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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/02/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1121/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1121/2023
Oggi 26 febbraio 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. OLIVIO SANNINO il quale si riporta alle conclusioni già formulate Parte_1 in atti insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Per Controparte_1
, l oggi
[...] Controparte_2 CP_3 sostituito dal dott. Ingenito il quale si riporta agli atti.
Dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo alle ore 17.00.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 6 D.lgs. n.
150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1121/2023 R.G. promossa da:
in proprio e quale legale rappresentante della Società “Cirsagest già Parte_2 Pt_1
Controparte_4
con avv.ti Luca Giacobbe e Livio Sannino giusto mandato in atti
-parte ricorrente contro
Controparte_5
nella persona del Dirigente, Dott.
[...] CP_3
rappresentata e difesa in giudizio dal Funzionario delegato dott. Edoardo Ingenito
- parte resistente
*******
Oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione prot. n. 56519 del 24/11/2022
Conclusioni: per come rassegnate nell'allegato verbale di udienza pagina 2 di 10
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo e la motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter, D.L. 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
pertanto, per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze.
Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2023 il sig. in proprio e quale legale Parte_2 rappresentante della Società già ha proposto opposizione Parte_1 Controparte_4 avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 56519 del 24/11/2022 , notificata il 27 novembre 2022, a seguito di verbale di contestazione e sequestro dell'08/03/2018, prot. 11167/2018, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 32.000,00 oltre alle spese di notifica di € 17.50, per violazione dell'art. 110 comma 6/a del TULPS nonché del Decreto attuativo A.D.M. del 4 dicembre
2003 e successive modifiche contenente le regole tecniche, sanzionata in base all'articolo 110 comma 9 lett. c) del TULPS.
La difesa della parte ricorrente ha assunto l'illegittimità del provvedimento impugnato per: Difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 3 legge 241/1990 e art. 18 comma 2 legge 689/1981;
Tardività della contestazione in violazione dell' art.14 comma 1 della Legge 689/1981; Errata applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 110 comma 9 lett. c) del TULPS;
assenza dell'elemento psicologico in capo alla e al suo l.r.p.t.. Parte_1
L nel costituirsi ha contestato in fatto ed in diritto le Controparte_5
prospettazioni del ricorrente insistendo nel rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con acquisizione della produzione documentale versata in atti.
All'udienza odierna, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti a seguito di discussione orale.
*******
L'opposizione deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 3 legge 241/1990 e art. 18 comma 2 legge
689/1981
Insussistente.
pagina 3 di 10 Parte ricorrente si duole che l'Amministrazione sia venuta meno al suo obbligo di motivare l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente procedimento, anche per mera relationem, rispetto alle tesi difensive dalla medesima prospettate tanto in sede di osservazioni scritte quanto in sede di audizione.
Ebbene, nella fattispecie in esame trova conferma la giurisprudenza della Suprema Corte per la quale
“…(cfr., per tutte, Cass. Sez. U. n. 1786/2010) secondo cui gli eventuali vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr. anche Cass. n. 17779/2014). E ciò senza trascurare l'ulteriore addentellato emerso sempre dall'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte alla stregua del quale il principio del giusto processo – nella pienezza della sua esplicazione – deve intendersi riferito al solo procedimento giurisdizionale (cfr. Cass. Sez. U. n. 20953/2009 e Cass. n. 8210/2016, cit.), nel mentre, ove il destinatario della sanzione lamenti una violazione del principio del contraddittorio nell'ambito del procedimento amministrativo presupposto, è tenuto comunque a dimostrare (onere il cui assolvimento, nella specie, non è stato soddisfatto) una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa specificamente conculcato o compresso dall'azione amministrativa, considerandosi l'ampiezza e la consistenza (contenutistica e dimensionale) delle fasi svolte nel corso del procedimento amministrativo
(v., ancora, Cass. Sez. U. n. 20935/2009, cit.) …” (cfr. Cass. Sez. 2a, sentenza n. 12503 del 21/5/2018).
Pertanto, non integra vizio rilevante di motivazione dell'ordinanza sanzionatoria neanche l'eventuale omesso esame, in detto provvedimento, delle deduzioni difensive dell'ingiunto.
Nel caso di specie si deve ulteriormente considerare che l'ordinanza opposta, secondo quanto reso palese dal suo articolato svolgimento in parti, non solo individuava gli atti presupposti essenziali per l'esercitabilità della difesa nella successiva sede giurisdizionale da parte dell'ingiunto (id est: l'atto di contestazione formale ) ma richiama le fonti normative del proprio convincimento illustrando le ragioni contrarie all'accoglimento delle tesi difensive del medesimo.
Ciò consente di ritenere l'insussistenza sia del profilo d'invalidità dell'ordinanza opposta rilevabile
(anche ex officio) ai sensi del principio di diritto di cui sopra (per omessa o apparente motivazione del provvedimento) sia quello più specifico individuato dalla difesa di parte ricorrente, quale omissione formale dell'asseritamente imprescindibile riferimento alla previa disamina delle note difensive pagina 4 di 10 dell'ingiunto (in quanto smentita dal richiamo di argomentazione normativa ad esse riferibile e di segno contrario alla loro accoglibilità).
Peraltro, parte ricorrente ha prospettato le stesse doglianze e le difese già elevate in fase procedimentale quali motivi di opposizione la cui inaccoglibilità convincerebbe, in ogni caso, della non invalidabilità degli atti presupposti al provvedimento amministrativo per vizio di motivazione.
Tardività della contestazione in violazione dell' art.14 comma 1 della Legge 689/1981.
Insussistente.
Va evidenziato che per costante giurisprudenza il termine di cui all'art. 14 commi 1 e 2 della Legge
689/81 non decorre dalla commissione dell'illecito, bensì dalla conclusione del relativo procedimento di accertamento. Osserva la Suprema Corte che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto” (Cass. Sez.
Lavoro n. 7681/2014).
Il momento dell'accertamento – in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2 della Legge n. 689/1981 per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (in tal senso v. Cass. n. 27702/2019).
Ebbene, nel caso di specie è incontestato che in data 27 febbraio 2018, i funzionari dell'
[...]
(Uffici di ) accedevano presso Controparte_6 CP_4
l'esercizio commerciale denominato “Bar Piramide” di titolarità della Gepam S.r.l. per procedere alla verifica del rispetto delle varie disposizioni concernenti l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. nonché di quelle inerenti al divieto del gioco minorile.
pagina 5 di 10 E' documentale che le operazioni compiute dai funzionari venivano descritte: nel 'Processo verbale di operazioni compiute del 27/02/2018', prot. 10341/2018 nel quale si evidenziava (pag.2) che “Da interrogazione alla banca dati dell' risultano nell'esercizio n. 16 Controparte_5
(sedici) apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a), in realtà in sede di verifica sono presenti solo 8
(otto) apparecchi del concessionario di rete NTS Network Spa”, (pag.3) “L'esercente (ndr. sig.
