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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/06/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 318/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 318/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.10.1982 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ALLEGRA
FRANCESCA, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente a [...], resistente contumace; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE
1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 01 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto il 04.02.2006 in Senegal dai signori e Parte_1 CP_1 in Senegal, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione
[...]
della sentenza.
2) Sull'affidamento dei figli minori: disporre l'affidamento super esclusivo dei minori
[...]
e alla madre, a, con facoltà di chiedere autonomamente il rilascio di Persona_1 Per_2 tutti i documenti anche validi per l'espatrio nonché di espatriare con i figli minori senza il consenso del padre, con collocamento presso la madre a Lecco – Via Giorgio Enrico Falk n.15, stabilendo i tempi e le modalità della loro presenza presso l'abitazione del padre alle condizioni omologate con decreto del 16.07.2021.
3) Sull'assegno di mantenimento per i figli: disporre che il versi in favore della signora CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, a decorrere dal mese di deposito del Parte_2
ricorso introduttivo del presente giudizio, la somma di €.630,00= (ovvero la somma di euro 550,00= riconosciuta con decreto di omologa del 16.07.2021 dall'intestato Tribunale, rivalutata ad oggi secondo ISTAT), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate dal Protocollo del
29.03.2018 adottato dall'intestato Tribunale e, più precisamente:
4) “- SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
5) - SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
6) - SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. 7) - SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
8) - SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni)
e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
9) - SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei Genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
10) Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
11) La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”.
12) Disporre che l'Assegno Unico Familiare sia fruito al 100% dalla signora Parte_1
parimenti disporre che vengano richieste e percepite dalla sola Madre eventuali future misure
[...] sostitutive all'A.U.F., così come qualsivoglia beneficio di welfare erogato da Stato, Regioni,
Province, Comuni ed Enti in genere erogati in favore della famiglia, dell'infanzia odell'adolescenza, il tutto senza animo di rimborso da parte del signor
CP_1
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio, oltre spese generali (15%) e oneri come per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. ha presentato in data 25.02.2025 Parte_1
ricorso per lo scioglimento del matrimonio contratto in Senegal il 04.06.200 con CP_1
esponendo che:
- dalla loro unione sono nati due figli, , nato a [...] il Persona_1
29.08.2011 e nata a [...] il [...]; Per_2
- gli stessi sono separati a far data dal 16.07.2021 in forza di decreto di omologa del Tribunale di Lecco, disponente l'affido condiviso dei figli minori tra i genitori, con previsione a che il padre eserciti il diritto di visita fine settimana alternati dal sabato mattina ore 10 sino alla domenica sera ore 21, con prelevamento e riaccompagnamento dei minori alla casa dove essi risiedono a cura del padre. In punto economico ha disposto a che il padre versi a favore della madre a titolo di contributo al mantenimento della prole euro 550 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- dalla data della comparizione all'udienza presidenziale (intercorsa in data 07.07.2021) non c'è stata riconciliazione e la convivenza coniugale non è ripresa nemmeno momentaneamente.
Con il ricorso, ha chiesto, oltre alla pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio dal marito, disporsi l'affido super esclusivo della prole alla stessa, con collocamento presso di sé e, quanto alle frequentazioni paterne, ha chiesto la conferma dei tempi e delle modalità indicate nel decreto di omologa del 16.07.2021 del Tribunale di Lecco. Quanto ai profili economici ha chiesto che il padre versi alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della prole euro 630,00 ovvero (ovvero la somma di euro 550,00= riconosciuta con decreto di omologa del
16.07.2021 dall'intestato Tribunale, rivalutata ad oggi secondo ISTAT), oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché il percepimento integrale dell'assegno unico a favore della ricorrente.
La ricorrente, a sostegno delle proprie domane, ha dedotto che, a seguito dell'emanazione del decreto di omologa del 16.07.2021 del Tribunale di Lecco, il signor ha adempiuto solo CP_1
parzialmente alle obbligazioni ivi assunte, sia per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita in favore dei figli, sia per quanto riguarda il versamento del mantenimento ordinario e straordinario.
All'udienza del 27.05.2025, il sig. non è comparso, né si è costituito;
pertanto, il Presidente CP_1
relatore, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia e ha disposto in via temporanea e urgente l'affido super esclusivo della prole alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e quanto alle frequentazioni paterne ha disposto la conferma di quanto indicato nel decreto di omologa del 16.07.2021. In punto economico ha disposto che il padre versi a favore della madre euro 630 (ovvero la somma di euro 550,00= riconosciuta con decreto di omologa del 16.07.2021 dall'intestato Tribunale, rivalutata ad oggi secondo ISTAT), a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre il 50% delle spese straordinarie e il percepimento integrale dell'assegno unico a favore della ricorrente.
Infine, parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel ricorso introduttivo, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2. Legge applicabile. Preliminarmente giova osservarsi come nel caso di specie la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con in Senegal il 04.02.2006 e non trascritto in Italia. CP_1
Al riguardo trova applicazione l'art. 8, lett A) del Regolamento UE n. 1259/2010 in materia di separazioni personali e ai divorzi connessi a Paesi non membri, a norma del quale, in assenza di un accordo tra le parti, essendo peraltro il resistente rimasto contumace, deve trovare applicazione la legge italiana, essendo espressamente previsto che la separazione ed il divorzio siano disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
3. Scioglimento del matrimonio. La domanda avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civile va accolta, in quanto il matrimonio è comprovato dalla produzione in copia autentica dell'atto di matrimonio e risulta trascorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2 della Legge n. 898/1970, nonché la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
4. Affidamento, collocamento e diritto di visita. Come noto, l'affido esclusivo a un genitore, a norma dell'art. 337 quater c.c., può essere disposto allorquando l'affido all'altro genitore risulti contrario al superiore interesse del minore. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. 27/2017, Cass.
26587/2009; Cass. 16593/2008).
Tanto premesso, il disinteresse mostrato dal convenuto, anche a fronte del comportamento assunto in sede processuale ove lo stesso non si è costituito in giudizio, appare confermato dalla mancanza di un effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, dall'adempimento parziale dell'esercizio del diritto di visita paterno e del versamento del contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole previsti in sede separativa. Tutti elementi sintomatici di una inadeguatezza a ricoprire un consapevole ruolo genitoriale. Per tali ragioni appare opportuno, a modifica di quanto statuito nel decreto di nomina del 16.7.21, prevedere il regime di affidamento esclusivo della prole alla madre, con collocamento presso di lei, nella forma c.d. super esclusiva ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con attribuzione alla ricorrente della facoltà di provvedere all'adozione di tutte le decisioni afferenti i bisogni dei figli minori, con facoltà di chiedere autonomamente il rilascio di tutti i documenti anche validi per l'espatrio nonché di espatriare con i figli minori senza il consenso del padre.
Quanto alle frequentazioni paterne, seppure adempiute parzialmente, si ritiene di confermare quanto chiesto da parte ricorrente ovverosia che le stesse rimangono disciplinate in conformità al decreto del
Tribunale di Lecco del 16.07.2021.
5. Contributo al mantenimento dei minori. Con riferimento al mantenimento economico della prole ritiene il Tribunale che debba essere accolta la domandata svolta nel ricorso introduttivo del presente giudizio per le ragioni che di seguito si espongono.
Con riguardo alle capacità economiche e reddituali delle parti, la ricorrente ha dichiarato di lavorare attualmente presso la Cooperativa Sociale Nuove Prospettive corrente a Mandello del Lario, dalla cui attività percepisce uno stipendio netto mensile di euro 1.000,00 circa. Con riferimento al convenuto, invece, la ricorrente ha dedotto che le risulta essersi licenziato dalla società Gilardoni Vittorio S.r.l. di Mandello del Lario, in cui lavorava da diversi anni, con l'intenzione di ritornare in Senegal, dove, negli ultimi tempi si è recato più volte.
Giova precisare che in sede di separazione le parti avevano convenuto un assegno di mantenimento a carico del padre di euro 550 a favore della prole.
Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per l'innalzamento dell'assegno di mantenimento ad € 630 a favore della prole, corrispondente alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e dall'altro in ragione delle accresciute esigenze delle prole, gravando integralmente sulla madre l'intero carico della gestione dei figli.
Le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono a carico di entrambi i genitori, in pari misura.
Quanto all'assegno UNICO, lo stesso sarà percepito integralmente dalla ricorrente quale genitore affidatario in via super esclusiva dei figli.
