Ordinanza cautelare 23 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/04/2025, n. 2998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2998 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02998/2025REG.PROV.COLL.
N. 07246/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7246 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Violante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di LE (Sezione Seconda) n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Angri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Vercillo, Rosaria Violante e Giulia Boldi per Andrea Zoppini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Oggetto del giudizio è l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione che aveva riguardato <[l] ’esecuzione dei lavori di costruzione di vasche interrate, completamento della sistemazione dell’area riportata in catasto al foglio 12 particelle n. 424 e n. 184 con tappetino bituminoso, sistemazione con pavimentazione cementizia di parte dell’area stessa per lo stoccaggio di cassoni vari >.
Il giudizio proposto avverso la presupposta ordinanza di demolizione era stato dichiarato perento dal T.A.R. Campania - LE con decreto n. 135 del 8.3.2016.
Secondo quanto esposto dall’appellante, il Tribunale penale di Torre Annunziata, che aveva sequestrato l’area, respingendo in un primo momento l’istanza di dissequestro, aveva poi disposto il dissequestro dell’area; l’appellante sostiene che, dopo aver riacquisito la disponibilità dell’area, aveva ripristinato lo stato dei luoghi con la rimozione delle vasche e della pavimentazione.
2. Ma il Comune accertava, con il verbale della polizia locale prot. n. 7870 del 29.2.2024, la « mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 6612/2007 nel termine assegnato di 90 giorni »; pertanto, disponeva l’acquisizione dell’area.
3. Il ricorso incardinato dalla Società avverso tale ultimo atto è stato respinto con la sentenza oggetto di appello.
4. Con il gravame l’appellante ripropone la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del d.p.r. n. 380/2001 – oltre che dell’art. 12 preleggi –con riferimento al capo della sentenza che ha respinto il profilo di ricorso circa la competenza del Prefetto, considerato che l’ordinanza di demolizione era stata adottata nel 2007, l’acquisizione in data 6.3.2024, allorquando il termine di 180 giorni previsto dall’art. 41 del d.p.r. n. 380/2001 era ampiamente decorso e la competenza era ormai trasferita – direttamente dalla legge – al Prefetto, residuando in capo ai soggetti «responsabili del comune» il solo «obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione» (art. 41, comma 2 del d.p.r. n. 380/2001).
5. L’appellante, a seguire, lamenta come la sentenza sia erronea anche nella parte in cui sono stati respinti i motivi di ricorso (secondo, quarto e ottavo, riproposti in appello) con cui il ricorrente aveva chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato lamentando l’insussistenza dei presupposti prescritti dall’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 per la sua adozione.
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area avrebbe dovuto essere preceduta dall’accertamento dell’abuso edilizio e della mancata ottemperanza alla ordinanza di demolizione nel termine di 90 giorni dalla sua comunicazione; ma nel caso in questione non è stata neppure accertata la presenza attuale delle opere abusive sull’area che, invero, erano state rimosse dall’appellante.
5.1. Il Comune di Angri, osserva l’appellante, si è limitato a fare proprie le risultanze del verbale del 28.2.2024, senza tuttavia avvedersi della inconsistenza delle stesse, posto che il sopralluogo non è stato eseguito sull’area, ma « dalla strada comunale », in difetto di adeguata visibilità dell’area interessata dai provvedimenti impugnati; tant’è che nel medesimo verbale è stato dichiarato che « non è stato possibile verificare l’ottemperanza della rimozione delle vasche »
La prova della violazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 risiederebbe anche nelle foto allegate alla comunicazione che l’appellante aveva inoltrato al Comune il 6.3.2023, dalle quali era chiaramente evincibile come l’area fosse libera e non interessata né dalle vasche interrate né tanto meno dalla pavimentazione. Ma anche questi documenti, seppur dirimenti per la risoluzione della controversia, sono stati ignorati dal T.A.R.
5.2. La parte sottolinea come l’area di cui si discute fosse stata oggetto di sequestro penale; sicché la rimozione delle opere abusive entro il termine di 90 giorni decorrente dall’ordinanza di demolizione non avrebbe potuto essere eseguita.
6. La sentenza sarebbe erronea, alla stregua della giurisprudenza amministrativa, anche nell’ipotesi in cui si ritenga che il ripristino dell’area sia intervenuto successivamente al termine di 90 giorni individuato dall’art. 31, co. 3 del d.P.R. n. 380/2011.
7. Con il terzo motivo è impugnato il capo della sentenza in cui il TAR ha ritenuto corretta la misura acquisitiva parametrata all’intera area, a fronte di una inottemperanza tutt’al più (in tesi) parziale, in virtù delle affermazioni di cui al verbale di sopralluogo della polizia locale (comunque contestato), posto a fondamento del provvedimento impugnato.
L’amministrazione, infatti avrebbe dovuto graduare la sanzione determinando l’acquisizione delle sole parti del sedime interessate in concreto dall’abuso edilizio asseritamente non rimosso (e non anche all’intera area).
Il Comune di Angri – pur dando conto della impossibilità di accertare l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione – ha disposto in modo immotivato l’acquisizione della intera area di proprietà dell’appellante senza graduare la sanzione, né tanto meno dare conto dei parametri utilizzati per calcolare l’area da acquisire, in violazione dell’art. 1 Prot. add. CEDU e del principio di proporzionalità.
8. Con il quarto motivo di appello si lamenta l’erroneità della sentenza anche nella parte in cui il TAR ha respinto il motivo di ricorso (il sesto) con cui era stata censurata l’applicazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 al caso di specie, pur non trattandosi di costruzione di un manufatto e/o di un immobile.
9. La sentenza, infine, sarebbe erronea anche nella parte in cui il T.A.R. ha respinto il motivo di ricorso con cui la A.R. Industrie Alimentari aveva denunciato la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, posto che nel caso di specie l’acquisizione dell’area è intervenuta (nel 2024) a distanza di quasi venti anni dall’adozione dell’ordinanza di demolizione (nel 2007).
10. L’appellante adduce, poi, come il provvedimento di acquisizione dell’area ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 presupponga valutazioni di carattere discrezionale che rendono di per sé inapplicabile anche il principio enunciato nella sentenza appellata riferito all’art. 21 octies della l. n. 241/1990.
11. Il Comune intimato si è costituito in giudizio, rilevando, in primo luogo, che la società A.R. Industrie Alimentari non sarebbe più proprietaria dell’area sita alla via Satriano in Angri, distinta in catasto al foglio 12, p.lle nn. 184 e 424, fin dal passaggio in giudicato del decreto di perenzione n. 135/2016 e quindi dal 6.10.2016.
11.1. La DIA era stata presentata in data 8.2.2007 per opere consistenti nella costruzione di vasche interrate e completamento e sistemazione dell’area, ma l’attività non era conforme in quanto l’area ricade in zona “C – residenziale di espansione” con destinazione residenziale, i cui interventi sono subordinati all’obbligo della lottizzazione convenzionata (art. 9 Capo I delle N.d.A. del P.R.G.). Ne scaturiva l’ordine di demolizione, divenuto inoppugnabile.
12. Il Comune eccepisce, quanto al primo motivo di appello, che la competenza prefettizia ex art. 41 cit. ha natura suppletiva.
13. Quanto al secondo motivo di appello, si osserva che le opere realizzate non sono sanabili con una dichiarazione di inizio attività in sanatoria; le stesse, contestate con l’ordinanza di demolizione prot. n. 6612 del 2007, consistono non solo nella realizzazione delle vasche interrate, ma anche nel “ completamento della sistemazione dell’area riportata in catasto al foglio 12 particelle n. 424 e n. 184 con tappetino bituminoso, sistemazione con pavimentazione cementizia di parte dell’area stessa per lo stoccaggio di cassoni vari ”, determinando una destinazione d’uso non compatibile con le previsioni del P.R.G.
Correttamente il TAR ha ricordato che l’adempimento dell’ordinanza di demolizione, per evitare l’acquisizione gratuita, deve essere integrale.
Il Comune, poi, precisa come l’area acquisita coincida con quella individuata quale sedime delle opere abusive nell’ordinanza di demolizione prot. n. 6612 del 28.02.2007, catastalmente identificata con le particelle n. 424 e 184 del foglio 12.
