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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/10/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4551/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...] (Avv. BILLETTA Parte_1
FRANCESCO);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. MARSALA FANARA CP_1
FULVIA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note in sostituzione dell'udienza del
15/10/2025
Conclusioni del P.M.: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale, avvenuta all'udienza del 04/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 235 dei 26/02 – 03/03/2025;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
- all'udienza del 15/10/2025 le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermate dalle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/10/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art.1 I coniugi mantenendo l'obbligo del reciproco rispetto, vivranno separati, senza darsi reciproca molestia.
I coniugi si danno reciproca autorizzazione a vivere separati dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
I coniugi si obbligano, ora per allora, a comunicarsi reciprocamente la rispettiva residenza e/o domicilio e gli eventuali cambiamenti.
Art. 2 I coniugi scelgono quale regime di affido per i loro figl Per_1 Per_2
quello condiviso con domicilio prevalente presso la madre e, salvo diverso
[...] accordo, con facoltà del padre di vedere e tenere con sé i figli due volte la settimana, preferibilmente il lunedì ed il mercoledì, durante il periodo scolastico dalle ore 18 alle ore 21, durante il periodo non scolastico (estate) medesimi giorni dalle ore 19 alle 22, nonché il sabato e la domenica a settimane alterne il tutto compatibilmente con le esigenze di studio e di salute dei figli e come da piano genitoriale che si deposita unitamente al presente ricorso.
Art. 3 La casa coniugale sita in Palermo via Giusti, n.44, Scala: F - Interno: 13, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata alla signor CP_1
Su detto immobile grava un muto ipotecario ed il rateo mensile verrà concordemente sostenuto da entrambi i coniugi nella misura di metà per ciascuno;
gli oneri condominiali ordinari saranno sostenuti dalla coniuge assegnataria, gli oneri condominiali ordinari e straordinari relativi alla proprietà saranno sostenuti metà per ciascuno dai coniugi.
I coniugi provvederanno a predisporre la provvista sul conto corrente loro già cointestato entro il giorno 20 di ogni mese.
Art. 4 I coniugi concordano che il signor verserà sul conto Parte_1 corrente personale della signora di cui già possiede le coordinate CP_1 bancarie, entro il 2 di ogni mese un assegno di mantenimento pari ad €550,00 (euro
275,00 per ciascun figlio), che verrà rivalutato annualmente in base agli indici Istat.
I coniugi si obbligano a corrispondere nella misura del 50% le spese mediche documentate non coperte dal SSN e quelle di cui al Protocollo di questo Tribunale cui le parti dichiarano di aderire.
Per la retta da corrispondere al frequentato dalla figlia Parte_2
, (sia per gli incontri ordinari che straordinari o per qualsiasi altr Per_1 Pt_2 possa essere scelto in futuro), i coniugi concordano che il costo sarà sostenuto,
[...] sino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, per metà da entrambi i genitori, mentre l'altra metà utilizzando parte dell'importo dell'assegno corrisposto dall'INPS alla figlia a titolo di indennità di frequenza. I coniugi provvederanno a predisporre la provvista sul conto corrente loro già cointestato entro il giorno 5 di ogni mese.
Successivamente anche tale spesa sarà divisa metà per ciascuno e versata sul conto corrente personale della signor CP_1
Art. 5 Le parti concordano che l'Assegno Unico ed Universale previsto per i figli venga richiesto ed assegnato nella misura del 50% da parte dall'ente erogatore a ciascuno dei coniugi.
Art. 6 I signori e durante il loro rapporto di coniugio, hanno Parte_1 CP_1 contratto un debito nei confronti della signora pari ad € Parte_3
1.000,00 che intendono saldare entro e non oltre il mese di dicembre 2024;
Art.7 Le parti di comune accordo in relazione al conto titoli presente presso la Banca
Etica di Palermo stabiliscono che rimarrà investita ed intestata ad entrambi i coniugi sino al raggiungimento del 18° di età di entrambi i figli e successivamente verrà disinvestita e donata in pari quota agli stessi;
Art.8 Qualora i signor addivengano alla determinazione comune Parte_1 CP_1 di vendere la casa coniugale, sita in Palermo, via Giusti, n.44, : F - Interno: 13, CP_2 sono concordi nel ritenere che, una volta estinto il mutuo residuo, il netto ricavo sarà diviso in pari quota tra le parti, ed ognuno di loro provvederà a saldare rispettivamente i debiti contratti il signor con le di lui sorelle e la signora Parte_1 con i propri genitori;
CP_1
Art.9 I ricorrenti stabiliscono sempre di comune accordo che la parte residua dell'assegno mensile relativo all'indennità di frequenza erogato dall'INPS, detratta la spesa di cui all'art. 4 (CENTRO STUDI), verrà destinato esclusivamente in favore di per le sue future necessità e versato dall'Ente in una carta conto intestata Per_1 alla minor , già attiva;
Persona_3
Art.10 Le parti concordano altresì che la signor rinuncia all'assegno di CP_1 mantenimento dal signor poiché al momento autosufficiente Parte_1 economicamente;
Art.11 Concordemente le parti stabiliscono che l'eventuale quota del TFR spettante alla signora in ragione del rapporto di coniugio ed in misura CP_1 proporzionale agli anni di matrimonio, allorquando sarà liquidata dal datore di lavoro al signor – e se questi ne avrà diritto - sarà devoluta ai Parte_1 figli in misura eguale e versata direttamente agli stessi.
Art. 12 I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei loro effetti personali e di non aver null'altro a pretendere l'un l'altro.
Art.13 I coniugi si danno, in seno al presente ricorso, reciproca autorizzazione al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti, senza ingerenza da parte delle competenti autorità, alle quali l'esibizione di copia conforme del provvedimento di omologazione della separazione del Tribunale varrà quale discarico da ogni responsabilità.
Art.14 Con la formalizzazione e ratifica dei superiori patti, frutto di specifici accordi,
i coniugi dichiarano di non più aver nulla a pretendere e le spese legali di procedura sono interamente compensate tra le parti”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in PALERMO, in data
01/06/2006, da nato a [...], in data [...] e da Parte_1
, nata a [...], in data [...], iscritto nei registri dello Stato civile CP_1 di detto Comune al n. 4, parte I, dell'anno 2006, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369, dopo il passaggio in giudicato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
16/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4551/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...] (Avv. BILLETTA Parte_1
FRANCESCO);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. MARSALA FANARA CP_1
FULVIA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note in sostituzione dell'udienza del
15/10/2025
Conclusioni del P.M.: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale, avvenuta all'udienza del 04/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 235 dei 26/02 – 03/03/2025;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
- all'udienza del 15/10/2025 le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermate dalle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/10/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art.1 I coniugi mantenendo l'obbligo del reciproco rispetto, vivranno separati, senza darsi reciproca molestia.
I coniugi si danno reciproca autorizzazione a vivere separati dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
I coniugi si obbligano, ora per allora, a comunicarsi reciprocamente la rispettiva residenza e/o domicilio e gli eventuali cambiamenti.
Art. 2 I coniugi scelgono quale regime di affido per i loro figl Per_1 Per_2
quello condiviso con domicilio prevalente presso la madre e, salvo diverso
[...] accordo, con facoltà del padre di vedere e tenere con sé i figli due volte la settimana, preferibilmente il lunedì ed il mercoledì, durante il periodo scolastico dalle ore 18 alle ore 21, durante il periodo non scolastico (estate) medesimi giorni dalle ore 19 alle 22, nonché il sabato e la domenica a settimane alterne il tutto compatibilmente con le esigenze di studio e di salute dei figli e come da piano genitoriale che si deposita unitamente al presente ricorso.
Art. 3 La casa coniugale sita in Palermo via Giusti, n.44, Scala: F - Interno: 13, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata alla signor CP_1
Su detto immobile grava un muto ipotecario ed il rateo mensile verrà concordemente sostenuto da entrambi i coniugi nella misura di metà per ciascuno;
gli oneri condominiali ordinari saranno sostenuti dalla coniuge assegnataria, gli oneri condominiali ordinari e straordinari relativi alla proprietà saranno sostenuti metà per ciascuno dai coniugi.
I coniugi provvederanno a predisporre la provvista sul conto corrente loro già cointestato entro il giorno 20 di ogni mese.