) dichiara che le otto macchine non rilevate durante la verifica si trovano in una Controparte_7 stanza all'interno dell'esercizio: risultano spente e sono di proprietà del gestore , Controparte_4
che a seguito della scadenza contrattuale non ha provveduto al loro ritiro nonostante le numerose pec di sollecito inviate dal titolare dell'esercizio. L'esercente provvederà all'invio di tali mail a mezzo pec
1 all'Ufficio in intestazione per le verifiche di competenza. La parte viene resa edotta che gli elementi raccolti e le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti ed eventuali specifiche contestazioni da parte dell'Ufficio ADM operante” (vedi All. 3 parte resistente). Contr E' altrettanto documentato che il giorno 8.03.2018 i funzionari di effettuavano un ulteriore accesso all'interno del Bar Piramide, redigendo il 'Processo Verbale di Constatazione dell'08/03/2018', prot. 11167/2018, da cui risulta che “effettuati ulteriori approfondimenti presso l'Ufficio in intestazione circa la presenza di ulteriori otto apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) ubicati a tutt'oggi nell'esercizio come risulta da interrogazione alla banca dati dell' Controparte_5
…custoditi in una stanza presso l'esercizio, con i contatori e non
[...] CP_9 CP_10 letti dal 29 gennaio u.s….”. Per tale motivo, i detti funzionari provvedevano con separato ed allegato
“Verbale di Sequestro Amministrativo” a porre sotto sequestro gli otto apparecchi già rilevati nel precedente accesso che continuavano ad essere installati presso il Bar Piramide, “risultati non conformi alle prescrizioni normative in materia di gioco lecito, in quanto al momento dell'accesso erano spenti e scollegati dalla rete informatica dell' (vedi All.ti 4 e 5 parte Controparte_5
resistente).
E' incontestato che ai suddetti Verbali di Constatazione nonché di Sequestro amministrativo seguiva l'Atto di Contestazione formale, prot. 28409 del 04/06/2018 con il quale venivano indicate le norme alla base della contestazione e veniva indicato l'importo e le modalità del pagamento della sanzione in via di oblazione, pari ad € 10.666,64 (All. 6).
Pertanto, poiché l'accertamento si è concluso i n data 8.03.2018 con la redazione del 'Processo Verbale di Constatazione prot. 11167/2018' e la è stata resa edotta della contestazione da cui discende Parte_1
l'odierna ordinanza ingiunzione il giorno 4.06.2018, non vi è stata alcuna violazione del termine prescritto dall'art. 14 L. 689/1981.
Errata applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 110 comma 9 lett. c) del TULPS.
pagina 6 di 10 Insussistente.
I ricorrenti hanno assunto che le condotte contestate e le relative sanzioni non possano rientrare nella fattispecie prevista di cui all'art. 110, comma 9 lett. C) del TULPS in quanto le c.d. slot venivano rinvenute “in una stanza chiusa al pubblico” come dichiarato dallo stesso esercente ed inoltre è stata riscontrata dalla stessa amministrazione la perfetta rispondenza degli apparecchi alle caratteristiche tecniche di legge.
L'assunto non coglie nel segno.
In primis occorre evidenziare che le slot in parola rientrino nella categoria degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lett. A, del TULPS.
Ebbene, l'art. 110, comma 9 lett. C) del TULPS nello statuire che “chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio” equipara, sotto il profilo della responsabilità in relazione ad apparecchi difformi dalle prescrizioni normative, tutti i soggetti che partecipano al ciclo di distribuzione/messa in esercizio/offerta al pubblico.
La normativa è quindi applicabile anche all'odierna parte ricorrente nella qualità distributore e/o gestore degli apparecchi in parola.
Inconferente, quindi la circostanza che gli apparecchi fossero spenti e situati 'in una stanza all'interno dell'esercizio' (vedi verbale del 27.02.2018) non valendo ciò ad escludere che gli stessi fossero utilizzabili, da parte degli avventori del locale, mediante ingresso nella stessa e con una banale operazione di accensione della macchina.
Non è stato allegato, né tantomeno provato, che il locale e/o stanza ove erano posizionate le otto slot fosse inaccessibile al pubblico in quanto, ad es. chiuso a chiave.
Tale circostanza non emerge nel Processo verbale delle operazioni compiute del 27 febbraio 2018 né nel Processo verbale di contestazione dell'8 marzo 2018.
È bene ricordare, altresì, che il verbale de quibus sono stati redatti da pubblici ufficiali e,
per questi motivi
, godono della c.d. efficacia fidefacente ai sensi dell'art. 2700 c.c., secondo cui l'atto pubblico fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Da ciò deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova delle sole pagina 7 di 10 circostanze di fatto non attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà; è riservato al giudizio di querela di falso, invece, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alternazione nel verbale della realtà di accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 17355/2009).
Pertanto, gli elementi di fatto attestati dai funzionari verbalizzanti e, segnatamente, la presenza delle slot in una stanza senza alcuna specifica che la stessa fosse inaccessibile al pubblico, sono coperti da fede privilegiata e, come tali, contestabili solo in sede di querela di falso.
Ciò non è avvenuto nel nostro caso.
Infine, a parere dello scrivente Giudice nel rispetto della normativa in esame grava sul distributore e/o gestore uno specifico onere e cioè quello di ritirare immediatamente l'apparecchio una volta scollegato dall'esercente dalla rete dell' Controparte_5
Circostanza questa che nella fattispecie in esame non si è verificata per quanto si osserverà infra.
Assenza dell'elemento psicologico in capo alla e al suo l.r.p.t. Parte_1
Insussistente.
La difesa di parte ricorrente ha assunto la totale assenza dell'elemento psicologico in capo alla con riferimento all'illecito contestato in quanto la disconnessione degli Apparecchi alla rete Parte_1
telematica - per stessa espressa ammissione dell'esercente resa a verbale del 27 febbraio 2018 – è stata esclusivamente ascrivibile alla condotta di quest'ultimo.
In altri termini, quindi, alla non potrebbe essere addebitata la scelta imprenditoriale effettuata Parte_1
dall'esercente del Bar Piramide, il quale decideva di accantonare tali apparecchi per poi recedere dal contratto con il Gestore.
Il gestore, quindi, non avrebbe potuto essere passibile di alcun provvedimento sanzionatorio in assenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza, sia nella forma dolosa che colposa.
Tale tesi non convince.
Come è noto, in tema di sanzioni amministrative, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria, e al tempo stesso sufficiente, la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine a fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa.
Ne deriva che l'esimente della buona fede rileva, come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto pagina 8 di 10 quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (ex plurimis Cass 20219/2018 ).
A tal fine, è necessario rintracciare un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della suddetta liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore non sia suscettibile di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza. L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (v. Cass. Civ. Ordinanza 9 gennaio 2018, n. 285).
Orbene, nel caso di specie non si rinvengono né sussistono le cause esimenti appena indicate in quanto lo stesso esercente (ndr. sig. ) nel verbale del 27 febbraio 2018 dichiarava “…che Controparte_7 le otto macchine non rilevate durante la verifica si trovano in una stanza all'interno dell'esercizio: risultano spente e sono di proprietà del gestore , che a seguito della scadenza Controparte_4
contrattuale non ha provveduto al loro ritiro nonostante le numerose pec di sollecito inviate dal titolare dell'esercizio.”.
Tale circostanza non è stata specificatamente contestata dalla difesa di parte ricorrente e, pertanto, può ritenersi provata in applicazione dell'art. 115 cpc.
Inoltre, la medesima circostanza risulta provata dalla documentazione versata in atti dall'Amministrazione convenuta e, cioè, dalla PEC del 20 gennaio 2018 indirizzata dall'esercente alla odierna parte ricorrente avente il seguente contenuto:
Ciò consente di ritenere provata la piena conoscenza da parte dell'imminente distacco dalla Parte_1
rete, ad opera dell'esercente, degli apparecchi di cui all'ordinanza impugnata (quantomeno dal 20 gennaio 2018).
Tale conoscenza avrebbe dovuto spingere, peraltro, l'odierna parte ricorrente ad adoperarsi fattivamente per il tempestivo ritiro delle slot dai locali dove erano collocate ed ove sono state pagina 9 di 10 rinvenute in data 27/02/2018 dai funzionari dell'Amministrazione resistente con ciò integrandosi il profilo dell'elemento soggettivo della colpevolezza richiesto dalla citata norma.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite essendo l'Amministrazione rappresentata in giudizio non già da un difensore bensì da un proprio funzionario delegato, e non essendo stato richiesto il rimborso di eventuali spese vive sostenute.
