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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/10/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1263 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Nel ricorso promosso da:
nato il [...] a Parte_1 C.F._1
RI (AL) rappresentato e difeso da avv. DONDI ANNA presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Ricorrente contro
(CF: ), nata ad [...] il [...], e Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_2 C.F._3
08.07.2003, entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Maddalena Sciorati presso il cui studio in Alessandria, via Cesare Lombroso n.3 sono elettivamente domiciliati
Resistenti
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue: contraeva matrimonio con rito concordatario a Valenza (AL) con la Sig.ra l'atto Controparte_1
veniva trascritto nell'apposito registro Matrimoni di detto Comune al numero 3, part
2, serie A, dell'anno 2003; da detta relazione, il 08/07/2003, nasceva il figlio
[...]
oggi di anni 21, da entrambi riconosciuto;
in data 27/11/2008 i coniugi Parte_2
comparivano davanti al Tribunale di Alessandria e venivano autorizzati dal Presidente a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
con decreto del 29/01/2009 il Tribunale di Alessandria omologava la separazione consensuale tra i coniugi;
dalla data del 27/11/2008 i coniugi non hanno più ricostruito la convivenza;
neppure per brevi periodi, continuando a vivere ininterrottamente separati il ricorrente in Castellazzo OR (AL) VI BE
n. 56 e la moglie in Valenza (AL), Viale Manzoni n. 7; con ricorso ex art. 710 c.p.c. il sig. in data 29/04/2011 chiedeva una modifica degli accordi di separazione omologati Parte_1
dal Tribunale di Alessandria. Il Tribunale di Alessandria cosi disponeva "a parziale modifica delle condizioni di separazione vigenti tra le parti disponeva che decorrenza dalla data di deposito del ricorso, il sig. versi secondo le modalità già in atto la Parte_1 somma di € 350,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore ed € Pt_2
150,00 a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra , oltre Controparte_1
rivalutazione annuale in base agli indici
Istat" (doc. n. 2, ordinanza emessa a seguito del ricorso ex art. 710 c.p.c.); in data 07/05/2012 il ricorrente depositava il ricorso per lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
con sentenza del 13/04/2015 il Tribunale di Alessandria dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra il Sig. e la Sig. escludendo il mantenimento della Parte_1 CP_1
moglie a carico del marito per assenza dei presupposti ex lege e confermando il mantenimento per € 350,00 del figlio oltre alla partecipazione per il 50% alle spese Pt_2
straordinarie (doc. n. 3, sentenza di divorzio); il ricorrente non è attualmente titolare di alcun reddito, se non della pensione di invalidità del 100% (doc. n. 5, pensione di invalidità) e pertanto gli è preclusa ogni possibilità lavorativa;
evidenziava parte ricorrente che per gravissimi motivi di salute non era più in grado di adempiere alla prescrizione predetta nei confronti del figlio assegno che, per accordo tra i genitori, corrispondeva Pt_2
direttamente al figlio.
Sulla scorta di tale premessa rassegnava le seguenti conclusioni “ in parziale modifica di quanto disposto con il provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, revochi l'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'assegno di mantenimento al figlio
Si chiede di confermare le restanti disposizioni stabilite in sede di divorzio. Col Pt_2
favore delle spese e competenze in caso di opposizione”.
Si costituivano nel giudizio gli odierni resistenti i quali aderivano alla richiesta di parte ricorrente, rinunciando nel corso dell'udienza del 7 ottobre 2025 alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. ed al pagamento delle spese di costituzione.
Il Giudice tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Come è noto la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, per ottenere una modifica delle condizioni di divorzio, occorre un sostanziale mutamento delle condizioni economiche o personali del ricorrente. A tale proposito si è affermato che : “La revisione dell'assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale reddituale accertate” (Cass. Civ. Sez. I,
20.1.2020, n. 1119; in senso conforme Cass. Civ. n. 11177/2019 e n. 787/2017). In altra situazione si è ribadito che: “In materia di assegno di mantenimento, i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (Cass. Civ., 8.5.2008, n. 11488).
Nel caso concreto la parte convenuta ha riconosciuto le gravi ragioni di salute che giustificano la revoca dell'assegno di mantenimento ed ha aderito alla richiesta del ricorrente.
Da parte del Collegio si prende delle delle gravi condizioni di salute del ricorrente che gli precludono il pagamento di quanto stabilito in sede di divorzio in favore del figlio Pt_2
Le spese devono essere compensate fra le parti attesa la mancata opposizione di parte resistente alle richieste del ricorrente.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso ed in parziale modifica di quanto disposto con il provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 13/04/2015 del Tribunale di Alessandria, revoca l'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'assegno di mantenimento al figlio Pt_2
Conferma nel resto le disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Alessandria, camera di consiglio del 7 ottobre 2025
IL GIUDICE EST.
Dott. Giuseppe Bersani
IL PRESIDENTE Dott. Paolo Rampini