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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/11/2025, n. 4364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4364 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10839/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice EA LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10839/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Sciddurlo Marco, giusta procura in Parte_1 atti;
-attrice opponente- contro
in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Gargano Barbara, giusta procura in atti;
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del
26/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione dell'11/10/2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio proponendo opposizione avverso l'atto di Controparte_1 precetto notificato il 24/09/2024, in forza del decreto di rilascio dell'alloggio di edilizia popolare sito in Conversano (BA) alla via Isernia n. 2 Pal. E, Int. 2, notificato il 05/05/2022. pagina 1 di 7 A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha eccepito la nullità, illegittimità
e inefficacia del provvedimento di rilascio posto alla base della minacciata esecuzione.
Costituendosi in giudizio, la convenuta opposta ha chiesto la reiezione dell'avversa opposizione, eccependo la definitività ed esecutività del decreto di rilascio alloggio, non tempestivamente impugnato dalla odierna opponente, e la infondatezza dei motivi di doglianza.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa, in difetto di attività istruttoria, è infine pervenuta all'udienza del 26/11/2025, nel corso della quale le parti hanno concordemente allegato l'avvenuto rilascio dell'immobile, da parte della opponente, nel corso dell'anno 2025.
La causa è stata infine riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
****
Incontestato e, anzi, concordemente allegato il fatto sopravvenuto costituito dall'intervenuto rilascio dell'immobile, non può che dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso il sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione sul merito dell'opposizione; non ponendosi peraltro alcun problema di verifica in concreto dell'effettivo rilascio spontaneo dell'immobile da parte della opponente, che ha sostanzialmente dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia di merito circa il diritto di procedere al rilascio in via di esecuzione forzata da parte della intimante, la quale resta infatti munita del titolo esecutivo a suo tempo emesso.
Resta da statuire, quale unica questione controversa, in ordine alle spese processuali, da regolamentare in base al principio della soccombenza virtuale.
Al riguardo, giova innanzitutto rilevare che il precetto oggetto di opposizione si riferisce ad un provvedimento di rilascio di alloggio pubblico, emesso da ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 1035 del Controparte_1
1972 e dell'art. 20 L.R. 10/2014.
Come noto, l'art. 18 DPR n.1035/72, disciplina speciale, consiste in una procedura amministrativa che culmina in un provvedimento di rilascio pagina 2 di 7 dell'alloggio. L'ordine di rilascio contenuto nel provvedimento – il quale si configura come atto di autotutela della proprietà pubblica e più in generale come atto di gestione del patrimonio immobiliare di spettanza dell'ente gestore, il quale può agire in executivis – costituisce titolo esecutivo, nei confronti di chiunque occupi sine titulo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
L'art. 18, rinvia all'art. 11 ma limitatamente al comma 12 per ribadire la natura esecutiva del provvedimento ed al termine per il rilascio. Il terzo comma dell'art. 18 non richiama, invece, il comma 13 dell'art. 11 che prevede il ricorso al giudice ordinario (all'epoca, al Pretore) entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, né i commi 14 e 15, che inseriscono nel giudizio di opposizione una tutela cautelare mediante la sospensione dell'esecuzione del provvedimento con decreto del Pretore in calce al ricorso.
Il mancato richiamo ai commi 14 e 15 dell'art. 11 citato non esclude, allora, che, come è avvenuto nel caso di specie, l'intimato possa avvalersi dello strumento di tutela previsto dall'art. 615 c.p.c. per contestare il titolo esecutivo, proponendo opposizione al precetto, se l'esecuzione non è ancora iniziata, o l'opposizione all'esecuzione, se già iniziata con la notificazione dell'avviso ex art. 608 c.p.c.
Ciò posto, nel merito, l'opposizione merita prognosi postuma di infondatezza.
In dettaglio, l'opponente contesta il diritto di controparte di procedere in executivis lamentando l'illegittimità e/o inefficacia del titolo messo in esecuzione con l'atto di precetto notificato il 24/09/2024 (id est il decreto di rilascio n.
04/2022 del 27/01/2022 notificato all'odierna attrice il 05/05/2022), in quanto emesso in assenza di un provvedimento di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio ERP del titolare (con cui la convive more Controparte_2 Pt_1 uxorio) valido, legittimo e produttivo di effetti giuridici, stante l'avvenuto annullamento in autotutela, adottato in data 24/05/2022, della originaria ordinanza di decadenza dell'assegnazione n. 1 del 27/07/2020, Reg. gen. n. 70 del Comune di Conversano.
Tanto premesso, quanto alla eccepita nullità e/o inefficacia e/o inesistenza pagina 3 di 7 del titolo esecutivo, in realtà nessun vizio è stato comprovato in ordine allo stesso, rappresentato dal decreto di rilascio del 27/01/2022, notificato all'opponente in data 05/05/2022; come anticipato, tale decreto costituisce infatti titolo esecutivo a norma degli artt. 18 e 11 comma 12 del D.P.R. n. 1035/1972, avverso il quale non risulta proposta impugnazione.
Come emerge ex actis, il provvedimento di rilascio in questione è stato adottato sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 18 d.P.R. 1035/1972
e 20 L.R. 10/2014 per l'ipotesi di rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo e lo stesso non prevede termini di efficacia e non è stato né sospeso in via di autotutela dall' , né da un provvedimento CP_3 giudiziale.
Invero, come già rilevata in sede di delibazione dell'istanza sospensiva, ciò che lamenta l'opponente è, in sostanza, una pretesa sopravvenuta illegittimità del titolo adducendo essere venuto meno, successivamente alla sua adozione, il presupposto su cui lo stesso sarebbe fondato a seguito dell'annullamento in autotutela del provvedimento di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti dell'assegnatario , convivente more uxorio della Controparte_4
Pt_1
Ora, una conseguenza sanzionatoria così grave non è prevista da alcuna disposizione di legge e, come noto, la legittimità del provvedimento amministrativo va accertata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi, i quali in nessun caso possono legittimare o delegittimare ex post precedenti atti amministrativi (cfr. Cons. St., sez. III, 5 febbraio 2013 n. 686, nonché, sez. V, 23 giugno 2014 n. 3149, sez. IV, 3 marzo 2014 n. 993 e sez. IV,
6 dicembre 2013 n. 5822).
Inoltre, l'assunta efficacia caducante del decreto di rilascio attribuita dall'opponente all'annullamento in autotutela della decadenza dell'assegnazione nei confronti di postula che tra i due atti sussista un rapporto di Controparte_4 presupposizione-conseguenzialità immediata, diretta e necessaria (post hoc, ergo propter hoc), inibita, a prima vista, dalla insussistenza sia dell'aspetto strutturale pagina 4 di 7 determinato dal necessario concatenamento tra i due atti nell'ambito dello stesso contesto procedimentale, che dell'aspetto funzionale (preordinazione alla realizzazione di un unico rapporto amministrativo) (in argomento, v. Cons. Stato,
Sez. III, n. 6922/2020), essendo il provvedimento di rilascio (nel quale alcun cenno è fatto alla citata decadenza dell'assegnazione nei confronti dell'assegnatario) stato autonomamente emesso nei confronti della sola Pt_1 ai sensi della diversa disciplina dettata dall'art. 18 d.P.R. 1035/1972, e, potendosi, al più, configurare un'illegittimità derivata ad effetto viziante, richiedente l'impugnazione dell'atto consequenziale, nella specie neanche ravvisabile.
Alla stregua delle risultanze processuali, emergono invero le condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene, difettando, alla data della notifica del precetto, l'odierna opponente del titolo idoneo ad abilitarla ad occupare l'alloggio in relazione al quale è stato ordinato il rilascio;
deve, infatti, evidenziarsi, in primo luogo, che in materia di edilizia residenziale pubblica, l'occupazione di un alloggio popolare è consentita solo ed esclusivamente in virtù di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio all'avente diritto e che, nella vicenda in esame, emerge dalla documentazione ex actis che 1) l'odierna opponente non è pacificamente assegnataria dell'alloggio in questione;
2) all'esito del rinnovato iter amministrativo, si è utilmente concluso, in data 10/03/2023, il procedimento di decadenza dell'assegnazione nei confronti dell'assegnatario , nel cui nucleo familiare rientrava la in Controparte_4 Pt_1 qualità di convivente (doc. 11 prod. ); 3) con provvedimento Controparte_1 del 07/04/2023, è stata rigettata l'istanza di assegnazione in sanatoria dell'alloggio in questione proposta dalla stessa ricorrente (evidentemente formulata proprio in base al presupposto della occupazione sine titulo dell'immobile) e il diniego non risulta impugnato (doc. 14 prod. CP_1
).
