Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/02/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1981/2024 rg
TRA
(avv. Maurizio Romano) – -ricorrente Parte_1
- (avv. Christian D'Ambrosio) -resistenti Controparte_1 Parte_2
MOTIVAZIONE esaminati gli atti, l'allegata documentazione;
viste le conclusioni articolate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 14-2-2025;
premesso che: con ricorso del 28-2-2024 , a modifica di quanto statuito con sentenza di questo Parte_1
Tribunale depositata il 5-9-2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio con
[...]
, ha richiesto ex art.473bis n. 29 c.p.c. la revoca o quanto meno riduzione dell'assegno di CP_1 concorso al mantenimento della figlia nata il [...]) stabilito in sede di Parte_2 trasformazione del giudizio di divorzio, in euro 350 oltre spese straordinarie al 50%, il tutto con vittoria di spese di lite;
il ricorrente ha allegato a sostegno: il peggioramento delle proprie condizioni economiche in quanto pur essendo egli ingegnere ed affermato professionista alle dipendenze con elevata qualifica dello stabilimento siderurgico jonico, si era visto ridurre lo stipendio da luglio 2023 ad appena € 1100 mensili a causa del collocamento in CIGS;
aveva poi costituito un nuovo stabile
la figlia pur Parte_2
avendo quasi raggiunto il trentesimo anno di età ed essendo iscritta da molti anni presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari non aveva mai dimostrato alcuna collaborazione nel mostrare i propri progressi universitari;
inoltre la figlia aveva migliorato le proprie Parte_2
condizioni economiche essendo donataria di un terreno da parte del padre e dell'immobile in Taranto alla via Rizzo attualmente abitato dalla medesima e dalla madre con il nuovo compagno di quest'ultima;
considerato che
e si sono costituite chiedendo il rigetto della Controparte_1 Parte_2
domanda con vittoria di spese di lite e condanna del ricorrente al risarcimento del danno ex art.96
c.p.c.; hanno evidenziato non esservi prova dei presupposti della chiesta revoca o riduzione;
ritenuto che
già l'art.9 della legge 898-1970(ed ora l'art.473bis 29 c.p.c.) subordinava,con principio tuttora valido, alla sopravvenienza di giustificati motivi, dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge;
secondo la giurisprudenza il sopraggiungere di un giustificato motivo deve intendersi come fatto nuovo sopravvenuto, modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge o del figlio (cfr., ex multis,
Cass. 13-1-2017 n. 787; Cass. 30-4-2015 n. 8839; Cass. 20-6-2014 n. 14143; Cass. 19-3-2014 n.
6289) non essendo consentito, nel giudizio in questione, addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento di divorzio e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. art. 2909 c.c.; cfr., ex multis, Cass. 3-2-2017 n. 2953; Cass. 2-5-
2007 n. 10133);inoltre è stato precisato che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene esclusivamente agli elementi di fatto, e rappresenta il presupposto preliminare che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, senza che abbiano rilievo, per sé soli, mutamenti di giurisprudenza (Cassazione civile, sez. I, 20/1/2020, n.
1119); considerato in primo luogo che deve ribadirsi l'inammissibilità o comunque irrilevanza delle richieste istruttorie articolate nel ricorso introduttivo,in quanto la prova testimoniale non è stata articolata per capitoli separati e specifici, mentre l'ordine di esibizione di documentazione universitaria appare non indispensabile a fronte della produzione effettuata dalla parte resistente in ordine al percorso universitario di Parte_2
considerato che il ricorrente non ha dato prova di una sostanziosa e stabile modifica in pejus delle proprie condizioni reddituali rispetto dall'epoca del divorzio trasformato in congiunto ,risalente ad epoca piuttosto recente (accordo del luglio 2023), il quale stabiliva l'assegno di concorso al mantenimento della figlia in € 350 oltre al 50% delle spese straordinarie;
in particolare egli Parte_2 non ha depositato tutta la documentazione prescritta dall'art.473bis.12 comma 3 c.p.c.( in specie documentazione bancaria, la dichiarazione fiscale relativa all'anno 2021, quella relativa alla titolarità di beni mobili registrati) ,richiamata dall'art.473bis.29 c.p.c. da allegarsi in caso di domanda avente contenuto economico;
non vi è quindi possibilità di istituire un raffronto tra la complessiva situazione economica dell'obbligato esistente al momento dell'ultima disciplina del mantenimento del luglio
2023, e quella esistente alla proposizione della domanda qui in esame;
non vi è in particolare prova che l'ammissione al trattamento di CIGS abbia avuto luogo ininterrottamente da luglio 2023 all'attualità e che ciò abbia condotto ad una stabile e continuativa decurtazione della retribuzione nella misura indicata(sono stati prodotti fogli paga e cartellini presenze per i mesi da febbraio ad aprile 2024 e comunicazioni di ammissione a CIGS per periodi di alcuni giorni); in ogni caso non sono stati prodotti documenti retributivi relativi al periodo precedente l'accordo di divorzio al fine di stabilire se la decurtazione documentata per alcuni mesi del 2024 costituisse effettivamente novità rispetto alla situazione antecedente;
risulta poi dal raffronto tra imponibile 2023(euro 27543), e reddito imponibile 2022( euro 31489), una differenza non elevata e non tale da comportare sostanziale modifica delle condizioni economiche;
non è stata documentata la situazione di convivenza con nuovo nucleo familiare e comunque l'obbligo di farsi carico, ed in quale misura dei suoi componenti;
rilevato inoltre che non può predicarsi miglioramento reddituale della figlia per Parte_2 effetto degli acquisti immobiliari allegati ,in quanto quello dell'immobile alla via Rizzo in Taranto riguarderebbe la sola nuda proprietà essendone l'usufrutto riservato alla madre, e risalirebbe ad atto notarile dell'1-12-2021,evento precedente gli accordi di divorzio, mentre quello derivante dalla donazione di una metà ciascuno di un terreno seminativo da parte dei genitori riguarda un cespite di limitata estensione, e che peraltro presuntivamente richiederebbe capitali per il suo sfruttamento economico con la coltivazione;
ritenuto ancora che non può dirsi venuto meno l'obbligo paterno di mantenimento per effetto della ancora non conclusa carriera universitaria della figlia che di recente ha compiuto trent'anni; Parte_2
in disparte la considerazione che tale situazione non ha impedito al padre di riconoscerle il mantenimento ancora nel luglio 2023, allorchè ne aveva quasi ventinove, è da rilevare che comunque la stessa resistente ha dimostrato documentalmente di frequentare ancora attualmente le lezioni del corso di laurea in medicina e chirurgia, di avere sostenuto un buon numero di esami, e di sostenere con una certa regolarità esami ancora in tempo recente, sicchè, sia pure a fronte di non particolare speditezza nel corso di studi, peraltro da rapportare alla difficoltà della materia, non può predicarsi sicura negligenza ed inerzia da parte della figlia beneficiaria del mantenimento nel fare quanto necessario per procurarsi un titolo di studio conforme alle aspirazioni e necessario per l'ingresso nel mondo del lavoro;
ritenuto pertanto che il ricorso non possa essere accolto e che le spese seguano la soccombenza, mentre non ricorrono le condizioni per considerare la lite temeraria con conseguente obbligo risarcitorio ex art.96 c.p.c. ;
PTM rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2000 per compensi, oltre rfsg al 15% Parte_3
iva e cap in misura di legge, da distrarsi per l'avv. Christian D'Ambrosio,dichiaratosi anticipatario..
Taranto, 14.2.2025 Il Presidente dott.Marcello Maggi