14. In merito al quarto motivo di appello il Comune rileva come non sia necessario realizzare un volume per commettere un abuso edilizio.
15. Quanto al quinto motivo, il Comune richiama la giurisprudenza circa la natura superflua della comunicazione di avvio del procedimento.
16. Infine, il Comune rileva come l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino concerna un procedimento vincolato, cui trova applicazione l’art. 21 octies della l. n.241/1990.
17. Con ordinanza cautelare n. 3933/2024 è stata accolta la domanda di sospensione.
18. In vista dell’udienza di merito il Comune, premettendo di aver “ provveduto a meglio specificare quanto emerso dal sopralluogo del 28.02.2024 da cui è seguita l’ordinanza di inottemperanza ”, ha depositato una nota a firma del responsabile dell’UOC promozione, sviluppo e gestione territoriale del Comune di Angri, recante la data dell’8.1.2025, ove si dichiara che nel sopralluogo eseguito il 28.2.2024 sarebbe stata “ rilevata la persistenza delle opere abusive contestate ” e che il sopralluogo “ pur essendo stato eseguito dall’esterno ” avrebbe “ consentito la visione completa dell’area ”, nonché una serie di fotografie che sarebbero state eseguite “ in costanza del sopralluogo ”.
19. Sia l’appellante che il Comune hanno depositato memorie e l’appellante una replica.
L’appellante eccepisce l’inammissibilità del deposito documentale (sopra meglio indicato) in violazione del divieto di nova in appello e, in particolare, in violazione dell’art. 104, comma 2 c.p.a.
Quanto alle foto, le stesse, prive di data, forniscono una rappresentazione dello stato dell’area ascrivibile ad un periodo imprecisato e di molto antecedente al giorno in cui è stato effettuato il sopralluogo descritto nel verbale del 28.2.2024. Trattasi, inoltre, di rilievi fotografici che non sono stati effettuati durante le operazioni del sopralluogo, come dimostrato dal fatto che gli stessi non sono stati allegati al verbale (il quale, oltretutto, non ne fa menzione alcuna) e non forniscono una rappresentazione dell’area da una prospettiva compatibile con la “strada comunale” (le fotografie prodotte, quindi, non sarebbero state scattate dalla strada comunale). La documentazione depositata dal Comune in vista dell’udienza pubblica è, dunque, inammissibile e se ne chiede lo stralcio.
20. In data 31.3.2025 il Comune ha depositato note di udienza, una relazione tecnica e rilievi fotografici; espone, al riguardo (come ribadito nel corso della discussione in udienza) che, a seguito di una segnalazione per la vigilanza ed il controllo del territorio del Comune di Angri, si è constatato che sui luoghi di causa si stavano effettuando lavori non preventivamente comunicati, in assenza di autorizzazione.
21. L’appellante a sua volta ha depositato una perizia giurata, tendente a smentire le risultanze della richiamata documentazione.
22. All'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2025 le parti hanno discusso la causa.
L’appellante ha eccepito la tardività del deposito, eseguito da parte del Comune il giorno prima della celebrazione dell’udienza, e l’infondatezza dei rilievi del Comune, dato che l’impresa stava unicamente procedendo alla pulizia del piazzale ed alla rimozione detriti residuati della precedente demolizione.
A sua volta il Comune ha rappresentato come il deposito tardivo si sia reso inevitabile attesa l’attività ispettiva eseguita a ridosso dell’udienza.
Esaurita la trattazione orale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
23. Il Collegio, preliminarmente, dispone lo stralcio della documentazione prodotta dalle parti a ridosso (il giorno prima) dell’udienza di merito.
I termini previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati; sebbene il deposito tardivo di memorie e documenti possa essere ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, come previsto dall'art. 54, comma 1, dello stesso c.p.a., detta disposizione impone in ogni caso di assicurare “ il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti ”, cosa impossibile nell’ipotesi di documentazione prodotta a ridosso dell’udienza, e stante l’espressa opposizione all’utilizzo della produzione del Comune formalizzata dall’appellante durante la discussione orale.
