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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/05/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6552/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6552/2024 promossa da:
con l'Avv. BUFFOLI Parte_1
FRANCESCO
ATTORE/I contro e ( come indicati nella comparsa di Controparte_1 CP_2 costituzione ) con l'Avv. DANILO COTRONEI CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali
OGGETTO : opposizione ex artt. 615 1° comma cpc e 281 decies cpc
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 615 1° comma cpc depositato in data 14.11.2024 e notificato ai convenuti e (unitamente al decreto di fissazione Controparte_1 CP_2 dell'udienza del 04.3.2025 ) , Controparte_3 precisava che il e i 19 come indicati nella Controparte_1 CP_2 comparsa di costituzione ) le avevano notificato un atto di precetto per obbligo di fare contenuto nella sentenza del 1 aprile 2015 del Tribunale di Bergamo e della sentenza della Corte d'Appello di Brescia . Più precisamente , l'atto di precetto per obbligo di fare attiene alla liberazione da sedie, tavoli ed ogni altro oggetto relativo ad un 'area verde ubicata sul margine est del di Controparte_1
NI ( BG ) di fronte alla . Parte_1 Quest'ultima con il predetto ricorso ex art. 615 1° comma cpc si è opposta all'atto di precetto per obbligo di fare contenuto nelle sopra indicate sentenze ( di primo grado del Tribunale di Bergamo e della Corte d'Appello di Brescia ). Parte opponente ritiene che i convenuti opposti non avrebbero alcun titolo esecutivo che possa legittimare l'esecuzione dell'obbligo di fare , poiché l'area verde oggetto di causa non sarebbe mai stata oggetto delle sentenze del Tribunale di Bergamo e della Corte d'Appello di Brescia e che le pagina 1 di 4 predette sentenze riguarderebbero la porzione di area verde antistante l'altro esercizio commerciale , il Bar San Marco RL . Inoltre parte convenuta , a supporto della propria tesi difensiva , ritiene che l'elaborato peritale del CTU nell'ambito della causa d'APPELLO , la porta a ritenere che l'area verde oggetto di causa sarebbe
, per la sua parte maggioritaria , di proprietà del . Controparte_4 Parte opponente , in via preliminare , chiedeva anche la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dai convenuti opposti . Con comparsa di costituzione e risposta , il ed i Controparte_1
i costituivano , sia nel sub procedimento cautelare , e successivamente nel giudizio di CP_2 merito . In relazione all'istanza di sospensione , i convenuti evidenziavano la carenza di gravi motivi legati al “ fumus boni iuris “ ed al “ periculum in mora “ che potessero legittimare un provvedimento di sospensione .
Nella comparsa relativa alla fase di merito , i convenuti rilevavano i motivi di infondatezza dell'opposizione , chiedendo il rigetto della stessa . Con ordinanza del 24/3/2025 , lo scrivente giudicante rigettava l'istanza di sospensione per carenza di gravi motivi connessi al “ fumus boni iuris “ ed al “ periculum in mora “ .
Alla prima udienza della fase di merito , la causa veniva rinviata all'udienza del 15/4/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma , con termine alle parti per il deposito di memorie difensive finali fino a 10 giorni prima dell'udienza . Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione .
L'opposizione ex art. 615 1° comma cpc è infondata e va pertanto rigettata . A tale riguardo , la sentenza di primo grado del Tribunale di Bergamo , condannava la società convenuta lla rimozione di sedie , tavolini e qualsiasi Parte_1 altro oggetto collocato sull'area verde di cui al punto 1 , dove aveva stabilito che la porzione di che la porzione di terreno sita nel Comune di NI , adibita ad area verde , ricompresa tra l'edificio condominiale denominata e la pubblica via denominata Controparte_1
GO BA “ è gravata da diritto di uso pubblico in favore del . Controparte_4
Si evidenzia , inoltre , che la sentenza della Corte d'Appello di Brescia ha disapplicato la concessione del 06.6.2007 , rilasciata dal alla società , Controparte_4 Parte_1 confermando la restante parte della sentenza appellata . Secondo la tesi di parte attrice , il contenuto della CTU svolta nel giudizio d'appello non avrebbe considerato la porzione di area indicata nel precetto per obbligo di fare e conseguentemente non costituirebbe l'oggetto della sentenza dei due giudizi del Tribunale di Bergamo e della Corte d'Appello di Brescia , con conseguente mancanza di titolo esecutivo da parte dei convenuti opposti . Occorre però evidenziare , contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente , che nell'elaborato peritale al doc.n4 ( quello oggetto delle doglianze di parte attrice ) , si evince che oggetto della consulenza tecnica d'ufficio è stata anche la porzione di area condominiale di mq. 15,33 antistante l'esercizio commerciale “ “ , oggetto di contestazione . Parte_1
Infatti nel capitolo IDENTIFICAZIONE DELLE AREE ED EDIFICI OGGETTO DI QUESITO ( dell'elaborato peritale ) si legge che : “ l'area oggetto di causa corrisponde ad una porzione del mappale 1930 posta materialmente tra la porzione sud del corrispondente al mappale CP_1
1991 ) e la proprietà comunale individuata come GO BA . L'estratto della mappa con l'indicazione del colore giallo dell'area posta tra il e la CP_1 proprietà comunale .
pagina 2 di 4 L'area oggetto di causa è evidenziata con colorazione gialla e si estende per intero fra il e CP_1 la via pubblica GO BA , comprendendo anche l'area oggetto di doglianze , costituendo oggetto di decisione da parte della Corte d'Appello .
Esaminando anche il capitolo relativo all'IDENTIFICAZIONE DELLE AREE ED EDIFICI OGGETTO DI QUESITO – Identificazione dell'edificio “ ( doc.6 pag. Controparte_1
5 ) dove il CTU precisa che le aree di proprietà condominiale sono evidenziate nella planimetria con il colore rosso . Inoltre si evidenzia che l'area oggetto di contestazione, è individuata con colorazione rossa tra le aree condominiali , essendo anche la stessa oggetto di decisione da parte della Corte . Comunque il titolo esecutivo , costituito dalla sentenza della Corte d'Appello ,non si riferisce ad alcuna colorazione , limitandosi a riferirsi alla planimetria richiamando nel suo contenuto l'allegato nr. 6 della CTU dove compare l'area verde condominiale oggetto di doglianze.
Parte attrice ritiene che la maggior parte dell'area verde oggetto di causa sia di proprietà del CP_4
, ma la tesi difensiva di parte opponente è chiaramente contraddetta dal titolo esecutivo
[...] costituito dalla sentenza n. 792/2015 del Tribunale di Bergamo ( confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Brescia che : “ nella vicenda può ritenersi adeguatamente provata l'appartenenza al dell'area verde ricompresa tra il perimetro dell'edificio Controparte_1 condominiale e la strada comunale denominata GO BA e che , pertanto , non possono porsi dubbi in ordine alla titolarità attorea del rapporto giuridico dedotto in causa , con tutta la porzione di terreno sita nel Comune di NI, adibita ad area verde , ricompresa tra l'edificio condominiale denominato e la pubblica via denominata GO Controparte_1 BA “ , comprendendo l'area di mq. 15,33 antistante l'esercizio commerciale “ Parte_1
“.
[...]
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando ,ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita , così dispone :
1. Rigetta l'opposizione ex art. 615 1° comma cpc
2. Condanna l'opponente la Parte_1 alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti Controparte_1
, ( in proprio e quale rappresentante di EU RL ),
[...] CP_5
, , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
, , , ,
[...] CP_14 Controparte_15 Controparte_16 CP_17
, , , ,
[...] Controparte_18 CP_19 Controparte_20
, che si liquidano per compensi professionali ( comprensivi sia della Controparte_21 fase cautelare che di quella di merito ) in € 5.181,00 oltre il 20% per l'assistenza fino a 10 soggetti pari ad € 1036,2 oltre il 5% fino a 20 soggetti assistiti pari ad € 408,09 per un tot di € 6.626,29 oltre spese gen. 15% oltre CPA ed IVA con distrazione in favore dell'avv. DANILO
COTRONEI , quale antistatario .
Bergamo , 29/5/2025 IL GIUDICE
( dott. Giuseppe Liotta )
pagina 3 di 4
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6552/2024 promossa da:
con l'Avv. BUFFOLI Parte_1
FRANCESCO
ATTORE/I contro e ( come indicati nella comparsa di Controparte_1 CP_2 costituzione ) con l'Avv. DANILO COTRONEI CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali
OGGETTO : opposizione ex artt. 615 1° comma cpc e 281 decies cpc
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 615 1° comma cpc depositato in data 14.11.2024 e notificato ai convenuti e (unitamente al decreto di fissazione Controparte_1 CP_2 dell'udienza del 04.3.2025 ) , Controparte_3 precisava che il e i 19 come indicati nella Controparte_1 CP_2 comparsa di costituzione ) le avevano notificato un atto di precetto per obbligo di fare contenuto nella sentenza del 1 aprile 2015 del Tribunale di Bergamo e della sentenza della Corte d'Appello di Brescia . Più precisamente , l'atto di precetto per obbligo di fare attiene alla liberazione da sedie, tavoli ed ogni altro oggetto relativo ad un 'area verde ubicata sul margine est del di Controparte_1
NI ( BG ) di fronte alla . Parte_1 Quest'ultima con il predetto ricorso ex art. 615 1° comma cpc si è opposta all'atto di precetto per obbligo di fare contenuto nelle sopra indicate sentenze ( di primo grado del Tribunale di Bergamo e della Corte d'Appello di Brescia ). Parte opponente ritiene che i convenuti opposti non avrebbero alcun titolo esecutivo che possa legittimare l'esecuzione dell'obbligo di fare , poiché l'area verde oggetto di causa non sarebbe mai stata oggetto delle sentenze del Tribunale di Bergamo e della Corte d'Appello di Brescia e che le pagina 1 di 4 predette sentenze riguarderebbero la porzione di area verde antistante l'altro esercizio commerciale , il Bar San Marco RL . Inoltre parte convenuta , a supporto della propria tesi difensiva , ritiene che l'elaborato peritale del CTU nell'ambito della causa d'APPELLO , la porta a ritenere che l'area verde oggetto di causa sarebbe
, per la sua parte maggioritaria , di proprietà del . Controparte_4 Parte opponente , in via preliminare , chiedeva anche la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dai convenuti opposti . Con comparsa di costituzione e risposta , il ed i Controparte_1
i costituivano , sia nel sub procedimento cautelare , e successivamente nel giudizio di CP_2 merito . In relazione all'istanza di sospensione , i convenuti evidenziavano la carenza di gravi motivi legati al “ fumus boni iuris “ ed al “ periculum in mora “ che potessero legittimare un provvedimento di sospensione .
Nella comparsa relativa alla fase di merito , i convenuti rilevavano i motivi di infondatezza dell'opposizione , chiedendo il rigetto della stessa . Con ordinanza del 24/3/2025 , lo scrivente giudicante rigettava l'istanza di sospensione per carenza di gravi motivi connessi al “ fumus boni iuris “ ed al “ periculum in mora “ .
Alla prima udienza della fase di merito , la causa veniva rinviata all'udienza del 15/4/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma , con termine alle parti per il deposito di memorie difensive finali fino a 10 giorni prima dell'udienza . Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione .
L'opposizione ex art. 615 1° comma cpc è infondata e va pertanto rigettata . A tale riguardo , la sentenza di primo grado del Tribunale di Bergamo , condannava la società convenuta lla rimozione di sedie , tavolini e qualsiasi Parte_1 altro oggetto collocato sull'area verde di cui al punto 1 , dove aveva stabilito che la porzione di che la porzione di terreno sita nel Comune di NI , adibita ad area verde , ricompresa tra l'edificio condominiale denominata e la pubblica via denominata Controparte_1
GO BA “ è gravata da diritto di uso pubblico in favore del . Controparte_4
Si evidenzia , inoltre , che la sentenza della Corte d'Appello di Brescia ha disapplicato la concessione del 06.6.2007 , rilasciata dal alla società , Controparte_4 Parte_1 confermando la restante parte della sentenza appellata . Secondo la tesi di parte attrice , il contenuto della CTU svolta nel giudizio d'appello non avrebbe considerato la porzione di area indicata nel precetto per obbligo di fare e conseguentemente non costituirebbe l'oggetto della sentenza dei due giudizi del Tribunale di Bergamo e della Corte d'Appello di Brescia , con conseguente mancanza di titolo esecutivo da parte dei convenuti opposti . Occorre però evidenziare , contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente , che nell'elaborato peritale al doc.n4 ( quello oggetto delle doglianze di parte attrice ) , si evince che oggetto della consulenza tecnica d'ufficio è stata anche la porzione di area condominiale di mq. 15,33 antistante l'esercizio commerciale “ “ , oggetto di contestazione . Parte_1
Infatti nel capitolo IDENTIFICAZIONE DELLE AREE ED EDIFICI OGGETTO DI QUESITO ( dell'elaborato peritale ) si legge che : “ l'area oggetto di causa corrisponde ad una porzione del mappale 1930 posta materialmente tra la porzione sud del corrispondente al mappale CP_1
1991 ) e la proprietà comunale individuata come GO BA . L'estratto della mappa con l'indicazione del colore giallo dell'area posta tra il e la CP_1 proprietà comunale .
pagina 2 di 4 L'area oggetto di causa è evidenziata con colorazione gialla e si estende per intero fra il e CP_1 la via pubblica GO BA , comprendendo anche l'area oggetto di doglianze , costituendo oggetto di decisione da parte della Corte d'Appello .
Esaminando anche il capitolo relativo all'IDENTIFICAZIONE DELLE AREE ED EDIFICI OGGETTO DI QUESITO – Identificazione dell'edificio “ ( doc.6 pag. Controparte_1
5 ) dove il CTU precisa che le aree di proprietà condominiale sono evidenziate nella planimetria con il colore rosso . Inoltre si evidenzia che l'area oggetto di contestazione, è individuata con colorazione rossa tra le aree condominiali , essendo anche la stessa oggetto di decisione da parte della Corte . Comunque il titolo esecutivo , costituito dalla sentenza della Corte d'Appello ,non si riferisce ad alcuna colorazione , limitandosi a riferirsi alla planimetria richiamando nel suo contenuto l'allegato nr. 6 della CTU dove compare l'area verde condominiale oggetto di doglianze.
Parte attrice ritiene che la maggior parte dell'area verde oggetto di causa sia di proprietà del CP_4
, ma la tesi difensiva di parte opponente è chiaramente contraddetta dal titolo esecutivo
[...] costituito dalla sentenza n. 792/2015 del Tribunale di Bergamo ( confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Brescia che : “ nella vicenda può ritenersi adeguatamente provata l'appartenenza al dell'area verde ricompresa tra il perimetro dell'edificio Controparte_1 condominiale e la strada comunale denominata GO BA e che , pertanto , non possono porsi dubbi in ordine alla titolarità attorea del rapporto giuridico dedotto in causa , con tutta la porzione di terreno sita nel Comune di NI, adibita ad area verde , ricompresa tra l'edificio condominiale denominato e la pubblica via denominata GO Controparte_1 BA “ , comprendendo l'area di mq. 15,33 antistante l'esercizio commerciale “ Parte_1
“.
[...]
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando ,ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita , così dispone :
1. Rigetta l'opposizione ex art. 615 1° comma cpc
2. Condanna l'opponente la Parte_1 alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti Controparte_1
, ( in proprio e quale rappresentante di EU RL ),
[...] CP_5
, , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
, , , ,
[...] CP_14 Controparte_15 Controparte_16 CP_17
, , , ,
[...] Controparte_18 CP_19 Controparte_20
, che si liquidano per compensi professionali ( comprensivi sia della Controparte_21 fase cautelare che di quella di merito ) in € 5.181,00 oltre il 20% per l'assistenza fino a 10 soggetti pari ad € 1036,2 oltre il 5% fino a 20 soggetti assistiti pari ad € 408,09 per un tot di € 6.626,29 oltre spese gen. 15% oltre CPA ed IVA con distrazione in favore dell'avv. DANILO
COTRONEI , quale antistatario .
Bergamo , 29/5/2025 IL GIUDICE
( dott. Giuseppe Liotta )
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