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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 374/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 374 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2023
promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Viniola n. 3, (C.F. ), ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato C.F._1
con delibera del COA di Cagliari in data 13 novembre 2023, elettivamente domiciliata in Cagliari,
via Abba n. 21, presso lo studio dell'avv. Alberto Cocco Ortu, che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata all'atto di appello;
Appellante
CONTRO
Pagina 1 C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino Controparte_1
- iscritta al R.E.A. di Torino al n. 947156, iscritta nell'Albo delle Banche e P.IVA_1
capogruppo del Gruppo Bancario iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Controparte_1
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, con sede legale in
Torino, piazza San Carlo n. 156, e sede secondaria in Milano, via Monte di Pietà n. 8, in persona del procuratore dott. , nato a Napoli il [...], in [...] procura in data 27/09/2022 CP_2
rogata a ministero Notaio dott. n. 16835 di rep./8973 di racc., rappresentata e difesa Persona_1
congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Federica Bitelli e dall'avv. Barbara Bitelli del Foro di
Bologna, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
appellata
All'udienza dell'11/04/2025 fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, ai sensi del disposto degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “- nel merito, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, condannare
l'appellata all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della
RA . - in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi Parte_1
necessaria un'ulteriore allegazione del complesso comportamento dell'appellata e dei danni
patrimoniali e non, accogliere le richieste istruttorie formulate dall'appellante nella memoria ex
art. 183 nr. 2 cpc riguardanti, nello specifico, le testimonianze del OT , Testimone_1
commercialista in Cagliari in ordine alle circostanze di cui alle lettere A, B e C, Tes_2
res.te in Assemini in ordine alle circostanze di cui alle lettere B e C., res.te in
[...] Persona_2
Quartu S. Elena e res.te in Cagliari, in ordine alle circostanze di cui alla lettera C Parte_2
della suindicata memoria il cui contenuto per mero scrupolo si riporta integralmente con altresì
l'istanza di ammissione della CTU contabile:
Pagina 2 “A) Vero che, da quando è stata effettuata la segnalazione nell'anno 2010 del nominativo della
RA , alla Centrale Rischi Finanziari (CRIF) e al Consorzio di tutela del credito Parte_1
(CTC), gli istituti di credito Banca Sella e Compass con i quali l'attrice aveva rapporti in essere
hanno bloccato ogni rapporto, precluso ogni tipo di finanziamento e impedito di proseguire quanto
aveva già in corso con l'attività di ristorazione sita in Cagliari, via San Domenico 95; B) Vero che
la RA , in ottemperanza al contratto d'affitto del locale in Cagliari, via San Parte_1
Domenico 95, prima di iniziare l'attività di ristorazione alla fine dell'anno 2010 e all'inizio
dell'anno 2011, provvedeva a far riparare e ripristinare lo stato dei luoghi e acquistava i beni (di
cui all'allegato 5 che si rammostra al teste unitamente alle fotografie prodotte con la presente
memoria) necessari per lo svolgimento dell'attività di ristorazione. In particolare la RA Pt_1
faceva demolire il muro e l'incannucciato posizionati nel cortile, sostituire e demolire il cancello
posizionato all'ingresso del cortile, a eliminare l'umidità e ripristinare le pitture, sistemare i bagni
e verificare lo stato degli impianti elettrici, del gas e del termo condizionamento. C) Vero che il
locale Osteria San Domenico in Cagliari, via San Domenico 95 effettuava l'attività di ristorante
dall'apertura all'inizio dell'anno 2011 sino alla chiusura avvenuta nell'agosto 2012 era dotato di
una sala per 60 coperti circa e di una sala per fumatori per 30 coperti circa e che rimaneva aperto
per il pranzo e per la cena durante tutta la settimana senza giornate di riposo”. Con vittoria di
spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi. Con ogni riserva”.
Appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna
declaratoria del caso e di legge, per i motivi di cui in narrativa, dichiarare infondato l'appello
proposto nei confronti di avverso la sentenza n.2171/2023, resa dal Controparte_1
Tribunale di Cagliari in data 25/09/2023 nell'ambito del giudizio n. 2222/2017 RG e,
conseguentemente, respingere le domande della parte appellante. Con vittoria di spese e compensi
di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto
Pagina 3 convenne in giudizio la chiedendo il risarcimento dei Parte_1 Controparte_3
danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa della segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi Finanziari (CRIF) e al Consorzio di Tutela del Credito (CTC),
dovuta al mancato pagamento di alcuni ratei relativi ad un contratto di finanziamento con la NE
CE s.p.a. (di seguito scissa in favore di Intesa San Paolo Personal CE s.p.a., quindi di
Intesa San Paolo s.p.a.), che in realtà non aveva mai sottoscritto. Ripercorrendo l'antefatto della pretesa, la espose di essersi opposta al decreto n. 233/2010 emesso dal Tribunale di Cagliari Pt_1
su richiesta della società finanziaria, con il quale le era stato ingiunto di pagare l'importo di euro
19.589,26, esponendo di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento su cui la sentenza si fondava, e di averne formalmente contestato la sottoscrizione fin dal febbraio 2009. Con sentenza n.
1197/2016, il Tribunale di Cagliari aveva accertato la falsità della firma e ritenuto la colpa grave della NE CE per avere la stessa agito nonostante il disconoscimento della firma. L'attrice lamentò di aver subito ingentissimi danni patrimoniali e non patrimoniali in ragione del comportamento tenuto dalla società, per avere questa segnalato il suo nominativo alla CRIF e al
CTC, precludendole, di fatto, il conseguimento di alcun tipo di finanziamento nonché ogni possibile iniziativa di carattere imprenditoriale. Precisò di aver effettuato ingenti investimenti per avviare un'attività di ristorazione a Cagliari, ma che il perdurare della causa, unito all'impossibilità di accedere al credito, aveva provocato la paralisi dell'attività e la conseguente chiusura dell'esercizio.
Difatti era stata vana la richiesta, più volte reiterata tramite il proprio legale, volta ad ottenere la cancellazione del proprio nominativo. Precisò di aver poi avviato un procedimento di mediazione nei confronti di con esito negativo, data la mancata partecipazione della parte Controparte_1
chiamata.
Si costituì in giudizio la convenuta, contestando la fondatezza della pretesa sul rilievo che la NE
CE avesse provveduto ad effettuare la segnalazione allorché era risultata acclarata la morosità
della cliente nel pagamento dei ratei del finanziamento, secondo quanto previsto dal Codice
deontologico e di Buona Condotta, non potendo quindi procedere alla sua cancellazione prima che
Pagina 4 venisse accertata giudizialmente la falsità della firma. Precisò inoltre che, dopo il disconoscimento,
aveva segnalato alla Banca Dati CRIF che la situazione di insolvenza era oggetto di contestazione,
per poi domandare, in data 16.06.2011, l'oscuramento della segnalazione nelle more degli
accertamenti peritali, comportandosi, pertanto, correttamente. La banca convenuta contestò anche la richiesta risarcitoria formulata, in ragione dell'assenza di prova sui danni patiti, facendo infine rilevare che nel luglio 2011 alla era stato comunque concesso un finanziamento di 14.816,00 Pt_1
euro.
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2171/2023 pubblicata il 26.09.2023, statuì nei seguenti termini: “…definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta le domande di nei confronti della Parte_1 Controparte_1
2) condanna alla rifusione delle spese processuali nei confronti della Parte_1
convenuta che liquida in € 6.713,00, oltre spese generali, iva e cpa come Controparte_1
per legge”.
***
ha proposto appello avverso la sentenza, articolando tre censure. Parte_1
Intesa San Paolo si è costituita e ha resistito.
Con la prima censura, l'appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure, nel rigettare la richiesta di risarcimento, si sarebbe concentrato sul mancato raggiungimento della prova del comportamento colposo della NE CE, limitandosi a richiamare l'ordinanza del 16 gennaio
2019 e ritenendo irrilevante la "colpa grave" della società affermata nella sentenza n. 1197/2016 del
Tribunale di Cagliari che aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo. Erroneamente, difatti, il giudice di primo grado, aveva ritenuto irrilevante l'affermata colpa grave, con riguardo specifico all'avvenuta segnalazione alla banca dati CRIF, assumendo che siffatta condanna riguardasse esclusivamente la proposizione del ricorso monitorio. Viceversa, secondo l'appellante, questa ricostruzione dimostrerebbe una lettura affrettata degli atti frutto di un evidente pregiudizio,
apparendo indiscutibile che la colpa riguardi il complessivo comportamento tenuto dalla finanziaria
Pagina 5 prima, durante e dopo il giudizio. In particolare, le segnalazioni al CRIF e al CTC avrebbero dovuto essere precedute da una verifica attenta al fine di determinare se effettivamente esistessero i presupposti di una segnalazione di morosità, piuttosto che procedere, pure a fronte del pronto avviso da parte del legale della , nel febbraio 2009, in ordine alla falsità della sottoscrizione in calce Pt_1
al contratto portante il suo nominativo.
I danni cagionati sarebbero stati, in particolare, riconducibili all'impossibilità, per l'esponente,
di accedere al credito in seguito alla segnalazione effettuata, circostanza che aveva cagionato la paralisi dell'attività di ristorazione in Cagliari avviata poco prima (su cui la aveva investito Pt_1
cospicue somme) determinandone la sua conseguente chiusura. Il Tribunale avrebbe erroneamente ignorato la gravità del comportamento della NE CE, come indicato nella sentenza n.
1197/2016, che ne aveva ravvisato il carattere colposo, in quanto avrebbe dovuto verificare la reale situazione prima di procedere con le segnalazioni, evitando così danni ingiustificati.
Con il secondo motivo di appello l'appellante confuta la assenza di prova di danno ritenuta dal giudice di primo grado che, peraltro, incoerentemente, non aveva ammesso le prove dedotte a supporto. Sarebbe, pertanto, non giustificabile la decisione del Tribunale che dapprima non ha
consentito di espletare le prove dedotte per le quali si insisteva e poi irragionevolmente ha rigettato
la domanda dell'attrice confuta in quanto non ha ritenuto assolto in capo alla danneggiata l'onere
probatorio. La documentazione prodotta in primo grado dimostrerebbe, peraltro e indiscutibilmente, il danno patrimoniale derivante dalla segnalazione effettuata dalla NE CE,
causa della revoca degli affidamenti bancari e dell'impossibilità di ottenerne degli altri.
Con l'ultima censura l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti, in ragione della mancata prova delle concrete conseguenze dannose delle segnalazioni illegittime e sul rilievo per cui ella avesse ottenuto un finanziamento nel luglio 2011. Difatti il conseguimento di un singolo finanziamento non escluderebbe la configurabilità di danni patrimoniali e non patrimoniali in suo capo. Sarebbero,
invero, lampanti le permanenti conseguenze lesive dell'immagine, della reputazione (commerciale e
Pagina 6 personale) e dell'onorabilità derivanti dall'illegittimo comportamento della NE CE, e sarebbe
indubbio che la sua condizione di vita anteriore al fatto illecito sia radicalmente mutata a causa della lesione alla reputazione di “buon pagatore” patita. Segnatamente, la colposa segnalazione avrebbe
determinato una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario e dunque una diminuzione
della considerazione sociale nei suoi confronti. Dall'improvvisa impossibilità di avere rapporti con gli istituti di credito, sarebbe infatti disceso un irrimediabile danno morale ed economico dovuto alla perdita di immagine, di competitività sul mercato e di ordinaria gestione di cassa.
***
Come già rilevato dal giudice di primo grado, la responsabilità dedotta in giudizio ha natura extracontrattuale e, in quanto tale, richiede la prova di un comportamento colposo (o doloso) tenuto dal danneggiante. Prova che, nel caso di specie, non è stata fornita dall'attrice e odierna appellante,
com'era suo onere. Né costituisce argomento significativo e tanto meno dirimente il rilievo per cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo pronunciata all'esito dell'accertata falsità della firma avesse affermato la “colpa grave” della NE CE. Trattasi di valutazione che, come già ritenuto dal giudice di primo grado, attiene esclusivamente alla proposizione del ricorso monitorio, e non può essere sic et simpliciter estesa alla diversa (e diversamente finalizzata) condotta consistente nella segnalazione di morosità alla Banca Dati CRIF
e CTC. Al contrario, la segnalazione risulta essere conforme allo scopo del sistema di informazione creditizia, volto a garantire l'affidabilità dei soggetti che richiedono finanziamenti. In tale ambito,
l'interesse collettivo all'informativa dei gestori di credito circa la difficoltà di recupero prevale sull'interesse individuale alla riservatezza. Si osserva, altresì, che la segnalazione alla Banca Dati
CRIF è volta a fornire agli istituti di credito elementi oggettivi di valutazione circa la solvibilità dei soggetti richiedenti prestiti: segnatamente, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, quanto alla segnalazione di cui si tratta “non valgono i medesimi criteri che regolano le
segnalazioni alla Centrale Rischi di Bankitalia, essendo diverse sia le finalità perseguite dai due
istituti che il concetto di insolvenza a cui fanno riferimento…” (Cass. n. 20896/18). Deve dunque
Pagina 7 ritenersi legittimo, e pertanto non colposo, il comportamento della banca che segnala alla Centrale
Rischi Privata il semplice ritardo nel pagamento delle rate mensili, anche se si tratta di importi modesti.
Nel caso in esame la segnalazione effettuata dalla NE CE è, peraltro, avvenuta sulla base di elementi oggettivi e riscontrabili: il contratto risultava stipulato a nome della RA , Pt_1
verosimilmente previa esibizione di documento identificativo e, soprattutto, esso aveva avuto una inziale, regolare esecuzione, in quanto le prime rate erano state pagate con fondi provenienti dal conto intestato alla medesima Tali circostanze legittimavano il convincimento della Parte_1
regolarità del rapporto, dovendosi conseguentemente escludere qualsiasi colpa in capo alla NE
CE in relazione alla segnalazione.
Neppure può considerarsi colposo, sotto il profilo qui in esame, il comportamento tenuto della
NE CE successivamente al disconoscimento della firma da parte della : infatti la banca, Pt_1
in data 31.10.10, aveva prontamente provveduto a comunicare che la situazione di sofferenza segnalata era oggetto di contestazione (cfr. doc. 8 – ordinanza del 7 luglio 2012, emessa nel procedimento r.g. n. 5577-1/2010, laddove il giudice del cautelare ha evidenziato che “è in atti la
precisazione inserita dal CRIF nella comunicazione aggiornata al 31-10-10 che la situazione di
sofferenza segnalata era oggetto di contestazione nonché la segnalazione dell'esistenza della
verifica della sottoscrizione, dichiarata apocrifa dalla , di cui alla comunicazione dell'11-02- Pt_1
11”), e in data 16.05.2011 aveva chiesto l'oscuramento della segnalazione (doc. 9 parte convenuta primo grado), ancora prima della pronuncia definitiva di accertamento della apocrifia della sottoscrizione. Risulta evidente che una revoca definitiva della segnalazione senza i dovuti accertamenti, e quindi prima della sentenza di accertamento della apocrifia della firma, avrebbe potuto compromettere la correttezza del sistema informativo creditizio, ledendo così gli interessi dei suoi partecipanti. Non a caso, d'altra parte, col provvedimento sopra citato (doc. 8.), nel corso del giudizio r.g. n. 5577-1/2010, il giudice adito dalla perché venisse cancellato in via d'urgenza Pt_1
il proprio nominativo dalla Centrale Rischi, pur considerando che il rimedio cautelare in questione
Pagina 8 potesse essere concesso in presenza di segnalazioni illegittime e purché sussista il nesso causale
tra tali segnalazioni e il pregiudizio irreparabile all'immagine commerciale del ricorrente, aveva ritenuto -alla data del 7.7.2012- che il ricorso non potesse, allo stato, trovare accoglimento,
dovendo “…ritenersi corretta l'informazione fornita dalla centrale rischi con riferimento alla
posizione della sig.ra e cioè il mancato pagamento di rate scadute di un Parte_1
finanziamento concesso dalla NE CE s.p.a. e l'esistenza di una controversia sull'an debeatur
fondato sulla contestazione della sottoscrizione, posto che l'interesse collettivo dell'informativa dei
gestori del credito circa la difficoltà di recupero prevale sull'interesse del singolo alla riservatezza
ed alla tutela dell'immagine commerciale. (…) e con specifico riferimento alla verosimile
fondatezza del diritto fatto valere ed in attesa delle risultanze della consulenza grafologica,
prendendo atto della circostanza che le prime rate erano state pagate con fondi provenienti da un
conto corrente intestato a , fatto questo che contrasta con la risposta fornita dalla Parte_1
per il tramite del proprio legale in data 6-02-09, con la quale la medesima aveva negato di Pt_1
aver contratto debiti verso la società NE CE.”
Va soggiunto, in relazione ai danni asseritamente cagionati all'impresa dell'attrice, come assuma rilevanza l'elemento temporale: a fronte dell'inizio dell'attività collocato attorno al
15.12.2010, fin dal 12.05.2011 la NE CE aveva espresso parere favorevole all'oscuramento
(v. espositiva sent. prima grado), tanto che già nel mese di luglio 2011, come pacificamente emerso,
la aveva ottenuto un finanziamento di euro 14.816,00 per 72 rate. Ebbene, la concessione di Pt_1
un credito da parte di un istituto bancario, in un momento temporale prossimo all'asserita lesione,
rappresenta un indice rilevante circa l'assenza di un reale pregiudizio alla reputazione creditizia e comunque alla possibilità di conseguire liquidità. Per contro, i finanziamenti rifiutati nei primi mesi del 2011 a causa della segnalazione al CRIF e al CTC non riportano l'importo richiesto dalla
RA , rendendo impossibile comprendere quale fosse la somma effettivamente domandata Pt_1
(cfr. nota del 11.3.2011 di Banca Sella;
nota del 11.1.2011 di COMPASS) e quale la conseguente privazione sofferta.
Pagina 9 Il rigetto del primo motivo di appello comporta l'assorbimento dei restanti motivi, inerenti il
quantum del risarcimento, siccome vertenti sul mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate, relative alla ammissione di consulenza tecnica d'ufficio e prova testimoniale.
Quanto al primo mezzo, difatti, la stessa appellante deduce che attraverso la c.t.u. avrebbe potuto
provare l'essenzialità dei finanziamenti e stimare i danni patrimoniali (cfr. pag. 22 atto di appello).
Ebbene, per mera completezza espositiva vale la pena di evidenziare il carattere esplorativo del mezzo di acquisizione della prova indicato, alla stregua di quanto già ritenuto dal primo giudice,
siccome non sorretto da adeguate allegazioni di fatto né da elementi istruttori idonei a fondare l'accertamento richiesto. In proposito si richiama l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui: “Il rigetto della istanza di ammissione di CTU è censurabile soltanto sotto
il profilo del vizio di motivazione atteso che trattasi di un mezzo istruttorio sottratto alla
disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale esercita
un potere discrezionale tanto disponendo quanto non disponendone la nomina. L'unico limite alla
sua discrezionalità è rappresentato dall'onere motivazionale che, tuttavia, può essere
implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del
quadro probatorio unitariamente considerato dal giudice” (Cass. civ., sez. III, n. 22622/2020),
nonché: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità
di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che
necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere
utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi
legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie
allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi,
fatti o circostanze non provati” (Cass. 30218/17). Nella specie, è lo stesso tenore della censura a confermare di non mirare alla verifica di circostanze quantomeno allegate, ma, piuttosto, alla ricerca di elementi probatori non previamente dedotti, e dagli esiti sconosciuti, in violazione degli oneri di allegazione e prova.
Pagina 10 Sempre per completezza di esposizione va appena evidenziato, poi, il carattere valutativo e generico, ai fini del decidere, delle prove testimoniali dedotte (cfr. capi 1-3 riportati estesamente nell'atto di appello, pg. 7-8).
Ogni altra questione concernente i danni, come detto, resta assorbita dalla ritenuta assenza di responsabilità in capo alla banca.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato e l'appellante condannata alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata (valore indeterminabile, complessità bassa,
parametro minimo, attesa la contenuta attività difensiva svolta e la semplicità delle questioni trattate, esclusa la fase trattazione/istruttoria, non tenutasi).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2171/2023 del Tribunale di Parte_1
Cagliari;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, l'11 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 374 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2023
promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Viniola n. 3, (C.F. ), ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato C.F._1
con delibera del COA di Cagliari in data 13 novembre 2023, elettivamente domiciliata in Cagliari,
via Abba n. 21, presso lo studio dell'avv. Alberto Cocco Ortu, che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata all'atto di appello;
Appellante
CONTRO
Pagina 1 C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino Controparte_1
- iscritta al R.E.A. di Torino al n. 947156, iscritta nell'Albo delle Banche e P.IVA_1
capogruppo del Gruppo Bancario iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Controparte_1
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, con sede legale in
Torino, piazza San Carlo n. 156, e sede secondaria in Milano, via Monte di Pietà n. 8, in persona del procuratore dott. , nato a Napoli il [...], in [...] procura in data 27/09/2022 CP_2
rogata a ministero Notaio dott. n. 16835 di rep./8973 di racc., rappresentata e difesa Persona_1
congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Federica Bitelli e dall'avv. Barbara Bitelli del Foro di
Bologna, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
appellata
All'udienza dell'11/04/2025 fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, ai sensi del disposto degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “- nel merito, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, condannare
l'appellata all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della
RA . - in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi Parte_1
necessaria un'ulteriore allegazione del complesso comportamento dell'appellata e dei danni
patrimoniali e non, accogliere le richieste istruttorie formulate dall'appellante nella memoria ex
art. 183 nr. 2 cpc riguardanti, nello specifico, le testimonianze del OT , Testimone_1
commercialista in Cagliari in ordine alle circostanze di cui alle lettere A, B e C, Tes_2
res.te in Assemini in ordine alle circostanze di cui alle lettere B e C., res.te in
[...] Persona_2
Quartu S. Elena e res.te in Cagliari, in ordine alle circostanze di cui alla lettera C Parte_2
della suindicata memoria il cui contenuto per mero scrupolo si riporta integralmente con altresì
l'istanza di ammissione della CTU contabile:
Pagina 2 “A) Vero che, da quando è stata effettuata la segnalazione nell'anno 2010 del nominativo della
RA , alla Centrale Rischi Finanziari (CRIF) e al Consorzio di tutela del credito Parte_1
(CTC), gli istituti di credito Banca Sella e Compass con i quali l'attrice aveva rapporti in essere
hanno bloccato ogni rapporto, precluso ogni tipo di finanziamento e impedito di proseguire quanto
aveva già in corso con l'attività di ristorazione sita in Cagliari, via San Domenico 95; B) Vero che
la RA , in ottemperanza al contratto d'affitto del locale in Cagliari, via San Parte_1
Domenico 95, prima di iniziare l'attività di ristorazione alla fine dell'anno 2010 e all'inizio
dell'anno 2011, provvedeva a far riparare e ripristinare lo stato dei luoghi e acquistava i beni (di
cui all'allegato 5 che si rammostra al teste unitamente alle fotografie prodotte con la presente
memoria) necessari per lo svolgimento dell'attività di ristorazione. In particolare la RA Pt_1
faceva demolire il muro e l'incannucciato posizionati nel cortile, sostituire e demolire il cancello
posizionato all'ingresso del cortile, a eliminare l'umidità e ripristinare le pitture, sistemare i bagni
e verificare lo stato degli impianti elettrici, del gas e del termo condizionamento. C) Vero che il
locale Osteria San Domenico in Cagliari, via San Domenico 95 effettuava l'attività di ristorante
dall'apertura all'inizio dell'anno 2011 sino alla chiusura avvenuta nell'agosto 2012 era dotato di
una sala per 60 coperti circa e di una sala per fumatori per 30 coperti circa e che rimaneva aperto
per il pranzo e per la cena durante tutta la settimana senza giornate di riposo”. Con vittoria di
spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi. Con ogni riserva”.
Appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna
declaratoria del caso e di legge, per i motivi di cui in narrativa, dichiarare infondato l'appello
proposto nei confronti di avverso la sentenza n.2171/2023, resa dal Controparte_1
Tribunale di Cagliari in data 25/09/2023 nell'ambito del giudizio n. 2222/2017 RG e,
conseguentemente, respingere le domande della parte appellante. Con vittoria di spese e compensi
di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto
Pagina 3 convenne in giudizio la chiedendo il risarcimento dei Parte_1 Controparte_3
danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa della segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi Finanziari (CRIF) e al Consorzio di Tutela del Credito (CTC),
dovuta al mancato pagamento di alcuni ratei relativi ad un contratto di finanziamento con la NE
CE s.p.a. (di seguito scissa in favore di Intesa San Paolo Personal CE s.p.a., quindi di
Intesa San Paolo s.p.a.), che in realtà non aveva mai sottoscritto. Ripercorrendo l'antefatto della pretesa, la espose di essersi opposta al decreto n. 233/2010 emesso dal Tribunale di Cagliari Pt_1
su richiesta della società finanziaria, con il quale le era stato ingiunto di pagare l'importo di euro
19.589,26, esponendo di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento su cui la sentenza si fondava, e di averne formalmente contestato la sottoscrizione fin dal febbraio 2009. Con sentenza n.
1197/2016, il Tribunale di Cagliari aveva accertato la falsità della firma e ritenuto la colpa grave della NE CE per avere la stessa agito nonostante il disconoscimento della firma. L'attrice lamentò di aver subito ingentissimi danni patrimoniali e non patrimoniali in ragione del comportamento tenuto dalla società, per avere questa segnalato il suo nominativo alla CRIF e al
CTC, precludendole, di fatto, il conseguimento di alcun tipo di finanziamento nonché ogni possibile iniziativa di carattere imprenditoriale. Precisò di aver effettuato ingenti investimenti per avviare un'attività di ristorazione a Cagliari, ma che il perdurare della causa, unito all'impossibilità di accedere al credito, aveva provocato la paralisi dell'attività e la conseguente chiusura dell'esercizio.
Difatti era stata vana la richiesta, più volte reiterata tramite il proprio legale, volta ad ottenere la cancellazione del proprio nominativo. Precisò di aver poi avviato un procedimento di mediazione nei confronti di con esito negativo, data la mancata partecipazione della parte Controparte_1
chiamata.
Si costituì in giudizio la convenuta, contestando la fondatezza della pretesa sul rilievo che la NE
CE avesse provveduto ad effettuare la segnalazione allorché era risultata acclarata la morosità
della cliente nel pagamento dei ratei del finanziamento, secondo quanto previsto dal Codice
deontologico e di Buona Condotta, non potendo quindi procedere alla sua cancellazione prima che
Pagina 4 venisse accertata giudizialmente la falsità della firma. Precisò inoltre che, dopo il disconoscimento,
aveva segnalato alla Banca Dati CRIF che la situazione di insolvenza era oggetto di contestazione,
per poi domandare, in data 16.06.2011, l'oscuramento della segnalazione nelle more degli
accertamenti peritali, comportandosi, pertanto, correttamente. La banca convenuta contestò anche la richiesta risarcitoria formulata, in ragione dell'assenza di prova sui danni patiti, facendo infine rilevare che nel luglio 2011 alla era stato comunque concesso un finanziamento di 14.816,00 Pt_1
euro.
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2171/2023 pubblicata il 26.09.2023, statuì nei seguenti termini: “…definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta le domande di nei confronti della Parte_1 Controparte_1
2) condanna alla rifusione delle spese processuali nei confronti della Parte_1
convenuta che liquida in € 6.713,00, oltre spese generali, iva e cpa come Controparte_1
per legge”.
***
ha proposto appello avverso la sentenza, articolando tre censure. Parte_1
Intesa San Paolo si è costituita e ha resistito.
Con la prima censura, l'appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure, nel rigettare la richiesta di risarcimento, si sarebbe concentrato sul mancato raggiungimento della prova del comportamento colposo della NE CE, limitandosi a richiamare l'ordinanza del 16 gennaio
2019 e ritenendo irrilevante la "colpa grave" della società affermata nella sentenza n. 1197/2016 del
Tribunale di Cagliari che aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo. Erroneamente, difatti, il giudice di primo grado, aveva ritenuto irrilevante l'affermata colpa grave, con riguardo specifico all'avvenuta segnalazione alla banca dati CRIF, assumendo che siffatta condanna riguardasse esclusivamente la proposizione del ricorso monitorio. Viceversa, secondo l'appellante, questa ricostruzione dimostrerebbe una lettura affrettata degli atti frutto di un evidente pregiudizio,
apparendo indiscutibile che la colpa riguardi il complessivo comportamento tenuto dalla finanziaria
Pagina 5 prima, durante e dopo il giudizio. In particolare, le segnalazioni al CRIF e al CTC avrebbero dovuto essere precedute da una verifica attenta al fine di determinare se effettivamente esistessero i presupposti di una segnalazione di morosità, piuttosto che procedere, pure a fronte del pronto avviso da parte del legale della , nel febbraio 2009, in ordine alla falsità della sottoscrizione in calce Pt_1
al contratto portante il suo nominativo.
I danni cagionati sarebbero stati, in particolare, riconducibili all'impossibilità, per l'esponente,
di accedere al credito in seguito alla segnalazione effettuata, circostanza che aveva cagionato la paralisi dell'attività di ristorazione in Cagliari avviata poco prima (su cui la aveva investito Pt_1
cospicue somme) determinandone la sua conseguente chiusura. Il Tribunale avrebbe erroneamente ignorato la gravità del comportamento della NE CE, come indicato nella sentenza n.
1197/2016, che ne aveva ravvisato il carattere colposo, in quanto avrebbe dovuto verificare la reale situazione prima di procedere con le segnalazioni, evitando così danni ingiustificati.
Con il secondo motivo di appello l'appellante confuta la assenza di prova di danno ritenuta dal giudice di primo grado che, peraltro, incoerentemente, non aveva ammesso le prove dedotte a supporto. Sarebbe, pertanto, non giustificabile la decisione del Tribunale che dapprima non ha
consentito di espletare le prove dedotte per le quali si insisteva e poi irragionevolmente ha rigettato
la domanda dell'attrice confuta in quanto non ha ritenuto assolto in capo alla danneggiata l'onere
probatorio. La documentazione prodotta in primo grado dimostrerebbe, peraltro e indiscutibilmente, il danno patrimoniale derivante dalla segnalazione effettuata dalla NE CE,
causa della revoca degli affidamenti bancari e dell'impossibilità di ottenerne degli altri.
