Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.sa Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr.sa Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.132/2024 RG Sez. Lav., vertente
TRA
, , rappresentato e difeso dall' Avv. Arianna Attorresi del Parte_1 CodiceFiscale_1
Foro di Fermo
Parte appellante
E
C.F. , con l'Avv. Gianluca Ruggieri del Foro di Ascoli CP_1 C.F._2
Piceno
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 aprile 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n.139/2023, depositata il 12 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Fermo, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva parzialmente accolto la domanda di intesa ad ottenere CP_1 la condanna di al pagamento di € 63.841,61, o della diversa somma risultante Parte_1 all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione (anche a titolo di maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c.), a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e indennità per ferie non godute, in ragione del rapporto di lavoro domestico intercorso tra le parti. allegava, CP_1
infatti, di aver lavorato con contratto Badante non convivente, livello CS, dal 29.11.2016 al
28.01.2020 svolgendo prestazioni di assistenza nei confronti di , soggetto non Controparte_2
Mensilità) e del T.F.R.. Deduceva, quindi, che, in relazione alle mansioni svolte, agli orari osservati ed alla convivenza con l'assistito, su cui chiedeva approfondimento istruttorio, avrebbe dovuto essere regolarizzata come Badante Convivente, con regime orario full time per 54 ore settimanali e retribuita per l'effettiva attività svolta.
Il primo Giudice escludeva la fondatezza dalla domanda di pagamento del lavoro straordinario in quanto non avvalorata dalle risultanze istruttorie emerse, così come riteneva infondata la pretesa delle indennità per ferie non godute;
viceversa, riconosceva dovute alla ricorrente le differenze retributive tra lo stipendio previsto per il regime orario di quaranta ore settimanali secondo il livello C super come lavoratrice non convivente (€ 6,70 nel 2017, € 6,74 nel
2018, € 6,82 nel 2019 ed € 6,83 nel 2020 all'ora come previsto nelle tabelle orarie del c.c.n.l. di settore per le badanti non conviventi al predetto livello di inquadramento) e quanto percepito, pari ad € 6.750,00 nel 2017, € 9.100,00 nel 2018, € 10.568,47 nel 2019 ed € 900,00 nel 2020, oltre al
60% di maggiorazione per le ore di lavoro domenicale calcolate suddividendo per sei giorni il monte orario settimanale di quaranta ore ed allo scatto di anzianità del 4% allo scadere del primo biennio lavorativo (da aprile 2019) .
ha impugnato in parte qua la sentenza, criticando l'interpretazione offerta dal Parte_1
Tribunale all'art.14 del CCNL per i lavoratori domestici non conviventi, secondo cui l'orario normale di lavoro non avrebbe potuto essere inferiore a quaranta ore settimanali distribuite su cinque giorni o sei, così che in favore della lavoratrice andava riconosciuto tale regime orario fin dall'instaurazione del rapporto, con le conseguenti differenze retributive maturate a tale titolo rispetto a quanto contrattualizzato tra le parti e quantificate in “€ 13.254,83 sulla retribuzione ordinaria comprensivi di scatti biennali di anzianità ed € 4.049,13 per la maggiorazione del 60% sul lavoro festivo o domenicale, oltre alle differenze sul t.f.r., da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria secondo gli indici e gli interessi legali dalla ricezione della diffida 6 CP_3 novembre 2020 al saldo effettivo”. L'appellante ha, quindi, chiesto riformarsi la sentenza impugnata nel senso del rigetto integrale della domanda attorea.
Nel giudizio di appello si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il CP_1
rigetto.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le statuizioni in punto di fatto poste a base della decisione del Tribunale non sono oggetto di impugnazione principale, né di appello incidentale, pertanto devono ritenersi coperte da giudicato.
Parimenti, non hanno formato oggetto di censura le statuizioni inerenti al negato riconoscimento delle differenze retributive da lavoro straordinario e da indennità per ferie non godute, anch'esse divenute ormai cosa giudicata, così che il tema di indagine della presente controversia è circoscritto all'interpretazione fornita dal primo Giudice all'art. 14 del CCNL di settore, poiché è in forza di una certa lettura della disposizione contrattuale in discorso che il Tribunale ha affermato la parziale spettanza alla lavoratrice delle differenze retributive, in quanto ha ritenuto di ricondurre la fattispecie intercorsa tra le parti ad un modello legale implicante, nel caso di non Pt_2
conviventi, la regolarizzazione ad un minimo di 40 ore settimanali.
Sotto tale e unico profilo di gravame l'appellante denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il
Giudice di prime cure, nel non considerare che l'art. 14 CCNL non prevede un orario minimo ma soltanto un orario massimo di lavoro, appunto di 40 ore, ed entro tale limite massimo rimette alla volontà delle parti la definizione concordata del monte ore che, nel caso in esame, è stato determinato nel primo contratto del 30.03.2017 in 25 ore settimanali, successivamente aumentate a
27 ore settimanali con il contratto sostitutivo sottoscritto l'1.10.2019.
Sul punto, la lavoratrice nel costituirsi nel presente giudizio nulla ha eccepito, limitandosi a riformulare le difese espletate in primo grado circa la qualificazione del rapporto come Badante
Convivente; tuttavia, in seno alla memoria difensiva non figura la domanda di riforma in via incidentale della sentenza sul punto;
al contrario, vi è espressa dichiarazione di acquiescenza alla decisione, di cui si chiede la conferma.
Tanto premesso, il Collegio ritiene fondata la tesi dell'odierno appellante, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 14 CCNL di settore, pacificamente ritenuto da entrambe le parti applicabile al caso in esame, secondo il quale 1. La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:
a. 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
b. 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
La previsione della contrattazione collettiva non solleva dubbi significativi riguardo alla sua interpretazione, che fissa il monte di 40 ore settimanali come limite massimo da suddividersi su 5 o
6 giorni, con un ulteriore limite di 8 ore giornaliere. Entro i limiti univocamente fissati, solo nel massimo e non anche nel minimo, appare chiaro come l'ammontare e la distribuzione delle ore lavorative della badante non convivente vengano rimesse alla disponibilità delle parti, così che la loro concreta determinazione rientra nella sfera della libera contrattazione, fermo il rispetto delle altre condizioni fissate dalla normativa.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello merita accoglimento con conseguente riforma in parte qua della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore di parte appellante
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente la domanda proposta in primo grado da 2) condanna al CP_1 CP_1 pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore dell'appellante in euro 2.900,00 per il primo grado ed in euro 3.200,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e cpa come per legge
Ancona, 14 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Sentenza redatta con la collaborazione della dr. Giada Di Gaspare, assegnata all'UPP di questa Corte