Articolo 73 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
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Versione
14 marzo 1948
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Versione
20 gennaio 1972
Art. 73. ((I bilanci predisposti dalla giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.
La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della provincia di Bolzano ha luogo; su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.
I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformita' alla designazione di ciascun gruppo.
La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione e adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.
Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il presidente del consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.
Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi e uffici dell'ente.
Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa ne' a ricorso davanti la Corte costituzionale.
Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio puo' essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimita' concernenti violazioni della Costituzione o del presente Statuto.
Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa e' data da un organo a livello regionale. Detto organo non puo' modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata.))
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972
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