[...]
Deve pertanto rilevarsi che nei confronti della odierna opponente, non solo mancava un provvedimento di assegnazione, ma pure sussisteva un diniego di voltura a suo nome, che non risulta neppure essere mai stato opposto dalla pagina 5 di 7 stessa richiedente, con la conseguenza che, con riferimento alla Pt_1 difettava sia un subentro nell'assegnazione (art. 13 L.R.), consentito ove si verifichi il decesso del precedente assegnatario e sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge ma solo limitatamente ai componenti del nucleo familiare, così come definiti al comma 3 dell'art. 3 della richiamata legge, sia l'assegnazione in sanatoria (art. 20 L. R. Puglia n. 10/2014).
Ne deriva che, in assenza di un valido titolo ad occupare l'immobile in capo all'opponente, non sussisteva neppure alcun diritto in capo all'odierna attrice ad occupare l'alloggio.
Deve, dunque, rilevarsi la legittimità dell'azione esecutiva preannunciata, in presenza dei necessari presupposti.
Ne discende la soccombenza virtuale della parte opponente.
Le spese di lite sono dunque poste a carico di (a nulla Parte_1 rilevando, ai fini dell'eventuale compensazione delle spese, il rilascio dell'immobile, intervenuto soltanto nell'anno 2025, a seguito dell'avvio della procedura esecutiva intrapresa dalla convenuta opposta), e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile/bassa complessità), in base ai parametri minimi, in ragione dell'entità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria e dell'adozione del modulo decisionale semplificato.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 11/10/2024, da nei confronti della Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
a) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
b) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali, che liquida in € 3.809, oltre a rimborso spese
[...] forfettarie nella misura del 15%, Cap ed Iva come per legge.
pagina 6 di 7 Bari, 28 novembre 2025
Il giudice
EA LL
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice EA LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10839/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Sciddurlo Marco, giusta procura in Parte_1 atti;
-attrice opponente- contro
in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Gargano Barbara, giusta procura in atti;
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del
26/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione dell'11/10/2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio proponendo opposizione avverso l'atto di Controparte_1 precetto notificato il 24/09/2024, in forza del decreto di rilascio dell'alloggio di edilizia popolare sito in Conversano (BA) alla via Isernia n. 2 Pal. E, Int. 2, notificato il 05/05/2022. pagina 1 di 7 A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha eccepito la nullità, illegittimità
e inefficacia del provvedimento di rilascio posto alla base della minacciata esecuzione.
Costituendosi in giudizio, la convenuta opposta ha chiesto la reiezione dell'avversa opposizione, eccependo la definitività ed esecutività del decreto di rilascio alloggio, non tempestivamente impugnato dalla odierna opponente, e la infondatezza dei motivi di doglianza.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa, in difetto di attività istruttoria, è infine pervenuta all'udienza del 26/11/2025, nel corso della quale le parti hanno concordemente allegato l'avvenuto rilascio dell'immobile, da parte della opponente, nel corso dell'anno 2025.
La causa è stata infine riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
****
Incontestato e, anzi, concordemente allegato il fatto sopravvenuto costituito dall'intervenuto rilascio dell'immobile, non può che dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso il sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione sul merito dell'opposizione; non ponendosi peraltro alcun problema di verifica in concreto dell'effettivo rilascio spontaneo dell'immobile da parte della opponente, che ha sostanzialmente dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia di merito circa il diritto di procedere al rilascio in via di esecuzione forzata da parte della intimante, la quale resta infatti munita del titolo esecutivo a suo tempo emesso.
Resta da statuire, quale unica questione controversa, in ordine alle spese processuali, da regolamentare in base al principio della soccombenza virtuale.
Al riguardo, giova innanzitutto rilevare che il precetto oggetto di opposizione si riferisce ad un provvedimento di rilascio di alloggio pubblico, emesso da ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 1035 del Controparte_1
1972 e dell'art. 20 L.R. 10/2014.
