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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/04/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2489/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2489/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), ora con il patrocinio dell'avv. SANFILIPPO P.IVA_1 Parte_2
DARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVEDUTO Controparte_1 C.F._1
ROSARIO
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione a precetto notificato il 29.6.2023 per somma che la opponente, quale terzo Pt_1 pignorato, ha versato all'erario a titolo di ritenuta di acconto dopo l'assegnazione della somma disposta dal GE
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 9.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è trattenuta in decisione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo il creditore precettante dichiarato, nelle note di udienza depositate il 9.4.2025, che l'interesse dell'opposto ad insistere nelle conclusioni formulate con la comparsa di costituzione, all'esito dello spirare del termine entro il quale presentare la dichiarazione dei redditi è venuto a mancare. Infatti, a seguito della chiusura dell'anno fiscale ed il decorso del termine assegnato dall'Ordinamento per la presentazione della dichiarazione dei redditi ha costretto l'opposto, per percepire l'importo corrisposto da controparte all'Erario, a portare in compensazione la somma ed a ricostruire la propria contabilità IVA ed IRPEF in modo da adattare volume d'affari e reddito all'illegittimo operato della Banca…..in considerazione dell'intervenuta pagina 1 di 3 cristallizzazione sotto l'aspetto fiscale degli effetti dell'operato avverso è evidente che la definizione della controversia è palesemente irrilevante per l'opposto non potendo lo stesso percepire ulteriormente le somme portate dal precetto. In ogni caso sussistono fondate ragioni per esaminare la questione sotto l'aspetto della soccombenza virtuale, non risultando la legittimata a praticare Pt_1 trattenute nel momento in cui ha ricevuto la comunicazione da parte del creditore che le somme assegnate con il pignoramento presso terzi costituivano proventi di lavoro autonomo e risultavano pertanto assoggettati ad IVA.
L'opposizione all'esecuzione, al precetto, era fondata.
In base all'art. 21 comma 15 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, con l'aggiunta di ulteriore periodo recata dall'art 15, comma 2, del D.L. n. 78 del 1° Luglio 2009, convertito con L. n. 102 del 3 Agosto 2009:
15. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché l'articolo 11, commi 5,
6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20%, secondo modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 34755 emanato il 03.03.2010 e seguito da circolare n. 8/ del 3.3.2011 dell'Agenzia delle Entrate.
Il credito vantato dal soddisfatto a seguito di espropriazione presso il terzo pignorato CP_1
con l'assegnazione delle somme, derivava pacificamente da attività autonoma, rientrante quindi CP_2 nel raggio di applicazione della norma sopra citata (art. 25 DPR 600/1973).
Infatti, a seguito della dichiarazione positiva resa dalla Banca ex art. 547 c.p.c., il GE del Tribunale di Ragusa emetteva, nell'ambito del procedimento n. 35/2021 RGE, l'ordinanza del 05/04/2023 con la quale assegnava in pagamento, a la somma di €. 140.113,67, oltre spese di registro. Controparte_1
La provvedeva, quindi, a redigere un prospetto di liquidazione nel quale operava, correttamente, Pt_1 una trattenuta a titolo di ritenuta d'acconto pari al 20% dell'imponibile, e, dunque, provvedeva, in data 07/06/2023, ad effettuare un bonifico di €. 113.715,66 in favore del creditore che ha Controparte_1 proceduto per un credito portato dal decreto ingiuntivo n. 417/20 D.I. reso dal Tribunale di Ragusa in danno di e quali eredi del Sig. , per compensi professionali. CP_3 CP_4 Persona_1
Il non ha dimostrato che le somme assegnate in sede esecutiva non erano soggette a CP_1 ritenuta alla fonte, né ha reso l'autocertificazione prevista dalla circolare n. 8/E del 2.3.2011 dell'Agenzia delle Entrate, a pag. 9, mediante dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 2000 attestante che si tratta di credito riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte.
Le spese di lite vanno poste dunque a carico del creditore precettante, che ha rinunciato al precetto;
in difetto di rinuncia, il precetto sarebbe stato dichiarato inefficace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia al precetto di Controparte_1
pagina 2 di 3 condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_2
(già , che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese
[...] Pt_1 forfettario al 15%, ed oltre € 545,00 per esborsi.
