Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 13/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il G.o.p. dott. Giuseppe Di Legami , all'esito dell'udienza cartolare del 12.2.25, viste le note e le memorie depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 752/2023 in materia di: opposizione ex r.d. n.639 del 14/4/1910
T R A
C.F.: e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
CF: entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo C.F._2
Lana, opponenti
CONTRO
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. LA CP_1 P.IVA_1
FOLAGA EZIO ENZO opposta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione del 13.7.23. gli attori proponevano opposizione avverso il provvedimento del prot. n.44929 del 05.05.23, notificato il CP_1
06.06.2023, con cui veniva intimato agli odierni attori il pagamento della somma di € 21.153,00; premettevano che il aveva già emesso, ai sensi CP_1
dell'art. 31 del D.P.R. 380/01, il provvedimento n. 17 del 12/01/2021, proposta n.
261 del 23/12/2020, notificata il 15/01/2021 in forza del quale ingiungeva agli odierni attori il pagamento della somma di € 20.000,00, essendo questa del tutto errata ed infondata. Rilevava la violazione e la falsa applicazione dell'art.31, c. 4
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Rilevava l'opponente altresì la violazione e falsa applicazione dell'art.3 comma I della Legge 7/8/90 n.241 e successive modifiche, nonché dei principi generali sul procedimento amministrativo in quanto nell'ordinanza sorgente n. 17 del
12/01/2021, non era dato rinvenire alcun tipo di motivazione;
eccepiva la violazione del principio della ragionevolezza involgendo la casa principale dei debitori e la violazione dell'art. 14 Cost. sulla tutela del diritto all'abitazione; rilevava la sussistenza di pericoli derivanti dalla attuazione dell'ordine di demolizione alle strutture sottostanti ove vive il nucleo familiare;
chiedevano ammettersi CTU al fine di verificare la congruità della sanzione irrogata e l'esistenza delle criticità in ordine alla pericolosità dei lavori di demolizione ordinati. Chiedevano concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito annullare l'intimazione di pagamento notificata il 06.06.2023 ed il relativo provvedimento sotteso: Ordinanza n. 17 del 12/01/2021, proposta n.261 del 23/12/2020, notificata il 15/01/2021 adottato in danno di e Parte_1
e qualsiasi altro atto connesso. Parte_2
Si costituiva il contestando la domanda, rilevava che l'importo CP_1
della sanzione erogata dal nei confronti dei coniugi è CP_1 Pt_1
quella prevista dalla normativa di riferimento, pertanto in riferimento alla paventata falsa applicazione dell'art. 31, co. 4 bis, dpr 380/01 nessuna violazione poteva ravvisarsi nel comportamento messo in atto dal CP_1
il quale applicava pedissequamente le statuizioni previste nel d.p.r.
[...]
2 380/2001; in ordine invece alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 1,
l. 7 agosto del 1990, n. 241 e succ. modifiche e dei principi generali del procedimento amministrativo rilevava l'opposta che non poteva essere questo
Tribunale a statuire su una eccezione di diritto amministravo, di competenza del
T.A.R.
Rilevava il di avere rispettato le statuizioni della l. n. 241/1990, CP_1
poiché dapprima comunicava l'abuso edilizio, emesso dal servizio condono, in data 07.12.2018, prot. 129577; successivamente emetteva l'ordinanza di demolizione n. 75 del 21.02.2019; seguiva il verbale del sopralluogo del Comando di Polizia Municipale prot. n. 69638 del 23.06.2019, che accertava l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione suddetta;
alcuni mesi dopo veniva emanato il provvedimento amministrativo di accertamento inottemperanza prot. n. 113256 del 22.10.2020 con cui si accertava l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire n. n. 75 del 21.02.2019; seguiva ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria n. 17 del 21.01.2021; infine, si giungeva al provvedimento dirigenziale di ingiunzione prot. n. 44929 del
05.05.2023, notificato il 06.06.2023 di importo pari ad € 21.153,00. In ordine alla violazione dell'art 14 della costituzione rilevava non sussistere un diritto assoluto alla inviolabilità del domicilio, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo finalizzato a ristabilire l'ordine giuridico violato, dovendo ritenersi piuttosto l'ordine di demolizione frutto di un'adeguata valutazione della necessità e proporzionalità da parte delle autorità nazionali nel dare prevalenza all'interesse pubblico generale presidiato dalle norma urbanistiche e paesaggistiche. Chiedeva rigettarsi il ricorso con declaratoria di legittimità degli atti compiuti.
DIRITTO
In ordine al primo motivo di opposizione giova evidenziare che nell'ambito dell'articolato procedimento sanzionatorio, dettato dall'art. 31 del T.U. dell'Edilizia ( DPR n. 380/2001), in presenza di interventi eseguiti in assenza di permesso a costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, il legislatore
3 con la L. n. 164/2014 ha introdotto la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal comma 4bis, alla stregua del quale “ L'autorità competente, constata
l'inottemperanza irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra
2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sule aree sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima..”.
