Art. 1.
La limitazione prevista dal primo comma dell'art. 6 della legge 17 luglio 1954, n. 522 , non si applica qualora, le riparazioni modificazioni o trasformazioni delle navi siano state eseguite entro il 13 agosto 1957.
Per i lavori di cui al comma precedente, iniziati nel periodo di tempo compreso fra il 14 agosto 1956 e il 13 agosto 1957, le relative domande di ammissione ai benefici debbono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ove gli stessi lavori siano stati ultimati, il termine di sei mesi per la presentazione dei documenti di liquidazione dei contributi di cui alla lettera c) dell'art. 18 della soprarichiamata legge n. 522, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La limitazione prevista dal primo comma dell'art. 6 della legge 17 luglio 1954, n. 522 , non si applica qualora, le riparazioni modificazioni o trasformazioni delle navi siano state eseguite entro il 13 agosto 1957.
Per i lavori di cui al comma precedente, iniziati nel periodo di tempo compreso fra il 14 agosto 1956 e il 13 agosto 1957, le relative domande di ammissione ai benefici debbono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ove gli stessi lavori siano stati ultimati, il termine di sei mesi per la presentazione dei documenti di liquidazione dei contributi di cui alla lettera c) dell'art. 18 della soprarichiamata legge n. 522, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.