Come noto, l'art. 18 DPR n.1035/72, disciplina speciale, consiste in una procedura amministrativa che culmina in un provvedimento di rilascio pagina 2 di 7 dell'alloggio. L'ordine di rilascio contenuto nel provvedimento – il quale si configura come atto di autotutela della proprietà pubblica e più in generale come atto di gestione del patrimonio immobiliare di spettanza dell'ente gestore, il quale può agire in executivis – costituisce titolo esecutivo, nei confronti di chiunque occupi sine titulo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
L'art. 18, rinvia all'art. 11 ma limitatamente al comma 12 per ribadire la natura esecutiva del provvedimento ed al termine per il rilascio. Il terzo comma dell'art. 18 non richiama, invece, il comma 13 dell'art. 11 che prevede il ricorso al giudice ordinario (all'epoca, al Pretore) entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, né i commi 14 e 15, che inseriscono nel giudizio di opposizione una tutela cautelare mediante la sospensione dell'esecuzione del provvedimento con decreto del Pretore in calce al ricorso.
Il mancato richiamo ai commi 14 e 15 dell'art. 11 citato non esclude, allora, che, come è avvenuto nel caso di specie, l'intimato possa avvalersi dello strumento di tutela previsto dall'art. 615 c.p.c. per contestare il titolo esecutivo, proponendo opposizione al precetto, se l'esecuzione non è ancora iniziata, o l'opposizione all'esecuzione, se già iniziata con la notificazione dell'avviso ex art. 608 c.p.c.
Ciò posto, nel merito, l'opposizione merita prognosi postuma di infondatezza.
In dettaglio, l'opponente contesta il diritto di controparte di procedere in executivis lamentando l'illegittimità e/o inefficacia del titolo messo in esecuzione con l'atto di precetto notificato il 24/09/2024 (id est il decreto di rilascio n.
04/2022 del 27/01/2022 notificato all'odierna attrice il 05/05/2022), in quanto emesso in assenza di un provvedimento di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio ERP del titolare (con cui la convive more Controparte_2 Pt_1 uxorio) valido, legittimo e produttivo di effetti giuridici, stante l'avvenuto annullamento in autotutela, adottato in data 24/05/2022, della originaria ordinanza di decadenza dell'assegnazione n. 1 del 27/07/2020, Reg. gen. n. 70 del Comune di Conversano.
Tanto premesso, quanto alla eccepita nullità e/o inefficacia e/o inesistenza pagina 3 di 7 del titolo esecutivo, in realtà nessun vizio è stato comprovato in ordine allo stesso, rappresentato dal decreto di rilascio del 27/01/2022, notificato all'opponente in data 05/05/2022; come anticipato, tale decreto costituisce infatti titolo esecutivo a norma degli artt. 18 e 11 comma 12 del D.P.R. n. 1035/1972, avverso il quale non risulta proposta impugnazione.
Come emerge ex actis, il provvedimento di rilascio in questione è stato adottato sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 18 d.P.R. 1035/1972
e 20 L.R. 10/2014 per l'ipotesi di rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo e lo stesso non prevede termini di efficacia e non è stato né sospeso in via di autotutela dall' , né da un provvedimento CP_3 giudiziale.
Invero, come già rilevata in sede di delibazione dell'istanza sospensiva, ciò che lamenta l'opponente è, in sostanza, una pretesa sopravvenuta illegittimità del titolo adducendo essere venuto meno, successivamente alla sua adozione, il presupposto su cui lo stesso sarebbe fondato a seguito dell'annullamento in autotutela del provvedimento di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti dell'assegnatario , convivente more uxorio della Controparte_4
Pt_1
Ora, una conseguenza sanzionatoria così grave non è prevista da alcuna disposizione di legge e, come noto, la legittimità del provvedimento amministrativo va accertata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi, i quali in nessun caso possono legittimare o delegittimare ex post precedenti atti amministrativi (cfr. Cons. St., sez. III, 5 febbraio 2013 n. 686, nonché, sez. V, 23 giugno 2014 n. 3149, sez. IV, 3 marzo 2014 n. 993 e sez. IV,
6 dicembre 2013 n. 5822).