Tanto meno possono assumere rilievo le circostanze esternate dal Difensore dell'ente resistente, presente in udienza (in relazione alla mancata allegazione al deposito tardivo delle foto da cui si sarebbe dovuta ricavare la sussistenza nel sito delle opere in corso di demolizione), riferite, non già a fatti o circostanze eccezionali, bensì alle difficoltà dell'ente resistente nel supportare efficacemente l'attività del proprio difensore.
Peraltro, la documentazione prodotta dal Comune non risulta nemmeno decisiva, ai fini della delibazione dei motivi di appello incentrati sulla inattendibilità del verbale di sopralluogo.
Pertanto ne va disposto lo stralcio, e lo stesso per la perizia depositata dall’appellante.
24. Deve parimenti dichiararsi inammissibile l’integrazione postuma del contenuto e della descrizione degli accertamenti contenuti nel verbale di sopralluogo eseguito il 28.2.2024, mediante una nota esplicativa datata 8.1.2025.
Intanto, deve osservarsi che dei fatti riscontrati durante un sopralluogo va fatta espressa menzione nel verbale di accertamento, non potendo tale verbalizzazione essere integrata da dichiarazioni postume, pur se, in tesi, il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale, perché comunque, per effetto dell'aggiunta postuma, si tende ad indicare fatti diversi da quelli rappresentati e documentati nell’atto pubblico.
In secondo luogo, ai sensi dell'art. 104, comma 1, c.p.a., è inammissibile il deposito di documenti per la prima volta in appello se l'appellante non ha dimostrato di non averli potuti produrre nel corso del giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile (Consiglio di Stato sez. V, 30/08/2024, n.7324), non potendo ravvisarsi quale causa di giustificazione la necessità di controdedurre alle censure in appello.
In terzo luogo, posto che l’integrazione postuma del verbale di accertamento sarebbe tesa a riverberare i propri effetti sul provvedimento di acquisizione impugnato, soccorre il principio assolutamente pacifico secondo il quale non è consentito in giudizio integrare la motivazione lacunosa del provvedimento, in quanto nell'ambito di un giudizio amministrativo vige il divieto di integrazione della motivazione (tra le più recenti, Consiglio di Stato sez. IV, 05/12/2024, n.9760).
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità della produzione sopra indicata, che risulterebbe comunque irrilevante, alla stregua delle condivisibili osservazioni dell’appellante (le foto di cui alla documentazione integrativa sono prive di data, fornendo quindi una rappresentazione dello stato dell’area ascrivibile ad un periodo imprecisato e non possono essere ricondotte all’attività del sopralluogo di cui al verbale del 28.2.2024, come dimostrato dal fatto che le stesse non sono state allegate al verbale, il quale, oltretutto, non ne fa menzione alcuna).
25. Assume carattere preliminare la censura di incompetenza, che però, ad avviso del Collegio, è infondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza, nel sistema della demolizione si rinviene un elemento di chiusura nell'articolo 41 d.P.R. 380/01 in base al quale, in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del Comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire. Si tratta di una disposizione che, in una sua precedente formulazione, la Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196, aveva dichiarato illegittima e che è stata nuovamente introdotta con l'art. 10-bis, comma 1, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120; testimonianza della volontà del legislatore di dare certezza ai tempi delle demolizioni (Consiglio di Stato sez. VI, 21/06/2022, n.5115).
La giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che l'art. 41, d.P.R. n. 380/2001 (indipendentemente da quale sia l'interpretazione da darsi alla novella legislativa, ovvero se la stessa, una volta decorso inutilmente il termine di 180 giorni, abbia inteso sottrarre all'ente locale la competenza alla demolizione del bene abusivo, che istituzionalmente gli spetta, per devolverla al Prefetto “in via alternativa” e "sostitutiva", ovvero soltanto "concorrente"), non attiene all'acquisizione di diritto delle opere abusive al patrimonio comunale, ossia al segmento procedimentale disciplinato dall'art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001; quest'ultimo costituisce una fase (che si iscrive nel più ampio iter di controllo dell'assetto urbanistico del territorio e repressione degli abusi edilizi) che culmina nell'adozione di un atto la cui competenza resta radicata in capo all'Amministrazione Comunale (T.A.R. Lazio, sez. II, 12/06/2024, n.11898).
