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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3975/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3975/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 28 gennaio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. MARTINE MENNA in sost. avv. TOMASSOLI FILIPPO per parte ricorrente
[...]
Parte_2
, per parte resistente , l'avv. FOCHERINI in sost. avv. MARESCA.
[...] CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 9
N. R.G. 3975/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3975/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. TOMASSOLI FILIPPO e dall'Avv. GARATTONI GIANFRANCESCO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MARESCA ARTURO e dall'Avv. CONTI MARCO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: contributo di solidarietà
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto in parte sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 9 1- Parte ricorrente ha agito in giudizio contro la
[...]
esponendo di essere iscritto e Controparte_2 titolare di pensione di vecchiaia dall'agosto 2015 2007 (cfr., doc. 6, fasc. resistente) e che la resistente avrebbe applicato nei suoi confronti una CP_2 trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, in forza dell'art. 22 del Regolamento della stessa approvato con D.M. n. 14.7.2004 e delle delibere n. 4 del 28.10.2008, del 27.6.2013 e n. 10 del 29.11.2017 dell'Assemblea di Delegati.
In particolare, la difesa del ricorrente eccepisce l'illegittimità delle trattenute, in quanto lesive di diritti quesiti, suscettibili di riduzione da parte di legge e non ad opera del regolamento o deliberazioni della cassa professionale.
In conseguenza di ciò chiedeva, previa declaratoria di illegittimità del contributo di solidarietà e del decreto e delle delibere impugnate, la condanna della resistente alla restituzione delle somme trattenute a tale Controparte_2 titolo, con inibitoria per il futuro
Si costituiva la Controparte_2 eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda e
[...]
l'inammissibilità della condanna per il futuro, in via pregiudiziale la prescrizione dei ratei richiesti in restituzione e, nel merito, contestando la domanda e insistendo per la conferma del proprio operato.
2- In via preliminare, non può essere condivisa l'eccezione di improcedibilità ai sensi dell'art. 443 c.p.c.
Sul punto, infatti, la norma richiamata è chiara nel prevedere al primo comma che «la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo», disponendo poi, al comma 2 che «se il giudice nella prima udienza di discussione rileva
l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il
pagina 3 di 9 giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa».
Dunque, la disposizione citata prevede espressamente la condizione di procedibilità, soltanto nel caso in cui il procedimento amministrativo sia prescritto da leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, mentre, nel caso di specie, vi è la carenza di una speciale disciplina di rango legislativo.
Peraltro, l'art. 57 del Regolamento unitario della (cfr., doc. 5, fasc. CP_2 resistente), che è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione solo nelle ipotesi di impugnazione delle delibere della Giunta Esecutiva e del Consiglio di
Amministrazione in prima istanza, oltre che per i provvedimenti del Direttore
Generale nelle materie a lui delegate e per impugnare le iscrizioni a ruolo.
Si tratta, quindi, di ipotesi diverse da quella oggetto del presente giudizio.
Sempre in via preliminare, invece, può essere accolta l'ulteriore eccezione in ordine alla non ammissibilità di una condanna in futuro a carico della resistente per inibire le trattenute oltre la data di iscrizione del ricorso.
Manca, infatti, l'interesse attuale e concreto, in quanto la pretesa si fonda su circostanze ancora non avvenute, in assenza di una specifica normativa che permetta una simile forma di condanna.
Dunque, deve essere dichiarata inammissibile la relativa domanda.
3- Nel merito, come anticipato, la domanda verte sull'accertamento dell'illegittimità del contributo di solidarietà che la ha trattenuto sui ratei CP_2 liquidati e maturati della pensione del ricorrente, in esecuzione dell'art. 22 del
Regolamento di disciplina del regime previdenziale (cfr., doc. 2, fasc. resistente), per il quinquennio 2004/2008, successivamente prorogato, con Delibere dell'Assemblea dei Delegati, per gli ulteriori quinquenni 1fino al dicembre 2023
(cfr., doc. 4, fasc. resistente).
Sul punto, si è formato negli anni un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, iniziato col censurare la condotta della che CP_2 intaccava pensioni maturate e riconosciute antecedentemente al 2004, sul pagina 4 di 9 presupposto fondamentale che l'Ente previdenziale privato non potesse pregiudicare, senza un substrato normativo, emolumenti già entrati nel patrimonio del titolare.
Come correttamente evidenziato dalla difesa della parte resistente, dopo il
2006, in realtà, la carenza normativa posta alla base delle pronunce di legittimità,
è stata sanata, con la conseguenza che, applicando i medesimi principi di diritto espressi dalla Suprema Corte (fin da SS.UU. n. 17745/2015), almeno per le pensioni maturate e attribuite successivamente, si rientrerebbe nel potere di adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine attribuiti per Legge agli Enti previdenziali.
Da ciò ne deriverebbe che tutte le ulteriori pronunce (tra le tante, Cass. sez.
L. n. 19711/2017, Cass. sez. L. n. 31875/2018, Cass. sez. L. n. 423/2019), cadrebbero nell'equivoco di utilizzare un parametro di legittimità non più attuale.
4- In realtà, non tutte le pronunce successive hanno trascurato il mutato quadro normativo, pervenendo, in ogni modo, alla conferma del precedente orientamento (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 07/02/2023, n. 3683: «Gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione Controparte_2 dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti sono incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore»)
e ciò non per miopia, o superficialità, ma, piuttosto, a seguito del fatto che il punto di valutazione si è progressivamente spostato e specificato attorno alla natura e al ruolo del contributo di solidarietà, così come disciplinato dalla normativa di settore.
pagina 5 di 9 Nello specifico, già con la pronuncia della Suprema Corte n. 603 del 2019, è stata confermata l'estraneità del contributo oggetto del presente giudizio, per sua natura e funzione, «ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata», richiamando sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2016 che,
«nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma
486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi della Cost., art. 23, avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale» (così Cass. civile, n. 3683/2023 citata).
La valutazione non muta anche ponendo l'attenzione sull'art. 1 comma 488 della legge n. 147 del 2013, qualificata come di interpretazione autentica, secondo il quale «L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare
l'equilibrio finanziario di lungo termine».
Infatti, contrariamente a quanto rilevato dalla Nazionale resistente, CP_2
«la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo» (cfr. Cass.
n. 6702 del 2016, ord. n. 7568 del 2017).
5- In definitiva, secondo la giurisprudenza di legittimità, che in questa sede si ritiene di condividere, la norma introdotta con la L. 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 763, concerne provvedimenti che incidono sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti, ma non certo materie che esulano dai poteri delle Casse.
pagina 6 di 9 E tra questi poteri non può che rientrare il contributo di solidarietà oggetto della presente controversia, che certo non si pone come un criterio diretto di determinazione del trattamento pensionistico, costituendo, piuttosto, un vero e proprio prelievo, che, come tale, avrebbe potuto essere introdotto solo dal legislatore.
6- Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla resistente, la stessa non può essere condivisa. Controparte_2
Infatti, tanto l'art. 2948 n. 4 cod. civ., che assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori, quanto l'art. 129, primo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non riscossa con decorrenza dalla loro scadenza e l'art. l'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986 (dettato dal Legislatore con specifico riferimento alla secondo il quale «Con il decorso di Controparte_2 cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della »), devono presupporre CP_2 la liquidità e la esigibilità del credito.
Un credito, in altre parole, che, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore per la riscossione.
Ne deriva il principio generale che nel caso, come quello che ci occupa, in cui sia contestata l'esatta entità della prestazione, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale, ma l'ordinaria prescrizione decennale, «quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, ne' messa a disposizione» (cfr. Cass. 9 febbraio 2016 n. 2563).
In sostanza, «La ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo CP_2 che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con
l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale» (cfr., Cass. S.L. sent. n. 31527/2022).
pagina 7 di 9 Deve dunque applicarsi il generale termine di prescrizione decennale ed entro tale limite (ovvero da dicembre 2014) la deve essere condannata alla CP_2 restituzione di quanto trattenuto a titolo di contributo di solidarietà, dunque in riferimento a tutte le somme richieste, decorrendo il trattamento da agosto 2015.
Del pari infondata è l'eccezione di carenza di allegazioni in ordine alla dimostrazione della decorrenza del trattamento pensionistico e dell'effettività della trattenuta operata.
Infatti, la documentazione in atti (doc. 1, fasc. ricorrente), indica la decorrenza della pensione, mentre la circostanza dell'avvenuto prelievo o meno non rileva, da un lato perché parte resistente non ha contestato di aver operato le trattenute (anzi, ha portato avanti una ricostruzione in termini di legittimità delle stesse), dall'altro lato la condanna sarà generica e riferibile alle trattenute effettuate a tale titolo nei limiti della prescrizione, dunque il problema si sposterà in sede esecutiva.
7- Le spese di lite al contrario, possono essere interamente compensate, alla luce della particolarità della questione affrontata, della presenza di precedenti contrastanti, dell'inammissibilità di una delle domande e del fatto che, in ogni modo, l'oggetto del contendere era un contributo a carattere di solidarietà, rispetto al quale, probabilmente, a volte potrebbe essere moralmente positivo un contenutissimo sacrificio economico.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accertata l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato sui ratei della pensione del ricorrente, condanna parte resistente alla restituzione a favore del ricorrente delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà effettuate sui ratei della pensione, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo;
pagina 8 di 9 B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bologna il 28/01/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3975/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 28 gennaio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. MARTINE MENNA in sost. avv. TOMASSOLI FILIPPO per parte ricorrente
[...]
Parte_2
, per parte resistente , l'avv. FOCHERINI in sost. avv. MARESCA.
[...] CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 9
N. R.G. 3975/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3975/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. TOMASSOLI FILIPPO e dall'Avv. GARATTONI GIANFRANCESCO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MARESCA ARTURO e dall'Avv. CONTI MARCO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: contributo di solidarietà
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto in parte sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 9 1- Parte ricorrente ha agito in giudizio contro la
[...]
esponendo di essere iscritto e Controparte_2 titolare di pensione di vecchiaia dall'agosto 2015 2007 (cfr., doc. 6, fasc. resistente) e che la resistente avrebbe applicato nei suoi confronti una CP_2 trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, in forza dell'art. 22 del Regolamento della stessa approvato con D.M. n. 14.7.2004 e delle delibere n. 4 del 28.10.2008, del 27.6.2013 e n. 10 del 29.11.2017 dell'Assemblea di Delegati.
In particolare, la difesa del ricorrente eccepisce l'illegittimità delle trattenute, in quanto lesive di diritti quesiti, suscettibili di riduzione da parte di legge e non ad opera del regolamento o deliberazioni della cassa professionale.
In conseguenza di ciò chiedeva, previa declaratoria di illegittimità del contributo di solidarietà e del decreto e delle delibere impugnate, la condanna della resistente alla restituzione delle somme trattenute a tale Controparte_2 titolo, con inibitoria per il futuro
Si costituiva la Controparte_2 eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda e
[...]
l'inammissibilità della condanna per il futuro, in via pregiudiziale la prescrizione dei ratei richiesti in restituzione e, nel merito, contestando la domanda e insistendo per la conferma del proprio operato.
2- In via preliminare, non può essere condivisa l'eccezione di improcedibilità ai sensi dell'art. 443 c.p.c.
Sul punto, infatti, la norma richiamata è chiara nel prevedere al primo comma che «la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo», disponendo poi, al comma 2 che «se il giudice nella prima udienza di discussione rileva
l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il
pagina 3 di 9 giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa».
Dunque, la disposizione citata prevede espressamente la condizione di procedibilità, soltanto nel caso in cui il procedimento amministrativo sia prescritto da leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, mentre, nel caso di specie, vi è la carenza di una speciale disciplina di rango legislativo.
Peraltro, l'art. 57 del Regolamento unitario della (cfr., doc. 5, fasc. CP_2 resistente), che è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione solo nelle ipotesi di impugnazione delle delibere della Giunta Esecutiva e del Consiglio di
Amministrazione in prima istanza, oltre che per i provvedimenti del Direttore
Generale nelle materie a lui delegate e per impugnare le iscrizioni a ruolo.
Si tratta, quindi, di ipotesi diverse da quella oggetto del presente giudizio.
Sempre in via preliminare, invece, può essere accolta l'ulteriore eccezione in ordine alla non ammissibilità di una condanna in futuro a carico della resistente per inibire le trattenute oltre la data di iscrizione del ricorso.
Manca, infatti, l'interesse attuale e concreto, in quanto la pretesa si fonda su circostanze ancora non avvenute, in assenza di una specifica normativa che permetta una simile forma di condanna.
Dunque, deve essere dichiarata inammissibile la relativa domanda.
3- Nel merito, come anticipato, la domanda verte sull'accertamento dell'illegittimità del contributo di solidarietà che la ha trattenuto sui ratei CP_2 liquidati e maturati della pensione del ricorrente, in esecuzione dell'art. 22 del
Regolamento di disciplina del regime previdenziale (cfr., doc. 2, fasc. resistente), per il quinquennio 2004/2008, successivamente prorogato, con Delibere dell'Assemblea dei Delegati, per gli ulteriori quinquenni 1fino al dicembre 2023
(cfr., doc. 4, fasc. resistente).
Sul punto, si è formato negli anni un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, iniziato col censurare la condotta della che CP_2 intaccava pensioni maturate e riconosciute antecedentemente al 2004, sul pagina 4 di 9 presupposto fondamentale che l'Ente previdenziale privato non potesse pregiudicare, senza un substrato normativo, emolumenti già entrati nel patrimonio del titolare.
Come correttamente evidenziato dalla difesa della parte resistente, dopo il
2006, in realtà, la carenza normativa posta alla base delle pronunce di legittimità,
è stata sanata, con la conseguenza che, applicando i medesimi principi di diritto espressi dalla Suprema Corte (fin da SS.UU. n. 17745/2015), almeno per le pensioni maturate e attribuite successivamente, si rientrerebbe nel potere di adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine attribuiti per Legge agli Enti previdenziali.
Da ciò ne deriverebbe che tutte le ulteriori pronunce (tra le tante, Cass. sez.
L. n. 19711/2017, Cass. sez. L. n. 31875/2018, Cass. sez. L. n. 423/2019), cadrebbero nell'equivoco di utilizzare un parametro di legittimità non più attuale.
4- In realtà, non tutte le pronunce successive hanno trascurato il mutato quadro normativo, pervenendo, in ogni modo, alla conferma del precedente orientamento (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 07/02/2023, n. 3683: «Gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione Controparte_2 dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti sono incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore»)
e ciò non per miopia, o superficialità, ma, piuttosto, a seguito del fatto che il punto di valutazione si è progressivamente spostato e specificato attorno alla natura e al ruolo del contributo di solidarietà, così come disciplinato dalla normativa di settore.
pagina 5 di 9 Nello specifico, già con la pronuncia della Suprema Corte n. 603 del 2019, è stata confermata l'estraneità del contributo oggetto del presente giudizio, per sua natura e funzione, «ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata», richiamando sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2016 che,
«nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma
486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi della Cost., art. 23, avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale» (così Cass. civile, n. 3683/2023 citata).
La valutazione non muta anche ponendo l'attenzione sull'art. 1 comma 488 della legge n. 147 del 2013, qualificata come di interpretazione autentica, secondo il quale «L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare
l'equilibrio finanziario di lungo termine».
Infatti, contrariamente a quanto rilevato dalla Nazionale resistente, CP_2
«la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo» (cfr. Cass.
n. 6702 del 2016, ord. n. 7568 del 2017).
5- In definitiva, secondo la giurisprudenza di legittimità, che in questa sede si ritiene di condividere, la norma introdotta con la L. 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 763, concerne provvedimenti che incidono sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti, ma non certo materie che esulano dai poteri delle Casse.
pagina 6 di 9 E tra questi poteri non può che rientrare il contributo di solidarietà oggetto della presente controversia, che certo non si pone come un criterio diretto di determinazione del trattamento pensionistico, costituendo, piuttosto, un vero e proprio prelievo, che, come tale, avrebbe potuto essere introdotto solo dal legislatore.
6- Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla resistente, la stessa non può essere condivisa. Controparte_2
Infatti, tanto l'art. 2948 n. 4 cod. civ., che assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori, quanto l'art. 129, primo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non riscossa con decorrenza dalla loro scadenza e l'art. l'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986 (dettato dal Legislatore con specifico riferimento alla secondo il quale «Con il decorso di Controparte_2 cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della »), devono presupporre CP_2 la liquidità e la esigibilità del credito.
Un credito, in altre parole, che, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore per la riscossione.
Ne deriva il principio generale che nel caso, come quello che ci occupa, in cui sia contestata l'esatta entità della prestazione, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale, ma l'ordinaria prescrizione decennale, «quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, ne' messa a disposizione» (cfr. Cass. 9 febbraio 2016 n. 2563).
In sostanza, «La ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo CP_2 che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con
l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale» (cfr., Cass. S.L. sent. n. 31527/2022).
pagina 7 di 9 Deve dunque applicarsi il generale termine di prescrizione decennale ed entro tale limite (ovvero da dicembre 2014) la deve essere condannata alla CP_2 restituzione di quanto trattenuto a titolo di contributo di solidarietà, dunque in riferimento a tutte le somme richieste, decorrendo il trattamento da agosto 2015.
Del pari infondata è l'eccezione di carenza di allegazioni in ordine alla dimostrazione della decorrenza del trattamento pensionistico e dell'effettività della trattenuta operata.
Infatti, la documentazione in atti (doc. 1, fasc. ricorrente), indica la decorrenza della pensione, mentre la circostanza dell'avvenuto prelievo o meno non rileva, da un lato perché parte resistente non ha contestato di aver operato le trattenute (anzi, ha portato avanti una ricostruzione in termini di legittimità delle stesse), dall'altro lato la condanna sarà generica e riferibile alle trattenute effettuate a tale titolo nei limiti della prescrizione, dunque il problema si sposterà in sede esecutiva.
7- Le spese di lite al contrario, possono essere interamente compensate, alla luce della particolarità della questione affrontata, della presenza di precedenti contrastanti, dell'inammissibilità di una delle domande e del fatto che, in ogni modo, l'oggetto del contendere era un contributo a carattere di solidarietà, rispetto al quale, probabilmente, a volte potrebbe essere moralmente positivo un contenutissimo sacrificio economico.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accertata l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato sui ratei della pensione del ricorrente, condanna parte resistente alla restituzione a favore del ricorrente delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà effettuate sui ratei della pensione, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo;
pagina 8 di 9 B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bologna il 28/01/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 9 di 9