Spese di lite. Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 147/22 (entrato in vigore il 23.10.2022) nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui allo scaglione € 26.000/€
52.000, esclusa la fase istruttoria e ridotta la fase decisionale in ragione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di ogni Parte_1 CP_1
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Senegal il 04/02/2006; CP_1
- DISPONE l'affidamento super esclusivo della prole, alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., con collocamento presso la stessa nell'abitazione di Lecco – Via Giorgio Enrico Falk n.15, condotta in locazione dalla ricorrente stessa, con attribuzione alla sig.ra Parte_1
della facoltà di assumere tutte le decisioni, di carattere ordinario e straordinario, che si rendono opportune e necessarie nell'interesse della minore e con esclusione del padre anche dalle decisioni di maggiore interesse per la prole, compresa la facoltà di chiedere autonomamente il rilascio di tutti i documenti anche validi per l'espatrio nonché di espatriare con i figli minori senza il consenso del padre;
- DISPONE che il diritto di visita del padre rimanga disciplinato dalle condizioni omologate con il decreto del Tribunale di Lecco datato 16.07.2021;
- DISPONE che versi in favore della signora entro il giorno CP_1 Parte_2
5 di ciascun mese, a decorrere dal mese di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, la somma di €.630,00= (rivalutazione della somma di euro 550,00= riconosciuta con decreto di omologa del 16.07.2021 dall'intestato Tribunale), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate dal Protocollo del 29.03.2018 adottato dall'intestato Tribunale, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione
a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza
l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno); - DISPONE che l'Assegno Unico Familiare sia fruito al 100% dalla signora Parte_1
parimenti dispone che vengano richieste e percepite dalla sola Madre eventuali future misure
[...] sostitutive all'A.U.F., così come qualsivoglia beneficio di welfare erogato da Stato, Regioni,
Province, Comuni ed Enti in genere erogati in favore della famiglia, dell'infanzia o dell'adolescenza, il tutto senza animo di rimborso da parte del signor CP_1
- CONDANNA a corrispondere a le spese di CP_1 Parte_1 lite che liquida in € 2.303,00 per compensi professionali ed € 27,00 per anticipazioni, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, come per legge,
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 29/05/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 318/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.10.1982 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ALLEGRA
FRANCESCA, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente a [...], resistente contumace; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE
1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 01 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto il 04.02.2006 in Senegal dai signori e Parte_1 CP_1 in Senegal, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione
[...]
della sentenza.
2) Sull'affidamento dei figli minori: disporre l'affidamento super esclusivo dei minori
[...]
e alla madre, a, con facoltà di chiedere autonomamente il rilascio di Persona_1 Per_2 tutti i documenti anche validi per l'espatrio nonché di espatriare con i figli minori senza il consenso del padre, con collocamento presso la madre a Lecco – Via Giorgio Enrico Falk n.15, stabilendo i tempi e le modalità della loro presenza presso l'abitazione del padre alle condizioni omologate con decreto del 16.07.2021.
3) Sull'assegno di mantenimento per i figli: disporre che il versi in favore della signora CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, a decorrere dal mese di deposito del Parte_2
ricorso introduttivo del presente giudizio, la somma di €.630,00= (ovvero la somma di euro 550,00= riconosciuta con decreto di omologa del 16.07.2021 dall'intestato Tribunale, rivalutata ad oggi secondo ISTAT), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate dal Protocollo del
29.03.2018 adottato dall'intestato Tribunale e, più precisamente:
4) “- SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
5) - SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
6) - SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. 7) - SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
8) - SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni)
e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
9) - SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei Genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
10) Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
11) La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”.
12) Disporre che l'Assegno Unico Familiare sia fruito al 100% dalla signora Parte_1
parimenti disporre che vengano richieste e percepite dalla sola Madre eventuali future misure
[...] sostitutive all'A.U.F., così come qualsivoglia beneficio di welfare erogato da Stato, Regioni,
Province, Comuni ed Enti in genere erogati in favore della famiglia, dell'infanzia odell'adolescenza, il tutto senza animo di rimborso da parte del signor
CP_1
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio, oltre spese generali (15%) e oneri come per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. ha presentato in data 25.02.2025 Parte_1
ricorso per lo scioglimento del matrimonio contratto in Senegal il 04.06.200 con CP_1
esponendo che:
- dalla loro unione sono nati due figli, , nato a [...] il Persona_1
29.08.2011 e nata a [...] il [...]; Per_2
- gli stessi sono separati a far data dal 16.07.2021 in forza di decreto di omologa del Tribunale di Lecco, disponente l'affido condiviso dei figli minori tra i genitori, con previsione a che il padre eserciti il diritto di visita fine settimana alternati dal sabato mattina ore 10 sino alla domenica sera ore 21, con prelevamento e riaccompagnamento dei minori alla casa dove essi risiedono a cura del padre. In punto economico ha disposto a che il padre versi a favore della madre a titolo di contributo al mantenimento della prole euro 550 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- dalla data della comparizione all'udienza presidenziale (intercorsa in data 07.07.2021) non c'è stata riconciliazione e la convivenza coniugale non è ripresa nemmeno momentaneamente.
Con il ricorso, ha chiesto, oltre alla pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio dal marito, disporsi l'affido super esclusivo della prole alla stessa, con collocamento presso di sé e, quanto alle frequentazioni paterne, ha chiesto la conferma dei tempi e delle modalità indicate nel decreto di omologa del 16.07.2021 del Tribunale di Lecco. Quanto ai profili economici ha chiesto che il padre versi alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della prole euro 630,00 ovvero (ovvero la somma di euro 550,00= riconosciuta con decreto di omologa del
16.07.2021 dall'intestato Tribunale, rivalutata ad oggi secondo ISTAT), oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché il percepimento integrale dell'assegno unico a favore della ricorrente.
La ricorrente, a sostegno delle proprie domane, ha dedotto che, a seguito dell'emanazione del decreto di omologa del 16.07.2021 del Tribunale di Lecco, il signor ha adempiuto solo CP_1
parzialmente alle obbligazioni ivi assunte, sia per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita in favore dei figli, sia per quanto riguarda il versamento del mantenimento ordinario e straordinario.
All'udienza del 27.05.2025, il sig. non è comparso, né si è costituito;
pertanto, il Presidente CP_1
relatore, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia e ha disposto in via temporanea e urgente l'affido super esclusivo della prole alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e quanto alle frequentazioni paterne ha disposto la conferma di quanto indicato nel decreto di omologa del 16.07.2021. In punto economico ha disposto che il padre versi a favore della madre euro 630 (ovvero la somma di euro 550,00= riconosciuta con decreto di omologa del 16.07.2021 dall'intestato Tribunale, rivalutata ad oggi secondo ISTAT), a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre il 50% delle spese straordinarie e il percepimento integrale dell'assegno unico a favore della ricorrente.
Infine, parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel ricorso introduttivo, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2. Legge applicabile. Preliminarmente giova osservarsi come nel caso di specie la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con in Senegal il 04.02.2006 e non trascritto in Italia. CP_1
Al riguardo trova applicazione l'art. 8, lett A) del Regolamento UE n. 1259/2010 in materia di separazioni personali e ai divorzi connessi a Paesi non membri, a norma del quale, in assenza di un accordo tra le parti, essendo peraltro il resistente rimasto contumace, deve trovare applicazione la legge italiana, essendo espressamente previsto che la separazione ed il divorzio siano disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
3. Scioglimento del matrimonio. La domanda avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civile va accolta, in quanto il matrimonio è comprovato dalla produzione in copia autentica dell'atto di matrimonio e risulta trascorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2 della Legge n. 898/1970, nonché la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
4. Affidamento, collocamento e diritto di visita. Come noto, l'affido esclusivo a un genitore, a norma dell'art. 337 quater c.c., può essere disposto allorquando l'affido all'altro genitore risulti contrario al superiore interesse del minore. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. 27/2017, Cass.
26587/2009; Cass. 16593/2008).
Tanto premesso, il disinteresse mostrato dal convenuto, anche a fronte del comportamento assunto in sede processuale ove lo stesso non si è costituito in giudizio, appare confermato dalla mancanza di un effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, dall'adempimento parziale dell'esercizio del diritto di visita paterno e del versamento del contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole previsti in sede separativa. Tutti elementi sintomatici di una inadeguatezza a ricoprire un consapevole ruolo genitoriale. Per tali ragioni appare opportuno, a modifica di quanto statuito nel decreto di nomina del 16.7.21, prevedere il regime di affidamento esclusivo della prole alla madre, con collocamento presso di lei, nella forma c.d. super esclusiva ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con attribuzione alla ricorrente della facoltà di provvedere all'adozione di tutte le decisioni afferenti i bisogni dei figli minori, con facoltà di chiedere autonomamente il rilascio di tutti i documenti anche validi per l'espatrio nonché di espatriare con i figli minori senza il consenso del padre.
