Sentenza 17 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 17/03/2023, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/03/2023
N. 00150/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00911/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia MA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2022, proposto da
A.S.D. IM LL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Seccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Emilia-MA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Devis Gentilini ed Elisa Righetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per ottenere
sentenza dichiarativa dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dalla Regione Emilia-MA sulla istanza della Associazione Sportiva odierna ricorrente notificata in data 22/11/2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Emilia-MA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso A.S.D. IM LL chiede al giudice amministrativo di primo grado, ai sensi dell’art. 117 Cod. proc. amm., pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione Regionale resistente sull’istanza presentata dalla associazione sportiva odierna ricorrente in data diretta ad ottenere la proroga della concessione per la gestione dell’area comunale sita in IM alla via
Riferisce preliminarmente la ricorrente di avere proposto azione ex art. 117 Cod. proc. amm. avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Regione Emilia – MA sull’istanza di proroga della concessione in essere tra la stessa e la Regione.
Essa riferisce, inoltre, che sulla base di atto e relativa convenzione stipulati dalla Regione Emilia – MA e dal Comune di IM in data 26/5/2003, la concessione relativa all’area in questione è stata trasferita alla suddetta amministrazione comunale, con la quale AS IM LL ha quindi stipulato la convenzione e i successivi atti di rinnovo della concessione, fino all’ultimo rinnovo scaduto in data 30/10/2022.
Riferisce ulteriormente la ricorrente che alla stessa data risulta pure scaduta, inter alia ,
la concessione dell’area in questione tra la Regione e il Comune di IM, con la conseguenza che, secondo la prospettazione della ricorrente, compete alla Regione Emilia – MA, quale originaria proprietaria dell’area dopo l’avvenuta scadenza del rapporto concessorio con il comune di IM, pronunciarsi sull’istanza di rinnovo della concessione oggetto del presente ricorso.
Si è costituita nel presente giudizio l’Amministrazione regionale dell’Emilia – MA, sostenendo l’infondatezza della pretesa della ricorrente, stante la ritenuta estraneità dell’amministrazione regionale al rapporto concessorio in oggetto che fin dal 2010 è intercorso tra AS IM LL e Comune di IM.
Alla camera di consiglio del 28 febbraio 2023 la causa è stata chiamata ed essa è stata quindi trattenuta per la decisione, come da verbale.
Il Tribunale osserva che il ricorso presentato da AS IM LL avverso il silenzio – inadempimento asseritamente serbato dalla Regione Emilia – MA sull’istanza di rinnovo della concessione dell’area sita in IM ove è localizzato l’impianto sportivo per il gioco del baseball risulta fondato, pur nei limiti e con le precisazioni di seguito riportate.
E’ fatto accertato e incontestato che alla medesima data del 30 0ttobre 2022 sono scadute le concessioni relative alla gestione dell’area de qua stipulate tra la Regione Emilia – MA (originaria proprietaria dell’area che ospita l’impianto sportivo per il baseball) e il Comune di IM, nonché la concessione della stessa area che il Comune di IM, a sua volta, ha affidato all’AS ricorrente.
E’ inoltre fatto accertato che, quanto meno alla data della presente camera di consiglio, le amministrazioni interessate al riferito rapporto concessorio nulla abbiano riferito riguardo al rinnovo della concessione dell’area da parte della Regione al Comune per il periodo successivo alla suddetta scadenza del 22 ottobre 2022.
Ritiene pertanto il Collegio che, alla luce dello stato di fatto e di diritto dell’area in questione, sussista l’obbligo della resistente Regione Emilia – MA di dare riscontro all’istanza di rinnovo della concessione e successiva diffida pervenutale da A.S.D. IM LL, stante, come si è accertato, l’avvenuta scadenza e – allo stato – il mancato rinnovo del rapporto concessorio tra la stessa Regione e il Comune di IM riferito al’area in questione.
Detto riscontro espresso – da effettuarsi, ovviamente in sede amministrativa e certamente non mediante note difensive in sede giurisdizionale – dovrà inoltre dare comunicazione alla destinataria anche di eventuali sopravvenienze concernenti il riferito rapporto concessorio.
Per le suesposte ragioni, il ricorso è accolto e, per l’effetto si dispone che la Regione Emilia – MA dia espresso riscontro all’istanza di rinnovo della concessione presentata dalla ricorrente entro il più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Tenuto conto della particolarità della complessiva vicenda contenziosa esaminata, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia - MA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 117 Cod. proc. amm., come in epigrafe proposto, lo accoglie, secondo quanto precisato in motivazione e, per l’effetto, dispone che la Regione si pronunci con proprio provvedimento espresso sull’istanza della AS ricorrente entro il termine sopra indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023, con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Umberto Giovannini | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO