Art. 1. 1. I contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 1279 del codice della navigazione , modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547 , e con legge 27 febbraio 1955, n. 66 , sono elevati, per i porti marittimi, in misura non superiore rispettivamente a lire 4 e lire 6 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata, da ultimo, dalla presente legge, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 1279 del codice della navigazione , modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547 , con legge 27 febbraio 1955, n. 66 , e con la presente legge, e' il seguente:
"Art. 1279 (Contributi per il lavoro portuale). - Per provvedere alle spese per il funzionamento degli uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti di minor traffico, il Ministro per le comunicazioni puo', con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni imporre uno speciale contributo a carico degli speditori e dei ricevitori di merci, in misura non superiore a lire 4 nei porti marittimi, e a trenta nei porti della navigazione interna, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.
Parimenti, per provvedere all'assistenza, alla tutela dell'integrita' fisica e all'elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie, il Ministro per le comunicazioni puo' imporre a carico degli speditori e dei ricevitori, nonche' dei lavoratori portuali, un contributo, in misura non superiore complessivamente a lire 6 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata, da ultimo, dalla presente legge, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 1279 del codice della navigazione , modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547 , con legge 27 febbraio 1955, n. 66 , e con la presente legge, e' il seguente:
"Art. 1279 (Contributi per il lavoro portuale). - Per provvedere alle spese per il funzionamento degli uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti di minor traffico, il Ministro per le comunicazioni puo', con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni imporre uno speciale contributo a carico degli speditori e dei ricevitori di merci, in misura non superiore a lire 4 nei porti marittimi, e a trenta nei porti della navigazione interna, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.
Parimenti, per provvedere all'assistenza, alla tutela dell'integrita' fisica e all'elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie, il Ministro per le comunicazioni puo' imporre a carico degli speditori e dei ricevitori, nonche' dei lavoratori portuali, un contributo, in misura non superiore complessivamente a lire 6 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata".