Art. 13. (Norme abrogate ed entrata in vigore) 1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:
a) la legge 1° marzo 1975, n. 47 , recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;
b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 , recante misure urgenti per la protezione civile.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
a) la legge 1° marzo 1975, n. 47 , recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;
b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 , recante misure urgenti per la protezione civile.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.