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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi;
lette le note scritte depositate solo da parte ricorrente in data 09.12.2024 in sostituzione dell'udienza del 13.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 616/2023 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
Part
(c.f. ; Parte_4 C.F._3
(c.f. ); Parte_5 C.F._4
(c.f. ; Parte_6 C.F._5
(c.f. ; Parte_7 C.F._6
(c.f. ); Parte_8 C.F._7
(c.f. ); Parte_9 C.F._8
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
NASO DOMENICO (c.f. ) del Foro di Roma e C.F._9
Cinzia Ganzerli (c.f. ) del Foro di Mantova, C.F._10
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Mantova, via
Chiassi n. 54;
ricorrenti
Contro (C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
Parte_10
(c.f. , in persona del
[...] P.IVA_3
Dirigente quale legale rappresentante p.t.
Per i predetti convenuti, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l'
[...]
, in persona Parte_10
del Dirigente quale legale rappresentante pro tempore dott. CP_3
e, congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa CP_4
e dott. , elettivamente domiciliati presso l
[...] CP_5 [...]
, via Parte_10
G. Mazzini 6 resistenti
In punto a: “Accertamento del diritto al bonus carta elettronica del docente, previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 10.06.2023, i ricorrenti ut sopra identificati chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo
Pag. 2 di 19 sviluppo delle competenze professionali, rassegnando le rispettive seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali educatori, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; B) Condannare il
(già ) al Controparte_1 Controparte_1
pagamento in favore dei ricorrenti, come di seguito specificato:
€ 1.000,00 a , per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23; Parte_1
€ 3.000,00 a per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, Parte_2
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
€ 3.000,00 a , per gli anni scolastici Parte_11
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
€ 3.000,00 a , per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, Parte_5
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
€ 2.000,00 a per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, Parte_6
2021/22, 2022/23;
€ 3.000,00 a per gli anni scolastici 2017/18, Parte_7
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
€ 3.000,00 a per gli anni scolastici 2017/18, Parte_8
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
€ 3.000,00 a , per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, Parte_9
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; per la somma totale di € 21.000,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed
Pag. 3 di 19 onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali educatori ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 e per l'effetto;
Condannare il (già Controparte_1 [...]
) a mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi Controparte_1
complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica:
€ 1.000,00 a , per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23; Parte_1
€ 3.000,00 a per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, Parte_2
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
€ 3.000,00 a , per gli anni scolastici Parte_11
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
€ 3.000,00 a , per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, Parte_5
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
€ 2.000,00 a per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, Parte_6
2021/22, 2022/23;
€ 3.000,00 a per gli anni scolastici 2017/18, Parte_7
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
€ 3.000,00 a per gli anni scolastici 2017/18, Parte_8
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
€ 3.000,00 a , per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, Parte_9
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; per la somma totale di € 21.000,00
e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre
Pag. 4 di 19 interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 27.10.2023, si costituisce tempestivamente il , così Controparte_1
concludendo: “1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti tutti in quanto appartenenti al personale educativo;
3) Nel merito, rigettare ciascuna domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese;
4) In caso di accoglimento, anche parziale della domanda, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato, con compensazione, anche parziale, delle spese di giudizio, stante la palese e notevole controvertibilità della fattispecie in esame ed in considerazione degli oscillanti orientamenti giurisprudenziali”.
Gli istanti allegano di essere tutti appartenenti al personale educativo.
Gli stessi allegano e provano di essere dipendenti di ruolo del
, in virtù di contratti di Controparte_1
lavoro, a tempo indeterminato, con titolarità di sede di servizio nella provincia di al momento del deposito del Parte_10
ricorso.
Atteso che il bonus economico “carta elettronica del docente”
è stato introdotto con Legge n. 107 del 2015, i suddetti
Pag. 5 di 19 ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto di cui si tratta in relazione ai seguenti anni scolastici ovvero:
Parte_1
dall'a.s. 2021/22 a tempo indeterminato nel ruolo del personale educativo, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023;
Parte_2
dall'a.s. 2007/08 a tempo indeterminato nel ruolo del personale educativo, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/23 ;
Parte_11
dall'a.s. 1999/00 a tempo indeterminato nel ruolo del personale educativo, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/23 ;
Parte_5
dall'a.s. 2007/2008 a tempo indeterminato nel ruolo del personale educativo, per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
Parte_6
dall'a.s. 2019/20 a tempo indeterminato nel ruolo del personale educativo, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 ;
Parte_7
dall'a.s. 2007/08 a tempo indeterminato nel ruolo del personale educativo, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23;
Pag. 6 di 19 Parte_8
dall'a.s. 2015/16 a tempo indeterminato nel ruolo del personale educativo, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23;
Parte_9
dall'a.s. 1996/97 a tempo indeterminato nel ruolo del personale educativo, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23.