PQM
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- Rigetta l'opposizione.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, 26 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1121/2023
Oggi 26 febbraio 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. OLIVIO SANNINO il quale si riporta alle conclusioni già formulate Parte_1 in atti insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Per Controparte_1
, l oggi
[...] Controparte_2 CP_3 sostituito dal dott. Ingenito il quale si riporta agli atti.
Dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo alle ore 17.00.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 6 D.lgs. n.
150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1121/2023 R.G. promossa da:
in proprio e quale legale rappresentante della Società “Cirsagest già Parte_2 Pt_1
Controparte_4
con avv.ti Luca Giacobbe e Livio Sannino giusto mandato in atti
-parte ricorrente contro
Controparte_5
nella persona del Dirigente, Dott.
[...] CP_3
rappresentata e difesa in giudizio dal Funzionario delegato dott. Edoardo Ingenito
- parte resistente
*******
Oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione prot. n. 56519 del 24/11/2022
Conclusioni: per come rassegnate nell'allegato verbale di udienza pagina 2 di 10
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo e la motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter, D.L. 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
pertanto, per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze.
Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2023 il sig. in proprio e quale legale Parte_2 rappresentante della Società già ha proposto opposizione Parte_1 Controparte_4 avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 56519 del 24/11/2022 , notificata il 27 novembre 2022, a seguito di verbale di contestazione e sequestro dell'08/03/2018, prot. 11167/2018, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 32.000,00 oltre alle spese di notifica di € 17.50, per violazione dell'art. 110 comma 6/a del TULPS nonché del Decreto attuativo A.D.M. del 4 dicembre
2003 e successive modifiche contenente le regole tecniche, sanzionata in base all'articolo 110 comma 9 lett. c) del TULPS.
La difesa della parte ricorrente ha assunto l'illegittimità del provvedimento impugnato per: Difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 3 legge 241/1990 e art. 18 comma 2 legge 689/1981;
Tardività della contestazione in violazione dell' art.14 comma 1 della Legge 689/1981; Errata applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 110 comma 9 lett. c) del TULPS;
assenza dell'elemento psicologico in capo alla e al suo l.r.p.t.. Parte_1
L nel costituirsi ha contestato in fatto ed in diritto le Controparte_5
prospettazioni del ricorrente insistendo nel rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con acquisizione della produzione documentale versata in atti.
All'udienza odierna, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti a seguito di discussione orale.
*******
L'opposizione deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 3 legge 241/1990 e art. 18 comma 2 legge
689/1981
Insussistente.
pagina 3 di 10 Parte ricorrente si duole che l'Amministrazione sia venuta meno al suo obbligo di motivare l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente procedimento, anche per mera relationem, rispetto alle tesi difensive dalla medesima prospettate tanto in sede di osservazioni scritte quanto in sede di audizione.
Ebbene, nella fattispecie in esame trova conferma la giurisprudenza della Suprema Corte per la quale
“…(cfr., per tutte, Cass. Sez. U. n. 1786/2010) secondo cui gli eventuali vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr. anche Cass. n. 17779/2014). E ciò senza trascurare l'ulteriore addentellato emerso sempre dall'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte alla stregua del quale il principio del giusto processo – nella pienezza della sua esplicazione – deve intendersi riferito al solo procedimento giurisdizionale (cfr. Cass. Sez. U. n. 20953/2009 e Cass. n. 8210/2016, cit.), nel mentre, ove il destinatario della sanzione lamenti una violazione del principio del contraddittorio nell'ambito del procedimento amministrativo presupposto, è tenuto comunque a dimostrare (onere il cui assolvimento, nella specie, non è stato soddisfatto) una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa specificamente conculcato o compresso dall'azione amministrativa, considerandosi l'ampiezza e la consistenza (contenutistica e dimensionale) delle fasi svolte nel corso del procedimento amministrativo
(v., ancora, Cass. Sez. U. n. 20935/2009, cit.) …” (cfr. Cass. Sez. 2a, sentenza n. 12503 del 21/5/2018).
