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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/06/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1556/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato all'udienza del 18/06/2025 mediante lettura del dispositivo ex art. 437 co. 1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1556/2024 promossa da:
(C.F. ) con Avv.ti LIGUORI LETIZIA e Parte_1 C.F._1
RISALITI SANDRO
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) con Avv. BALLATI FRANCO Controparte_1 C.F._2
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 98/2024 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 23/01/2024
CONCLUSIONI
In data 18/06/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“in RIFORMA della sentenza n. 98/2024 del Tribunale di Pistoia, resa ex art. 429 c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza il 23.01.2024, comunicata dalla cancelleria il successivo 24.01.2024, nell'ambito del procedimento rubricato al ruolo generale della medesima giustizia al n. 1155/2019 RG, non notificata
NEL MERITO: in tesi
pagina 1 di 12 - RIGETTARE la opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. nel CP_1 procedimento RG Tribunale di Pistoia n. 1155/2023 in quanto infondata i in diritto;
- CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in ogni caso,
- CONDANNARE il sig. al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_1 somma di euro 37.000,00, oltre interessi legali dalla data delle singole scadenze previste per il pagamento delle mensilità del canone di locazione e l'indennità di occupazione dovuti per l'occupazione dell'immobile di Quarrata, via della Libertà n. 15 dal novembre 2019 al novembre 2022, sino al saldo effettivo, ovvero quella diversa somma, anche minore, che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, in questo caso oltre gli interessi dovuti al tasso legale dalla data della domanda fino al saldo definitivo;
- CONDANNARE il sig. ai sensi dell'art. 96 3' comma c.p.c., al Controparte_1 pagamento, in favore della sig.ra di una somma che si chiede venga Parte_1 determinata in via equitativa.
- con conseguente CONDANNA del sig. alla restituzione di tutte le Controparte_1 somme percepite dalla sig.ra in esecuzione della impugnata sentenza ed al Pt_1 pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
*
In ipotesi:
- RIGETTARE la opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. nel CP_1 procedimento RG Tribunale di Pistoia n. 1155/2023 in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in ogni caso,
- CONDANNARE il sig. al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_1 somma di euro 37.000,00, oltre interessi legali dalla data delle singole scadenze previste per il pagamento delle mensilità del canone di locazione e l'indennità di occupazione dovuti per l'occupazione dell'immobile di Quarrata, via della Libertà n. 15 dal novembre 2019 al novembre 2022, sino al saldo effettivo, ovvero quella diversa somma, anche minore, che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, in questo caso oltre gli interessi dovuti al tasso legale dalla data della domanda fino al saldo definitivo;
- CONDANNARE il sig. ai sensi dell'art. 96 3' comma c.p.c., Controparte_1 al pagamento, in favore della sig.ra di una somma che si chiede venga Parte_1 determinata in via equitativa.
- con conseguente CONDANNA del sig. alla restituzione di tutte le Controparte_1 somme percepite dalla sig.ra in esecuzione della impugnata sentenza, con Pt_1 compensazione delle spese di lit mo grado e con condanna del sig. al CP_1 pagamento delle spese di lite per il presente grado di giudizio.
*
In denegata ulteriore ipotesi: in parziale riforma della impugnata sentenza, pronunciare la COMPENSAZIONE delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, con conseguente CONDANNA del sig. CP_1
alla restituzione di tutte le somme percepite dalla sig.ra in esecuz
[...] Pt_1 impugnata sentenza”. pagina 2 di 12 Per la parte appellata:
“CHIEDE che l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze,
▪ previo rigetto di tutte le domande, deduzioni, eccezioni e conclusioni avanzate dalla ricorrente/appellante, compresa l'eccezione di improcedibilita, in quanto inammissibile e/o comunque tardiva,
▪ voglia confermare la sentenza di primo grado, stante la comprovata carenza di legittimazione passiva del Sig. in ordine alla pretesa creditoria avanzata Controparte_1 dalla Sig.ra Parte_1
- condannarsi la Sig.ra al risarcimento dei danni subiti dall'odierno Parte_1 appellato nel presente procedimento, ai sensi dell'art. 96, primo comma c.p.c. nonche al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa, ex art. 96, terzo comma, c.p.c, avendo ancora una volta la ricorrente /appellante agito con mala fede e/o colpa grave;
▪ con condanna della appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi a favore del procuratore dell'appellato, che si dichiara antistatario, con applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1bis del D.M. n. 55/2014 per la redazione degli atti “con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione …”, oltre alle spese generali di studio, C.p.a. e I.v.a. sugli imponibili”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 98/2024 pubblicata il 23/01/2024, ha accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 522/2023 dell'8- Controparte_1
9.3.2023 emesso dal Tribunale di Pistoia nei suoi confronti e nei confronti di CP_2 per il pagamento, in favore di della somma di euro 37.000,00, a
[...] Parte_1 titolo di canoni di locazione (dal 15.10.2019 al 3.6.2022) ed indennità di occupazione (dal
3.6.2022 al 30.11.2022) dovuti in forza del contratto di locazione ad uso abitativo dell'unità immobiliare sita in Quarrata (PT), Via della Libertà n. 15, sottoscritto in data 3.6.2013 dalla defunta madre della ricorrente (già proprietaria dell'immobile e nei cui diritti questa era succeduta) e da Controparte_2
2. Nelle premesse del ricorso monitorio la assumeva che, benché il contratto di Pt_1 locazione fosse stato firmato solo dalla l'obbligazione di pagamento dei canoni CP_2 gravava “con ogni evidenza” anche sul coniuge della sin dal 2.9.2001, CP_1 CP_2 trattandosi di obbligazione contratta nell'esclusivo interesse della famiglia, tant'è che molti pagamenti, negli anni, erano stati eseguiti dal e che proprio quest'ultimo, oltre a CP_1 riconoscersi come obbligato, aveva gestito i contatti e gli accordi (in occasione delle morosità susseguitesi nel tempo) con la parte locatrice.
3. Con l'opposizione eccepiva, viceversa, la propria carenza di Controparte_1
pagina 3 di 12 legittimazione passiva sostanziale, sostenendo di non essere mai stato parte del rapporto locatizio (e di non dovere perciò rispondere del debito), stante l'esclusiva sottoscrizione del contratto da parte della aggiungeva di essersi legalmente separato da quest'ultima CP_2 già in data 23.12.2011 e che, all'epoca, entrambi i coniugi risiedevano ad altro indirizzo
(Quarrata, Via Antonio Pacinotti n. 9); solo due anni dopo la moglie aveva stipulato il contratto di locazione, andando a vivere nell'immobile di Via della Libertà da sola con il figlio, mentre lui, nel 2011, si era trasferito altrove;
la circostanza che a volte avesse provveduto a pagare il canone dovuto dal coniuge separato non costituiva riconoscimento dei debito né conferma dell'assunzione di un impegno di garanzia come fideiussore.
