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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 17405/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17405/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.so Francia n. Parte_1 C.F._1
9 - 10138 TORINO presso lo studio dell'avv. CHIECO FRANCESCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Via Bligny 15 CP_1 C.F._2
10122 TORINO presso lo studio dell'avv. TRANZATTO DELFINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in SETTIMO TORINESE il 02/10/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SETTIMO TORINESE (atto n. 83 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 09.12.2011 e il 03.03.2016. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 2.04.2021. Con ricorso depositato il 16/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato/di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SETTIMO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione stabile presso l'abitazione materna.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori secondo le seguenti modalità: un fine settimana ogni quindici giorni, salvo diverso accordo tra i genitori, dal venerdì tardo pomeriggio fino alla domenica sera ore 19,30/20,00, allorquando il IG. riaccompagnerà i figli presso Pt_1 l'abitazione materna. Nella settimana successiva a quella in cui il IG. ha avuto con sé i Pt_1 figli minori nel fine settimana precedente, lo stesso potrà vedere i propri figli anche nei giorni di mercoledì e giovedì, quando verranno prelevati dalla casa dei nonni materni a fine pomeriggio, ore 18.00 e pernotteranno con il padre che li riaccompagnerà a scuola il mattino successivo. Nelle settimane in cui il IG. non trascorrerà il fine settimana precedente con i figli, potrà avere Pt_1 con sé e tutti i martedì della settimana successiva, allorchè il padre li andrà a prendere a Per_1 Per_2 fine pomeriggio, ore 18.00 presso la casa dei nonni materni e li ricondurrà il mercoledì successivo a scuola. Durante le vacanze natalizie, il padre potrà ad anni alterni avere con sé i figli dal 23 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio dalle ore 10,00 del primo giorno di sua competenza fino alle ore 19,00 dell'ultimo. Il padre potrà altresì trascorrere con i figli e ad anni alterni Per_1 Per_2 il giorno di Pasqua e il successivo Lunedì dell'Angelo, i ponti, nonché le festività infrasettimanali dalle ore 10,00 fino alle ore 19,00, comprese le vacanze di Carnevale come da calendario scolastico.
In tali ultime occasioni il padre potrà avere con sé e dalle ore 10,00 del primo giorno di Per_1 Per_2 vacanza fino alle ore 19,00 dell'ultimo giorno di vacanza, stesso orario per i giorni delle festività pasquali. E' pacifico che in tali ricorrenze vi sarà conseguentemente la corrispondente sospensione degli incontri di e con l'altro genitore. e trascorreranno con il padre o la Per_2 Per_1 Per_1 Per_2 madre il giorno del rispettivo compleanno, così come la Festa della Mamma e del Papà, anche se la ricorrenza cade nel giorno di visita dell'altro genitore, con sospensione, dunque, del diritto di visita.
I figli minori potranno trascorrere con ciascun genitore tre settimane, anche non consecutive durante il periodo di vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo tra i genitori, e trascorreranno le prime due settimane di Per_1 Per_2 agosto negli anni pari con il padre e le ultime due con la madre, mentre negli anni dispari esattamente il contrario. e potranno trascorrere, come detto, un'ulteriore settimana di vacanza con Per_1 Per_2 ciascun genitore, settimana che gli esponenti dovranno comunicarsi l'un l'altro entro il 31 Maggio di ogni anno e comunque entro la prima settimana del mese di giugno di ogni anno. È sempre fatta salva la possibilità di concordare tra i genitori con anticipo eventuali modifiche ai giorni di visita sopra indicati, nel rispetto degli impegni scolastici dei figli e degli impegni lavorativi o familiari di ciascun genitore.
DISPONE che il IG. , a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso de quo, contribuisca Pt_1 al mantenimento dei figli versando in loro favore la somma complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 10 di ciascun mese sul conto corrente intestato alla IG.ra . Detto importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo l'Indice ISTAT. Le parti CP_1 hanno concordato, a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso de quo, di suddividere al 50% le spese straordinarie in favore dei figli, come da Protocollo del Tribunale di Torino, a cui le parti si richiamano sia per la tipologia di spesa da suddividere, sia per l'onere o meno della preventiva concertazione, sia in merito alle tempistiche del rimborso al genitore che ne sostiene la spesa.