Pertanto, non integra vizio rilevante di motivazione dell'ordinanza sanzionatoria neanche l'eventuale omesso esame, in detto provvedimento, delle deduzioni difensive dell'ingiunto.
Nel caso di specie si deve ulteriormente considerare che l'ordinanza opposta, secondo quanto reso palese dal suo articolato svolgimento in parti, non solo individuava gli atti presupposti essenziali per l'esercitabilità della difesa nella successiva sede giurisdizionale da parte dell'ingiunto (id est: l'atto di contestazione formale ) ma richiama le fonti normative del proprio convincimento illustrando le ragioni contrarie all'accoglimento delle tesi difensive del medesimo.
Ciò consente di ritenere l'insussistenza sia del profilo d'invalidità dell'ordinanza opposta rilevabile
(anche ex officio) ai sensi del principio di diritto di cui sopra (per omessa o apparente motivazione del provvedimento) sia quello più specifico individuato dalla difesa di parte ricorrente, quale omissione formale dell'asseritamente imprescindibile riferimento alla previa disamina delle note difensive pagina 4 di 10 dell'ingiunto (in quanto smentita dal richiamo di argomentazione normativa ad esse riferibile e di segno contrario alla loro accoglibilità).
Peraltro, parte ricorrente ha prospettato le stesse doglianze e le difese già elevate in fase procedimentale quali motivi di opposizione la cui inaccoglibilità convincerebbe, in ogni caso, della non invalidabilità degli atti presupposti al provvedimento amministrativo per vizio di motivazione.
Tardività della contestazione in violazione dell' art.14 comma 1 della Legge 689/1981.
Insussistente.
Va evidenziato che per costante giurisprudenza il termine di cui all'art. 14 commi 1 e 2 della Legge
689/81 non decorre dalla commissione dell'illecito, bensì dalla conclusione del relativo procedimento di accertamento. Osserva la Suprema Corte che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto” (Cass. Sez.
Lavoro n. 7681/2014).
Il momento dell'accertamento – in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2 della Legge n. 689/1981 per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (in tal senso v. Cass. n. 27702/2019).
Ebbene, nel caso di specie è incontestato che in data 27 febbraio 2018, i funzionari dell'
[...]
(Uffici di ) accedevano presso Controparte_6 CP_4
l'esercizio commerciale denominato “Bar Piramide” di titolarità della Gepam S.r.l. per procedere alla verifica del rispetto delle varie disposizioni concernenti l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. nonché di quelle inerenti al divieto del gioco minorile.
pagina 5 di 10 E' documentale che le operazioni compiute dai funzionari venivano descritte: nel 'Processo verbale di operazioni compiute del 27/02/2018', prot. 10341/2018 nel quale si evidenziava (pag.2) che “Da interrogazione alla banca dati dell' risultano nell'esercizio n. 16 Controparte_5
(sedici) apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a), in realtà in sede di verifica sono presenti solo 8
(otto) apparecchi del concessionario di rete NTS Network Spa”, (pag.3) “L'esercente (ndr. sig.
) dichiara che le otto macchine non rilevate durante la verifica si trovano in una Controparte_7 stanza all'interno dell'esercizio: risultano spente e sono di proprietà del gestore , Controparte_4
che a seguito della scadenza contrattuale non ha provveduto al loro ritiro nonostante le numerose pec di sollecito inviate dal titolare dell'esercizio. L'esercente provvederà all'invio di tali mail a mezzo pec
1 all'Ufficio in intestazione per le verifiche di competenza. La parte viene resa edotta che gli elementi raccolti e le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti ed eventuali specifiche contestazioni da parte dell'Ufficio ADM operante” (vedi All. 3 parte resistente). Contr E' altrettanto documentato che il giorno 8.03.2018 i funzionari di effettuavano un ulteriore accesso all'interno del Bar Piramide, redigendo il 'Processo Verbale di Constatazione dell'08/03/2018', prot. 11167/2018, da cui risulta che “effettuati ulteriori approfondimenti presso l'Ufficio in intestazione circa la presenza di ulteriori otto apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) ubicati a tutt'oggi nell'esercizio come risulta da interrogazione alla banca dati dell' Controparte_5
…custoditi in una stanza presso l'esercizio, con i contatori e non
[...] CP_9 CP_10 letti dal 29 gennaio u.s….”. Per tale motivo, i detti funzionari provvedevano con separato ed allegato
“Verbale di Sequestro Amministrativo” a porre sotto sequestro gli otto apparecchi già rilevati nel precedente accesso che continuavano ad essere installati presso il Bar Piramide, “risultati non conformi alle prescrizioni normative in materia di gioco lecito, in quanto al momento dell'accesso erano spenti e scollegati dalla rete informatica dell' (vedi All.ti 4 e 5 parte Controparte_5
resistente).
E' incontestato che ai suddetti Verbali di Constatazione nonché di Sequestro amministrativo seguiva l'Atto di Contestazione formale, prot. 28409 del 04/06/2018 con il quale venivano indicate le norme alla base della contestazione e veniva indicato l'importo e le modalità del pagamento della sanzione in via di oblazione, pari ad € 10.666,64 (All. 6).
Pertanto, poiché l'accertamento si è concluso i n data 8.03.2018 con la redazione del 'Processo Verbale di Constatazione prot. 11167/2018' e la è stata resa edotta della contestazione da cui discende Parte_1
l'odierna ordinanza ingiunzione il giorno 4.06.2018, non vi è stata alcuna violazione del termine prescritto dall'art. 14 L. 689/1981.
Errata applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 110 comma 9 lett. c) del TULPS.
pagina 6 di 10 Insussistente.
I ricorrenti hanno assunto che le condotte contestate e le relative sanzioni non possano rientrare nella fattispecie prevista di cui all'art. 110, comma 9 lett. C) del TULPS in quanto le c.d. slot venivano rinvenute “in una stanza chiusa al pubblico” come dichiarato dallo stesso esercente ed inoltre è stata riscontrata dalla stessa amministrazione la perfetta rispondenza degli apparecchi alle caratteristiche tecniche di legge.
L'assunto non coglie nel segno.
In primis occorre evidenziare che le slot in parola rientrino nella categoria degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lett. A, del TULPS.
Ebbene, l'art. 110, comma 9 lett. C) del TULPS nello statuire che “chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio” equipara, sotto il profilo della responsabilità in relazione ad apparecchi difformi dalle prescrizioni normative, tutti i soggetti che partecipano al ciclo di distribuzione/messa in esercizio/offerta al pubblico.
La normativa è quindi applicabile anche all'odierna parte ricorrente nella qualità distributore e/o gestore degli apparecchi in parola.
Inconferente, quindi la circostanza che gli apparecchi fossero spenti e situati 'in una stanza all'interno dell'esercizio' (vedi verbale del 27.02.2018) non valendo ciò ad escludere che gli stessi fossero utilizzabili, da parte degli avventori del locale, mediante ingresso nella stessa e con una banale operazione di accensione della macchina.
Non è stato allegato, né tantomeno provato, che il locale e/o stanza ove erano posizionate le otto slot fosse inaccessibile al pubblico in quanto, ad es. chiuso a chiave.
Tale circostanza non emerge nel Processo verbale delle operazioni compiute del 27 febbraio 2018 né nel Processo verbale di contestazione dell'8 marzo 2018.
È bene ricordare, altresì, che il verbale de quibus sono stati redatti da pubblici ufficiali e,
per questi motivi
, godono della c.d. efficacia fidefacente ai sensi dell'art. 2700 c.c., secondo cui l'atto pubblico fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Da ciò deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova delle sole pagina 7 di 10 circostanze di fatto non attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà; è riservato al giudizio di querela di falso, invece, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alternazione nel verbale della realtà di accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 17355/2009).
Pertanto, gli elementi di fatto attestati dai funzionari verbalizzanti e, segnatamente, la presenza delle slot in una stanza senza alcuna specifica che la stessa fosse inaccessibile al pubblico, sono coperti da fede privilegiata e, come tali, contestabili solo in sede di querela di falso.
Ciò non è avvenuto nel nostro caso.
Infine, a parere dello scrivente Giudice nel rispetto della normativa in esame grava sul distributore e/o gestore uno specifico onere e cioè quello di ritirare immediatamente l'apparecchio una volta scollegato dall'esercente dalla rete dell' Controparte_5
Circostanza questa che nella fattispecie in esame non si è verificata per quanto si osserverà infra.
Assenza dell'elemento psicologico in capo alla e al suo l.r.p.t. Parte_1
Insussistente.
La difesa di parte ricorrente ha assunto la totale assenza dell'elemento psicologico in capo alla con riferimento all'illecito contestato in quanto la disconnessione degli Apparecchi alla rete Parte_1
telematica - per stessa espressa ammissione dell'esercente resa a verbale del 27 febbraio 2018 – è stata esclusivamente ascrivibile alla condotta di quest'ultimo.
In altri termini, quindi, alla non potrebbe essere addebitata la scelta imprenditoriale effettuata Parte_1
dall'esercente del Bar Piramide, il quale decideva di accantonare tali apparecchi per poi recedere dal contratto con il Gestore.
Il gestore, quindi, non avrebbe potuto essere passibile di alcun provvedimento sanzionatorio in assenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza, sia nella forma dolosa che colposa.
Tale tesi non convince.
Come è noto, in tema di sanzioni amministrative, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria, e al tempo stesso sufficiente, la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine a fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa.
Ne deriva che l'esimente della buona fede rileva, come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto pagina 8 di 10 quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (ex plurimis Cass 20219/2018 ).
A tal fine, è necessario rintracciare un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della suddetta liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore non sia suscettibile di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza. L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (v. Cass. Civ. Ordinanza 9 gennaio 2018, n. 285).
Orbene, nel caso di specie non si rinvengono né sussistono le cause esimenti appena indicate in quanto lo stesso esercente (ndr. sig. ) nel verbale del 27 febbraio 2018 dichiarava “…che Controparte_7 le otto macchine non rilevate durante la verifica si trovano in una stanza all'interno dell'esercizio: risultano spente e sono di proprietà del gestore , che a seguito della scadenza Controparte_4
contrattuale non ha provveduto al loro ritiro nonostante le numerose pec di sollecito inviate dal titolare dell'esercizio.”.
Tale circostanza non è stata specificatamente contestata dalla difesa di parte ricorrente e, pertanto, può ritenersi provata in applicazione dell'art. 115 cpc.
Inoltre, la medesima circostanza risulta provata dalla documentazione versata in atti dall'Amministrazione convenuta e, cioè, dalla PEC del 20 gennaio 2018 indirizzata dall'esercente alla odierna parte ricorrente avente il seguente contenuto:
Ciò consente di ritenere provata la piena conoscenza da parte dell'imminente distacco dalla Parte_1
rete, ad opera dell'esercente, degli apparecchi di cui all'ordinanza impugnata (quantomeno dal 20 gennaio 2018).
Tale conoscenza avrebbe dovuto spingere, peraltro, l'odierna parte ricorrente ad adoperarsi fattivamente per il tempestivo ritiro delle slot dai locali dove erano collocate ed ove sono state pagina 9 di 10 rinvenute in data 27/02/2018 dai funzionari dell'Amministrazione resistente con ciò integrandosi il profilo dell'elemento soggettivo della colpevolezza richiesto dalla citata norma.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite essendo l'Amministrazione rappresentata in giudizio non già da un difensore bensì da un proprio funzionario delegato, e non essendo stato richiesto il rimborso di eventuali spese vive sostenute.
PQM
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- Rigetta l'opposizione.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, 26 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
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