Inoltre, l'assunta efficacia caducante del decreto di rilascio attribuita dall'opponente all'annullamento in autotutela della decadenza dell'assegnazione nei confronti di postula che tra i due atti sussista un rapporto di Controparte_4 presupposizione-conseguenzialità immediata, diretta e necessaria (post hoc, ergo propter hoc), inibita, a prima vista, dalla insussistenza sia dell'aspetto strutturale pagina 4 di 7 determinato dal necessario concatenamento tra i due atti nell'ambito dello stesso contesto procedimentale, che dell'aspetto funzionale (preordinazione alla realizzazione di un unico rapporto amministrativo) (in argomento, v. Cons. Stato,
Sez. III, n. 6922/2020), essendo il provvedimento di rilascio (nel quale alcun cenno è fatto alla citata decadenza dell'assegnazione nei confronti dell'assegnatario) stato autonomamente emesso nei confronti della sola Pt_1 ai sensi della diversa disciplina dettata dall'art. 18 d.P.R. 1035/1972, e, potendosi, al più, configurare un'illegittimità derivata ad effetto viziante, richiedente l'impugnazione dell'atto consequenziale, nella specie neanche ravvisabile.
Alla stregua delle risultanze processuali, emergono invero le condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene, difettando, alla data della notifica del precetto, l'odierna opponente del titolo idoneo ad abilitarla ad occupare l'alloggio in relazione al quale è stato ordinato il rilascio;
deve, infatti, evidenziarsi, in primo luogo, che in materia di edilizia residenziale pubblica, l'occupazione di un alloggio popolare è consentita solo ed esclusivamente in virtù di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio all'avente diritto e che, nella vicenda in esame, emerge dalla documentazione ex actis che 1) l'odierna opponente non è pacificamente assegnataria dell'alloggio in questione;
2) all'esito del rinnovato iter amministrativo, si è utilmente concluso, in data 10/03/2023, il procedimento di decadenza dell'assegnazione nei confronti dell'assegnatario , nel cui nucleo familiare rientrava la in Controparte_4 Pt_1 qualità di convivente (doc. 11 prod. ); 3) con provvedimento Controparte_1 del 07/04/2023, è stata rigettata l'istanza di assegnazione in sanatoria dell'alloggio in questione proposta dalla stessa ricorrente (evidentemente formulata proprio in base al presupposto della occupazione sine titulo dell'immobile) e il diniego non risulta impugnato (doc. 14 prod. CP_1
).
[...]
Deve pertanto rilevarsi che nei confronti della odierna opponente, non solo mancava un provvedimento di assegnazione, ma pure sussisteva un diniego di voltura a suo nome, che non risulta neppure essere mai stato opposto dalla pagina 5 di 7 stessa richiedente, con la conseguenza che, con riferimento alla Pt_1 difettava sia un subentro nell'assegnazione (art. 13 L.R.), consentito ove si verifichi il decesso del precedente assegnatario e sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge ma solo limitatamente ai componenti del nucleo familiare, così come definiti al comma 3 dell'art. 3 della richiamata legge, sia l'assegnazione in sanatoria (art. 20 L. R. Puglia n. 10/2014).
Ne deriva che, in assenza di un valido titolo ad occupare l'immobile in capo all'opponente, non sussisteva neppure alcun diritto in capo all'odierna attrice ad occupare l'alloggio.
Deve, dunque, rilevarsi la legittimità dell'azione esecutiva preannunciata, in presenza dei necessari presupposti.
Ne discende la soccombenza virtuale della parte opponente.
Le spese di lite sono dunque poste a carico di (a nulla Parte_1 rilevando, ai fini dell'eventuale compensazione delle spese, il rilascio dell'immobile, intervenuto soltanto nell'anno 2025, a seguito dell'avvio della procedura esecutiva intrapresa dalla convenuta opposta), e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile/bassa complessità), in base ai parametri minimi, in ragione dell'entità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria e dell'adozione del modulo decisionale semplificato.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 11/10/2024, da nei confronti della Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
a) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
b) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali, che liquida in € 3.809, oltre a rimborso spese
[...] forfettarie nella misura del 15%, Cap ed Iva come per legge.
pagina 6 di 7 Bari, 28 novembre 2025
Il giudice
EA LL
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