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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/12/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1963/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1963/2023 promossa da: (C.F. , assistita dall'amministratrice di sostegno Avv. Parte_1 C.F._1
AN LB, con il patrocinio dell'avv. ROSA VECCHI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Lugo, corso Giuseppe Garibaldi n. 125
- ATTORE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI Parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 25.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 27.07.2023, in persona della sua Parte_1 amministratrice di sostegno avv. Stefania Balbi conveniva in giudizio Controparte_1
innanzi all'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con il convenuto a
[...] pagina 1 di 4 Lugo in data 30.11.2018, optando per il regime della separazione dei beni, che dall'unione coniugale non erano nati figli, che il marito, pur risultando tuttora residente nella casa familiare, sita a Lugo, frazione Passogatto (RA), via Buonacquisto Sinistra n. 1, si era allontanato da diversi anni, senza fare più ritorno e senza dare notizie di sé, che la sig.ra è attualmente sottoposta a procedura di Pt_1 amministrazione di sostegno essendo stata ritenuta incapace di provvedere in autonomia ai propri interessi patrimoniali e personali a causa di disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive in forza del decreto emesso in data 20.07.2020 nel procedimento iscritto al r.g.v.g. n. 1201/2020, che la stessa non svolge attività lavorativa e percepisce una pensione di inabilità pari attualmente alla somma mensile di euro 580,00. L'avv. Balbi, dopo aver dato atto di essere stata autorizzata a promuovere giudizio di separazione dal giudice tutelare, chiedeva al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “(d)ichiarare la separazione giudiziale dei coniugi ed Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati, come già di fatto vivono. Con piena vittoria di spese e compensi di causa”. Con decreto emesso in data 13.08.2023, il Presidente di Sezione fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 07.12.2023. In data 13.09.2023 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Nessuno si costituiva in giudizio per . Controparte_1
Il Giudice delegato, con ordinanza emessa in data 09.12.2025 a scioglimento della riserva assunta all'udienza dello 07.12.2023, dichiarava la contumacia di e rinviava Controparte_1 il processo per sentire personalmente la sig.ra all'udienza del 15.02.2024. Parte_1
Alla suddetta udienza, il Giudice delegato procedeva a sentire personalmente la sig.ra che Pt_1 confermava la volontà di separarsi e, dopo aver chiesto chiarimenti in ordine alle modalità di perfezionamento della notifica e, previa revoca implicita della contumacia già dichiarata, aver disposto la rinnovazione della medesima, all'udienza del 22.01.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Con successiva ordinanza emessa in data 30.01.2025 a revoca della precedente di rimessione della causa al Collegio assunta in udienza, il Giudice delegato, dopo aver verificato che la procura alle liti era stata rilasciata al difensore solo dall'amministratrice di sostegno e che il Giudice tutelare aveva conferito all'amministratrice di sostegno della sig.ra poteri di assistenza e non sostitutivi, Pt_1 assegnava a parte attrice ai sensi dell'art. 182 c.c. termine perentorio sino al 10.03.2025 per il deposito di procura alle liti rilasciata personalmente dalla sig.ra e rinviava il processo all'udienza del Pt_1
26.03.2025 di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Parte attrice depositava in data 04.03.2025 la procura alle liti rilasciata dalla sig.ra e in data Pt_1
25.03.2025 le note scritte in cui insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso. Con ordinanza emessa in data 26.07.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare, stante la prova della ritualità della rinnovazione della notifica, deve essere dichiarata la contumacia del sig.
[...]
Controparte_1
Sempre in via preliminare, si rileva come sia pacifica la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione alla domanda proposta.
pagina 2 di 4 L'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce, al primo comma, che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”. Tanto premesso in punto di diritto, si rileva come, nel caso di specie, è dato certo che l'attrice risieda nel territorio italiano e, considerando che l'ultima residenza comune dei coniugi era ubicata a Lugo, in applicazione del criterio di cui alla lett. a), n. ii), deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana. In ordine alla legge applicabile nella vertenza oggetto di causa, deve farsi richiamo al regolamento UE n. 1259/2010 cd. «Roma III», adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21.06.2012. L'art. 8 di tale regolamento stabilisce che, in mancanza di una scelta circa la legge applicabile da parte dei coniugi, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Ebbene, essendo il convenuto irreperibile, deve ritenersi applicabile la legge italiana in applicazione della lett. d). Nel merito, l'allontanamento del sig. dalla casa coniugale ormai da Controparte_1 anni con conseguente già intervenuta e perdurante separazione di fatto della coppia costituiscono elementi che comprovano come la convivenza sia divenuta intollerabile e sia cessata fra i coniugi ogni comunione spirituale e materiale. Sorregge tale convincimento il comportamento processuale del convenuto, il quale, pur regolarmente convenuto nel processo, non si è costituito in giudizio, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio. Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia. In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio, nonché della mancata opposizione da parte del convenuto, pur essendo la contumacia comportamento processualmente neutro, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa dalla sig.ra e dalla sua amministratrice di sostegno avv. Stefania Balbi nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
20.06.1972, e , nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio a Lugo (RA) il 30.11.2018, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 47, parte 1, dell'anno 2018;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lugo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 01.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1963/2023 promossa da: (C.F. , assistita dall'amministratrice di sostegno Avv. Parte_1 C.F._1
AN LB, con il patrocinio dell'avv. ROSA VECCHI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Lugo, corso Giuseppe Garibaldi n. 125
- ATTORE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI Parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 25.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 27.07.2023, in persona della sua Parte_1 amministratrice di sostegno avv. Stefania Balbi conveniva in giudizio Controparte_1
innanzi all'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con il convenuto a
[...] pagina 1 di 4 Lugo in data 30.11.2018, optando per il regime della separazione dei beni, che dall'unione coniugale non erano nati figli, che il marito, pur risultando tuttora residente nella casa familiare, sita a Lugo, frazione Passogatto (RA), via Buonacquisto Sinistra n. 1, si era allontanato da diversi anni, senza fare più ritorno e senza dare notizie di sé, che la sig.ra è attualmente sottoposta a procedura di Pt_1 amministrazione di sostegno essendo stata ritenuta incapace di provvedere in autonomia ai propri interessi patrimoniali e personali a causa di disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive in forza del decreto emesso in data 20.07.2020 nel procedimento iscritto al r.g.v.g. n. 1201/2020, che la stessa non svolge attività lavorativa e percepisce una pensione di inabilità pari attualmente alla somma mensile di euro 580,00. L'avv. Balbi, dopo aver dato atto di essere stata autorizzata a promuovere giudizio di separazione dal giudice tutelare, chiedeva al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “(d)ichiarare la separazione giudiziale dei coniugi ed Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati, come già di fatto vivono. Con piena vittoria di spese e compensi di causa”. Con decreto emesso in data 13.08.2023, il Presidente di Sezione fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 07.12.2023. In data 13.09.2023 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Nessuno si costituiva in giudizio per . Controparte_1
Il Giudice delegato, con ordinanza emessa in data 09.12.2025 a scioglimento della riserva assunta all'udienza dello 07.12.2023, dichiarava la contumacia di e rinviava Controparte_1 il processo per sentire personalmente la sig.ra all'udienza del 15.02.2024. Parte_1
Alla suddetta udienza, il Giudice delegato procedeva a sentire personalmente la sig.ra che Pt_1 confermava la volontà di separarsi e, dopo aver chiesto chiarimenti in ordine alle modalità di perfezionamento della notifica e, previa revoca implicita della contumacia già dichiarata, aver disposto la rinnovazione della medesima, all'udienza del 22.01.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Con successiva ordinanza emessa in data 30.01.2025 a revoca della precedente di rimessione della causa al Collegio assunta in udienza, il Giudice delegato, dopo aver verificato che la procura alle liti era stata rilasciata al difensore solo dall'amministratrice di sostegno e che il Giudice tutelare aveva conferito all'amministratrice di sostegno della sig.ra poteri di assistenza e non sostitutivi, Pt_1 assegnava a parte attrice ai sensi dell'art. 182 c.c. termine perentorio sino al 10.03.2025 per il deposito di procura alle liti rilasciata personalmente dalla sig.ra e rinviava il processo all'udienza del Pt_1
26.03.2025 di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Parte attrice depositava in data 04.03.2025 la procura alle liti rilasciata dalla sig.ra e in data Pt_1
25.03.2025 le note scritte in cui insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso. Con ordinanza emessa in data 26.07.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare, stante la prova della ritualità della rinnovazione della notifica, deve essere dichiarata la contumacia del sig.
[...]
Controparte_1
Sempre in via preliminare, si rileva come sia pacifica la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione alla domanda proposta.
pagina 2 di 4 L'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce, al primo comma, che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”. Tanto premesso in punto di diritto, si rileva come, nel caso di specie, è dato certo che l'attrice risieda nel territorio italiano e, considerando che l'ultima residenza comune dei coniugi era ubicata a Lugo, in applicazione del criterio di cui alla lett. a), n. ii), deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana. In ordine alla legge applicabile nella vertenza oggetto di causa, deve farsi richiamo al regolamento UE n. 1259/2010 cd. «Roma III», adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21.06.2012. L'art. 8 di tale regolamento stabilisce che, in mancanza di una scelta circa la legge applicabile da parte dei coniugi, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Ebbene, essendo il convenuto irreperibile, deve ritenersi applicabile la legge italiana in applicazione della lett. d). Nel merito, l'allontanamento del sig. dalla casa coniugale ormai da Controparte_1 anni con conseguente già intervenuta e perdurante separazione di fatto della coppia costituiscono elementi che comprovano come la convivenza sia divenuta intollerabile e sia cessata fra i coniugi ogni comunione spirituale e materiale. Sorregge tale convincimento il comportamento processuale del convenuto, il quale, pur regolarmente convenuto nel processo, non si è costituito in giudizio, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio. Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia. In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio, nonché della mancata opposizione da parte del convenuto, pur essendo la contumacia comportamento processualmente neutro, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa dalla sig.ra e dalla sua amministratrice di sostegno avv. Stefania Balbi nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
20.06.1972, e , nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio a Lugo (RA) il 30.11.2018, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 47, parte 1, dell'anno 2018;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lugo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 01.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
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