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Tuttavia, il non ha riconosciuto a gli stessi il CP_1
beneficio succitato, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Pertanto, i ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto de quo, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale educativo, assunto a tempo indeterminato, il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni , dato il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile n. 32104/2022) che ha statuito la spettanza del beneficio anche agli educatori/personale educativo.
Pag. 7 di 19 Con la memoria di costituzione in giudizio, l'a mministrazione scolastica resistente eccepisce - in via preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A.
A sostegno della suddetta ecce zione, parte resistente deduce il fatto che il ricorso è basato sulla pretesa illegittimità sia del
D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia della nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al CP_6
paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo d i formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari ”; i predetti atti, asseritamente illegittimi, devono essere impugnati – secondo parte resistente - dinnanzi al Giudice amministrativo competente ai sensi dell'art. 13 c.p.a.
Nel merito, il contesta la fondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo e per il personale educativo.
Di conseguenza, parte resistente solleva – sempre in via preliminare – eccezione di carenza di legittimazione atti va di
Pag. 8 di 19 tutti i ricorrenti, con rigetto della domanda, essendo gli stessi appartenenti al “personale educativo e non al personale docente”.
Sul punto, parte resistente contesta la giurisprudenza di legittimità, richiamata da parte ricorrente ed estensiva del beneficio al personale educativo, in quanto costituente orientamento “isolato”.
Ulteriormente, parte resistente oppone il fatto del distacco del ricorrente, , dal 24.09.2014 al 19.12.2017, Parte_2
presso l' di con l'incarico Parte_10 Parte_10
di responsabile dell' essendo Parte_12
utilizzato in quel periodo per altro incarico, non implicante alcun obbligo di aggiornamento e formazione.
Di conseguenza, parte resistente chiede il rigetto della richiesta di bonus di cui si tratta, avanzata da in Parte_2
relazione all'a.s. 2017/2018, in quanto il ricorrente ha ricoperto
“una funzione per sua natura e caratteristiche non sussumibile nella funzione di educatore”.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa viene istruita documentalmente.
In data 09.12.2024 solo parte ricorrente deposita note scritte in sostituzione dell'udienza – a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. - del 13.12.2024, a seguito delle quali la causa viene decisa in data odierna.
*** *** ***
Pag. 9 di 19 In via preliminare, sulla carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all 'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi di un diritto soggettivo, in capo a docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria in contrasto con i principi eurocomunitari, di cui viene richiesta la disapplicazione.
Sempre in via preliminare, l 'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto appartenent i al personale educativo, è infondata e pertanto non merita accoglimento per i seguenti motivi.
In primis, va rilevato che parte resistente non contesta, anzi conferma che tutti i ricorrenti siano attualmente in servizio presso il , attestandone la Controparte_1
relativa permanenza in servizio , a tempo indeterminato, con la produzione degli stati matricolari versati in atti.
Sulla predetta eccezione, v a ritenuto di dovere aderire alla giurisprudenza ormai prevalente (Cassazione civile n.
9895/2024 conforme a precedente Cassazione civile n.
32104/2022) la quale, attraverso una lettura coor dinata delle disposizioni legislative e del C.C.N.L. di categoria (ovvero l'art. 395 D.Lgs. n. 297/1994 e l'art. 25 C.C.N.L. Comparto
Scuola 2016-2018) statuisce che “il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propria mente
Pag. 10 di 19 didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
Sempre la giurisprudenza richiamata evidenzia che l'art. 398 comma II del D.Lgs. 297/1994 specifica che al personale educativo “si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari” , equiparando a tali fini le due categorie per la complementarità delle rispettive funzioni.
Nei fatti, dalle prove fornite da parte ricorrente (cfr. buste paga di ciascun ricorrente), è fondato ritenere che il personale educativo è equiparato - all'evidenza dal punto del trattamento economico – al personale docente, data la percezione della voce stipendiale relativa alla “retribuzione professionale docente ”.
L'ulteriore eccezione – sollevata da parte resistente nei confronti del ricorrente in relazione Parte_2
all'attività di servizio, non di docenza, prestata dal medesimo nell'anno scolastico 2017/2018 - non merita accoglimento;
di conseguenza va rigettata la richiesta di non riconoscere la carta docente al predetto ricorrente in relazione all'a.s. 2017/2018.
In particolare, il costituito fornisce prova CP_1
documentale dell'incarico in altro ufficio conferito al predetto ricorrente nel periodo dal 24.09.2014 al 19.12.2017.
Pag. 11 di 19 De jure, va richiamata la disciplina e l'orientamento giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, applicabili nei confronti dei giudizi relativi all'accertamento del diritto al bonus di cui si tratta ed in particolare il D.P.C.M. del
28.11.2016, che ha sostituito quello del 23.09.2015, il quale all'art. 3 individua tra “i beneficiari” della “Carta del docente” anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati” ciò delineando la possibile esistenza di docenti che beneficerebber o dello strumento senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica .
Sul punto, va osservato che è orientamento di questo tribunale quello di riconoscere il beneficio di cui si tratta quando l'attività di docenza è stata svolta concretamente ed effettivamente, ciò implicando la necessità di aggiornamento e di formazione.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
Pag. 12 di 19 aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di Controparte_7
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografic he, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Dalla disposizione legislativa, sopra riportata, è evidente la ratio legislativa dell'istituto “Carta del docente”, la quale non ha natura di retribuzione stip endiale né accessoria.
La Carta del docente è un beneficio, riconosciuto tramite il sistema della carta elettronica, preordinato all'aggiornamento ed alla formazione del personale docente e, pertanto, correlato all'effettivo, concreto svolgimento della pre stazione lavorativa.
Il predetto fondamento riceve conferma anche da Cassazione civile n. 29961/2023, secondo la quale vige un “nesso tra la
Carta Docente e la didattica ” evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, (i.e. art. 1 Legge n. 107/ 2015) ove si dice che la Carta è finalizzata a "sostenere la formazione continua dei docenti", ma vi si affianca l'aggiunta del fine di
Pag. 13 di 19 "valorizzarne le competenze professionali", il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto”.
Dalle risultanze processuali , il costituito contesta CP_1
specificamente il fatto che il ricorrent e, , ha Parte_2
svolto attività in altro ufficio (ovvero attività diversa da quella di educatore) a causa di esubero nel ruolo di educatore , a decorrere dal 24.09.2014 fino al 20.12.2017, svolgendo un servizio quantomeno “parziale” nell'a.s. 2017/2 018.
Sul punto, viene prodotta la relativa prova tramite il provvedimento, emanato dall'ente scolastico competente , di utilizzo di in altro ufficio “per causa di Parte_2
esubero in ruolo di educatore ” e tramite il provvedimento di reintegro dello stesso nel ruolo da educatore .
La predetta eccezione non merita di essere accolta sulla base dell'orientamento giurisprudenziale di merito a cui questo
Tribunale ritiene di aderire (ex multis Tribunale di Ancona - sezione lavoro - sentenza del 23.06.2024).
Detta giurisprudenza afferma che, al fine di concedere il beneficio di cui si tratta, è richiesta la sussistenza del presupposto di almeno 180 giorni lavorativi di attività effettiva
- ovvero in questo caso di attività di educatore – svolta senza soluzione di continuità unitamente al presupposto per cui l'attività di docenza deve essere svolta presso il medesimo
Pag. 14 di 19 istituto scolastico, in tal modo rispettando la programmazione didattica annuale.
Dalle prove fornite dal costituito , emerge che il CP_1
ricorrente è stato reintegrato nell'organico della medesima sede di servizio ovvero il “Convitto Nazionale Corso di Correggio” a far data dal 20.12.2017.
Essendo lo stesso a tempo indeterminato nel ruolo del personale educativo a decorrere dall'a.s. 2007/2008, è fondato ritenere che ha svolto attività da educatore (equiparata Parte_2
all'attività di docenza ai fini della percezione del bonus di cui si tratta) a decorrere dal 20.12.2007 fino al termine dell'anno scolastico 2017/2018, svolgendo più di 180 gg attività da educatore nella medesima sede di servizio.
Sulla spettanza degli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente” va nuovamente richiamata la sentenza della Corte di Cassazi one del 27.10.2023 n. 29961/2023, la quale ha chiaramente affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta giudizialmente “l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto”, come nel caso di specie, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabi lisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24
Pag. 15 di 19 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della le gge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre
1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli i nteressi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Pertanto, è corretto applicare al caso di specie le norme di legge innanzi richiamate, in conformità all'applicazione che ne è stata fatta dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 27.10.2023 n.
29961, a cui si ritiene doveroso prestare osservanza nel rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Pag. 16 di 19 Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al segue nte dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M.
147/2022 per le controversie di lavoro, scaglione da € 5.200,01 fino ad € 26.000,00.
Nella liquidazione delle spese di lite, va considerata altresì la natura cartolare e seriale della controversia (che determina l'assenza di attività istruttoria), unitamente al numero dei ricorrenti aventi la stessa posizione processuale (che giustifica l'aumento ex lege previsto) ed alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce che giustifica la riduzione ex lege prevista).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione d i Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n.
616/2023 R.G.L.:
1) dichiara il diritto d ei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/20 15, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, con riferimento rispettivamente:
Pag. 17 di 19 - agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di
€ 1.000,00 a favore di , oltre interessi legali Parte_1
fino al soddisfo;
- agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un importo di €
3.000,00, a favore di , oltre interessi legali Parte_2
fino al soddisfo;
- agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di €
3.000,00, a favore di , oltre Parte_11
interessi legali sino al soddisfo;
- agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di €
3.000,00, a favore di , oltre interessi legali sino al Parte_5
soddisfo;
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, per un importo di € 2.000,00, a favore di Parte_6
oltre interessi legali sino al soddisfo;
[...]
- agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2 023, per un importo di €
3.000,00, a favore di oltre interessi legali Parte_7
sino al soddisfo;
- agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di €
3.000,00, a favore di , oltre interessi legali Parte_8
sino al soddisfo;
Pag. 18 di 19 - agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di €
3.000,00, a favore di , oltre interessi legali sino Parte_9
al soddisfo.
2) Condanna il in Controparte_1
persona del pro a rifondere ai ricorrenti, con CP_8 CP_9
distrazione in favore de i procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro 2.510,00 per spese legali.
Oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 16/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 19 di 19
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi;
lette le note scritte depositate solo da parte ricorrente in data 09.12.2024 in sostituzione dell'udienza del 13.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 616/2023 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
Part
(c.f. ; Parte_4 C.F._3
(c.f. ); Parte_5 C.F._4
(c.f. ; Parte_6 C.F._5
(c.f. ; Parte_7 C.F._6
(c.f. ); Parte_8 C.F._7
(c.f. ); Parte_9 C.F._8
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
NASO DOMENICO (c.f. ) del Foro di Roma e C.F._9
Cinzia Ganzerli (c.f. ) del Foro di Mantova, C.F._10
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Mantova, via
Chiassi n. 54;
ricorrenti
Contro (C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
Parte_10
(c.f. , in persona del
[...] P.IVA_3
Dirigente quale legale rappresentante p.t.
Per i predetti convenuti, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l'
[...]
, in persona Parte_10
del Dirigente quale legale rappresentante pro tempore dott. CP_3
e, congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa CP_4
e dott. , elettivamente domiciliati presso l
[...] CP_5 [...]
, via Parte_10
G. Mazzini 6 resistenti
In punto a: “Accertamento del diritto al bonus carta elettronica del docente, previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 10.06.2023, i ricorrenti ut sopra identificati chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo
Pag. 2 di 19 sviluppo delle competenze professionali, rassegnando le rispettive seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali educatori, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; B) Condannare il
(già ) al Controparte_1 Controparte_1
pagamento in favore dei ricorrenti, come di seguito specificato:
€ 1.000,00 a , per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23; Parte_1
€ 3.000,00 a per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, Parte_2
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
€ 3.000,00 a , per gli anni scolastici Parte_11
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
€ 3.000,00 a , per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, Parte_5
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
€ 2.000,00 a per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, Parte_6
2021/22, 2022/23;
€ 3.000,00 a per gli anni scolastici 2017/18, Parte_7
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
€ 3.000,00 a per gli anni scolastici 2017/18, Parte_8
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
€ 3.000,00 a , per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, Parte_9
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; per la somma totale di € 21.000,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed
Pag. 3 di 19 onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali educatori ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 e per l'effetto;
Condannare il (già Controparte_1 [...]
) a mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi Controparte_1
complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica:
€ 1.000,00 a , per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23; Parte_1
€ 3.000,00 a per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, Parte_2
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
€ 3.000,00 a , per gli anni scolastici Parte_11
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
€ 3.000,00 a , per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, Parte_5
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
€ 2.000,00 a per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, Parte_6
2021/22, 2022/23;
€ 3.000,00 a per gli anni scolastici 2017/18, Parte_7
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
€ 3.000,00 a per gli anni scolastici 2017/18, Parte_8
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
€ 3.000,00 a , per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, Parte_9
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; per la somma totale di € 21.000,00
e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre
Pag. 4 di 19 interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 27.10.2023, si costituisce tempestivamente il , così Controparte_1
concludendo: “1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti tutti in quanto appartenenti al personale educativo;
3) Nel merito, rigettare ciascuna domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese;
4) In caso di accoglimento, anche parziale della domanda, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato, con compensazione, anche parziale, delle spese di giudizio, stante la palese e notevole controvertibilità della fattispecie in esame ed in considerazione degli oscillanti orientamenti giurisprudenziali”.
Gli istanti allegano di essere tutti appartenenti al personale educativo.
Gli stessi allegano e provano di essere dipendenti di ruolo del
, in virtù di contratti di Controparte_1
lavoro, a tempo indeterminato, con titolarità di sede di servizio nella provincia di al momento del deposito del Parte_10
ricorso.
Atteso che il bonus economico “carta elettronica del docente”
è stato introdotto con Legge n. 107 del 2015, i suddetti
Pag. 5 di 19 ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto di cui si tratta in relazione ai seguenti anni scolastici ovvero:
Parte_1
dall'a.s. 2021/22 a tempo indeterminato nel ruolo del personale educativo, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023;
Parte_2
dall'a.s. 2007/08 a tempo indeterminato nel ruolo del personale educativo, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/23 ;
Parte_11
dall'a.s. 1999/00 a tempo indeterminato nel ruolo del personale educativo, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/23 ;
Parte_5
dall'a.s. 2007/2008 a tempo indeterminato nel ruolo del personale educativo, per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
Parte_6
dall'a.s. 2019/20 a tempo indeterminato nel ruolo del personale educativo, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 ;
Parte_7
dall'a.s. 2007/08 a tempo indeterminato nel ruolo del personale educativo, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23;
Pag. 6 di 19 Parte_8
dall'a.s. 2015/16 a tempo indeterminato nel ruolo del personale educativo, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23;
Parte_9
dall'a.s. 1996/97 a tempo indeterminato nel ruolo del personale educativo, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23.
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Tuttavia, il non ha riconosciuto a gli stessi il CP_1
beneficio succitato, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Pertanto, i ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto de quo, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale educativo, assunto a tempo indeterminato, il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni , dato il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile n. 32104/2022) che ha statuito la spettanza del beneficio anche agli educatori/personale educativo.
Pag. 7 di 19 Con la memoria di costituzione in giudizio, l'a mministrazione scolastica resistente eccepisce - in via preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A.
A sostegno della suddetta ecce zione, parte resistente deduce il fatto che il ricorso è basato sulla pretesa illegittimità sia del
D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia della nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al CP_6
paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo d i formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari ”; i predetti atti, asseritamente illegittimi, devono essere impugnati – secondo parte resistente - dinnanzi al Giudice amministrativo competente ai sensi dell'art. 13 c.p.a.
Nel merito, il contesta la fondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo e per il personale educativo.
Di conseguenza, parte resistente solleva – sempre in via preliminare – eccezione di carenza di legittimazione atti va di
Pag. 8 di 19 tutti i ricorrenti, con rigetto della domanda, essendo gli stessi appartenenti al “personale educativo e non al personale docente”.
Sul punto, parte resistente contesta la giurisprudenza di legittimità, richiamata da parte ricorrente ed estensiva del beneficio al personale educativo, in quanto costituente orientamento “isolato”.
Ulteriormente, parte resistente oppone il fatto del distacco del ricorrente, , dal 24.09.2014 al 19.12.2017, Parte_2
presso l' di con l'incarico Parte_10 Parte_10
di responsabile dell' essendo Parte_12
utilizzato in quel periodo per altro incarico, non implicante alcun obbligo di aggiornamento e formazione.