Ne consegue l’infondatezza della censura.
26. L’appello è comunque fondato.
26.1 Ha errato il T.A.R. nel ritenere validamente formato l’atto di acquisizione, nonostante le incertezze sulla già avvenuta o meno demolizione delle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione, divenuta inoppugnabile.
26.2. Occorre premettere che, in ordine al termine per eseguire la demolizione, risulta pacifico tra le parti come il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione sia stato dichiarato perento con decreto n. 135/2016, passato in giudicato il 06.10.2016. Nelle more, la demolizione non era comunque eseguibile, avendo il giudice penale respinto l’istanza di dissequestro.
Tanto giustifica la collocazione della concreta attività di demolizione a notevole distanza temporale rispetto il termine assegnato con l’ordinanza di demolizione.
Soccorre, al riguardo, il pacifico principio secondo il quale il sequestro penale non determina la nullità strutturale del provvedimento di demolizione, poiché l'oggetto resta, almeno in astratto, possibile, ma rileva sul piano della concreta eseguibilità, ostando, fintanto che perdura, all'attuazione del precetto in esso contenuto; di conseguenza, il termine per ottemperare all'ingiunzione non decorre finché l'immobile rimane sotto sequestro (Consiglio di Stato sez. VII, 10/12/2024, n.9965).
Dalla documentazione in atti risulta che il 6.3.2023 l’azienda avesse comunicato di aver ottemperato all’ordine di demolizione.
27. Come noto, con il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione gli agenti della polizia municipale compiono un'attività di constatazione della persistenza in situ delle opere abusive, attività che riveste carattere strumentale rispetto all'atto di acquisizione al patrimonio comunale di cui all'art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001.
Il verbale di inottemperanza consiste, dunque, in una manifestazione di scienza (constatazione di un avvenimento: mancata esecuzione della demolizione) che costituisce il presupposto per l'adozione dei successivi provvedimenti previsti dalla legge (sanzioni, acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune), in occasione dell'eventuale impugnazione dei quali si può anche contestare l'eventuale inesattezza della constatazione di inottemperanza all'ordine demolitorio, come avvenuto nel caso in questione.
28. Il Collegio ritiene di confermare l’orientamento espresso in sede cautelare, ribadendo come nel caso in questione emerga la carenza istruttoria e motivazionale evidenziata dall’appellante, posto che il verbale di sopralluogo non è stato eseguito sull’area, ma « dalla strada comunale », dandosi atto che « non è stato possibile verificare l’ottemperanza della rimozione delle vasche »; il che contrasta con la premessa (secondo la quale “ tutte le opere abusivamente realizzate non sono state ripristinate ”), dal momento che gli stessi verbalizzanti precisano di non essersi introdotti nei luoghi.
28.1. Come noto, al verbale di accertamento di violazione redatto dai competenti organi di polizia municipale va riconosciuta efficacia di piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c., in dipendenza della sua natura di atto pubblico, unicamente in ordine all'attestazione dei fatti caduti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale.
Ma per quanto non direttamente percepito, l’atto integra una produzione documentale liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice.
Nel caso in questione, l’espressa ammissione del verbalizzante di non essere entrato nei luoghi e la circostanza che non si verte in ipotesi di manufatti soprelevati (in teoria ben visibili anche dalla strada), ma di opere di pavimentazione ed in parte interrate, rendono, congiuntamente, inattendibili le valutazioni espresse dal verbalizzante circa la mancata rimozione delle opere contestate.
Né possono essere positivamente valutate le foto allegate in primo grado e i fotogrammi scaricati dal sito internet "Google Earth", perché carenti di data certa.
28.2. Non essendovi quindi certezza circa l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, viene meno il presupposto per la successiva attività sanzionatoria, impugnata in primo grado.
29. Ne consegue l’accoglimento dell’appello, previo assorbimento degli ulteriori motivi, e, per l’effetto, in riforma della decisione appellata, l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento degli atti ivi impugnati.
30. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte: Consiglio di Stato sez. II, n.8247/2023 e giur. ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
31. La natura formale del vizio rilevato e la peculiarità del caso inducono il Collegio a ravvisare i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della decisione appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti ivi impugnati.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.