4. Costituitasi la con richiesta di rigetto dell'opposizione, il Tribunale, respinta Pt_1
l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ritenuto il giudizio sufficientemente istruito su base documentale, rinviava la causa per discussione e quindi pronunciava sentenza di accoglimento dell'opposizione e conseguente revoca del decreto ingiuntivo, sul rilievo della fondatezza dell'eccezione spiegata dal ricorrente.
5. ha proposto appello, con cui, ribadito in fatto che “A fronte del dato Parte_1 contrattuale che vedeva come unica obbligata la sig.ra i canoni di locazione CP_2 erano da sempre (e per lo più) stati corrisposti dal sig. che, negli anni, aveva CP_1 gestito in maniera esclusiva i rapporti con la proprietà ed anche con i legali di quest'ultima in occasione della consistente morosità, addirittura partecipando personalmente anche alle attività di esecuzione dello sfratto per morosità”, ha censurato la decisione per i seguenti motivi:
I) “Erronea qualificazione della domanda monitoria proposta dalla esponente nei confronti del sig. come “domanda di garanzia fideiussoria”. Qualità di debitore solidale del CP_1 sig. Sussistenza. Invocabilità del principio dell'apparenza del diritto. Sussistenza. CP_1
Legittimità della domanda monitoria”. A dire dell'appellante, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto la domanda proposta nei confronti del come volta a CP_1 far valere una sua qualità di garante o fideiussore, laddove il medesimo avrebbe dovuto essere qualificato come co-debitore della somma ingiunta. In tal senso, il Tribunale non avrebbe considerato il principio dell'apparenza del diritto, in virtù del quale era ragionevole ritenere che la avesse stipulato il contratto di locazione e assunto la relativa obbligazione di CP_2 pagamento anche in nome e per conto del marito, “trattandosi di una obbligazione contratta nell'esclusivo interesse della famiglia per la soddisfazione di un interesse primario della
pagina 4 di 12 stessa (l'abitazione)”; a riprova di ciò varrebbero le circostanze, già rimarcate in primo grado e tuttavia ignorate dal giudice (con immotivato rigetto, tra l'altro, della prova per testi articolata a supporto), relative al comportamento tenuto negli anni dall'opponente, rispetto alle quali non rilevava, in contrario, il dato formale della separazione personale dei coniugi
(ignorata peraltro dalla locatrice) o il fatto che il avesse trasferito la sua residenza CP_1 altrove.
II) “Mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Improcedibilità della opposizione”.
Sostiene l'appellante l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. 28/2010, in quanto il giudice avrebbe omesso di rilevare, prima di decidere il merito della lite, che l'oggetto della causa di opposizione a decreto ingiuntivo “era (ed è) da annoverare tra le materie necessariamente ed obbligatoriamente sottoposte a condizione di procedibilità” e dunque di provvedere ai sensi della suddetta norma.
III) “Errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. - ingiusta condanna alle spese del giudizio di primo grado - compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.”. Con tale motivo si censura come ingiusta la decisione ritenendo l'appellante che il Tribunale, indipendentemente dalla soccombenza, avrebbe dovuto comunque compensare le spese di lite, tenuto conto del principio dell'affidamento e della buona fede sulla base della quale la aveva agito, così Pt_1 come emergente già dai soli dati documentali.
Per tali ragioni, previa richiesta di assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010 e di ammissione delle prove orali già indicate in primo grado, l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza gravata, il rigetto dell'opposizione ovvero, in ogni caso, la condanna del al pagamento della somma di € 37.000,00 o di quella CP_1 diversa ritenuta di giustizia, oltre che al pagamento di una somma determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.c.; in ipotesi, la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
comunque la condanna del a restituire le somme CP_1 percepite in esito alla sentenza di primo grado.
6. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello e la condanna della controparte ex art. 96, I e III comma, c.p.c..
7. La causa è stata decisa (mediante emissione del dispositivo) in data 18.6.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di discussione orale in presenza.
***
pagina 5 di 12 8. L'appello è infondato e va pertanto respinto.
8.1 Iniziando con il primo e più articolato motivo di gravame, deve antitutto escludersi che il giudice di primo grado abbia erroneamente individuato il titolo della domanda proposta dalla in via monitoria. Pt_1
Il Tribunale, infatti, ha motivatamente escluso che il potesse considerarsi obbligato CP_1 in base al contratto di locazione per cui è causa, giungendo chiaramente ad affermare la
“estraneità del sig. in ordine al rapporto locativo dedotto in giudizio”, ed ha solo CP_1 aggiunto che “neppure come garante” avrebbe potuto affermarsi una sua responsabilità per le obbligazioni derivanti dal contratto in capo al conduttore (cfr. pag. 3 e 4 sentenza).
8.2 Quanto poi alla correttezza di quanto ritenuto sul punto dal primo giudice, essa non è intaccata dagli elementi e dalla prospettazione difensiva che l'appellante intende far valere.
Nella sentenza impugnata è messo in evidenza che “il contratto di locazione è stato sottoscritto dalla Sig.ra e…in tale atto non si fa alcun riferimento al Sig. CP_2
neppure come garante, appunto;
“In considerazione del fatto che per il contratto di CP_1 locazione la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, identica forma deve ritenersi richiesta per la validità di tutti i patti aggiunti al contratto e le obbligazioni assunte con riferimento allo stesso. In difetto di alcun atto scritto che lo preveda, nessuna obbligazione può quindi ritenersi assunta dal Sig. concernente l'esecuzione del contratto da CP_1 parte della conduttrice”. Valorizza inoltre il giudice di primo grado altri due elementi, ossia:
1) il fatto che la precedente azione di sfratto sia stata intrapresa dalla nei confronti Pt_1 della sola (circostanza effettivamente significativa in quanto, ove vi fossero state, al CP_2 contrario e come sostenuto dall'appellante, due parti conduttrici, l'azione avrebbe dovuto essere necessariamente rivolta nei confronti di entrambe); 2) il fatto che il contratto di locazione relativo alla casa di Via della Libertà n. 15 sia stato sottoscritto a distanza di oltre un anno dalla separazione personale dei coniugi con conseguente Parte_2 impossibilità di ritenere detta casa “adibita ad abitazione coniugale” della coppia, e comunque la circostanza che il non vi abitasse insieme alla (circostanza CP_1 CP_2 quest'ultima non specificamente contestata da parte dell'appellante). Conclude il Tribunale osservando che “alla luce di quanto sopra nessuna rilevanza probatoria può essere attribuita al fatto che il ricorrente, negli anni, abbia provveduto alla corresponsione di alcuni canoni di locazione della abitazione Sig.ra configurandosi, in tal modo, CP_2
pagina 6 di 12 unicamente una ipotesi di adempimento del terzo ex art. 1180 dell'obbligazione di pagamento facente comunque capo alla conduttrice”.
Il gravame proposto si incentra sul principio dell'apparenza del diritto, nello specifico assumendosi che “l'odierna appellante (e prima di lei la sua dante causa, la sig.ra
[...] dalla quale la sig.ra ha ereditato la proprietà dell'immobile oggetto di CP_3 Pt_1 locazione), hanno fatto sempre ragionevolmente affidamento sulla circostanza che, nel sottoscrivere il contratto di affitto all'origine della odierna vicenda, la sig.ra CP_2 avesse agito anche in nome e per conto del coniuge, che non poteva che condividere ed essere
d'accordo con la decisione di locare l'immobile perché vi si trasferisse la “famiglia ” CP_1
(pag. 12-13; il concetto è poi ripreso e ribadito in altri punti dell'atto ed in particolare a pag. 19 ove si legge: “sebbene il contratto di locazione all'origine della presente vicenda sia stato sottoscritto dalla sola sig.ra quest'ultima appariva agire in virtù di una procura CP_2 tacitamente conferita dal sig. ). CP_1
L'appellante richiama a sostegno alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, ad esempio Cass., Sez. L., 10116/2015, secondo cui “In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, non sussiste vincolo di solidarietà per le obbligazioni assunte da uno di essi per soddisfare i bisogni familiari pur in presenza di un regime di comunione legale, fatto salvo il principio di affidamento del creditore che abbia ragionevolmente confidato nell'apparente realtà giuridica, desumibile dallo stato di fatto, che il coniuge contraente agisse anche in nome e per conto dell'altro. Ne consegue che il credito vantato dalla collaboratrice domestica per le obbligazioni assunte dalla moglie, da cui promanavano le quotidiane direttive del servizio, rende coobbligato anche il marito, datore della provvista in danaro ordinariamente utilizzata per la corresponsione della retribuzione sì da ingenerare
l'affidamento di esser l'effettivo datore di lavoro”); ovvero Cass. 3471/2007, secondo la quale
“In materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, il contraente che ha contrattato con uno solo dei coniugi può invocare il principio dell'apparenza del diritto, al fine di sostenere il suo ragionevole affidamento sul fatto che questi agisse anche in nome e per conto dell'altro coniuge solo qualora si verifichino le seguenti condizioni :a) uno stato di fatto non corrispondente allo stato di diritto;
b) il ragionevole convincimento del contraente, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchiasse la realtà giuridica. Ne consegue che, per poter invocare il principio dell'apparenza del diritto, il terzo deve comunque provare la propria buona fede e la ragionevolezza dell'affidamento, non essendo invocabile il principio in questione da chi versi in colpa per aver omesso di accertare, in pagina 7 di 12 contrasto con la stessa legge oltre che con le norme di comune prudenza, la realtà delle cose.
(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in riferimento ad un contratto di mutuo concesso da una sorella al fratello, aveva rigettato la domanda della mutuante volta a ritenere obbligata anche la moglie del mutuatario, non avendo addotto elementi fattuali sufficienti a ritenere che potesse incolpevolmente ritenersi che questi agisse anche in nome e per conto della moglie)”; ed ancora Cass. 19947/2004, per cui “La moglie, di regola, è responsabile in proprio per le obbligazioni da lei contratte nell'interesse della famiglia;
il marito, tuttavia, è responsabile delle obbligazioni contratte in suo nome dalla moglie oltre che nei casi in cui egli le abbia conferito, in forma espressa o tacita, una procura a rappresentarlo, tutte le volte in cui sia stata posta in essere una situazione tale da far ritenere, alla stregua del principio dell'apparenza giuridica, che la moglie abbia contratto una determinata obbligazione non già in proprio, ma in nome del marito. (Nella specie, relativa al contratto stipulato dalla resistente con un artigiano per un trasloco, la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di un obbligo del marito, non essendo emerso ne' che la moglie avesse assunto l'obbligazione in nome del coniuge, ne' che la stessa avesse da lui ricevuto mandato, ne' che sussisteva una situazione di apparenza giuridica che facesse ritenere che ella operasse per conto del marito, ne' infine che fosse emersa una responsabilità del coniuge ai sensi degli artt. 143 e 144 cod. civ. per obbligazioni relative all'indirizzo concordato)”.
8.3 Ora, tuttavia, in primo luogo l'appellante non si confronta con il rilievo operato in sentenza circa la necessaria forma scritta del contratto di locazione, quale requisito di validità dello stesso, omettendo quindi di affrontare il tema dell'applicabilità del principio dell'apparenza del diritto ai casi in cui l'assunzione di una valida obbligazione presuppone
(tanto dal lato oggettivo quanto da quello soggettivo) un impegno scritto.
Da questo punto di vista deve ritenersi che l'obbligazione contratta da un coniuge in un contratto soggetto a forma scritta ad substantiam, in mancanza di espressa spedita del nome dell'altro e di procura rilasciata nella medesima forma, non possa far sorgere alcuna valida obbligazione a carico di questi.
Come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, invero, “nei contratti formali, per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam", il principio dell'apparenza del diritto non può trovare applicazione rispetto alla rappresentanza, atteso che per i suddetti contratti sussiste un onere legale di documentazione della procura, dalla cui mancanza si deve
pagina 8 di 12 dedurre l'esistenza di una colpa inescusabile dell'altro contraente” (Cass. 3364/2010; il principio ha avuto molteplici applicazioni in giurisprudenza: cfr., ad esempio, Cass.
27517/2022 in tema di costituzione di servitù e Cass. 1192/2017 in tema di contratto preliminare di compravendita).
Se dunque per i contratti soggetti a vincolo di forma non può trovare applicazione il principio dell'apparenza del diritto, è palese che l'appellante non possa in alcun modo sostenere di avere fatto ragionevolmente affidamento sul fatto che le obbligazioni inerenti al contratto di locazione, sottoscritto dalla sola in qualità di parte conduttrice, fossero state CP_2 assunte anche in nome e per conto del CP_1
8.4 Pur essendo la considerazione di cui sopra affatto dirimente, merita osservare, per completezza, che il principio espresso dalla giurisprudenza richiamata dall'appellante è comunque nel senso che, ove l'operazione negoziale sia stata effettuata da un coniuge in nome proprio, la possibilità di invocare una obbligazione solidale dell'altro coniuge, sotto il profilo della apparenza del diritto, postula circostanze idonee ad indurre nel ragionevole convincimento della stipulazione del contratto anche in rappresentanza di detto altro coniuge,
e, pertanto, non può discendere dalla sola sussistenza del rapporto coniugale e dalla destinazione dell'utilità acquisita ai bisogni familiari (così la già risalente Cass. 5063/1992).
Né vale in contrario citare Cass. 8995/1992, richiamata anche da Cass. 37612/2021, sulla responsabilità solidale del coniuge in caso di obbligazioni contratte per il soddisfacimento di bisogni primari ed essenziali della famiglia (in quel caso per la tutela del diritto alla salute del figlio), giacché anche in tale arresto la S.C. mostra di dare rilevanza, comunque, al principio dell'affidamento (cfr. il seguente brano della motivazione: “pur dovendosi riconoscere, in linea generale, che solo il coniuge che abbia personalmente stipulato l'obbligazione per contribuire il soddisfacimento dei bisogni della famiglia risponde del debito contratto, non si può non fare deroga a tale principio, allorché l'obbligazione riguardi un bisogno primario della famiglia quale quello della salute, dei suoi componenti, ed allorché a ciò si aggiunga il profilo dell'affidamento, ingenerato dagli stessi coniugi col loro comportamento, che l'obbligazione sia stata contratta anche per conto del coniuge non stipulante. Tale deroga fa leva proprio sull'obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia e sull'interesse superiore della stessa come società naturale e fondamentale del vivere civile, per giustificare l'invasione della sfera giuridica patrimoniale di un coniuge da parte dell'altro e la compressione del principio
pagina 9 di 12 dell'autonomia dei privati, o più specificamente, del principio dell'autonomia contrattuale, sancito edittalmente dall'art. 1322 c.c. e confermato dal secondo comma dell'art. 1372 c.c. e, sotto la specie della responsabilità, dall'art. 2740 c.c.”
Nel caso di specie, l'assenza di qualsiasi riferimento al nel contratto di locazione di CP_1 cui trattasi, quale componente del nucleo familiare della conduttrice e neppure quale soggetto presente, fisicamente, alla stipula, e la circostanza, come detto incontestata, che egli non abbia in effetti mai vissuto nell'abitazione locata (ciò che induce tra l'altro ad escludere il venir meno degli effetti della separazione, già pronunciata più di un anno prima del contratto, per effetto di riconciliazione tra i coniugi) sono aspetti per i quali non avrebbe comunque mai potuto sorgere un affidamento sulla conclusione del contratto anche in suo nome e conto, tantomeno sulla destinazione dell'immobile ad abitazione coniugale e sul fatto che l'obbligazione fosse stata “contratta nell'esclusivo interesse della famiglia per la soddisfazione di un interesse primario della stessa (l'abitazione)”.
Se pur è vero che, in base a quanto risulta dagli atti, buona parte dei canoni degli anni 2015 e
2016 sono stati pagati dall'appellato (nel mentre non vi è evidenza di pagamenti riferiti ad altri periodi) e che questi risulta essere stato presente, al fianco della moglie, al momento dell'accesso in loco eseguito dall'Ufficiale Giudiziario, in data 30.11.2022, per dare esecuzione allo sfratto (nel mentre le comunicazioni via e-mail prodotte dalla in primo grado, Pt_1 riguardo alle morosità ed al piano di rientro, risultano intervenute direttamente con la pur facendosi ivi accenno anche ad una conversazione telefonica avvenuta con il CP_2
, non si tratta di elementi in grado di “controbilanciare” quelli poc'anzi sottolineati, CP_1 essendo essi compatibili con un semplice interessamento e supporto del coniuge separato rispetto alle vicende relative alla nuova sistemazione alloggiativa della moglie e del figlio.
8.5 In definitiva, perciò, nulla aggiungendo sul punto i capitoli di prova per testi articolati dall'appellante (peraltro smentiti dalla stessa corrispondenza prodotta quanto alla circostanza che i contatti per le questioni relative alla morosità sarebbero stati tenuti dal solo , il CP_1 motivo di gravame non può trovare accoglimento, dovendo essere confermata la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, rectius difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto sostanziale, sollevata dall'opponente a decreto ingiuntivo.
9. Anche il secondo motivo di appello non è suscettibile di positivo apprezzamento.
L'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione
“obbligatoria” di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010 va eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio pagina 10 di 12 dal giudice non oltre la prima udienza. Nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, per altro verso, è ius receptum il principio per cui è onere della parte opposta introdurre il procedimento di mediazione (cfr. Cass. SS. UU. 19596/2020) in quanto, in difetto, va dichiarata improcedibile la domanda proposta dalla medesima parte, ossia quella avanzata in via monitoria. Se ciò è vero deve rilevarsi la carenza di interesse dell'appellante a sollevare la censura in argomento, perché la stessa è evidentemente finalizzata ad ottenere, in caso di mancata instaurazione della procedura nel termine che si richiede alla Corte d'Appello di fissare, una declaratoria di improcedibilità dell'opposizione (cfr. pag. 21-22 dell'atto di appello, ove si legge che il Tribunale “avrebbe dovuto…dato atto del mancato esperimento della mediazione, e della mancata soddisfazione della condizione di procedibilità medesima, provvedere ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D.lgs 29/2010. In difetto di tutto ciò,
l'opposizione proposta dal sig. risulta improcedibile”. Al contrario, CP_1
l'improcedibilità, conseguente alla mancata attivazione del procedimento di mediazione, investirebbe la domanda proposta dalla stessa appellante e non l'opposizione dell'appellato accolta dal Tribunale. La creditrice opposta in primo grado e quindi attrice Pt_1 sostanziale, non ha dunque interesse a dolersi della mancata mediazione. Di più, non può far valere una nullità alla quale essa stessa ha dato causa;
essendo infatti la parte attrice tenuta in via autonoma ed anche senza l'invito del giudice a proporre la mediazione obbligatoria, la nullità verificatasi per il suo mancato svolgimento non è opponibile dalla medesima parte, ex art. 157, comma 3, c.p.c..
10. Anche il terzo motivo di appello, infine, deve essere disatteso.
La piena soccombenza della nel giudizio di primo grado giustifica la sua condanna al Pt_1 pagamento delle spese di lite. Una volta escluso che possa rilevare, nel merito della lite, il principio dell'affidamento e l'asserita “buona fede” dell'opposta nel ritenere coobbligato al pagamento del canone il va da sé che tali aspetti non possano costituire giusta causa CP_1 di compensazione delle spese processuali.
11. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase 3, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione).
Il valore della causa è pari ad € 37.000,00. Pertanto: pagina 11 di 12 € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.523,00 fase 3 ed € 3.470,00 fase 4, in tutto €
8.469,00, oltre accessori di legge, senza la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, del
D.M. 55/2014 in quanto la comparsa redatta non consente una piena ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, in particolare essendo impedita la visione diretta dei documenti contenuti nel fascicolo informatico di primo grado.
Va disposta, come da domanda, la distrazione delle spese in favore del difensore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
Non si ritiene, viceversa, di accogliere la richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, I e III comma, c.p.c., non ricorrendo gli estremi di una condotta processuale della medesima improntata a temerarietà.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitiva-mente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, con esso, la domanda di restituzione avanzata dall'appellante;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 8.469,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, con distrazione in favore dell'Avv. Franco Ballati, dichiaratosi antistatario;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 18/06/2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato all'udienza del 18/06/2025 mediante lettura del dispositivo ex art. 437 co. 1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1556/2024 promossa da:
(C.F. ) con Avv.ti LIGUORI LETIZIA e Parte_1 C.F._1
RISALITI SANDRO
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) con Avv. BALLATI FRANCO Controparte_1 C.F._2
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 98/2024 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 23/01/2024
CONCLUSIONI
In data 18/06/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“in RIFORMA della sentenza n. 98/2024 del Tribunale di Pistoia, resa ex art. 429 c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza il 23.01.2024, comunicata dalla cancelleria il successivo 24.01.2024, nell'ambito del procedimento rubricato al ruolo generale della medesima giustizia al n. 1155/2019 RG, non notificata
NEL MERITO: in tesi
pagina 1 di 12 - RIGETTARE la opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. nel CP_1 procedimento RG Tribunale di Pistoia n. 1155/2023 in quanto infondata i in diritto;
- CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in ogni caso,
- CONDANNARE il sig. al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_1 somma di euro 37.000,00, oltre interessi legali dalla data delle singole scadenze previste per il pagamento delle mensilità del canone di locazione e l'indennità di occupazione dovuti per l'occupazione dell'immobile di Quarrata, via della Libertà n. 15 dal novembre 2019 al novembre 2022, sino al saldo effettivo, ovvero quella diversa somma, anche minore, che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, in questo caso oltre gli interessi dovuti al tasso legale dalla data della domanda fino al saldo definitivo;
- CONDANNARE il sig. ai sensi dell'art. 96 3' comma c.p.c., al Controparte_1 pagamento, in favore della sig.ra di una somma che si chiede venga Parte_1 determinata in via equitativa.
- con conseguente CONDANNA del sig. alla restituzione di tutte le Controparte_1 somme percepite dalla sig.ra in esecuzione della impugnata sentenza ed al Pt_1 pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
*
In ipotesi:
- RIGETTARE la opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. nel CP_1 procedimento RG Tribunale di Pistoia n. 1155/2023 in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in ogni caso,
- CONDANNARE il sig. al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_1 somma di euro 37.000,00, oltre interessi legali dalla data delle singole scadenze previste per il pagamento delle mensilità del canone di locazione e l'indennità di occupazione dovuti per l'occupazione dell'immobile di Quarrata, via della Libertà n. 15 dal novembre 2019 al novembre 2022, sino al saldo effettivo, ovvero quella diversa somma, anche minore, che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, in questo caso oltre gli interessi dovuti al tasso legale dalla data della domanda fino al saldo definitivo;
- CONDANNARE il sig. ai sensi dell'art. 96 3' comma c.p.c., Controparte_1 al pagamento, in favore della sig.ra di una somma che si chiede venga Parte_1 determinata in via equitativa.
- con conseguente CONDANNA del sig. alla restituzione di tutte le Controparte_1 somme percepite dalla sig.ra in esecuzione della impugnata sentenza, con Pt_1 compensazione delle spese di lit mo grado e con condanna del sig. al CP_1 pagamento delle spese di lite per il presente grado di giudizio.
*
In denegata ulteriore ipotesi: in parziale riforma della impugnata sentenza, pronunciare la COMPENSAZIONE delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, con conseguente CONDANNA del sig. CP_1
alla restituzione di tutte le somme percepite dalla sig.ra in esecuz
[...] Pt_1 impugnata sentenza”. pagina 2 di 12 Per la parte appellata:
“CHIEDE che l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze,
▪ previo rigetto di tutte le domande, deduzioni, eccezioni e conclusioni avanzate dalla ricorrente/appellante, compresa l'eccezione di improcedibilita, in quanto inammissibile e/o comunque tardiva,
▪ voglia confermare la sentenza di primo grado, stante la comprovata carenza di legittimazione passiva del Sig. in ordine alla pretesa creditoria avanzata Controparte_1 dalla Sig.ra Parte_1
- condannarsi la Sig.ra al risarcimento dei danni subiti dall'odierno Parte_1 appellato nel presente procedimento, ai sensi dell'art. 96, primo comma c.p.c. nonche al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa, ex art. 96, terzo comma, c.p.c, avendo ancora una volta la ricorrente /appellante agito con mala fede e/o colpa grave;
▪ con condanna della appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi a favore del procuratore dell'appellato, che si dichiara antistatario, con applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1bis del D.M. n. 55/2014 per la redazione degli atti “con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione …”, oltre alle spese generali di studio, C.p.a. e I.v.a. sugli imponibili”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 98/2024 pubblicata il 23/01/2024, ha accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 522/2023 dell'8- Controparte_1
9.3.2023 emesso dal Tribunale di Pistoia nei suoi confronti e nei confronti di CP_2 per il pagamento, in favore di della somma di euro 37.000,00, a
[...] Parte_1 titolo di canoni di locazione (dal 15.10.2019 al 3.6.2022) ed indennità di occupazione (dal
3.6.2022 al 30.11.2022) dovuti in forza del contratto di locazione ad uso abitativo dell'unità immobiliare sita in Quarrata (PT), Via della Libertà n. 15, sottoscritto in data 3.6.2013 dalla defunta madre della ricorrente (già proprietaria dell'immobile e nei cui diritti questa era succeduta) e da Controparte_2
2. Nelle premesse del ricorso monitorio la assumeva che, benché il contratto di Pt_1 locazione fosse stato firmato solo dalla l'obbligazione di pagamento dei canoni CP_2 gravava “con ogni evidenza” anche sul coniuge della sin dal 2.9.2001, CP_1 CP_2 trattandosi di obbligazione contratta nell'esclusivo interesse della famiglia, tant'è che molti pagamenti, negli anni, erano stati eseguiti dal e che proprio quest'ultimo, oltre a CP_1 riconoscersi come obbligato, aveva gestito i contatti e gli accordi (in occasione delle morosità susseguitesi nel tempo) con la parte locatrice.
3. Con l'opposizione eccepiva, viceversa, la propria carenza di Controparte_1
pagina 3 di 12 legittimazione passiva sostanziale, sostenendo di non essere mai stato parte del rapporto locatizio (e di non dovere perciò rispondere del debito), stante l'esclusiva sottoscrizione del contratto da parte della aggiungeva di essersi legalmente separato da quest'ultima CP_2 già in data 23.12.2011 e che, all'epoca, entrambi i coniugi risiedevano ad altro indirizzo
(Quarrata, Via Antonio Pacinotti n. 9); solo due anni dopo la moglie aveva stipulato il contratto di locazione, andando a vivere nell'immobile di Via della Libertà da sola con il figlio, mentre lui, nel 2011, si era trasferito altrove;
la circostanza che a volte avesse provveduto a pagare il canone dovuto dal coniuge separato non costituiva riconoscimento dei debito né conferma dell'assunzione di un impegno di garanzia come fideiussore.
4. Costituitasi la con richiesta di rigetto dell'opposizione, il Tribunale, respinta Pt_1
l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ritenuto il giudizio sufficientemente istruito su base documentale, rinviava la causa per discussione e quindi pronunciava sentenza di accoglimento dell'opposizione e conseguente revoca del decreto ingiuntivo, sul rilievo della fondatezza dell'eccezione spiegata dal ricorrente.
5. ha proposto appello, con cui, ribadito in fatto che “A fronte del dato Parte_1 contrattuale che vedeva come unica obbligata la sig.ra i canoni di locazione CP_2 erano da sempre (e per lo più) stati corrisposti dal sig. che, negli anni, aveva CP_1 gestito in maniera esclusiva i rapporti con la proprietà ed anche con i legali di quest'ultima in occasione della consistente morosità, addirittura partecipando personalmente anche alle attività di esecuzione dello sfratto per morosità”, ha censurato la decisione per i seguenti motivi:
I) “Erronea qualificazione della domanda monitoria proposta dalla esponente nei confronti del sig. come “domanda di garanzia fideiussoria”. Qualità di debitore solidale del CP_1 sig. Sussistenza. Invocabilità del principio dell'apparenza del diritto. Sussistenza. CP_1
Legittimità della domanda monitoria”. A dire dell'appellante, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto la domanda proposta nei confronti del come volta a CP_1 far valere una sua qualità di garante o fideiussore, laddove il medesimo avrebbe dovuto essere qualificato come co-debitore della somma ingiunta. In tal senso, il Tribunale non avrebbe considerato il principio dell'apparenza del diritto, in virtù del quale era ragionevole ritenere che la avesse stipulato il contratto di locazione e assunto la relativa obbligazione di CP_2 pagamento anche in nome e per conto del marito, “trattandosi di una obbligazione contratta nell'esclusivo interesse della famiglia per la soddisfazione di un interesse primario della
pagina 4 di 12 stessa (l'abitazione)”; a riprova di ciò varrebbero le circostanze, già rimarcate in primo grado e tuttavia ignorate dal giudice (con immotivato rigetto, tra l'altro, della prova per testi articolata a supporto), relative al comportamento tenuto negli anni dall'opponente, rispetto alle quali non rilevava, in contrario, il dato formale della separazione personale dei coniugi
(ignorata peraltro dalla locatrice) o il fatto che il avesse trasferito la sua residenza CP_1 altrove.
II) “Mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Improcedibilità della opposizione”.
Sostiene l'appellante l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. 28/2010, in quanto il giudice avrebbe omesso di rilevare, prima di decidere il merito della lite, che l'oggetto della causa di opposizione a decreto ingiuntivo “era (ed è) da annoverare tra le materie necessariamente ed obbligatoriamente sottoposte a condizione di procedibilità” e dunque di provvedere ai sensi della suddetta norma.
III) “Errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. - ingiusta condanna alle spese del giudizio di primo grado - compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.”. Con tale motivo si censura come ingiusta la decisione ritenendo l'appellante che il Tribunale, indipendentemente dalla soccombenza, avrebbe dovuto comunque compensare le spese di lite, tenuto conto del principio dell'affidamento e della buona fede sulla base della quale la aveva agito, così Pt_1 come emergente già dai soli dati documentali.
Per tali ragioni, previa richiesta di assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010 e di ammissione delle prove orali già indicate in primo grado, l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza gravata, il rigetto dell'opposizione ovvero, in ogni caso, la condanna del al pagamento della somma di € 37.000,00 o di quella CP_1 diversa ritenuta di giustizia, oltre che al pagamento di una somma determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.c.; in ipotesi, la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
comunque la condanna del a restituire le somme CP_1 percepite in esito alla sentenza di primo grado.
6. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello e la condanna della controparte ex art. 96, I e III comma, c.p.c..
7. La causa è stata decisa (mediante emissione del dispositivo) in data 18.6.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di discussione orale in presenza.
***
pagina 5 di 12 8. L'appello è infondato e va pertanto respinto.
8.1 Iniziando con il primo e più articolato motivo di gravame, deve antitutto escludersi che il giudice di primo grado abbia erroneamente individuato il titolo della domanda proposta dalla in via monitoria. Pt_1
Il Tribunale, infatti, ha motivatamente escluso che il potesse considerarsi obbligato CP_1 in base al contratto di locazione per cui è causa, giungendo chiaramente ad affermare la
“estraneità del sig. in ordine al rapporto locativo dedotto in giudizio”, ed ha solo CP_1 aggiunto che “neppure come garante” avrebbe potuto affermarsi una sua responsabilità per le obbligazioni derivanti dal contratto in capo al conduttore (cfr. pag. 3 e 4 sentenza).
8.2 Quanto poi alla correttezza di quanto ritenuto sul punto dal primo giudice, essa non è intaccata dagli elementi e dalla prospettazione difensiva che l'appellante intende far valere.
Nella sentenza impugnata è messo in evidenza che “il contratto di locazione è stato sottoscritto dalla Sig.ra e…in tale atto non si fa alcun riferimento al Sig. CP_2
neppure come garante, appunto;
“In considerazione del fatto che per il contratto di CP_1 locazione la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, identica forma deve ritenersi richiesta per la validità di tutti i patti aggiunti al contratto e le obbligazioni assunte con riferimento allo stesso. In difetto di alcun atto scritto che lo preveda, nessuna obbligazione può quindi ritenersi assunta dal Sig. concernente l'esecuzione del contratto da CP_1 parte della conduttrice”. Valorizza inoltre il giudice di primo grado altri due elementi, ossia:
1) il fatto che la precedente azione di sfratto sia stata intrapresa dalla nei confronti Pt_1 della sola (circostanza effettivamente significativa in quanto, ove vi fossero state, al CP_2 contrario e come sostenuto dall'appellante, due parti conduttrici, l'azione avrebbe dovuto essere necessariamente rivolta nei confronti di entrambe); 2) il fatto che il contratto di locazione relativo alla casa di Via della Libertà n. 15 sia stato sottoscritto a distanza di oltre un anno dalla separazione personale dei coniugi con conseguente Parte_2 impossibilità di ritenere detta casa “adibita ad abitazione coniugale” della coppia, e comunque la circostanza che il non vi abitasse insieme alla (circostanza CP_1 CP_2 quest'ultima non specificamente contestata da parte dell'appellante). Conclude il Tribunale osservando che “alla luce di quanto sopra nessuna rilevanza probatoria può essere attribuita al fatto che il ricorrente, negli anni, abbia provveduto alla corresponsione di alcuni canoni di locazione della abitazione Sig.ra configurandosi, in tal modo, CP_2
pagina 6 di 12 unicamente una ipotesi di adempimento del terzo ex art. 1180 dell'obbligazione di pagamento facente comunque capo alla conduttrice”.
Il gravame proposto si incentra sul principio dell'apparenza del diritto, nello specifico assumendosi che “l'odierna appellante (e prima di lei la sua dante causa, la sig.ra
[...] dalla quale la sig.ra ha ereditato la proprietà dell'immobile oggetto di CP_3 Pt_1 locazione), hanno fatto sempre ragionevolmente affidamento sulla circostanza che, nel sottoscrivere il contratto di affitto all'origine della odierna vicenda, la sig.ra CP_2 avesse agito anche in nome e per conto del coniuge, che non poteva che condividere ed essere
d'accordo con la decisione di locare l'immobile perché vi si trasferisse la “famiglia ” CP_1
(pag. 12-13; il concetto è poi ripreso e ribadito in altri punti dell'atto ed in particolare a pag. 19 ove si legge: “sebbene il contratto di locazione all'origine della presente vicenda sia stato sottoscritto dalla sola sig.ra quest'ultima appariva agire in virtù di una procura CP_2 tacitamente conferita dal sig. ). CP_1
L'appellante richiama a sostegno alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, ad esempio Cass., Sez. L., 10116/2015, secondo cui “In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, non sussiste vincolo di solidarietà per le obbligazioni assunte da uno di essi per soddisfare i bisogni familiari pur in presenza di un regime di comunione legale, fatto salvo il principio di affidamento del creditore che abbia ragionevolmente confidato nell'apparente realtà giuridica, desumibile dallo stato di fatto, che il coniuge contraente agisse anche in nome e per conto dell'altro. Ne consegue che il credito vantato dalla collaboratrice domestica per le obbligazioni assunte dalla moglie, da cui promanavano le quotidiane direttive del servizio, rende coobbligato anche il marito, datore della provvista in danaro ordinariamente utilizzata per la corresponsione della retribuzione sì da ingenerare
l'affidamento di esser l'effettivo datore di lavoro”); ovvero Cass. 3471/2007, secondo la quale
“In materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, il contraente che ha contrattato con uno solo dei coniugi può invocare il principio dell'apparenza del diritto, al fine di sostenere il suo ragionevole affidamento sul fatto che questi agisse anche in nome e per conto dell'altro coniuge solo qualora si verifichino le seguenti condizioni :a) uno stato di fatto non corrispondente allo stato di diritto;
b) il ragionevole convincimento del contraente, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchiasse la realtà giuridica. Ne consegue che, per poter invocare il principio dell'apparenza del diritto, il terzo deve comunque provare la propria buona fede e la ragionevolezza dell'affidamento, non essendo invocabile il principio in questione da chi versi in colpa per aver omesso di accertare, in pagina 7 di 12 contrasto con la stessa legge oltre che con le norme di comune prudenza, la realtà delle cose.
(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in riferimento ad un contratto di mutuo concesso da una sorella al fratello, aveva rigettato la domanda della mutuante volta a ritenere obbligata anche la moglie del mutuatario, non avendo addotto elementi fattuali sufficienti a ritenere che potesse incolpevolmente ritenersi che questi agisse anche in nome e per conto della moglie)”; ed ancora Cass. 19947/2004, per cui “La moglie, di regola, è responsabile in proprio per le obbligazioni da lei contratte nell'interesse della famiglia;
il marito, tuttavia, è responsabile delle obbligazioni contratte in suo nome dalla moglie oltre che nei casi in cui egli le abbia conferito, in forma espressa o tacita, una procura a rappresentarlo, tutte le volte in cui sia stata posta in essere una situazione tale da far ritenere, alla stregua del principio dell'apparenza giuridica, che la moglie abbia contratto una determinata obbligazione non già in proprio, ma in nome del marito. (Nella specie, relativa al contratto stipulato dalla resistente con un artigiano per un trasloco, la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di un obbligo del marito, non essendo emerso ne' che la moglie avesse assunto l'obbligazione in nome del coniuge, ne' che la stessa avesse da lui ricevuto mandato, ne' che sussisteva una situazione di apparenza giuridica che facesse ritenere che ella operasse per conto del marito, ne' infine che fosse emersa una responsabilità del coniuge ai sensi degli artt. 143 e 144 cod. civ. per obbligazioni relative all'indirizzo concordato)”.
8.3 Ora, tuttavia, in primo luogo l'appellante non si confronta con il rilievo operato in sentenza circa la necessaria forma scritta del contratto di locazione, quale requisito di validità dello stesso, omettendo quindi di affrontare il tema dell'applicabilità del principio dell'apparenza del diritto ai casi in cui l'assunzione di una valida obbligazione presuppone
(tanto dal lato oggettivo quanto da quello soggettivo) un impegno scritto.
Da questo punto di vista deve ritenersi che l'obbligazione contratta da un coniuge in un contratto soggetto a forma scritta ad substantiam, in mancanza di espressa spedita del nome dell'altro e di procura rilasciata nella medesima forma, non possa far sorgere alcuna valida obbligazione a carico di questi.
Come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, invero, “nei contratti formali, per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam", il principio dell'apparenza del diritto non può trovare applicazione rispetto alla rappresentanza, atteso che per i suddetti contratti sussiste un onere legale di documentazione della procura, dalla cui mancanza si deve
pagina 8 di 12 dedurre l'esistenza di una colpa inescusabile dell'altro contraente” (Cass. 3364/2010; il principio ha avuto molteplici applicazioni in giurisprudenza: cfr., ad esempio, Cass.
27517/2022 in tema di costituzione di servitù e Cass. 1192/2017 in tema di contratto preliminare di compravendita).
Se dunque per i contratti soggetti a vincolo di forma non può trovare applicazione il principio dell'apparenza del diritto, è palese che l'appellante non possa in alcun modo sostenere di avere fatto ragionevolmente affidamento sul fatto che le obbligazioni inerenti al contratto di locazione, sottoscritto dalla sola in qualità di parte conduttrice, fossero state CP_2 assunte anche in nome e per conto del CP_1
8.4 Pur essendo la considerazione di cui sopra affatto dirimente, merita osservare, per completezza, che il principio espresso dalla giurisprudenza richiamata dall'appellante è comunque nel senso che, ove l'operazione negoziale sia stata effettuata da un coniuge in nome proprio, la possibilità di invocare una obbligazione solidale dell'altro coniuge, sotto il profilo della apparenza del diritto, postula circostanze idonee ad indurre nel ragionevole convincimento della stipulazione del contratto anche in rappresentanza di detto altro coniuge,
e, pertanto, non può discendere dalla sola sussistenza del rapporto coniugale e dalla destinazione dell'utilità acquisita ai bisogni familiari (così la già risalente Cass. 5063/1992).
Né vale in contrario citare Cass. 8995/1992, richiamata anche da Cass. 37612/2021, sulla responsabilità solidale del coniuge in caso di obbligazioni contratte per il soddisfacimento di bisogni primari ed essenziali della famiglia (in quel caso per la tutela del diritto alla salute del figlio), giacché anche in tale arresto la S.C. mostra di dare rilevanza, comunque, al principio dell'affidamento (cfr. il seguente brano della motivazione: “pur dovendosi riconoscere, in linea generale, che solo il coniuge che abbia personalmente stipulato l'obbligazione per contribuire il soddisfacimento dei bisogni della famiglia risponde del debito contratto, non si può non fare deroga a tale principio, allorché l'obbligazione riguardi un bisogno primario della famiglia quale quello della salute, dei suoi componenti, ed allorché a ciò si aggiunga il profilo dell'affidamento, ingenerato dagli stessi coniugi col loro comportamento, che l'obbligazione sia stata contratta anche per conto del coniuge non stipulante. Tale deroga fa leva proprio sull'obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia e sull'interesse superiore della stessa come società naturale e fondamentale del vivere civile, per giustificare l'invasione della sfera giuridica patrimoniale di un coniuge da parte dell'altro e la compressione del principio
pagina 9 di 12 dell'autonomia dei privati, o più specificamente, del principio dell'autonomia contrattuale, sancito edittalmente dall'art. 1322 c.c. e confermato dal secondo comma dell'art. 1372 c.c. e, sotto la specie della responsabilità, dall'art. 2740 c.c.”
Nel caso di specie, l'assenza di qualsiasi riferimento al nel contratto di locazione di CP_1 cui trattasi, quale componente del nucleo familiare della conduttrice e neppure quale soggetto presente, fisicamente, alla stipula, e la circostanza, come detto incontestata, che egli non abbia in effetti mai vissuto nell'abitazione locata (ciò che induce tra l'altro ad escludere il venir meno degli effetti della separazione, già pronunciata più di un anno prima del contratto, per effetto di riconciliazione tra i coniugi) sono aspetti per i quali non avrebbe comunque mai potuto sorgere un affidamento sulla conclusione del contratto anche in suo nome e conto, tantomeno sulla destinazione dell'immobile ad abitazione coniugale e sul fatto che l'obbligazione fosse stata “contratta nell'esclusivo interesse della famiglia per la soddisfazione di un interesse primario della stessa (l'abitazione)”.
Se pur è vero che, in base a quanto risulta dagli atti, buona parte dei canoni degli anni 2015 e
2016 sono stati pagati dall'appellato (nel mentre non vi è evidenza di pagamenti riferiti ad altri periodi) e che questi risulta essere stato presente, al fianco della moglie, al momento dell'accesso in loco eseguito dall'Ufficiale Giudiziario, in data 30.11.2022, per dare esecuzione allo sfratto (nel mentre le comunicazioni via e-mail prodotte dalla in primo grado, Pt_1 riguardo alle morosità ed al piano di rientro, risultano intervenute direttamente con la pur facendosi ivi accenno anche ad una conversazione telefonica avvenuta con il CP_2
, non si tratta di elementi in grado di “controbilanciare” quelli poc'anzi sottolineati, CP_1 essendo essi compatibili con un semplice interessamento e supporto del coniuge separato rispetto alle vicende relative alla nuova sistemazione alloggiativa della moglie e del figlio.
8.5 In definitiva, perciò, nulla aggiungendo sul punto i capitoli di prova per testi articolati dall'appellante (peraltro smentiti dalla stessa corrispondenza prodotta quanto alla circostanza che i contatti per le questioni relative alla morosità sarebbero stati tenuti dal solo , il CP_1 motivo di gravame non può trovare accoglimento, dovendo essere confermata la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, rectius difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto sostanziale, sollevata dall'opponente a decreto ingiuntivo.
9. Anche il secondo motivo di appello non è suscettibile di positivo apprezzamento.
L'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione
“obbligatoria” di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010 va eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio pagina 10 di 12 dal giudice non oltre la prima udienza. Nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, per altro verso, è ius receptum il principio per cui è onere della parte opposta introdurre il procedimento di mediazione (cfr. Cass. SS. UU. 19596/2020) in quanto, in difetto, va dichiarata improcedibile la domanda proposta dalla medesima parte, ossia quella avanzata in via monitoria. Se ciò è vero deve rilevarsi la carenza di interesse dell'appellante a sollevare la censura in argomento, perché la stessa è evidentemente finalizzata ad ottenere, in caso di mancata instaurazione della procedura nel termine che si richiede alla Corte d'Appello di fissare, una declaratoria di improcedibilità dell'opposizione (cfr. pag. 21-22 dell'atto di appello, ove si legge che il Tribunale “avrebbe dovuto…dato atto del mancato esperimento della mediazione, e della mancata soddisfazione della condizione di procedibilità medesima, provvedere ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D.lgs 29/2010. In difetto di tutto ciò,
l'opposizione proposta dal sig. risulta improcedibile”. Al contrario, CP_1
l'improcedibilità, conseguente alla mancata attivazione del procedimento di mediazione, investirebbe la domanda proposta dalla stessa appellante e non l'opposizione dell'appellato accolta dal Tribunale. La creditrice opposta in primo grado e quindi attrice Pt_1 sostanziale, non ha dunque interesse a dolersi della mancata mediazione. Di più, non può far valere una nullità alla quale essa stessa ha dato causa;
essendo infatti la parte attrice tenuta in via autonoma ed anche senza l'invito del giudice a proporre la mediazione obbligatoria, la nullità verificatasi per il suo mancato svolgimento non è opponibile dalla medesima parte, ex art. 157, comma 3, c.p.c..
10. Anche il terzo motivo di appello, infine, deve essere disatteso.
La piena soccombenza della nel giudizio di primo grado giustifica la sua condanna al Pt_1 pagamento delle spese di lite. Una volta escluso che possa rilevare, nel merito della lite, il principio dell'affidamento e l'asserita “buona fede” dell'opposta nel ritenere coobbligato al pagamento del canone il va da sé che tali aspetti non possano costituire giusta causa CP_1 di compensazione delle spese processuali.
11. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase 3, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione).
Il valore della causa è pari ad € 37.000,00. Pertanto: pagina 11 di 12 € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.523,00 fase 3 ed € 3.470,00 fase 4, in tutto €
8.469,00, oltre accessori di legge, senza la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, del
D.M. 55/2014 in quanto la comparsa redatta non consente una piena ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, in particolare essendo impedita la visione diretta dei documenti contenuti nel fascicolo informatico di primo grado.
Va disposta, come da domanda, la distrazione delle spese in favore del difensore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
Non si ritiene, viceversa, di accogliere la richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, I e III comma, c.p.c., non ricorrendo gli estremi di una condotta processuale della medesima improntata a temerarietà.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitiva-mente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, con esso, la domanda di restituzione avanzata dall'appellante;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 8.469,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, con distrazione in favore dell'Avv. Franco Ballati, dichiaratosi antistatario;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 18/06/2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. pagina 12 di 12