PRENDE ATTO che l'importo mensilmente erogato dall' a titolo di assegno Unico per i figli CP_2
e sarà integralmente percepito dalla IG.ra . Per_1 Per_2 CP_1
PRENDE ATTO che sarà a carico del IG. il pagamento ulteriore della mensa scolastica del Pt_1 figlio . Detto importo verrà corrisposto dal IG. fino a quando la IG.ra Per_2 Pt_1 CP_1 contribuirà al pagamento del rateo di mutuo gravante sulla casa familiare nella misura di € 400,00 mensili. Nel momento in cui la IG.ra non sarà più tenuta a corrispondere la somma di € CP_1
400,00 al IG. a titolo di pagamento del rateo di mutuo o perché la casa coniugale verrà Pt_1 venduta a terzi, come è intenzione delle parti o perché sarà ceduta allo stesso IG. che Pt_1 acquisirà il 50% della quota di proprietà della IG.ra , l'importo relativo alla mensa scolastica CP_1 di verrà ricompreso nella somma di € 200,00 che il IG. si obbliga a versare Per_2 Pt_1 mensilmente a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
PRENDE ATTO che la IG.ra , come dianzi detto, contribuirà al pagamento parziale del rateo CP_1 di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, con il versamento mensile della somma di € 400,00, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, importo che sarà versato entro il giorno
20 di ciascun mese, direttamente sul conto corrente presso il quale è domiciliato il mutuo.
PRENDE ATTO che le parti concordano che tutti gli importi sostenuti unilateralmente dal IGnor
a titolo di spese straordinarie per i figli, a far data dal 2019 fino alla sottoscrizione del Pt_1 presente ricorso non verranno richiesti dallo stesso.
PRENDE ATTO che le parti concordano che tutti gli importi sostenuti unilateralmente dalla IGnora
a titolo di spese straordinarie per i figli, a far data dal 2019 fino alla sottoscrizione del presente CP_1 ricorso non verranno richiesti dalla stessa. DISPONE che le spese straordinarie per i figli che dovranno sostenersi a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso saranno suddivise al 50% tra i genitori come da Protocollo siglato dal Tribunale di Torino d'intesa con l'Ordine degli Avvocati.
PRENDE ATTO che le Parti convengono che eventuali importi a carico della GN , anche CP_1 inerenti a finanziamenti e rateizzazioni eventualmente ancora in essere con enti di riscossione e/o altri enti creditori, per importi relativi alla gestione della casa coniugale non pagati nel corso del loro matrimonio, rimarranno alla predetta esclusivamente addebitati, come analogamente sarà onorato direttamente dal IG. il finanziamento n. 18369 allo stesso intestato e sottoscritto con la Pt_1
– Filiale di Leinì ed ammontante ad € 320/mese il cui debito Controparte_3 residuo allo stato è pari ad € 27.702,00 con ultima rata il 05/07/2031.
PRENDE ATTO che, in relazione alla casa coniugale: - i coniugi si impegnano ed obbligano, vicendevolmente, a mettere in vendita la casa coniugale della famiglia (sita in SETTIMO TORINESE, Via Monginevro n.
6-bis censita al catasto fabbricati del medesimo comune al F.21
Mappale __535___ sub___55___, unitamente alla pertinente autorimessa censita al catasto fabbricati del medesimo comune al F.____21_____Mappale ___535___ sub__21___), per il tramite di agente immobiliare da nominarsi (la cui commissione non potrà superare il 3% della vendita), al prezzo di € 250.000,00. Il prezzo convenuto rimarrà inalterato per i primi 12 mesi a far data dal conferimento del mandato a vendere sottoscritto da entrambi i coniugi. Decorsi i primi 12 mesi senza che la vendita si sia perfezionata, il prezzo concordato per la vendita verrà ribassato ad € 240.000,00 per i 6 mesi successivi. Decorso inutilmente l'intero periodo di 18 mesi dal momento della messa in vendita della casa coniugale il prezzo verrà, su concorde decisione delle parti, ribassato ulteriormente e fissato ad
€ 230.000,00 per i successivi 6 mesi. In caso di vendita a terzi, il prezzo ricavato dalla vendita, detratto quanto dovuto per l'estinzione del mutuo residuo e per i costi e le spese occorrenti a perfezionare l'atto definitivo, ivi inclusi quelli di agenzia, verrà suddiviso tra i ricorrenti nella misura del 30% alla IG.ra e del 70% al IG. . La sig.ra s'impegna ed obbliga a liberare CP_1 Pt_1 CP_1 l'immobile in tempo utile per la eventuale compravendita e/o, comunque non oltre 15 giorni prima di detta data. Gli eventuali costi per le pratiche comunali, catastali e per l'ottenimento degli attestati di prestazione energetica e le relazioni di conformità e tecnici, saranno a carico del venditore. I ricorrenti concordano che non verrà riconosciuto diritto di abitazione e/o uso esclusivo e/o assegnazione in favore di nessuno di loro, seppur la IG.ra potrà continuare a dimorare nell'immobile, CP_1 unitamente ai figli. Qualora nel periodo di 24 mesi non si reperisse un terzo acquirente, la IG.ra si impegna e obbliga a vendere, a titolo di sistemazione dei rapporti economici intercorsi tra CP_1
i coniugi durante il matrimonio, entro i successivi 3 mesi, la propria quota del 50% di proprietà della casa coniugale al IG. , che s'impegna ad acquistarla, al medesimo titolo. In caso di vendita Pt_1 tra coniugi si precisa fin da ora quanto segue. A tal fine, le parti dichiarano espressamente di volersi avvalere dei benefici fiscali previsti dalla legge in conseguenza del procedimento di separazione e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, chiedono che l'atto traslativo venga stipulato in esenzione dall'imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74, in quanto il trasferimento immobiliare, sopra indicato, costituisce uno degli elementi funzionali al reperimento dell'accordo di scioglimento degli effetti civili del matrimonio dei coniugi. La IG.ra rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale sulla quota oggetto CP_1 di compravendita. Le parti convengono che il prezzo di vendita del 50% di proprietà della IG.ra sarà pari ad € 30.000,00 (trentamila/00) che il IG. si obbliga a corrispondere,
CP_1 Pt_1 mediante assegno circolare alla IG.ra , in un'unica soluzione all'atto dell'acquisto dinanzi al
CP_1 Notaio rogante, che verrà prescelto dal IG. . Le spese dell'atto di vendita del 50% della quota Pt_1 di proprietà della IG.ra e le eventuali spese consequenziali saranno interamente a carico del
CP_1 IG. . Perfezionato in favore del IG. l'atto di alienazione della quota del 50 % di Pt_1 Pt_1 proprietà della IG.ra dell'immobile attualmente adibito a casa coniugale, quest'ultima
CP_1 consegnerà il possesso dell'immobile al IG. , libero da persone e cose (compreso lo Pt_1 svuotamento di cantina e box salvo quanto definito di seguito per arredi e accessori dell'appartamento) nel termine di sei mesi dalla stipula del rogito. Detta compravendita è condizionata alla preventiva acquisizione della liberazione della IG.ra da qualsiasi onere e CP_1 obbligo nei confronti della banca presso la quale è attualmente in essere il rapporto di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, con assunzione di ogni onere e obbligo da parte del IG. Pt_1
o di altro garante. Onde rendere possibile l'attuazione di tale presupposto, i coniugi s'impegnano, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, a collaborare fattivamente tra loro ed a recarsi congiuntamente presso la banca, anche al fine di ottenere una rinegoziazione e/o surroga del mutuo e delle sue condizioni. In occasione della vendita dell'immobile la IG.ra dovrà dare contezza CP_1 di aver pagato interamente le spese condominiali di gestione ordinarie e di riscaldamento, così come la quota parte pari al 50% di quelle straordinarie. La sig.ra , allorché lascerà la casa coniugale, CP_1 porterà con sé i seguenti beni mobili, già appartenenti ai coniugi: camera da letto, camera dei bambini e soggiorno (rimarranno pertanto la cucina, i bagni e accessori quali tende oscuranti esterne, tende soggiorno essendo un regalo della mamma defunta del IG. e i lampadari artistici del Pt_1 soggiorno). Tutti i restanti beni mobili presenti nella casa della famiglia (e comunque tutto ciò non espressamente dichiarato nella presente), rimarranno definitivamente in proprietà e nel possesso del
IG. . Pt_1
PRENDE ATTO che i coniugi, si dichiarano economicamente autosufficienti, nulla si richiedono, reciprocamente, a titolo di assegno divorzile.
PRENDE ATTO che le parti prestano il loro consenso reciproco e l'autorizzazione per il rilascio e /o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17405/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.so Francia n. Parte_1 C.F._1
9 - 10138 TORINO presso lo studio dell'avv. CHIECO FRANCESCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Via Bligny 15 CP_1 C.F._2
10122 TORINO presso lo studio dell'avv. TRANZATTO DELFINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in SETTIMO TORINESE il 02/10/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SETTIMO TORINESE (atto n. 83 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 09.12.2011 e il 03.03.2016. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 2.04.2021. Con ricorso depositato il 16/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato/di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SETTIMO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione stabile presso l'abitazione materna.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori secondo le seguenti modalità: un fine settimana ogni quindici giorni, salvo diverso accordo tra i genitori, dal venerdì tardo pomeriggio fino alla domenica sera ore 19,30/20,00, allorquando il IG. riaccompagnerà i figli presso Pt_1 l'abitazione materna. Nella settimana successiva a quella in cui il IG. ha avuto con sé i Pt_1 figli minori nel fine settimana precedente, lo stesso potrà vedere i propri figli anche nei giorni di mercoledì e giovedì, quando verranno prelevati dalla casa dei nonni materni a fine pomeriggio, ore 18.00 e pernotteranno con il padre che li riaccompagnerà a scuola il mattino successivo. Nelle settimane in cui il IG. non trascorrerà il fine settimana precedente con i figli, potrà avere Pt_1 con sé e tutti i martedì della settimana successiva, allorchè il padre li andrà a prendere a Per_1 Per_2 fine pomeriggio, ore 18.00 presso la casa dei nonni materni e li ricondurrà il mercoledì successivo a scuola. Durante le vacanze natalizie, il padre potrà ad anni alterni avere con sé i figli dal 23 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio dalle ore 10,00 del primo giorno di sua competenza fino alle ore 19,00 dell'ultimo. Il padre potrà altresì trascorrere con i figli e ad anni alterni Per_1 Per_2 il giorno di Pasqua e il successivo Lunedì dell'Angelo, i ponti, nonché le festività infrasettimanali dalle ore 10,00 fino alle ore 19,00, comprese le vacanze di Carnevale come da calendario scolastico.
In tali ultime occasioni il padre potrà avere con sé e dalle ore 10,00 del primo giorno di Per_1 Per_2 vacanza fino alle ore 19,00 dell'ultimo giorno di vacanza, stesso orario per i giorni delle festività pasquali. E' pacifico che in tali ricorrenze vi sarà conseguentemente la corrispondente sospensione degli incontri di e con l'altro genitore. e trascorreranno con il padre o la Per_2 Per_1 Per_1 Per_2 madre il giorno del rispettivo compleanno, così come la Festa della Mamma e del Papà, anche se la ricorrenza cade nel giorno di visita dell'altro genitore, con sospensione, dunque, del diritto di visita.
I figli minori potranno trascorrere con ciascun genitore tre settimane, anche non consecutive durante il periodo di vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo tra i genitori, e trascorreranno le prime due settimane di Per_1 Per_2 agosto negli anni pari con il padre e le ultime due con la madre, mentre negli anni dispari esattamente il contrario. e potranno trascorrere, come detto, un'ulteriore settimana di vacanza con Per_1 Per_2 ciascun genitore, settimana che gli esponenti dovranno comunicarsi l'un l'altro entro il 31 Maggio di ogni anno e comunque entro la prima settimana del mese di giugno di ogni anno. È sempre fatta salva la possibilità di concordare tra i genitori con anticipo eventuali modifiche ai giorni di visita sopra indicati, nel rispetto degli impegni scolastici dei figli e degli impegni lavorativi o familiari di ciascun genitore.
DISPONE che il IG. , a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso de quo, contribuisca Pt_1 al mantenimento dei figli versando in loro favore la somma complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 10 di ciascun mese sul conto corrente intestato alla IG.ra . Detto importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo l'Indice ISTAT. Le parti CP_1 hanno concordato, a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso de quo, di suddividere al 50% le spese straordinarie in favore dei figli, come da Protocollo del Tribunale di Torino, a cui le parti si richiamano sia per la tipologia di spesa da suddividere, sia per l'onere o meno della preventiva concertazione, sia in merito alle tempistiche del rimborso al genitore che ne sostiene la spesa.
