Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/04/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, ha pronunciato, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 10 aprile 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5638/2021 R.G. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv. Parte_1
Carmelo Crisafulli ed Eugenio Costa;
- RICORRENTE-
CONTRO
Controparte_1
sede di Messina, in persona del legale rappresentante pro-
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Salvatori, per procura generale ad lites;
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto: accertamento malattia professionale e condanna all'erogazione della relativa prestazione CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 1.12.2021 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
Esponeva: che era dipendete della Parte_2
, con la mansione di operario comune 2° livello;
che in data
[...]
07/02/2019, l'opponente, mentre svolgeva il proprio lavoro in cantiere situato all'interno dell'autostrada A-18, veniva investito violentemente dal mezzo meccanico per il movimento terra;
che era stato travolto dal BOB CAT e la gamba destra dello stesso era stata schiacciata dal mezzo meccanico;
che a causa del sinistro de quo riportava gravi lesioni all'arto destro, che ad oggi persistono e sono peggiorate;
che sul luogo del sinistro intervenivano i soccorsi del 118 e gli agenti della Polizia Stradale, quest'ultimi effettuavano i rilievi del sinistro nel cantiere;
che i medici del 118 prestavano i primi soccorsi e, considerata la gravità delle lesioni, trasportavano lo stesso d'urgenza presso il
Pronto Soccorso del Policlinico G. Martino di Messina dove era stato sottoposto a diversi esami diagnostici al fine di verificare la tipologia del trauma e l'entità delle lesioni subite;
1
che l'intervento dei sanitari aveva scongiurato la perdita dell'arto, tuttavia la gravità delle lesioni aveva compromesso permanentemente la funzionalità dell'arto dx e provocando l'accorciamento dello stesso;
che le lesioni patite avevano compromesso anche la corretta deambulazione dello stesso, il quale era costretto ad effettuare delle compensazioni motorie al fine di controbilanciare l'inefficienza deambulatoria causata dalla lesione e, come se non bastasse, in data
11/05/2019 (a più di 3 mesi dall'intervento) era stato sottoposto a visita ortopedica ove gli era stato riscontrato edema e rossore alla gamba destra;
pertanto, il medico specialista prescriveva esame doppler all'arto, e il 17/05/2019 lo stesso eseguiva detto esame la cui diagnosi era stata "flebite in trauma con ferita aperta e frattura scomposta tibia e perone"; che in seguito a tale diagnosi il ricorrente era stato sottoposto a ulteriore visita medica presso l'Unità di Ortopedia del Policlinico di Messina, ove gli era stato prescritto un controllo clinico successivo tra 40 giorni ed esame PCR, ciò al fine di valutare l'evoluzione della lesione;
che lo stesso, oltre al tormento fisico e psichico patito a causa dell'infortunio, aveva, altresì, dovuto intraprendere un lungo percorso medico intriso di difficoltà. Infatti, in data 25/10/2019, in seguito alla di mancata calcificazione e saldatura della frattura, era stato nuovamente sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico, al fine di procedere tra l'altro alla riduzione cruenta della frattura;
che le condizioni dello stesso continuavano a peggiorare e in data 07/07/2020, sull'arto lesionato, era stata riscontrata una sofferenza neurogena;
che il 10/07/2020, in seguito ad un successivo esame ER era stato riscontrato un linfedema, originato da delle lacune linfatiche all'arto destro;
che a quanto sopra andava aggiunto che, le lesioni patite avevano avuto delle ripercussioni sulla capacità
e l'attitudine alle mansioni lavorative dello stesso;
che infatti, il medico del lavoro aveva emesso un giudizio di idoneità alla mansione specifica con delle limitazioni, ossia aveva previsto dei limiti durante il lavoro, ed in particolare aveva certificato una controindicazione per carichi superiori a 8 Kg e aveva previsto che lo stesso riposasse per
10 minuti ogni 2 ore di lavoro in posizione eretta.
Ciò premesso, rappresentava che l' , in seguito alla comunicazione del sinistro, con CP_1
il procedimento amministrativo n. 514228230 avviava l'istruttoria per infortunio sul lavoro e sottoponeva lo stesso a valutazione medica al fine di determinare il grado d'invalidità del
2 ricorrente, il cui esito si concludeva in modo erroneo, poiché assegnava allo stesso un grado di menomazione del 25%. Nel suindicato procedimento amministrativo, l' CP_1
effettuava anche la revisione del tutto illegittima, in quanto fuori termine e già consolidata, oltre che contra legem per inosservanza di un precedente accordo transattivo, della percentuale d'invalidità di una precedente menomazione psicofisica assegnata dall'Istituto per un vecchio infortunio del 2007. E così l' , compiva una ingiustificata riduzione CP_1
della percentuale invalidante relativa al pregresso infortunio, riassegnando per tale evento una percentuale d'invalidità del 16% di menomazione psico-fisica, rispetto alla percentuale del 34% riconosciuta in precedenza. Nello specifico la percentuale di menomazione psico- fisica del 34% del per l'infortunio del 2007 era il risultato di accordo transattivo Pt_1
intervenuto tra le parti, come si evince dalla sentenza n. 3035/2012 del Tribunale del lavoro di Messina. In seguito, l' unificava la rendita tra vecchio e nuovo infortunio e CP_1
assegnava allo stesso un grado di menomazione psico-fisica, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs
38/2000 pari al 40% - l' conferiva il 25% d'invalidità per il nuovo sinistro del 2019 e CP_1
revisionava il precedente infortunio riducendolo al 16%.
