Sentenza 7 ottobre 2022
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 22/12/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 210/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
AS LASALVIA Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere AT LONGO Consigliere relatore Donatella SCANDURRA Consigliere Beatrice MENICONI Consigliere pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 61066 del registro di segreteria, promosso da:
INPS - Istituto Nazionale della previdenza sociale, rappresentato e difeso congiuntamente o disgiuntamente dagli avvocati Sergio Preden
(pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), AN PA (pec:
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), US AN
(pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), DI LO (pec: :avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) ed Antonietta ET (pec: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it),
con domicilio eletto in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell’ Avvocatura centrale dell’Istituto.
Appellante Contro
- SI (c.f. SI), nato a [...] il omissis, e SI (c.f.
SI), nato a [...] il omissis, rappresentati e difesi, nel giudizio dall’Avv. Maria Paola Gentili (pec: mariapaola.gentili@pecordineavvocatiancona.it) costituitasi in udienza in data 6 marzo 2025, elettivamente domiciliata presso lo studio, sito in Roma (RM), Via Boncompagni, 16, Appellati
avverso la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia n.235/2022, depositata in data 7 ottobre 2022;
VISTO l’atto d’appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nell’udienza del giorno 6 novembre 2025, svolta con l’assistenza del segretario, dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relazione del relatore cons. AT NG, e l’avvocato DI LO in rappresentanza dell’Inps.
Svolgimento del processo Gli odierni appellati, titolari di trattamento pensionistico in regime di
“cumulo giuridico”, hanno proposto ricorso dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia chiedendo il riconoscimento del diritto alla rideterminazione della quota di pensione a carico dell’I.N.P.S. con il sistema di calcolo retributivo, avendo maturato alla data del 31/12/1995, complessivamente, un servizio superiore ai 18 anni (computando tuttavia i contributi versati presso l’ENPAV)
secondo quanto prescritto dall’articolo dell’art. 1, commi 245 e 246, della legge n. 228/2012 e s.m.i..
Con la sentenza gravata, la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia ha accolto il ricorso in questione, valorizzando il tenore letterale della norma di cui all’art. 1, comma 246 della legge n.
228/2012, a norma del quale “per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239 …”,
disposizione ritenuta coerente con la disciplina del cumulo gratuito.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l’INPS, adducendo, quale motivo di gravame, la ritenuta violazione dell’art. 1 della legge 18 agosto 1995, n. 335 e dell’articolo 1, commi 239 e segg., della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostenendo, per converso, che ai fini dell’individuazione del sistema di computo del trattamento previdenziale possa acquisire rilievo, ai sensi dell’art.1 della legge n.
335/1995, esclusivamente l’anzianità contributiva “nell’assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa”, tra le quali ultime non rientrano le casse previdenziali dei liberi professionisti (come l’ENPAV).
Secondo l’INPS detto art. 1 della legge n. 335/1995, prevedendo, ai sensi del comma 2, principi generali della materia modificabili soltanto espressamente, non sarebbe stato modificato dall’art. 1, comma 246 della legge n. 228/2012, cosicché il metodo interamente retributivo continuerebbe ad operare esclusivamente in favore dei lavoratori che al 31 dicembre 1995 abbiamo maturato almeno 18 anni di contribuzione nell’AGO, e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, senza che possa all’uopo rilevare la contribuzione accreditata presso gli enti privatizzati (per come statuito dalla giurisprudenza di appello della Corte dei conti).
Sul piano tecnico-normativo, il rinvio contenuto nell’art.1, comma 246 della legge n. 228/2012 alle gestioni di cui al comma 239 sarebbe di natura statica o formale (e non dinamico o ricettizio), in quanto riferito alla specifica e determinata disciplina vigente al momento storico dell’entrata in vigore della legge n. 232/2012.
L’Inps ha addotto, altresì, a sostegno dell’interpretazione perorata, la circostanza che la legge c.d. NE (n. 201/2011) ha individuato nell’art. 24, comma 24, una specifica disciplina, con riguardo alle Casse professionali, funzionale al contenimento della spesa pensionistica, affidata alla loro autonomia gestionale.
L’Inps ha quindi concluso chiedendo l’accoglimento dell’appello.
Con nota in atti al 12 febbraio 2025, gli avvocati Maria Paola Gentili e AV LO, difensori di Omissis (c.f. SI) nel giudizio di primo grado, hanno depositato certificato di morte del suddetto, deceduto in data 4.12.2024 (con documentazione inerente alla notifica del documento all’Inps in data 12/2/2025).
Con memoria del 12 febbraio 2025, l’Inps, preso atto dell’intervenuto decesso, ha chiesto di separare i due giudizi (trattandosi di litisconsorzio meramente facoltativo), di dichiarare l’interruzione di quello proposto da Omissis e di decidere quello proposto da Omissis, respingendo la relativa domanda giudiziaria.
Con ordinanza resa a verbale dell’udienza del 6 marzo 2025, nella quale si costituiva l’avv. Gentili Maria per le parti appellate, questa Corte ha disposto l’interruzione del processo relativamente alla sola parte appellata Omissis, con l’avvertenza che il processo medesimo in parte qua avrebbe dovuto essere riassunto, a pena di estinzione, entro il termine previsto dall’art. 109 c.g.c.., rinviando la trattazione del giudizio relativamente alla parte appellata Omissis all’udienza del 6 novembre 2025.
Con atto depositato in data 12 marzo 2025 (notificato, insieme al DFU per la data odierna, impersonalmente agli eredi a mezzo posta, con plico ritirato il 28/3/2025, ai sensi degli art. 109, comma 3 c.g.c. e 303 c.p.c.), l’Inps ha riassunto il giudizio nei confronti degli eredi di Omissis, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
All’udienza del 6 novembre, l’Inps ha ulteriormente insistito nelle argomentazioni e conclusioni già rassegnate.
DIRITTO
[1] Avuto riguardo all’avvenuta rituale riassunzione del giudizio anche nei confronti degli eredi dell’appellato Omissis con fissazione dell’udienza di trattazione per la medesima udienza odierna (già fissata per l’appellato Omissis), il giudizio può essere unitariamente trattato e deciso per entrambe le posizioni previdenziali originariamente oggetto di appello da parte dell’INPS.
[2] Sempre in via preliminare, il Collegio, preso atto della ritualità della notifica dell’appello e della riassunzione verso gli eredi di Omissis, dichiara la contumacia di questi ultimi ai sensi dell’art. 93 del codice di giustizia contabile.
[3] L’oggetto del contendere concerne essenzialmente la computabilità, ai fini dell’individuazione del metodo di calcolo
(interamente retributivo ovvero misto) del trattamento previdenziale erogato dall’INPS, di servizi prestati presso una Cassa previdenziale privata, oggetto di cumulo gratuito ex art. 1, commi da 239 a 248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, istituto giuridico dapprima previsto solo per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti alle varie gestioni dell’I.N.P.S. e successivamente esteso dall’art. 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche ai liberi professionisti.
L’istituto del cumulo gratuito, come noto, consente, così come quello della totalizzazione ex art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.
42, p (che tuttavia prevede più stringenti condizioni di accesso e il computo necessariamente con il sistema interamente contributivo), ai soggetti che non siano già titolari di trattamento previdenziale e che abbiano maturato contribuzioni per periodi non coincidenti in due (o più) gestioni previdenziali, di unificare, senza ulteriori oneri economici (diversamente dall’istituto della ricongiunzione ex art. 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29), i periodi in questione al fine del conseguimento di un'unica pensione (articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012).
In ordine alle modalità di determinazione e liquidazione del trattamento previdenziale, la legge prevede che ciascuna delle gestioni cumulate determina “il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento” (articolo 1, comma 245) e che la liquidazione del trattamento è a carico dell’I.N.P.S., previa acquisizione delle quote di pensione da parte degli enti coinvolti nel cumulo (articolo 1, comma 244).
Come già riferito, l’articolo 1, commi da 195 a 198, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) ha ampliato l’ambito applicativo dell’istituto del cumulo gratuito, modificando il disposto del menzionato comma 239, ricomprendendo anche gli iscritti “agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103…”
(articolo 1, comma 195 lettera a), così consentendo il cumulo gratuito anche con riguardo alle contribuzioni pensionistiche maturate nelle gestioni previdenziali delle casse private dei professionisti (nel caso di specie, l’ENPAV).
Peraltro, il legislatore, con la riferita novella del 2016, si è limitato a modificare soltanto il riferito comma 239 senza innovare espressamente i commi successivi, tra i quali quello relativo alle modalità di computo (commi 244 a 246).
Nel contempo, occorre evidenziare come il legislatore, con la riferita innovazione del 2016, non abbia introdotto alcuna espressa modifica alla disciplina di cui alla legge fondamentale pensionistica n.
335/1993, che prevede, tra l’altro, che (art. 1, comma 12, della L. n.
335/1995) per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 (ovvero iscritti nella “assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa”) che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.
Per contro, le esigenze di equilibrio finanziario e di bilancio delle casse professionali privatizzate sono state partitamente disciplinate dall’art.
3, comma 12 della stessa legge n. 335/1995, ove si prevede che i suddetti enti adottino provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, ferma restando la possibilità, rimessa alla volontà degli Organi dei ridetti enti, di «optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge».
Inoltre, sempre con riguardo a detti enti, l’art. 24, comma 24, del decreto legge n. 201/2011 (convertito nella legge 214/2011) prevede che
“In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”.
Ferma rimanendo la delineata differente disciplina pensionistica tra i diversi enti previdenziali, occorre altresì rimarcare come le disposizioni previste dalla menzionata legge n. 335/1995 costituiscono, per espressa statuizione normativa (art.1, comma 2),
“principi fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica.
Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni”.
In definitiva, dunque, occorre prendere atto che né la legge n.
228/2012, né tanto meno la legge n. 232/2016, hanno apportato
«espresse modificazioni» all’ art. 1, commi 12 e 13 (in combinato con il comma 6), della legge n. 335/1995, che deve dunque ritenersi attualmente vigente anche nel suo ambito applicativo.
Alla luce della delineata ricostruzione sistematica (e in assenza di modifiche espresse all’ art. 1, commi 12 e 13, in combinato con il comma 6, della legge n. 335/1995) deve dunque interpretarsi, ad avviso del Collegio, il rinvio, contenuto nel comma 246, al disposto del comma 239 (i periodi di contribuzione di cui al comma 239 devono essere computati “per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione”), da intendersi dunque, per le ragioni già rassegnate, in senso statico o formale (riferito cioè alla lettera originariamente vigente) e non dinamico o ricettizio (ovvero con riguardo al testo per come nel tempo modificato).
Pertanto il Collegio reputa, in conformità all’orientamento giurisprudenziale contabile di legittimità ormai prevalente in materia
(di recente, Sez. I appello, sent. n. 101/2025 e sent. n. 206/2024), che il computo unitario, mediante l’istituto del cumulo gratuito, di periodi assicurativi maturati presso differenti gestioni, debba intendersi come funzionale al conseguimento e alla quantificazione del diritto a pensione, senza tuttavia che possa tradursi, con riguardo a periodi contributivi relativi a gestioni diverse da quelle previste dal comma 6 del medesimo art.1 della legge n. 335/1995, nella modifica del sistema di computo del trattamento previdenziale ex art, 1, commi 12 e 13 della legge n. 335/1995.
Conseguentemente, deve ritenersi che l’Inps abbia correttamente applicato il sistema di calcolo misto alla quota di pensione a proprio carico, non avendo gli appellanti maturato 18 anni di anzianità contributiva nell’assicurazione obbligatoria ex menzionato comma 6 del ridetto art.1, alla data del 31 dicembre 1995.
L’appello deve dunque essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza gravata.
[4] Considerata la riscontrabilità di orientamenti giurisprudenziali non univoci sulla quaestio iuris in contesa, si dispone la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità ex lege delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello promosso dall’INPS e iscritto al n. 61066 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie, con annullamento della sentenza gravata e compensazione delle spese processuali.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 6 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to AT NG F.to AS LA Depositata in Segreteria il 22/12/2025
IL DIRIGENTE
F.to AS Biagi