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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34761/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 34761/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. NASO DOMENICO ricorrente contro
Controparte_1
Funzionario Avv. CAVALLO ALESSIA resistente
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 3.11.2023 espone: Parte_1
di essere una docente inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di
Roma, valide per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, nella seconda fascia per la classe di concorso
A018 in posizione 3353 con 42 punti e in prima fascia B per la classe di concorso ADSS con lo stesso punteggio;
di avere presentato, in fase di domanda, l'elenco delle scuole cui preferiva essere assegnata;
di non essere stata selezionata nel primo turno in cui venivano nominati, per la sua stessa classe di concorso, docenti presso sedi diverse da quelle indicate nella propria domanda, mentre nel secondo turno si vedeva preferita nella nomina per spezzone di 9 ore presso il dalla Controparte_2
professoressa con 41,5 punti, così come nel terzo e nel quarto turno si Persona_1
vedeva preferita da docenti con punteggio inferiore al proprio;
Lamenta, quindi, che la propria esclusione dai successivi turni di nomina costituisce violazione dell'art. 12 comma 4 della Ordinanza Ministeriale cit., la quale qualifica come “rinuncia, limitatamente
pagina 1 di 3 alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”, dizione che non autorizza il a considerare l'aspirante rimasto privo di incarico nel CP_1
proprio turno di nomine per non aver espresso preferenze per posti risultati disponibili ad essere saltato nel successivo turno di nomine con il risultato di individuare come legittimati ad ottenere gli incarichi docenti in possesso di un punteggio più basso.
Deduce altresì di avere diritto al risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente alle retribuzioni non percepite, quantificate in € 16.702,18, nonché al risarcimento del danno in forma specifica corrispondente ai 12 punti, che avrebbe ottenuto con uno degli incarichi sino al termine delle attività didattiche nella sua specifica classe di concorso assegnati ai docenti con punteggio inferiore al proprio.
2.- Il convenuto, costituitosi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso, evidenziando, tra CP_1
l'altro, che la ricorrente, in base alle graduatorie di istituto, ha comunque ottenuto un incarico per il sostegno dal 2.10.23 al 30.6.24 dapprima presso l'istituto Caravaggio e poi presso l'istituto Arangio
Ruiz.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- La domanda non può trovare accoglimento e va rigettata.
In primo luogo, perché parte ricorrente non ha indicato quali incarichi, tra quelli per i quali ella ha espresso preferenza, sono stati assegnati a docenti con punteggio inferiore al proprio, avendo menzionato unicamente l'assegnazione dell'incarico per spezzone di 9 ore presso il Controparte_2
, che non è presente tra le preferenze espresse dalla ricorrente medesima.
[...]
In secondo luogo, anche se la ricorrente avesse dimostrato che gli incarichi per i quali ha espresso preferenza sono stati assegnati nel corso dei bollettini successivi al primo a docenti con punteggio inferiore al proprio, comunque dallo stato matricolare si evince che la ricorrente medesima nell'anno scolastico 2023/2024 ha comunque ottenuto due incarichi per il sostegno ad orario completo dal
17.10.23 al 20.10.23 presso l'istituto Caravaggio e dal 24.10.23 30.6.24 presso l'istituto Arangio Ruiz.
Il che esclude i danni lamentati per asserita mancata maturazione di 12 punti derivanti dalle supplenze superiori a 266 giorni e per le retribuzioni asseritamente perse per la mancata stipulazione di un contratto annuale.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede: rigetta il ricorso;
pagina 2 di 3 condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, CP_1 liquidate in € 2100,00, oltre accessori di legge.
Roma, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 34761/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. NASO DOMENICO ricorrente contro
Controparte_1
Funzionario Avv. CAVALLO ALESSIA resistente
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 3.11.2023 espone: Parte_1
di essere una docente inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di
Roma, valide per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, nella seconda fascia per la classe di concorso
A018 in posizione 3353 con 42 punti e in prima fascia B per la classe di concorso ADSS con lo stesso punteggio;
di avere presentato, in fase di domanda, l'elenco delle scuole cui preferiva essere assegnata;
di non essere stata selezionata nel primo turno in cui venivano nominati, per la sua stessa classe di concorso, docenti presso sedi diverse da quelle indicate nella propria domanda, mentre nel secondo turno si vedeva preferita nella nomina per spezzone di 9 ore presso il dalla Controparte_2
professoressa con 41,5 punti, così come nel terzo e nel quarto turno si Persona_1
vedeva preferita da docenti con punteggio inferiore al proprio;
Lamenta, quindi, che la propria esclusione dai successivi turni di nomina costituisce violazione dell'art. 12 comma 4 della Ordinanza Ministeriale cit., la quale qualifica come “rinuncia, limitatamente
pagina 1 di 3 alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”, dizione che non autorizza il a considerare l'aspirante rimasto privo di incarico nel CP_1
proprio turno di nomine per non aver espresso preferenze per posti risultati disponibili ad essere saltato nel successivo turno di nomine con il risultato di individuare come legittimati ad ottenere gli incarichi docenti in possesso di un punteggio più basso.
Deduce altresì di avere diritto al risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente alle retribuzioni non percepite, quantificate in € 16.702,18, nonché al risarcimento del danno in forma specifica corrispondente ai 12 punti, che avrebbe ottenuto con uno degli incarichi sino al termine delle attività didattiche nella sua specifica classe di concorso assegnati ai docenti con punteggio inferiore al proprio.
2.- Il convenuto, costituitosi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso, evidenziando, tra CP_1
l'altro, che la ricorrente, in base alle graduatorie di istituto, ha comunque ottenuto un incarico per il sostegno dal 2.10.23 al 30.6.24 dapprima presso l'istituto Caravaggio e poi presso l'istituto Arangio
Ruiz.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- La domanda non può trovare accoglimento e va rigettata.
In primo luogo, perché parte ricorrente non ha indicato quali incarichi, tra quelli per i quali ella ha espresso preferenza, sono stati assegnati a docenti con punteggio inferiore al proprio, avendo menzionato unicamente l'assegnazione dell'incarico per spezzone di 9 ore presso il Controparte_2
, che non è presente tra le preferenze espresse dalla ricorrente medesima.
[...]
In secondo luogo, anche se la ricorrente avesse dimostrato che gli incarichi per i quali ha espresso preferenza sono stati assegnati nel corso dei bollettini successivi al primo a docenti con punteggio inferiore al proprio, comunque dallo stato matricolare si evince che la ricorrente medesima nell'anno scolastico 2023/2024 ha comunque ottenuto due incarichi per il sostegno ad orario completo dal
17.10.23 al 20.10.23 presso l'istituto Caravaggio e dal 24.10.23 30.6.24 presso l'istituto Arangio Ruiz.
Il che esclude i danni lamentati per asserita mancata maturazione di 12 punti derivanti dalle supplenze superiori a 266 giorni e per le retribuzioni asseritamente perse per la mancata stipulazione di un contratto annuale.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede: rigetta il ricorso;
pagina 2 di 3 condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, CP_1 liquidate in € 2100,00, oltre accessori di legge.
Roma, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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