Ragusa, 11/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2489/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), ora con il patrocinio dell'avv. SANFILIPPO P.IVA_1 Parte_2
DARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVEDUTO Controparte_1 C.F._1
ROSARIO
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione a precetto notificato il 29.6.2023 per somma che la opponente, quale terzo Pt_1 pignorato, ha versato all'erario a titolo di ritenuta di acconto dopo l'assegnazione della somma disposta dal GE
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 9.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è trattenuta in decisione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo il creditore precettante dichiarato, nelle note di udienza depositate il 9.4.2025, che l'interesse dell'opposto ad insistere nelle conclusioni formulate con la comparsa di costituzione, all'esito dello spirare del termine entro il quale presentare la dichiarazione dei redditi è venuto a mancare. Infatti, a seguito della chiusura dell'anno fiscale ed il decorso del termine assegnato dall'Ordinamento per la presentazione della dichiarazione dei redditi ha costretto l'opposto, per percepire l'importo corrisposto da controparte all'Erario, a portare in compensazione la somma ed a ricostruire la propria contabilità IVA ed IRPEF in modo da adattare volume d'affari e reddito all'illegittimo operato della Banca…..in considerazione dell'intervenuta pagina 1 di 3 cristallizzazione sotto l'aspetto fiscale degli effetti dell'operato avverso è evidente che la definizione della controversia è palesemente irrilevante per l'opposto non potendo lo stesso percepire ulteriormente le somme portate dal precetto. In ogni caso sussistono fondate ragioni per esaminare la questione sotto l'aspetto della soccombenza virtuale, non risultando la legittimata a praticare Pt_1 trattenute nel momento in cui ha ricevuto la comunicazione da parte del creditore che le somme assegnate con il pignoramento presso terzi costituivano proventi di lavoro autonomo e risultavano pertanto assoggettati ad IVA.
L'opposizione all'esecuzione, al precetto, era fondata.
In base all'art. 21 comma 15 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, con l'aggiunta di ulteriore periodo recata dall'art 15, comma 2, del D.L. n. 78 del 1° Luglio 2009, convertito con L. n. 102 del 3 Agosto 2009:
15. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché l'articolo 11, commi 5,
6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20%, secondo modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 34755 emanato il 03.03.2010 e seguito da circolare n. 8/ del 3.3.2011 dell'Agenzia delle Entrate.
Il credito vantato dal soddisfatto a seguito di espropriazione presso il terzo pignorato CP_1
con l'assegnazione delle somme, derivava pacificamente da attività autonoma, rientrante quindi CP_2 nel raggio di applicazione della norma sopra citata (art. 25 DPR 600/1973).
Infatti, a seguito della dichiarazione positiva resa dalla Banca ex art. 547 c.p.c., il GE del Tribunale di Ragusa emetteva, nell'ambito del procedimento n. 35/2021 RGE, l'ordinanza del 05/04/2023 con la quale assegnava in pagamento, a la somma di €. 140.113,67, oltre spese di registro. Controparte_1
La provvedeva, quindi, a redigere un prospetto di liquidazione nel quale operava, correttamente, Pt_1 una trattenuta a titolo di ritenuta d'acconto pari al 20% dell'imponibile, e, dunque, provvedeva, in data 07/06/2023, ad effettuare un bonifico di €. 113.715,66 in favore del creditore che ha Controparte_1 proceduto per un credito portato dal decreto ingiuntivo n. 417/20 D.I. reso dal Tribunale di Ragusa in danno di e quali eredi del Sig. , per compensi professionali. CP_3 CP_4 Persona_1
Il non ha dimostrato che le somme assegnate in sede esecutiva non erano soggette a CP_1 ritenuta alla fonte, né ha reso l'autocertificazione prevista dalla circolare n. 8/E del 2.3.2011 dell'Agenzia delle Entrate, a pag. 9, mediante dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 2000 attestante che si tratta di credito riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte.
Le spese di lite vanno poste dunque a carico del creditore precettante, che ha rinunciato al precetto;
in difetto di rinuncia, il precetto sarebbe stato dichiarato inefficace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia al precetto di Controparte_1
pagina 2 di 3 condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_2
(già , che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese
[...] Pt_1 forfettario al 15%, ed oltre € 545,00 per esborsi.
Ragusa, 11/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3