Quanto alle frequentazioni paterne, seppure adempiute parzialmente, si ritiene di confermare quanto chiesto da parte ricorrente ovverosia che le stesse rimangono disciplinate in conformità al decreto del
Tribunale di Lecco del 16.07.2021.
5. Contributo al mantenimento dei minori. Con riferimento al mantenimento economico della prole ritiene il Tribunale che debba essere accolta la domandata svolta nel ricorso introduttivo del presente giudizio per le ragioni che di seguito si espongono.
Con riguardo alle capacità economiche e reddituali delle parti, la ricorrente ha dichiarato di lavorare attualmente presso la Cooperativa Sociale Nuove Prospettive corrente a Mandello del Lario, dalla cui attività percepisce uno stipendio netto mensile di euro 1.000,00 circa. Con riferimento al convenuto, invece, la ricorrente ha dedotto che le risulta essersi licenziato dalla società Gilardoni Vittorio S.r.l. di Mandello del Lario, in cui lavorava da diversi anni, con l'intenzione di ritornare in Senegal, dove, negli ultimi tempi si è recato più volte.
Giova precisare che in sede di separazione le parti avevano convenuto un assegno di mantenimento a carico del padre di euro 550 a favore della prole.
Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per l'innalzamento dell'assegno di mantenimento ad € 630 a favore della prole, corrispondente alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e dall'altro in ragione delle accresciute esigenze delle prole, gravando integralmente sulla madre l'intero carico della gestione dei figli.
Le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono a carico di entrambi i genitori, in pari misura.
Quanto all'assegno UNICO, lo stesso sarà percepito integralmente dalla ricorrente quale genitore affidatario in via super esclusiva dei figli.
Spese di lite. Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 147/22 (entrato in vigore il 23.10.2022) nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui allo scaglione € 26.000/€
52.000, esclusa la fase istruttoria e ridotta la fase decisionale in ragione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di ogni Parte_1 CP_1
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Senegal il 04/02/2006; CP_1
- DISPONE l'affidamento super esclusivo della prole, alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., con collocamento presso la stessa nell'abitazione di Lecco – Via Giorgio Enrico Falk n.15, condotta in locazione dalla ricorrente stessa, con attribuzione alla sig.ra Parte_1
della facoltà di assumere tutte le decisioni, di carattere ordinario e straordinario, che si rendono opportune e necessarie nell'interesse della minore e con esclusione del padre anche dalle decisioni di maggiore interesse per la prole, compresa la facoltà di chiedere autonomamente il rilascio di tutti i documenti anche validi per l'espatrio nonché di espatriare con i figli minori senza il consenso del padre;
- DISPONE che il diritto di visita del padre rimanga disciplinato dalle condizioni omologate con il decreto del Tribunale di Lecco datato 16.07.2021;
- DISPONE che versi in favore della signora entro il giorno CP_1 Parte_2
5 di ciascun mese, a decorrere dal mese di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, la somma di €.630,00= (rivalutazione della somma di euro 550,00= riconosciuta con decreto di omologa del 16.07.2021 dall'intestato Tribunale), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate dal Protocollo del 29.03.2018 adottato dall'intestato Tribunale, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione
a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza
l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno); - DISPONE che l'Assegno Unico Familiare sia fruito al 100% dalla signora Parte_1
parimenti dispone che vengano richieste e percepite dalla sola Madre eventuali future misure
[...] sostitutive all'A.U.F., così come qualsivoglia beneficio di welfare erogato da Stato, Regioni,
Province, Comuni ed Enti in genere erogati in favore della famiglia, dell'infanzia o dell'adolescenza, il tutto senza animo di rimborso da parte del signor CP_1
- CONDANNA a corrispondere a le spese di CP_1 Parte_1 lite che liquida in € 2.303,00 per compensi professionali ed € 27,00 per anticipazioni, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, come per legge,
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 29/05/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada