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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/06/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
R.G. N° 713/2020 REPUBBLICA ITALIANA
Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N°________
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati: Rep. N°
________
1) dott. Filippo Labellarte Presidente OGGETTO:
assicurazione
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere contro i danni
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente -------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso l'ordinanza del 12 Aprile 2020 ex-art. 702 ter c.p.c., comunicata dalla cancelleria in data 21 Maggio 2020 del Tribunale di Bari,
emessa nell'ambito del procedimento sommario di cognizione iscritto al numero RG r.g.
8595/2019;
tra rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Di Venere in forza di procura Parte_1
a margine del ricorso ex art. 702 c.p.c.;
e
La rappresentata e difesa dall'avv. Nuri Venturelli NTroparte_1
in forza di procura su foglio separato;
- appellata -
* * * * * *
All'udienza collegiale del 03.11.2023 la causa è passata in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:---------------------------------------------
per l'appellante: riformare l'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio ex art. 702 bis, avente n. R.G. 8595/2019, nella parte in cui ha condannato il sig. Parte_1
1 al pagamento delle spese del giudizio in favore della;
con NTroparte_1
vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore dei difensore anticipatari;
per l'appellata: rigettare l'appello e condannare alle spese l'appellante;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 e segg. notificato in data 16.11.2019 conveniva in Parte_1
NT giudizio la , la la er sentir condannare la sola NTroparte_2 CP_3
al pagamento, in proprio favore, dell'importo di € 956.800,00 oltre interessi, CP_4
rivalutazione monetaria e spese legali per aver riportato il 08.03.2015 in una caduta, mentre
NT partecipava quale tesserato lla gara ciclistica denominata NTroparte_5
NT
”, organizzata dalla una invalidità permanente in misura non
[...]
inferiore al 60%, come accertato dal proprio consulente di parte.
Con memoria del 2.1.2020, si costituiva in giudizio la NTroparte_1
rilevando che nessuna domanda era stata spiegata dall'attore nei propri confronti chiedendo la estromissione per assoluta carenza di legittimazione passiva in quanto non era stata in alcun modo partecipe alla organizzazione o gestione della manifestazione nel corso della quale sarebbe avvenuto l'incidente.
Inoltre sarebbe stata estranea alla procedura di liquidazione degli indennizzi degli assicurati limitandosi ad aver stipulato in data 14.12.2014 con la compagnia di assicurazioni la CP_2
polizza infortuni cumulativa a garanzia degli infortuni riportati dai propri tesserati.
Si costituiva in giudizio la Compagnia di Assicurazione eccependo il difetto di CP_2
giurisdizione del Tribunale adito, mentre il ricorrente insisteva nelle proprie domande, non
NT consentendo all'estromissione della he aderiva all'eccezione di difetto di giurisdizione.
Con ordinanza del 12.4.2020 il Giudice dichiarava improponibile la domanda di per Pt_1
violazione della clausole compromissorie condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio alle parti convenute e costituite in causa.
Con atto di citazione di appello ha impugnato la sentenza di primo grado Parte_1
limitatamente alle disposizione di condanna al pagamento delle spese processuali a suo
2 NT carico ed in favore della in quanto non aveva proposto nei confronti dell'odierna appellata nel giudizio di primo grado alcuna domanda di condanna.
NT Si è costituito in giudizio la hiedendo il rigetto dell'appello.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di gravame, ha impugnato la sentenza di 1° grado nella Parte_1
parte in cui il giudice di primo grado ha emesso il provvedimento di condanna nei suoi confronti al pagamento delle spese del giudizio anche in favore della NTroparte_1
, in quanto non aveva proposto alcuna specifica domanda giudiziale nei confronti del
[...]
predetto ente, limitandosi a notificare al medesimo l'atto introduttivo del giudizio di 1° grado al fine di metterlo a conoscenza dell'iniziativa intrapresa nella sua qualità di contraente del contratto di assicurazione con la in favore dei terzi beneficiari del NTroparte_6
contratto.
Il motivo di gravame è infondato.
Il giudice Tribunale di Bari nel disporre la condanna di al rimborso delle spese di Pt_1
giudizio anche nei confronti della chiamata ha correttamente NTroparte_1
applicato il disposto dell'art. 91 c.p.c. che prevede la condanna alle spese del giudizio a carico della parte soccombente.
La regola generale fissata dall'art. 91 c.p.c., secondo cui “chi perde paga” ha la funzione di garantire l'effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.) nel senso che non può essere posta a carico della parte vittoriosa gli oneri economici del giudizio poiché subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto.
Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale (Cass.civ. sez. VI ord. 24/03/2015 n. 5842) ovvero costrigendo una delle parti a sostenere i costi di una inutile difesa, come in questo caso.
3 Il Giudice di primo grado accogliendo l'eccezione proposta dalla Compagnia assicuratrice di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione ha condannato il ricorrente al
NT pagamento delle spese di lite anche in favore della quale ente chiamato inutilmente in causa e nei cui confronti il ricorrente, peraltro, non aveva neppure aderito alla estromissione dalla causa.
Ciò vuol dire, che non sussistono i presupposti per ritenere integrate quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione, anche parziale, delle relative spese in
NT quanto non residua alcuna condotta negoziale o processuale della isognevole di essere stigmatizzata tramite compensazione.
Al riguardo, non risulta idonea ad incidere su tale valutazione la circostanza che non sia stata
NT proposta alcuna domanda specifica nei confronti della in quanto la inutile chiamata in causa ha certamente comportato il legittimo esercizio del diritto di difesa attraverso l'attività
defensionale in giudizio, che non può, in assenza di indici di abuso del processo o mala fede,
per ciò solo, costituire ragione grave ed eccezionale fondante la compensazione, in quanto la soccombenza non va riferita all'espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio,
ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo per il convenuto.
Anche la regolazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La regolamentazione delle spese va operata in base al principio della soccombenza, tenuto conto dell'esito della lite, e liquidate come in dispositivo, con riferimento al D.M. 55/2014,
avuto riguardo al valore della causa che nel caso in questione sono le spese di lite (1.100-
5200).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso avverso l'ordinanza del 12 Aprile 2020 ex- Parte_1
art. 702 ter c.p.c., comunicata dalla cancelleria in data 21 Maggio 2020 del Tribunale di Bari,
4 così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di Parte_1
giudizio in favore dell'appellata che liquida in Euro 2000 per compensi oltre alle spese generali, Cap ed IVa;
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti, ex L.228/2012, per l'imposizione, a carico di il pagamento di un importo pari al contributo unificato già versato all'atto Parte_1
dell'iscrizione a ruolo della causa di appello.
Così deciso in Bari nella videoconferenza del 25.02.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte
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