Pag. 7 di 8 parimenti l'anatocismo era stato legittimamente pattuito (né può rinvenirsi alcuna illegittimità nell'operazione in esame, stante l'autonomia dei due rapporti).
Nessun problema si pone in concreto relativamente alla nullità della clausola relativa alla
CMS, posto che, come riconosciuto dallo stesso perito di parte attrice, “la Banca non ha mai addebitato alcuna commissione di massimo scoperto in riferimento al c.c. 1694, di talché sul punto non è stato necessario eseguire alcun ricalcolo”.
Quanto alla commissione omnicomprensiva, anche in tal caso deve ritenersi valida la pattuizione contenuta nei contratti del del 17.12.2012 (doc. 5 att.) e dell'11.4.2013 (doc. 6 att.), in conformità con quanto previsto dall'art. 117-bis co. 1 TUB e stante il rinvio alla medesima periodicità trimestrale della chiusura contabile del conto.
La censura relativa all'addebito di “spese e oneri vari” è del tutto generica (non essendo nemmeno stato indicato quali oneri e spese sarebbero stati applicati illegittimamente) e, pertanto, inammissibile.
Quanto allo jus variandi, oltre a doversi anche qui rilevare l'assoluta genericità e indeterminatezza dell'eccezione (non essendo stato specificato quando e in che misura si sarebbero verificate delle variazioni peggiorative), la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni economiche era stata pattuita nel contratto del 2006 (cfr. pag. 6 doc. 1 conv., alla voce “modifica delle condizioni economiche”), nonché nei successivi contratti del 26.6.2007 (doc. 10 conv.), del 2.1.2009 (doc. 13 conv.), in questi ultimi due casi anche con doppia sottoscrizione.
Nessuna domanda di ripetizione può quindi essere accolta nemmeno relativamente al conto corrente n. 1694.
***
Sulle spese
Le spese di lite seguono l'integrale soccombenza attorea e vengono liquidate in dispositivo secondo valori inferiori ai medi, stante la scarsa complessità della causa e l'assenza di attività istruttoria.
***
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. rigetta le domande attoree in quanto infondate;
2. condanna Parte_1
a rifondere a
[...] [...] le spese legali Controparte_1 del presente procedimento, che si liquidano in € 10.000,00 per compensi, oltre ad
IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM
55/2014.
Così deciso in Treviso, 18 aprile 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
Pag. 8 di 8