Di conseguenza, parte resistente chiede il rigetto della richiesta di bonus di cui si tratta, avanzata da in Parte_2
relazione all'a.s. 2017/2018, in quanto il ricorrente ha ricoperto
“una funzione per sua natura e caratteristiche non sussumibile nella funzione di educatore”.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa viene istruita documentalmente.
In data 09.12.2024 solo parte ricorrente deposita note scritte in sostituzione dell'udienza – a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. - del 13.12.2024, a seguito delle quali la causa viene decisa in data odierna.
*** *** ***
Pag. 9 di 19 In via preliminare, sulla carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all 'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi di un diritto soggettivo, in capo a docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria in contrasto con i principi eurocomunitari, di cui viene richiesta la disapplicazione.
Sempre in via preliminare, l 'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto appartenent i al personale educativo, è infondata e pertanto non merita accoglimento per i seguenti motivi.
In primis, va rilevato che parte resistente non contesta, anzi conferma che tutti i ricorrenti siano attualmente in servizio presso il , attestandone la Controparte_1
relativa permanenza in servizio , a tempo indeterminato, con la produzione degli stati matricolari versati in atti.
Sulla predetta eccezione, v a ritenuto di dovere aderire alla giurisprudenza ormai prevalente (Cassazione civile n.
9895/2024 conforme a precedente Cassazione civile n.
32104/2022) la quale, attraverso una lettura coor dinata delle disposizioni legislative e del C.C.N.L. di categoria (ovvero l'art. 395 D.Lgs. n. 297/1994 e l'art. 25 C.C.N.L. Comparto
Scuola 2016-2018) statuisce che “il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propria mente
Pag. 10 di 19 didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
Sempre la giurisprudenza richiamata evidenzia che l'art. 398 comma II del D.Lgs. 297/1994 specifica che al personale educativo “si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari” , equiparando a tali fini le due categorie per la complementarità delle rispettive funzioni.
Nei fatti, dalle prove fornite da parte ricorrente (cfr. buste paga di ciascun ricorrente), è fondato ritenere che il personale educativo è equiparato - all'evidenza dal punto del trattamento economico – al personale docente, data la percezione della voce stipendiale relativa alla “retribuzione professionale docente ”.
L'ulteriore eccezione – sollevata da parte resistente nei confronti del ricorrente in relazione Parte_2
all'attività di servizio, non di docenza, prestata dal medesimo nell'anno scolastico 2017/2018 - non merita accoglimento;
di conseguenza va rigettata la richiesta di non riconoscere la carta docente al predetto ricorrente in relazione all'a.s. 2017/2018.
In particolare, il costituito fornisce prova CP_1
documentale dell'incarico in altro ufficio conferito al predetto ricorrente nel periodo dal 24.09.2014 al 19.12.2017.
Pag. 11 di 19 De jure, va richiamata la disciplina e l'orientamento giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, applicabili nei confronti dei giudizi relativi all'accertamento del diritto al bonus di cui si tratta ed in particolare il D.P.C.M. del
28.11.2016, che ha sostituito quello del 23.09.2015, il quale all'art. 3 individua tra “i beneficiari” della “Carta del docente” anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati” ciò delineando la possibile esistenza di docenti che beneficerebber o dello strumento senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica .
Sul punto, va osservato che è orientamento di questo tribunale quello di riconoscere il beneficio di cui si tratta quando l'attività di docenza è stata svolta concretamente ed effettivamente, ciò implicando la necessità di aggiornamento e di formazione.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
Pag. 12 di 19 aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di Controparte_7
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografic he, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Dalla disposizione legislativa, sopra riportata, è evidente la ratio legislativa dell'istituto “Carta del docente”, la quale non ha natura di retribuzione stip endiale né accessoria.
La Carta del docente è un beneficio, riconosciuto tramite il sistema della carta elettronica, preordinato all'aggiornamento ed alla formazione del personale docente e, pertanto, correlato all'effettivo, concreto svolgimento della pre stazione lavorativa.
Il predetto fondamento riceve conferma anche da Cassazione civile n. 29961/2023, secondo la quale vige un “nesso tra la
Carta Docente e la didattica ” evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, (i.e. art. 1 Legge n. 107/ 2015) ove si dice che la Carta è finalizzata a "sostenere la formazione continua dei docenti", ma vi si affianca l'aggiunta del fine di
Pag. 13 di 19 "valorizzarne le competenze professionali", il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto”.