Art. 4 I coniugi concordano che il signor verserà sul conto Parte_1 corrente personale della signora di cui già possiede le coordinate CP_1 bancarie, entro il 2 di ogni mese un assegno di mantenimento pari ad €550,00 (euro
275,00 per ciascun figlio), che verrà rivalutato annualmente in base agli indici Istat.
I coniugi si obbligano a corrispondere nella misura del 50% le spese mediche documentate non coperte dal SSN e quelle di cui al Protocollo di questo Tribunale cui le parti dichiarano di aderire.
Per la retta da corrispondere al frequentato dalla figlia Parte_2
, (sia per gli incontri ordinari che straordinari o per qualsiasi altr Per_1 Pt_2 possa essere scelto in futuro), i coniugi concordano che il costo sarà sostenuto,
[...] sino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, per metà da entrambi i genitori, mentre l'altra metà utilizzando parte dell'importo dell'assegno corrisposto dall'INPS alla figlia a titolo di indennità di frequenza. I coniugi provvederanno a predisporre la provvista sul conto corrente loro già cointestato entro il giorno 5 di ogni mese.
Successivamente anche tale spesa sarà divisa metà per ciascuno e versata sul conto corrente personale della signor CP_1
Art. 5 Le parti concordano che l'Assegno Unico ed Universale previsto per i figli venga richiesto ed assegnato nella misura del 50% da parte dall'ente erogatore a ciascuno dei coniugi.
Art. 6 I signori e durante il loro rapporto di coniugio, hanno Parte_1 CP_1 contratto un debito nei confronti della signora pari ad € Parte_3
1.000,00 che intendono saldare entro e non oltre il mese di dicembre 2024;
Art.7 Le parti di comune accordo in relazione al conto titoli presente presso la Banca
Etica di Palermo stabiliscono che rimarrà investita ed intestata ad entrambi i coniugi sino al raggiungimento del 18° di età di entrambi i figli e successivamente verrà disinvestita e donata in pari quota agli stessi;
Art.8 Qualora i signor addivengano alla determinazione comune Parte_1 CP_1 di vendere la casa coniugale, sita in Palermo, via Giusti, n.44, : F - Interno: 13, CP_2 sono concordi nel ritenere che, una volta estinto il mutuo residuo, il netto ricavo sarà diviso in pari quota tra le parti, ed ognuno di loro provvederà a saldare rispettivamente i debiti contratti il signor con le di lui sorelle e la signora Parte_1 con i propri genitori;
CP_1
Art.9 I ricorrenti stabiliscono sempre di comune accordo che la parte residua dell'assegno mensile relativo all'indennità di frequenza erogato dall'INPS, detratta la spesa di cui all'art. 4 (CENTRO STUDI), verrà destinato esclusivamente in favore di per le sue future necessità e versato dall'Ente in una carta conto intestata Per_1 alla minor , già attiva;
Persona_3
Art.10 Le parti concordano altresì che la signor rinuncia all'assegno di CP_1 mantenimento dal signor poiché al momento autosufficiente Parte_1 economicamente;
Art.11 Concordemente le parti stabiliscono che l'eventuale quota del TFR spettante alla signora in ragione del rapporto di coniugio ed in misura CP_1 proporzionale agli anni di matrimonio, allorquando sarà liquidata dal datore di lavoro al signor – e se questi ne avrà diritto - sarà devoluta ai Parte_1 figli in misura eguale e versata direttamente agli stessi.
Art. 12 I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei loro effetti personali e di non aver null'altro a pretendere l'un l'altro.
Art.13 I coniugi si danno, in seno al presente ricorso, reciproca autorizzazione al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti, senza ingerenza da parte delle competenti autorità, alle quali l'esibizione di copia conforme del provvedimento di omologazione della separazione del Tribunale varrà quale discarico da ogni responsabilità.
Art.14 Con la formalizzazione e ratifica dei superiori patti, frutto di specifici accordi,
i coniugi dichiarano di non più aver nulla a pretendere e le spese legali di procedura sono interamente compensate tra le parti”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in PALERMO, in data
01/06/2006, da nato a [...], in data [...] e da Parte_1
, nata a [...], in data [...], iscritto nei registri dello Stato civile CP_1 di detto Comune al n. 4, parte I, dell'anno 2006, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369, dopo il passaggio in giudicato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
16/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.