Con l'ultima censura l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti, in ragione della mancata prova delle concrete conseguenze dannose delle segnalazioni illegittime e sul rilievo per cui ella avesse ottenuto un finanziamento nel luglio 2011. Difatti il conseguimento di un singolo finanziamento non escluderebbe la configurabilità di danni patrimoniali e non patrimoniali in suo capo. Sarebbero,
invero, lampanti le permanenti conseguenze lesive dell'immagine, della reputazione (commerciale e
Pagina 6 personale) e dell'onorabilità derivanti dall'illegittimo comportamento della NE CE, e sarebbe
indubbio che la sua condizione di vita anteriore al fatto illecito sia radicalmente mutata a causa della lesione alla reputazione di “buon pagatore” patita. Segnatamente, la colposa segnalazione avrebbe
determinato una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario e dunque una diminuzione
della considerazione sociale nei suoi confronti. Dall'improvvisa impossibilità di avere rapporti con gli istituti di credito, sarebbe infatti disceso un irrimediabile danno morale ed economico dovuto alla perdita di immagine, di competitività sul mercato e di ordinaria gestione di cassa.
***
Come già rilevato dal giudice di primo grado, la responsabilità dedotta in giudizio ha natura extracontrattuale e, in quanto tale, richiede la prova di un comportamento colposo (o doloso) tenuto dal danneggiante. Prova che, nel caso di specie, non è stata fornita dall'attrice e odierna appellante,
com'era suo onere. Né costituisce argomento significativo e tanto meno dirimente il rilievo per cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo pronunciata all'esito dell'accertata falsità della firma avesse affermato la “colpa grave” della NE CE. Trattasi di valutazione che, come già ritenuto dal giudice di primo grado, attiene esclusivamente alla proposizione del ricorso monitorio, e non può essere sic et simpliciter estesa alla diversa (e diversamente finalizzata) condotta consistente nella segnalazione di morosità alla Banca Dati CRIF
e CTC. Al contrario, la segnalazione risulta essere conforme allo scopo del sistema di informazione creditizia, volto a garantire l'affidabilità dei soggetti che richiedono finanziamenti. In tale ambito,
l'interesse collettivo all'informativa dei gestori di credito circa la difficoltà di recupero prevale sull'interesse individuale alla riservatezza. Si osserva, altresì, che la segnalazione alla Banca Dati
CRIF è volta a fornire agli istituti di credito elementi oggettivi di valutazione circa la solvibilità dei soggetti richiedenti prestiti: segnatamente, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, quanto alla segnalazione di cui si tratta “non valgono i medesimi criteri che regolano le
segnalazioni alla Centrale Rischi di Bankitalia, essendo diverse sia le finalità perseguite dai due
istituti che il concetto di insolvenza a cui fanno riferimento…” (Cass. n. 20896/18). Deve dunque
Pagina 7 ritenersi legittimo, e pertanto non colposo, il comportamento della banca che segnala alla Centrale
Rischi Privata il semplice ritardo nel pagamento delle rate mensili, anche se si tratta di importi modesti.
Nel caso in esame la segnalazione effettuata dalla NE CE è, peraltro, avvenuta sulla base di elementi oggettivi e riscontrabili: il contratto risultava stipulato a nome della RA , Pt_1
verosimilmente previa esibizione di documento identificativo e, soprattutto, esso aveva avuto una inziale, regolare esecuzione, in quanto le prime rate erano state pagate con fondi provenienti dal conto intestato alla medesima Tali circostanze legittimavano il convincimento della Parte_1
regolarità del rapporto, dovendosi conseguentemente escludere qualsiasi colpa in capo alla NE
CE in relazione alla segnalazione.