Dalle risultanze processuali , il costituito contesta CP_1
specificamente il fatto che il ricorrent e, , ha Parte_2
svolto attività in altro ufficio (ovvero attività diversa da quella di educatore) a causa di esubero nel ruolo di educatore , a decorrere dal 24.09.2014 fino al 20.12.2017, svolgendo un servizio quantomeno “parziale” nell'a.s. 2017/2 018.
Sul punto, viene prodotta la relativa prova tramite il provvedimento, emanato dall'ente scolastico competente , di utilizzo di in altro ufficio “per causa di Parte_2
esubero in ruolo di educatore ” e tramite il provvedimento di reintegro dello stesso nel ruolo da educatore .
La predetta eccezione non merita di essere accolta sulla base dell'orientamento giurisprudenziale di merito a cui questo
Tribunale ritiene di aderire (ex multis Tribunale di Ancona - sezione lavoro - sentenza del 23.06.2024).
Detta giurisprudenza afferma che, al fine di concedere il beneficio di cui si tratta, è richiesta la sussistenza del presupposto di almeno 180 giorni lavorativi di attività effettiva
- ovvero in questo caso di attività di educatore – svolta senza soluzione di continuità unitamente al presupposto per cui l'attività di docenza deve essere svolta presso il medesimo
Pag. 14 di 19 istituto scolastico, in tal modo rispettando la programmazione didattica annuale.
Dalle prove fornite dal costituito , emerge che il CP_1
ricorrente è stato reintegrato nell'organico della medesima sede di servizio ovvero il “Convitto Nazionale Corso di Correggio” a far data dal 20.12.2017.
Essendo lo stesso a tempo indeterminato nel ruolo del personale educativo a decorrere dall'a.s. 2007/2008, è fondato ritenere che ha svolto attività da educatore (equiparata Parte_2
all'attività di docenza ai fini della percezione del bonus di cui si tratta) a decorrere dal 20.12.2007 fino al termine dell'anno scolastico 2017/2018, svolgendo più di 180 gg attività da educatore nella medesima sede di servizio.
Sulla spettanza degli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente” va nuovamente richiamata la sentenza della Corte di Cassazi one del 27.10.2023 n. 29961/2023, la quale ha chiaramente affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta giudizialmente “l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto”, come nel caso di specie, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabi lisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24
Pag. 15 di 19 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della le gge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre
1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli i nteressi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Pertanto, è corretto applicare al caso di specie le norme di legge innanzi richiamate, in conformità all'applicazione che ne è stata fatta dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 27.10.2023 n.
29961, a cui si ritiene doveroso prestare osservanza nel rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Pag. 16 di 19 Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al segue nte dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M.
147/2022 per le controversie di lavoro, scaglione da € 5.200,01 fino ad € 26.000,00.
Nella liquidazione delle spese di lite, va considerata altresì la natura cartolare e seriale della controversia (che determina l'assenza di attività istruttoria), unitamente al numero dei ricorrenti aventi la stessa posizione processuale (che giustifica l'aumento ex lege previsto) ed alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce che giustifica la riduzione ex lege prevista).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione d i Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n.
616/2023 R.G.L.:
1) dichiara il diritto d ei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/20 15, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, con riferimento rispettivamente:
Pag. 17 di 19 - agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di
€ 1.000,00 a favore di , oltre interessi legali Parte_1
fino al soddisfo;
- agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un importo di €
3.000,00, a favore di , oltre interessi legali Parte_2
fino al soddisfo;
- agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di €
3.000,00, a favore di , oltre Parte_11
interessi legali sino al soddisfo;
- agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di €
3.000,00, a favore di , oltre interessi legali sino al Parte_5
soddisfo;
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, per un importo di € 2.000,00, a favore di Parte_6
oltre interessi legali sino al soddisfo;
[...]
- agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2 023, per un importo di €
3.000,00, a favore di oltre interessi legali Parte_7
sino al soddisfo;
- agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di €
3.000,00, a favore di , oltre interessi legali Parte_8
sino al soddisfo;
Pag. 18 di 19 - agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di €
3.000,00, a favore di , oltre interessi legali sino Parte_9
al soddisfo.
2) Condanna il in Controparte_1
persona del pro a rifondere ai ricorrenti, con CP_8 CP_9
distrazione in favore de i procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro 2.510,00 per spese legali.
Oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 16/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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