Pertanto il richiamo operato al comma 2 dell'articolo 27, priva l'amministrazione comunale del potere discrezionale di valutare l'importo della sanzione da irrogare, la quale va disposta sempre nella misura massima, tanto più che aggiunge il citato comma 4-bis: «La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente».
Ai sensi dell'art. 31, comma 4- bis del D.P.R. n. 380 del 2001 infatti la sanzione pecuniaria è sempre inflitta nella misura massima, senza alcun margine di discrezionalità circa la sua graduazione, nel caso di abusi realizzati “sulle aree e sugli edifici” di cui all' art. 27 comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 (…).
Considerato il corretto ambito di applicazione delle su riportate disposizioni normative, non si ravvisa pertanto, ad avviso di questo decidente, la denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della entità della sanzione di € 20.000,00 in relazione ad abusi edilizi macroscopici come nella specie.
Alla stregua di ciò, stante anche la chiarezza del testo normativo, può affermarsi che la sanzione pecuniaria in esame nelle aree vincolate «costituisce un atto vincolato anche con riferimento al suo ammontare che deve essere irrogato nella misura massima» (T.a.r. Toscana, sez. III, 4/1/2019, n. 6).
Difatti, come osservato da Lecce Sez. III, Sent., 12/07/2016, n. 1105 CP_2
“ciò che viene sanzionato – nella misura massima di Euro 20.000,00 – dall'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.ii. non è la realizzazione dell'abuso edilizio in sé considerato (nel qual caso, evidentemente, rileverebbe la
4 consistenza e l'entità dello stesso), bensì (unicamente) la mancata spontanea ottemperanza all'ordine di demolizione legittimamente impartito dalla P.A. per opere abusivamente realizzate in zona vincolata, che è condotta (omissiva) identica, sia nel caso di abusi edilizi macroscopici, sia nell'ipotesi di più modesti abusi edilizi: il disvalore (ex se rilevante) “colpito” è l'inottemperanza all'ingiunzione di ripristino (legittimamente impartita dalla P.A.) inerente agli abusi in quelle particolari (e circoscritte) “aree” ed in quei particolari (e circoscritti) “edifici” specificamente indicati nell'art. 27, comma 2 dello stesso
D.P.R. n. 380 del 2001”».
In ordine al secondo motivo attinente alla motivazione ed alla regolarità degli atti impositivi, controllo che il giudice deve comunque effettuare, va rilevato che il provvedimento che commina la sanzione pecuniaria de qua viene considerato
«un atto dovuto che il doveva necessariamente emanare una volta CP_1
constatata la mancata esecuzione della ordinanza di demolizione, sicché lo stesso non doveva essere ulteriormente motivato quanto alle ragioni di pubblico interesse poste a sua giustificazione né preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento» (T.a.r. Campania, Salerno, n. 955/2018, cit.).
E' stato infatti chiarito che il disvalore – di per sé rilevante – colpito è
l'inottemperanza all'ordine di ripristino impartito dall'amministrazione per rimediare agli abusi perpetrati in quelle particolari e circoscritte “aree” ed in quei particolari e circoscritti “edifici”, puntualmente indicati dall'art. 27, comma 2,
d.p.r. 380/2001 (cfr. sul punto, T.A.R. Campania, Salerno, 16 gennaio 2017, n.
103)» (così, , Napoli, n. 4146/2017, cit.; cfr. anche , Controparte_3 CP_2
Lecce, n. 1105/2016, cit.). Peraltro in tutti gli atti notificati agli opponenti sono sempre richiamati gli atti presupposti, comunque tutti già notificati e pertanto ben conosciuti dai destinatari. Il motivo di opposizione risulta pertanto, del pari al primo, infondato.
Quanto alla violazione del diritto di rango superiore di cui all'art. 14 Cost. , eccepito tra i motivi di opposizione, va rilevato che l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta neppure con il diritto al
5 rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 CEDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto assoluto ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio (cfr. Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2020 n. 844 nonché Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2022 n. 3704). Ancor più nello specifico la giurisprudenza più recente ha convenuto nell'affermare che, in via generale, in materia di rapporti tra il diritto di abitazione e gli abusi edilizi, con specifico riferimento alla proporzionalità della misura dell'ordine di demolizione, il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo,
(cfr. Cass. pen., sez. III, 11 settembre 2019 n. 48021 e 10 marzo 2016 n. 18949), posto che “il diritto del cittadino a disporre di un'abitazione non può prevalere sull'interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell'ambiente ed al corretto uso del territorio, trattandosi di una posizione giuridica soggettiva individuale destinata a cedere rispetto all'interesse pubblico alla demolizione dell'immobile abusivo sicché, in tali casi, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto all'abitazione nel caso di ingiunzione a demolire un immobile abusivamente realizzato (Consiglio di Stato n. 1253 del 6 febbraio 2023, sesta sezione).
La domanda va pertanto rigettata in quanto infondata.
Le spese della lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55\14 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ai valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
6 definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta dagli attori nei confronti del CP_1
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Liquida le spese del procedimento in € 1700,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore del CP_1
Gela, 13/02/2025
Il Gop
Giuseppe Di Legami
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