Neppure può considerarsi colposo, sotto il profilo qui in esame, il comportamento tenuto della
NE CE successivamente al disconoscimento della firma da parte della : infatti la banca, Pt_1
in data 31.10.10, aveva prontamente provveduto a comunicare che la situazione di sofferenza segnalata era oggetto di contestazione (cfr. doc. 8 – ordinanza del 7 luglio 2012, emessa nel procedimento r.g. n. 5577-1/2010, laddove il giudice del cautelare ha evidenziato che “è in atti la
precisazione inserita dal CRIF nella comunicazione aggiornata al 31-10-10 che la situazione di
sofferenza segnalata era oggetto di contestazione nonché la segnalazione dell'esistenza della
verifica della sottoscrizione, dichiarata apocrifa dalla , di cui alla comunicazione dell'11-02- Pt_1
11”), e in data 16.05.2011 aveva chiesto l'oscuramento della segnalazione (doc. 9 parte convenuta primo grado), ancora prima della pronuncia definitiva di accertamento della apocrifia della sottoscrizione. Risulta evidente che una revoca definitiva della segnalazione senza i dovuti accertamenti, e quindi prima della sentenza di accertamento della apocrifia della firma, avrebbe potuto compromettere la correttezza del sistema informativo creditizio, ledendo così gli interessi dei suoi partecipanti. Non a caso, d'altra parte, col provvedimento sopra citato (doc. 8.), nel corso del giudizio r.g. n. 5577-1/2010, il giudice adito dalla perché venisse cancellato in via d'urgenza Pt_1
il proprio nominativo dalla Centrale Rischi, pur considerando che il rimedio cautelare in questione
Pagina 8 potesse essere concesso in presenza di segnalazioni illegittime e purché sussista il nesso causale
tra tali segnalazioni e il pregiudizio irreparabile all'immagine commerciale del ricorrente, aveva ritenuto -alla data del 7.7.2012- che il ricorso non potesse, allo stato, trovare accoglimento,
dovendo “…ritenersi corretta l'informazione fornita dalla centrale rischi con riferimento alla
posizione della sig.ra e cioè il mancato pagamento di rate scadute di un Parte_1
finanziamento concesso dalla NE CE s.p.a. e l'esistenza di una controversia sull'an debeatur
fondato sulla contestazione della sottoscrizione, posto che l'interesse collettivo dell'informativa dei
gestori del credito circa la difficoltà di recupero prevale sull'interesse del singolo alla riservatezza
ed alla tutela dell'immagine commerciale. (…) e con specifico riferimento alla verosimile
fondatezza del diritto fatto valere ed in attesa delle risultanze della consulenza grafologica,
prendendo atto della circostanza che le prime rate erano state pagate con fondi provenienti da un
conto corrente intestato a , fatto questo che contrasta con la risposta fornita dalla Parte_1
per il tramite del proprio legale in data 6-02-09, con la quale la medesima aveva negato di Pt_1
aver contratto debiti verso la società NE CE.”
Va soggiunto, in relazione ai danni asseritamente cagionati all'impresa dell'attrice, come assuma rilevanza l'elemento temporale: a fronte dell'inizio dell'attività collocato attorno al
15.12.2010, fin dal 12.05.2011 la NE CE aveva espresso parere favorevole all'oscuramento
(v. espositiva sent. prima grado), tanto che già nel mese di luglio 2011, come pacificamente emerso,
la aveva ottenuto un finanziamento di euro 14.816,00 per 72 rate. Ebbene, la concessione di Pt_1
un credito da parte di un istituto bancario, in un momento temporale prossimo all'asserita lesione,
rappresenta un indice rilevante circa l'assenza di un reale pregiudizio alla reputazione creditizia e comunque alla possibilità di conseguire liquidità. Per contro, i finanziamenti rifiutati nei primi mesi del 2011 a causa della segnalazione al CRIF e al CTC non riportano l'importo richiesto dalla
RA , rendendo impossibile comprendere quale fosse la somma effettivamente domandata Pt_1
(cfr. nota del 11.3.2011 di Banca Sella;
nota del 11.1.2011 di COMPASS) e quale la conseguente privazione sofferta.
Pagina 9 Il rigetto del primo motivo di appello comporta l'assorbimento dei restanti motivi, inerenti il
quantum del risarcimento, siccome vertenti sul mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate, relative alla ammissione di consulenza tecnica d'ufficio e prova testimoniale.
Quanto al primo mezzo, difatti, la stessa appellante deduce che attraverso la c.t.u. avrebbe potuto
provare l'essenzialità dei finanziamenti e stimare i danni patrimoniali (cfr. pag. 22 atto di appello).
Ebbene, per mera completezza espositiva vale la pena di evidenziare il carattere esplorativo del mezzo di acquisizione della prova indicato, alla stregua di quanto già ritenuto dal primo giudice,
siccome non sorretto da adeguate allegazioni di fatto né da elementi istruttori idonei a fondare l'accertamento richiesto. In proposito si richiama l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui: “Il rigetto della istanza di ammissione di CTU è censurabile soltanto sotto
il profilo del vizio di motivazione atteso che trattasi di un mezzo istruttorio sottratto alla
disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale esercita
un potere discrezionale tanto disponendo quanto non disponendone la nomina. L'unico limite alla
sua discrezionalità è rappresentato dall'onere motivazionale che, tuttavia, può essere
implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del
quadro probatorio unitariamente considerato dal giudice” (Cass. civ., sez. III, n. 22622/2020),
nonché: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità
di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che
necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere
utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi
legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie
allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi,
fatti o circostanze non provati” (Cass. 30218/17). Nella specie, è lo stesso tenore della censura a confermare di non mirare alla verifica di circostanze quantomeno allegate, ma, piuttosto, alla ricerca di elementi probatori non previamente dedotti, e dagli esiti sconosciuti, in violazione degli oneri di allegazione e prova.
Pagina 10 Sempre per completezza di esposizione va appena evidenziato, poi, il carattere valutativo e generico, ai fini del decidere, delle prove testimoniali dedotte (cfr. capi 1-3 riportati estesamente nell'atto di appello, pg. 7-8).
Ogni altra questione concernente i danni, come detto, resta assorbita dalla ritenuta assenza di responsabilità in capo alla banca.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato e l'appellante condannata alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata (valore indeterminabile, complessità bassa,
parametro minimo, attesa la contenuta attività difensiva svolta e la semplicità delle questioni trattate, esclusa la fase trattazione/istruttoria, non tenutasi).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2171/2023 del Tribunale di Parte_1
Cagliari;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, l'11 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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