Chiedeva pertanto la quantificazione della riduzione dell'integrità psicofisica patita in termini di danno biologico in conseguenza dell'infortunio occorsogli nel 2019 in misura non inferiore al 36%, che dovrà essere unificata ai postumi già accertati, nella misura complessiva del 70%, dichiarando nulla la revisione effettuata dall' con CP_1
provvedimento del 22.04.2020.
2.- Con memoria tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio l' chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposta ctu medico legale.
4.- L'udienza del 10.4.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito al deposito delle stesse, la causa veniva decisa.
5.- La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
6.- In via preliminare va condiviso quanto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n.1048/2028, secondo cui il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita stabilito dall'art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965 si riferisce esclusivamente CP_1
all'eventuale aggravamento derivante dalla naturale evoluzione dell'originario stato morboso, mentre, ove il maggior grado di inabilità dipenda da una concausa sopravvenuta, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 80 del d.P.R. cit.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, va ritenuto che in tema di revisione della rendita unica da infortunio sul lavoro, è consentito procedere a nuova valutazione medico legale del risultato inabilitante complessivo, che può essere accertato
3 anche in misura inferiore a quello provocato dall'infortunio i cui postumi sono consolidati, purché la rendita complessiva da erogare non sia inferiore a quella precedentemente consolidata.
Risulta quindi legittimo il provvedimento di unificazione emesso dall' in data CP_1
22.04.2020.
7.- Ciò posto, con ordinanza del 9 marzo 2023, è stato conferito incarico al c.t.u. dott.
di determinare la percentuale di invalidità del ricorrente determinata Persona_1 dall'infortunio verificatosi nel 2019 e la rendita unificata allo stesso spettante, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 80 D.p.r. 1165/1965.
Il nominato consulente tecnico ha accertato, sulla scorta della documentazione sanitaria e a seguito di un'accurata indagine medico-legale, che “assicurato, sig. in Parte_1
seguito agli infortuni del 06.07.2007 e del 07.02.2019 ha riportato «Esiti di trauma distorsivo rachide cervicale, sindrome vertiginosa con iporeflessia vestibolare bilaterale, disturbo post-traumatico da stress, cicatrici gamba destra per esiti di trauma con vasta ferita lacero-contusa e perdita di sostanza;
gravi limitazioni funzionali caviglia e piede destro;
deviazione in varo gamba destra con accorciamento diafisi tibiale per esiti di frattura».
1. Le menomazioni di cui sopra sono da considerarsi postumi di eventi infortunistici policroni tali da determinare un danno biologico nella misura percentuale del 43% (Quarantatre per cento) con diritto al relativo indennizzo erogato in rendita;
2. le menomazioni poste in diagnosi, inoltre, sono da considerarsi di natura permanente e non suscettibile di ulteriore miglioramento”.
Le conclusioni medico legali cui è pervenuto il nominato consulente sono condivise da questo decidente in quanto coerenti e consequenziali alle valutazioni medico-legali effettuate e di cui alla relazione in atti.
8.- Da tanto discende l'accoglimento parziale della domanda proposta dal ricorrente;
per l'effetto l' va condannato a costituire in favore di parte ricorrente una rendita CP_1
vitalizia in misura corrispondente alla menomazione accertata.
9.- Tenuto conto che la percentuale di invalidità riconosciuta è inferiore a quella richiesta dal ricorrente, appare equo compensare le spese per metà, mentre la restante quota segue la soccombenza e va posta a carico dell' e liquidate in dispositivo ex D.M: 55/2014 e CP_1
D.M: 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari stante la semplicità delle questioni affrontate. Di esse va concessa la chiesta distrazione in relazione alle spese della fase di studio e introduttiva nei confronti dell'avv. Emanuele Antonio Vita e in relazione alle fasi di trattazione- istruzione
4 e decisione nei confronti degli avv. Carmelo Crisafulli ed Eugenio Costa, tutti dichiaratisi antistatari.
10.- Le spese di C.T.U., sì come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell' CP_1
resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal ricorrente;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- In parziale accoglimento del ricorso dichiara che il ricorrente, per effetto degli infortuni denunciati, ha subito una menomazione complessiva dell'integrità psicofisica alla misura del 43%;
- per l'effetto, condanna l' a costituire in favore dello stesso ricorrente, CP_1
previa unificazione con i postumi precedentemente riconosciuti, una rendita vitalizia in misura corrispondente al 43%;
- condanna l' a rifondere al ricorrente metà delle spese di lite, che vengono CP_1
liquidate – già ridotte- nella complessiva somma euro 2.318,25 per compensi, oltre Iva e cpa come per legge e spese forfettarie al 15%, e distratte nella misura di € 726,25 in favore dell'avv. Emanuele Antonio Vita e nella misura di €
1591,87 in favore degli avv. Carmelo Crisafulli ed Eugenio Costa;
compensa la restante quota;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 11.04.2025
IL G.L.
dott.ssa Aurora La Face
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