PRENDE ATTO che l'importo mensilmente erogato dall' a titolo di assegno Unico per i figli CP_2
e sarà integralmente percepito dalla IG.ra . Per_1 Per_2 CP_1
PRENDE ATTO che sarà a carico del IG. il pagamento ulteriore della mensa scolastica del Pt_1 figlio . Detto importo verrà corrisposto dal IG. fino a quando la IG.ra Per_2 Pt_1 CP_1 contribuirà al pagamento del rateo di mutuo gravante sulla casa familiare nella misura di € 400,00 mensili. Nel momento in cui la IG.ra non sarà più tenuta a corrispondere la somma di € CP_1
400,00 al IG. a titolo di pagamento del rateo di mutuo o perché la casa coniugale verrà Pt_1 venduta a terzi, come è intenzione delle parti o perché sarà ceduta allo stesso IG. che Pt_1 acquisirà il 50% della quota di proprietà della IG.ra , l'importo relativo alla mensa scolastica CP_1 di verrà ricompreso nella somma di € 200,00 che il IG. si obbliga a versare Per_2 Pt_1 mensilmente a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
PRENDE ATTO che la IG.ra , come dianzi detto, contribuirà al pagamento parziale del rateo CP_1 di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, con il versamento mensile della somma di € 400,00, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, importo che sarà versato entro il giorno
20 di ciascun mese, direttamente sul conto corrente presso il quale è domiciliato il mutuo.
PRENDE ATTO che le parti concordano che tutti gli importi sostenuti unilateralmente dal IGnor
a titolo di spese straordinarie per i figli, a far data dal 2019 fino alla sottoscrizione del Pt_1 presente ricorso non verranno richiesti dallo stesso.
PRENDE ATTO che le parti concordano che tutti gli importi sostenuti unilateralmente dalla IGnora
a titolo di spese straordinarie per i figli, a far data dal 2019 fino alla sottoscrizione del presente CP_1 ricorso non verranno richiesti dalla stessa. DISPONE che le spese straordinarie per i figli che dovranno sostenersi a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso saranno suddivise al 50% tra i genitori come da Protocollo siglato dal Tribunale di Torino d'intesa con l'Ordine degli Avvocati.
PRENDE ATTO che le Parti convengono che eventuali importi a carico della GN , anche CP_1 inerenti a finanziamenti e rateizzazioni eventualmente ancora in essere con enti di riscossione e/o altri enti creditori, per importi relativi alla gestione della casa coniugale non pagati nel corso del loro matrimonio, rimarranno alla predetta esclusivamente addebitati, come analogamente sarà onorato direttamente dal IG. il finanziamento n. 18369 allo stesso intestato e sottoscritto con la Pt_1
– Filiale di Leinì ed ammontante ad € 320/mese il cui debito Controparte_3 residuo allo stato è pari ad € 27.702,00 con ultima rata il 05/07/2031.
PRENDE ATTO che, in relazione alla casa coniugale: - i coniugi si impegnano ed obbligano, vicendevolmente, a mettere in vendita la casa coniugale della famiglia (sita in SETTIMO TORINESE, Via Monginevro n.
6-bis censita al catasto fabbricati del medesimo comune al F.21
Mappale __535___ sub___55___, unitamente alla pertinente autorimessa censita al catasto fabbricati del medesimo comune al F.____21_____Mappale ___535___ sub__21___), per il tramite di agente immobiliare da nominarsi (la cui commissione non potrà superare il 3% della vendita), al prezzo di € 250.000,00. Il prezzo convenuto rimarrà inalterato per i primi 12 mesi a far data dal conferimento del mandato a vendere sottoscritto da entrambi i coniugi. Decorsi i primi 12 mesi senza che la vendita si sia perfezionata, il prezzo concordato per la vendita verrà ribassato ad € 240.000,00 per i 6 mesi successivi. Decorso inutilmente l'intero periodo di 18 mesi dal momento della messa in vendita della casa coniugale il prezzo verrà, su concorde decisione delle parti, ribassato ulteriormente e fissato ad
€ 230.000,00 per i successivi 6 mesi. In caso di vendita a terzi, il prezzo ricavato dalla vendita, detratto quanto dovuto per l'estinzione del mutuo residuo e per i costi e le spese occorrenti a perfezionare l'atto definitivo, ivi inclusi quelli di agenzia, verrà suddiviso tra i ricorrenti nella misura del 30% alla IG.ra e del 70% al IG. . La sig.ra s'impegna ed obbliga a liberare CP_1 Pt_1 CP_1 l'immobile in tempo utile per la eventuale compravendita e/o, comunque non oltre 15 giorni prima di detta data. Gli eventuali costi per le pratiche comunali, catastali e per l'ottenimento degli attestati di prestazione energetica e le relazioni di conformità e tecnici, saranno a carico del venditore. I ricorrenti concordano che non verrà riconosciuto diritto di abitazione e/o uso esclusivo e/o assegnazione in favore di nessuno di loro, seppur la IG.ra potrà continuare a dimorare nell'immobile, CP_1 unitamente ai figli. Qualora nel periodo di 24 mesi non si reperisse un terzo acquirente, la IG.ra si impegna e obbliga a vendere, a titolo di sistemazione dei rapporti economici intercorsi tra CP_1
i coniugi durante il matrimonio, entro i successivi 3 mesi, la propria quota del 50% di proprietà della casa coniugale al IG. , che s'impegna ad acquistarla, al medesimo titolo. In caso di vendita Pt_1 tra coniugi si precisa fin da ora quanto segue. A tal fine, le parti dichiarano espressamente di volersi avvalere dei benefici fiscali previsti dalla legge in conseguenza del procedimento di separazione e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, chiedono che l'atto traslativo venga stipulato in esenzione dall'imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74, in quanto il trasferimento immobiliare, sopra indicato, costituisce uno degli elementi funzionali al reperimento dell'accordo di scioglimento degli effetti civili del matrimonio dei coniugi. La IG.ra rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale sulla quota oggetto CP_1 di compravendita. Le parti convengono che il prezzo di vendita del 50% di proprietà della IG.ra sarà pari ad € 30.000,00 (trentamila/00) che il IG. si obbliga a corrispondere,
CP_1 Pt_1 mediante assegno circolare alla IG.ra , in un'unica soluzione all'atto dell'acquisto dinanzi al
CP_1 Notaio rogante, che verrà prescelto dal IG. . Le spese dell'atto di vendita del 50% della quota Pt_1 di proprietà della IG.ra e le eventuali spese consequenziali saranno interamente a carico del
CP_1 IG. . Perfezionato in favore del IG. l'atto di alienazione della quota del 50 % di Pt_1 Pt_1 proprietà della IG.ra dell'immobile attualmente adibito a casa coniugale, quest'ultima
CP_1 consegnerà il possesso dell'immobile al IG. , libero da persone e cose (compreso lo Pt_1 svuotamento di cantina e box salvo quanto definito di seguito per arredi e accessori dell'appartamento) nel termine di sei mesi dalla stipula del rogito. Detta compravendita è condizionata alla preventiva acquisizione della liberazione della IG.ra da qualsiasi onere e CP_1 obbligo nei confronti della banca presso la quale è attualmente in essere il rapporto di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, con assunzione di ogni onere e obbligo da parte del IG. Pt_1
o di altro garante. Onde rendere possibile l'attuazione di tale presupposto, i coniugi s'impegnano, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, a collaborare fattivamente tra loro ed a recarsi congiuntamente presso la banca, anche al fine di ottenere una rinegoziazione e/o surroga del mutuo e delle sue condizioni. In occasione della vendita dell'immobile la IG.ra dovrà dare contezza CP_1 di aver pagato interamente le spese condominiali di gestione ordinarie e di riscaldamento, così come la quota parte pari al 50% di quelle straordinarie. La sig.ra , allorché lascerà la casa coniugale, CP_1 porterà con sé i seguenti beni mobili, già appartenenti ai coniugi: camera da letto, camera dei bambini e soggiorno (rimarranno pertanto la cucina, i bagni e accessori quali tende oscuranti esterne, tende soggiorno essendo un regalo della mamma defunta del IG. e i lampadari artistici del Pt_1 soggiorno). Tutti i restanti beni mobili presenti nella casa della famiglia (e comunque tutto ciò non espressamente dichiarato nella presente), rimarranno definitivamente in proprietà e nel possesso del
IG. . Pt_1
PRENDE ATTO che i coniugi, si dichiarano economicamente autosufficienti, nulla si richiedono, reciprocamente, a titolo di assegno divorzile.
PRENDE ATTO che le parti prestano il loro consenso reciproco e l'autorizzazione per il rilascio e /o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.