Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 31/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3079/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3079/2024 promossa congiuntamente da:
, nato ad [...] il [...] ( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. ENRICO MARRAGHINI ed elettivamente domiciliato in Arezzo, via Garbasso, 42
e da
, nata ad [...] il [...] ( , anch'essa rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa dall'Avv. ENRICO MARRAGHINI ed elettivamente domiciliata in Arezzo, via Garbasso,
42
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 9/12/2024.
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 9/12/2024 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1. I genitori avranno l'affido condiviso sulla figlia minore Per_1 la quale continuerà ad abitare nella “casa familiare” con la madre, nell'abitazione di
[...]
esclusiva proprietà di quest'ultima, in Arezzo, Località Vignale 120.
L'affidamento condiviso si basa sul massimo spirito collaborativo tra i ricorrenti e sul loro diritto/dovere di realizzare le esigenze di ordine affettivo, psicologico della figlia nel fine di non turbare l'equilibrio psicofisico della bambina e di non modificare i luoghi alla stessa abituali, nonché tenendo presenti i futuri impegni, anche di formazione educativa/scolastica della figlia. Il padre, secondo i principi regolati dal codice civile
(Art. 337 bis e ss, art. 316 e ss. C.C.), ha il diritto e il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione.
2. Per le decisioni di maggiore interesse riguardanti la figlia (quali, a titolo esemplificativo,
l'istruzione -ivi inclusa anche la scelta del nido o dell'asilo o di altre forme di istruzione e formazione- ed eventuali cure mediche o percorsi terapeutici), i genitori esercitano la potestà congiuntamente ed anzi la madre, presso la quale il minore si trova di fatto collocato prevalentemente, ha il dovere di avvisare preventivamente e tempestivamente il padre sulla necessità di adottare dette decisioni. Ogni scelta significativa per la vita della figlia sarà Per_1
previamente concordata tra i genitori;
ed in caso di loro disaccordo la decisione sarà rimessa al prudente apprezzamento del Giudice.
3. Il padre avrà diritto di visita della figlia che sarà così articolato: Per_1
* la figlia rimarrà col padre il martedì dall'uscita da scuola (ore 16 circa) sino al mercoledì mattina all'orario di ingresso a scuola, provvedendo il padre ad accompagnarla a scuola;
* la figlia rimarrà, altresì, col padre il giovedì dall'uscita da scuola (ore 16 circa) sino al venerdì mattina all'orario di ingresso a scuola, sempre provvedendo il padre ad accompagnarla a scuola;
* quanto ai fine settimana (sabato e domenica) la figlia li trascorrerà in maniera alternata con i genitori.
In qualunque caso di temporanea impossibilità da parte dei genitori a tenere con sé la figlia nei tempi ed orari sopra concordati sarà onere del genitore di volta in volta impossibilitato di farsi carico, anche economico, della dovuta organizzazione (parenti o baby sitter). La figlia resterà coi genitori per l'intera giornata, sempre secondo il calendario dei giorni sopra concordato, anche in caso di assenza da scuola o durante il periodo delle varie festività scolastiche.
Si conviene che, qualora gli incontri del padre venissero sospesi in caso di malattia della figlia (o anche in caso di malattia od altra causa di forza maggiore inerente al padre), egli abbia diritto a recuperare i giorni di permanenza della figlia presso di sé nella settimana successiva alla guarigione o in altro momento da concordarsi con la madre.
I genitori, nella consapevolezza dell'importanza del legame affettivo degli ascendenti di entrambi i rami genitoriali verso la piccola , si impegnano affinché alla figlia sia garantita Per_1
la possibilità di frequentare i nonni sia materni che paterni, sia durante la settimana che durante i periodi di ferie e festività, sia invernali che estive ciò anche nell'ottica di mantenimento di un significativo rapporto con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. La figlia trascorrerà le festività natalizie, fine d'anno, EP e Pasquali coi genitori secondo un criterio di alternanza (un anno con il padre ed un anno con la madre), consentendosi comunque i genitori, reciprocamente, pari opportunità nelle visite così come durante il periodo delle vacanze estive.
Durante le vacanze estive (da intendersi corrispondenti ai mesi di sospensione scolastica), Per_1
trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, in un luogo del quale dovrà esser comunicazione, di volta in volta, dall'uno all'altro genitore. Ad ulteriore puntualizzazione di quanto sopra si conviene che: nell'ambito delle festività Natalizie la figlia trascorrerà (col citato criterio di alternanza) il 24 ed il 25 con un genitore ed il 26 con l'altro genitore. Le festività di fine d'anno comprendono i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio. Il tutto salvo diverso accordo fra i genitori.
Quanto alle feste di compleanno di , i ricorrenti convengono che si svolgeranno presso Per_1
l'uno o l'altro genitore, comunque con presenza di entrambi i genitori, a seconda del giorno della settimana in cui cadrà la ricorrenza e, quanto alla eventuale festa da farsi con gli amici e compagni di scuola dei figli, essa dovrà essere oggetto di decisione congiunta dei ricorrenti ed effettuata a spese comuni.
5. Le condizioni di visita previste ai punti che precedono potranno essere in parte modificate su semplice accordo, anche verbale, dei genitori ma in caso di disaccordo si riterranno vincolanti.
6. I genitori acconsentono che possa avere un passaporto valido per l'espatrio, fatto salvo Per_1
l'obbligo di comunicarsi preventivamente -con congruo anticipo - l'un l'altra l'eventuale luogo di destinazione in caso di spostamento.
7. Il padre si impegna a versare alla madre, mediante bonifico bancario, entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento della figlia , la somma di euro Per_1
150,00= mensili;
detta somma sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Quanto all'assegno unico universale esso, per accordo dei ricorrenti, verrà percepito unicamente dalla madre di ciò anche essendosi tenuto conto nella determinazione del Parte_2
contributo di mantenimento.
8. Il padre contribuirà, altresì, nella misura del 50% alle spese straordinarie (e cioè visite mediche specialistiche, spese scolastiche, spese per eventuale attività sportiva, nonché per le eventuali visite mediche che saranno previamente concordate tra i genitori) sostenute dalla madre che dovranno essere debitamente e preventivamente concordate con il padre medesimo, ed in ogni caso documentate.
Eventuali spese straordinarie sostenute dal padre -che, anche in tal caso, dovranno essere concordate con la madre e comunque documentate- saranno anch'esse oggetto di rimborso da parte della madre nella misura suddetta, anche mediante compensazione con il contributo mensile di mantenimento.
10. I sig.ri e si danno reciproco atto di non aver da regolare rapporti personali di Pt_1 Pt_2 debito credito in relazione all'intercorsa convivenza.
9. Non vi sono altri rapporti giuridici e patrimoniali da regolare.
10. Le condizioni del presente accordo, sia di carattere economico che organizzativo, potranno essere modificate in relazione alle esigenze della figlia ed al mutare delle posizioni lavorative ed economiche dei genitori.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: - dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 9/12/2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 31.01.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni