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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5013-1/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5013-1 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
e rappresentati e difesi Parte_4 Parte_5 Parte_6 dall'avv. Franco Argentati ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ancona, via
Matteotti n. 99; ricorrenti
e da
e Parte_7 Parte_8 Parte_9 rappresentati e difesi dall'avv. Mirco Piersanti e dall'avv. Cristina Garbini ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Castelplanio, via Alighieri n. 64; ricorrenti contro rappresentato e difeso dall'avv. Sofia Carioggia ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Santa Giulia n. 80; convenuto
e nei confronti di
AVV. , nella sua qualità di esecutore testamentario di CP_2 Persona_1
- 1 - il quale sta in giudizio in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; convenuto
OGGETTO: QUERELA DI FALSO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE PER Parte_1 Email_1
Email_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
E Parte_7 Parte_8 Parte_9
“Tenuto conto delle non contestate risultanze cui è pervenuto il Controparte_1 ctu dott.ssa chiedono di accertare l'autenticità del testamento della signora Persona_2
con compensazione delle spese di lite e di ctu e con rinuncia ai termini di Controparte_3 cui all'art. 190 c.p.c.”.
L'AVV. NUZZO: “prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, si rimette alla decisione del Tribunale e accetta la compensazione delle spese di lite e di ctu”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la querela di falso proposta in corso di causa nei confronti del testamento olografo datato 9.3.2010, pubblicato il 19.4.2022 dinnanzi al
Notaio di Pesaro e recante la sottoscrizione di Persona_3 Controparte_3
Per comprendere l'interesse sotteso al presente procedimento è necessaria una ricostruzione delle vicende processuali relative al giudizio principale, introdotto da ed Controparte_3
iscritto con n.r.g. 5013/2021.
1.1 coniuge di deceduto a Senigallia il 04.08.2018, Controparte_3 Persona_1
ha agito in giudizio nei confronti di figlio di al fine Controparte_1 Persona_1
di:
- accertare e dichiarare che il testamento del de cuius, pubblicato il 21.09.2018 innanzi al
Notaio Dott. contiene una disposizione lesiva della porzione di legittima a lei Parte_10
spettante;
- accertare e dichiarare che, in qualità di coniuge di è erede Persona_1 pretermesso avente diritto, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 542 c.c., alla complessiva quota di un terzo del patrimonio relitto dal defunto e per l'effetto, disporsi la riduzione della disposizione testamentaria nella misura di 1/3 ex art. 542 c.c. dell'intero patrimonio relitto;
- condannare in qualità di erede, a corrisponderle quanto ricevuto in Controparte_1
eccedenza rispetto alla quota disponibile.
- 2 - 1.2 La signora è deceduta il 04.01.2022 ed il 28.01.2022 CP_3 Parte_1 [...]
ed suoi parenti di terzo grado Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e, quindi, chiamati all'eredità della medesima quali eredi legittimi, ai sensi dell'art. 302
c.p.c. si sono volontariamente costituiti in prosecuzione.
Alla comparsa di costituzione hanno allegato un atto notorio dal quale risulta che gli eredi legittimi della signora sono, oltre ai soggetti appena indicati, anche CP_3 CP_4
e
[...] Parte_6
1.3 AB è deceduto il 20.1.2022 ed il 6.5.2022 hanno depositato una Controparte_4
comparsa di intervento volontario i suoi eredi, ovvero Parte_7 [...]
e Parte_8 Parte_9
1.4 si è costituito in giudizio il 15.6.2022, a seguito di ordine di Parte_6
integrazione nel contraddittorio disposto dal giudice alla prima udienza del 26.5.2022.
2. si è regolarmente costituito in tale giudizio ed ha eccepito, per quanto Controparte_1
di rilievo ai fini del presente provvedimento, il difetto di legittimazione attiva di coloro che si sono costituiti in qualità di eredi legittimi della defunta considerato Controparte_3
che:
- il 19.4.2022 ha pubblicato dinnanzi al Notaio di Pesaro un testamento Persona_3 olografo della signora datato 9.3.2010, che recita: “Io sottoscritta nomino mio CP_3 marito erede universale e dopo di lui i suoi eredi”;
- poiché è premorto alla signora unico suo erede deve ritenersi Persona_1 CP_3 proprio che dunque sarebbe l'esclusivo erede anche della signora Controparte_1 sicché tutte le persone che si sono costituite non sarebbero eredi dell'attrice e, CP_3
dunque, sarebbero prive della legittimazione a subentrare nella sua posizione processuale.
2.1 Nel procedimento principale si è regolarmente costituito anche l'avv. , CP_2
citato in giudizio in qualità di esecutore testamentario di Persona_1
3. Nel corso del procedimento Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno proposto querela di falso in ordine al Parte_4 Parte_5 Parte_6
testamento olografo della signora Controparte_3
3.1 e si sono associati alla Parte_7 Parte_8 Parte_9
richiesta di querela di falso.
3.2 Il difensore di invece, ha evidenziato che la querela di falso non Controparte_1
rappresenterebbe lo strumento processuale corretto e che, in ogni caso, il testamento in questione sarebbe autentico.
- 3 - 3.3 Il Giudice istruttore, allora, con ordinanza del 26.9.2023 ha fissato per l'interpello di l'udienza del 19.10.2023, riservando all'esito l'eventuale autorizzazione Controparte_1
alla presentazione della querela di falso.
Il signor nel corso della predetta udienza ha dichiarato di volersi avvalere del Per_1
testamento olografo di rispetto al quale è stata presentata la querela di Controparte_3
falso, per cui il Giudice istruttore ha autorizzato la presentazione della querela, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ed autorizzando e l'avv. Controparte_1
a depositare una memoria istruttoria entro il 17.11.2023. CP_2
3.4 ha predisposto una memoria difensiva eccependo l'inammissibilità Controparte_1
della querela di falso, in quanto non sarebbero state fornite le prove documentali della presunta falsità e sulla base di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
12307/2015 la querela di falso non rappresenterebbe lo strumento processuale corretto, dovendosi procedere, nell'accertare l'autenticità del documento, con giudizio ordinario.
Il Giudice delegato con ordinanza del 7.11.2023, da intendersi integralmente richiamata per relationem, ha rigettato l'eccezione di inammissibilità fornendo ampia motivazione, pienamente condivisa dal Collegio, sia con riferimento alla proposizione della querela nel rispetto di tutte le condizioni indicate dall'art. 221 c.p.c., sia con riferimento alla correttezza, in ragione della peculiarità del giudizio, dello strumento processuale individuato dai querelanti.
4. Il presente giudizio, dunque, ha ad oggetto la querela di falso proposta nei confronti del testamento olografo datato 9.3.2010, pubblicato il 19.4.2022 dinnanzi al Notaio Per_3
di Pesaro e recante la sottoscrizione di
[...] Controparte_3
La causa è stata istruita mediante ctu grafologica effettuata dalla dott.ssa
[...]
Persona_4
All'udienza del 23.01.2025 tutte le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo complessivo per cui hanno precisato le conclusioni congiuntamente, chiedendo di accertare l'autenticità del testamento della signora con compensazione delle spese Controparte_3
di lite e di ctu e con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., tanto che il Giudice ha rimesso la causa in decisione e si è riservato di riferire al Collegio.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Appare anzitutto opportuno ricordare che la querela di falso è stata presentata nei confronti di un testamento olografo redatto a Belvedere Ostrense il 09.03.2010, sottoscritto
- 4 - da ed avente il seguente contenuto “Io sottoscritta nomino mio marito Controparte_3 erede universale e dopo di lui i suoi eredi”.
Ebbene come evidenziato dal ctu il testamento è assolutamente autentico.
Per rispondere al quesito la dott.ssa ha esaminato l'originale della scheda Persona_2
testamentaria e, dopo aver descritto le caratteristiche generali e particolari, ha rilevato che
“La scheda testamentaria può pertanto considerarsi certamente olografa, con omogeneità tra testo e firma che sono riconducibili ad un unico soggetto scrivente” (pag. 23).
Poi l'esperto ha esaminato le caratteristiche generali e particolari delle firme autografe di comparazione e le ha poste a confronto con la firma della scheda testamentaria oggetto di causa.
Va evidenziato che il ctu nella relazione peritale ha premesso che “lo svolgimento del presente elaborato sarà svolto utilizzando come documentazione comparativa le sole firme autografe, acquisite da questo CTU nelle diverse sedi ed occasioni peritali ritenute di certa provenienza” (pag. 24).
L'esperto, dunque, ha indicato il criterio che ha utilizzato per selezionare le scritture di comparazione, individuando peraltro un parametro esclusivamente oggettivo, ovvero firme autografe di provenienza certa.
Si tratta di ben 94 sottoscrizioni, peraltro relative ad un ampio lasso temporale che va dal
1980 al 2014 - dunque di un numero elevatissimo che appare assolutamente idoneo ed adeguato per esaminare le caratteristiche della grafia ma anche per evidenziare eventuali elementi di variazione, anche connessi al passare degli anni ed alle condizioni di salute - tra cui due scritture del 16.10.2008, risalenti dunque a pochissimi mesi prima del marzo 2009, ed alcune scritture relative al periodo dicembre 2010 – gennaio 2011, dunque pochi mesi dopo la sottoscrizione del testamento e l'ictus che aveva colpito la signora CP_3
Ebbene all'esito di tale comparazione il ctu ha affermato che “Il confronto tra la firma apposta sulla scheda testamentaria in verifica e le firme autografe comparative della Sig.ra ha fatto emergere elementi che attestano una piena corrispondenza Controparte_3 grafologica, sia nel gesto grafico sia nell'ambito dell'espressività più minuta (gesto fuggitivo).
Determinante è osservare la gestualità e la dinamica del movimento scrittorio che ne ha generato la scrittura per rendersi conto che gli elementi di concordanza sono incisivi ai fini dell'attribuzione ad una stessa fonte grafomotoria, nella complessa combinazione tra la forma dei singoli grafemi e il movimento nell'esecuzione degli stessi.
- 5 - Il dettagliato confronto tra la firma apposta in calce alla scheda testamentaria e le firme autografe in comparazione ha evidenziato, infatti, numerose e significative concordanze riguardanti il grado di fluidità e di abilità grafomotoria, l'aspetto morfologico -formale
(complessità costruttivo-motoria), la peculiarità della distribuzione dell'energia pressoria,
i rapporti zonali e non ultime, le gestualità fuggitive.
Le numerose e ricorrenti analogie evidenziate sono, per qualità e quantità, più che sufficienti a ricondurre la gestualità grafica sottesa al testamento, alla mano della de cuius
Controparte_3
D'altro canto, non si rilevano difformità che coinvolgono significative connotazioni quali ritmo, pressione, qualità del tratto e qualità del movimento che non siano collocabili nell'ambito della variabilità gestuale e formale, propria della de cuius, anche tenuto conto delle differenti condizioni psicofisiche, emotive e posturali sopravvenute.
Eventuali difformità non incidono nella qualità e nella sostanza dei connotati salienti del grafismo e non sono idonee a mettere in dubbio l'autografia del testamento” (cfr. pag. 53 e
54).
Il ctu, quindi, ha così concluso: “La scheda testamentaria recante la data del 9.03.2010 esaminata in originale e oggetto di verificazione, è con giudizio di certezza, da ritenersi autografa ovvero tecnicamente riconducibile al movimento e alla gestualità caratterizzante la scrittura della de cuius . Controparte_3
Le operazioni peritali, inoltre, si sono sviluppate nel pieno contraddittorio tra le parti e l'esperto ha preso ampiamente posizione sulle osservazioni sollevate dai consulenti di parte, predisponendo un elaborato assolutamente completo ed esaustivo,
Le conclusioni del ctu, dunque, non lasciano spazio a possibili soluzioni alternative, tanto che le varie parti nel rassegnare conclusioni congiunte non hanno sollevato contestazioni sul contenuto della relazione peritale.
Tutto ciò premesso poiché la scheda testamentaria recante la data del 9.03.2010 è risultata autografa la querela di falso deve essere rigettata.
6. Le spese di lite e di ctu devono essere compensate tra tutti, così come concordato dalle parti e condiviso dall'esecutore testamentario, avv. Nuzzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- 6 - rigetta la querela di falso e, per l'effetto, dichiara l'autenticità del testamento olografo redatto il 9.03.2010 da Controparte_3
condanna i querelanti al pagamento ai sensi dell'art. 226 c.p.c. di una pena pecuniaria di euro 10,00; compensa le spese di lite e di ctu tra tutte le parti.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5013-1 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
e rappresentati e difesi Parte_4 Parte_5 Parte_6 dall'avv. Franco Argentati ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ancona, via
Matteotti n. 99; ricorrenti
e da
e Parte_7 Parte_8 Parte_9 rappresentati e difesi dall'avv. Mirco Piersanti e dall'avv. Cristina Garbini ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Castelplanio, via Alighieri n. 64; ricorrenti contro rappresentato e difeso dall'avv. Sofia Carioggia ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Santa Giulia n. 80; convenuto
e nei confronti di
AVV. , nella sua qualità di esecutore testamentario di CP_2 Persona_1
- 1 - il quale sta in giudizio in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; convenuto
OGGETTO: QUERELA DI FALSO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE PER Parte_1 Email_1
Email_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
E Parte_7 Parte_8 Parte_9
“Tenuto conto delle non contestate risultanze cui è pervenuto il Controparte_1 ctu dott.ssa chiedono di accertare l'autenticità del testamento della signora Persona_2
con compensazione delle spese di lite e di ctu e con rinuncia ai termini di Controparte_3 cui all'art. 190 c.p.c.”.
L'AVV. NUZZO: “prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, si rimette alla decisione del Tribunale e accetta la compensazione delle spese di lite e di ctu”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la querela di falso proposta in corso di causa nei confronti del testamento olografo datato 9.3.2010, pubblicato il 19.4.2022 dinnanzi al
Notaio di Pesaro e recante la sottoscrizione di Persona_3 Controparte_3
Per comprendere l'interesse sotteso al presente procedimento è necessaria una ricostruzione delle vicende processuali relative al giudizio principale, introdotto da ed Controparte_3
iscritto con n.r.g. 5013/2021.
1.1 coniuge di deceduto a Senigallia il 04.08.2018, Controparte_3 Persona_1
ha agito in giudizio nei confronti di figlio di al fine Controparte_1 Persona_1
di:
- accertare e dichiarare che il testamento del de cuius, pubblicato il 21.09.2018 innanzi al
Notaio Dott. contiene una disposizione lesiva della porzione di legittima a lei Parte_10
spettante;
- accertare e dichiarare che, in qualità di coniuge di è erede Persona_1 pretermesso avente diritto, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 542 c.c., alla complessiva quota di un terzo del patrimonio relitto dal defunto e per l'effetto, disporsi la riduzione della disposizione testamentaria nella misura di 1/3 ex art. 542 c.c. dell'intero patrimonio relitto;
- condannare in qualità di erede, a corrisponderle quanto ricevuto in Controparte_1
eccedenza rispetto alla quota disponibile.
- 2 - 1.2 La signora è deceduta il 04.01.2022 ed il 28.01.2022 CP_3 Parte_1 [...]
ed suoi parenti di terzo grado Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e, quindi, chiamati all'eredità della medesima quali eredi legittimi, ai sensi dell'art. 302
c.p.c. si sono volontariamente costituiti in prosecuzione.
Alla comparsa di costituzione hanno allegato un atto notorio dal quale risulta che gli eredi legittimi della signora sono, oltre ai soggetti appena indicati, anche CP_3 CP_4
e
[...] Parte_6
1.3 AB è deceduto il 20.1.2022 ed il 6.5.2022 hanno depositato una Controparte_4
comparsa di intervento volontario i suoi eredi, ovvero Parte_7 [...]
e Parte_8 Parte_9
1.4 si è costituito in giudizio il 15.6.2022, a seguito di ordine di Parte_6
integrazione nel contraddittorio disposto dal giudice alla prima udienza del 26.5.2022.
2. si è regolarmente costituito in tale giudizio ed ha eccepito, per quanto Controparte_1
di rilievo ai fini del presente provvedimento, il difetto di legittimazione attiva di coloro che si sono costituiti in qualità di eredi legittimi della defunta considerato Controparte_3
che:
- il 19.4.2022 ha pubblicato dinnanzi al Notaio di Pesaro un testamento Persona_3 olografo della signora datato 9.3.2010, che recita: “Io sottoscritta nomino mio CP_3 marito erede universale e dopo di lui i suoi eredi”;
- poiché è premorto alla signora unico suo erede deve ritenersi Persona_1 CP_3 proprio che dunque sarebbe l'esclusivo erede anche della signora Controparte_1 sicché tutte le persone che si sono costituite non sarebbero eredi dell'attrice e, CP_3
dunque, sarebbero prive della legittimazione a subentrare nella sua posizione processuale.
2.1 Nel procedimento principale si è regolarmente costituito anche l'avv. , CP_2
citato in giudizio in qualità di esecutore testamentario di Persona_1
3. Nel corso del procedimento Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno proposto querela di falso in ordine al Parte_4 Parte_5 Parte_6
testamento olografo della signora Controparte_3
3.1 e si sono associati alla Parte_7 Parte_8 Parte_9
richiesta di querela di falso.
3.2 Il difensore di invece, ha evidenziato che la querela di falso non Controparte_1
rappresenterebbe lo strumento processuale corretto e che, in ogni caso, il testamento in questione sarebbe autentico.
- 3 - 3.3 Il Giudice istruttore, allora, con ordinanza del 26.9.2023 ha fissato per l'interpello di l'udienza del 19.10.2023, riservando all'esito l'eventuale autorizzazione Controparte_1
alla presentazione della querela di falso.
Il signor nel corso della predetta udienza ha dichiarato di volersi avvalere del Per_1
testamento olografo di rispetto al quale è stata presentata la querela di Controparte_3
falso, per cui il Giudice istruttore ha autorizzato la presentazione della querela, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ed autorizzando e l'avv. Controparte_1
a depositare una memoria istruttoria entro il 17.11.2023. CP_2
3.4 ha predisposto una memoria difensiva eccependo l'inammissibilità Controparte_1
della querela di falso, in quanto non sarebbero state fornite le prove documentali della presunta falsità e sulla base di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
12307/2015 la querela di falso non rappresenterebbe lo strumento processuale corretto, dovendosi procedere, nell'accertare l'autenticità del documento, con giudizio ordinario.
Il Giudice delegato con ordinanza del 7.11.2023, da intendersi integralmente richiamata per relationem, ha rigettato l'eccezione di inammissibilità fornendo ampia motivazione, pienamente condivisa dal Collegio, sia con riferimento alla proposizione della querela nel rispetto di tutte le condizioni indicate dall'art. 221 c.p.c., sia con riferimento alla correttezza, in ragione della peculiarità del giudizio, dello strumento processuale individuato dai querelanti.
4. Il presente giudizio, dunque, ha ad oggetto la querela di falso proposta nei confronti del testamento olografo datato 9.3.2010, pubblicato il 19.4.2022 dinnanzi al Notaio Per_3
di Pesaro e recante la sottoscrizione di
[...] Controparte_3
La causa è stata istruita mediante ctu grafologica effettuata dalla dott.ssa
[...]
Persona_4
All'udienza del 23.01.2025 tutte le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo complessivo per cui hanno precisato le conclusioni congiuntamente, chiedendo di accertare l'autenticità del testamento della signora con compensazione delle spese Controparte_3
di lite e di ctu e con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., tanto che il Giudice ha rimesso la causa in decisione e si è riservato di riferire al Collegio.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Appare anzitutto opportuno ricordare che la querela di falso è stata presentata nei confronti di un testamento olografo redatto a Belvedere Ostrense il 09.03.2010, sottoscritto
- 4 - da ed avente il seguente contenuto “Io sottoscritta nomino mio marito Controparte_3 erede universale e dopo di lui i suoi eredi”.
Ebbene come evidenziato dal ctu il testamento è assolutamente autentico.
Per rispondere al quesito la dott.ssa ha esaminato l'originale della scheda Persona_2
testamentaria e, dopo aver descritto le caratteristiche generali e particolari, ha rilevato che
“La scheda testamentaria può pertanto considerarsi certamente olografa, con omogeneità tra testo e firma che sono riconducibili ad un unico soggetto scrivente” (pag. 23).
Poi l'esperto ha esaminato le caratteristiche generali e particolari delle firme autografe di comparazione e le ha poste a confronto con la firma della scheda testamentaria oggetto di causa.
Va evidenziato che il ctu nella relazione peritale ha premesso che “lo svolgimento del presente elaborato sarà svolto utilizzando come documentazione comparativa le sole firme autografe, acquisite da questo CTU nelle diverse sedi ed occasioni peritali ritenute di certa provenienza” (pag. 24).
L'esperto, dunque, ha indicato il criterio che ha utilizzato per selezionare le scritture di comparazione, individuando peraltro un parametro esclusivamente oggettivo, ovvero firme autografe di provenienza certa.
Si tratta di ben 94 sottoscrizioni, peraltro relative ad un ampio lasso temporale che va dal
1980 al 2014 - dunque di un numero elevatissimo che appare assolutamente idoneo ed adeguato per esaminare le caratteristiche della grafia ma anche per evidenziare eventuali elementi di variazione, anche connessi al passare degli anni ed alle condizioni di salute - tra cui due scritture del 16.10.2008, risalenti dunque a pochissimi mesi prima del marzo 2009, ed alcune scritture relative al periodo dicembre 2010 – gennaio 2011, dunque pochi mesi dopo la sottoscrizione del testamento e l'ictus che aveva colpito la signora CP_3
Ebbene all'esito di tale comparazione il ctu ha affermato che “Il confronto tra la firma apposta sulla scheda testamentaria in verifica e le firme autografe comparative della Sig.ra ha fatto emergere elementi che attestano una piena corrispondenza Controparte_3 grafologica, sia nel gesto grafico sia nell'ambito dell'espressività più minuta (gesto fuggitivo).
Determinante è osservare la gestualità e la dinamica del movimento scrittorio che ne ha generato la scrittura per rendersi conto che gli elementi di concordanza sono incisivi ai fini dell'attribuzione ad una stessa fonte grafomotoria, nella complessa combinazione tra la forma dei singoli grafemi e il movimento nell'esecuzione degli stessi.
- 5 - Il dettagliato confronto tra la firma apposta in calce alla scheda testamentaria e le firme autografe in comparazione ha evidenziato, infatti, numerose e significative concordanze riguardanti il grado di fluidità e di abilità grafomotoria, l'aspetto morfologico -formale
(complessità costruttivo-motoria), la peculiarità della distribuzione dell'energia pressoria,
i rapporti zonali e non ultime, le gestualità fuggitive.
Le numerose e ricorrenti analogie evidenziate sono, per qualità e quantità, più che sufficienti a ricondurre la gestualità grafica sottesa al testamento, alla mano della de cuius
Controparte_3
D'altro canto, non si rilevano difformità che coinvolgono significative connotazioni quali ritmo, pressione, qualità del tratto e qualità del movimento che non siano collocabili nell'ambito della variabilità gestuale e formale, propria della de cuius, anche tenuto conto delle differenti condizioni psicofisiche, emotive e posturali sopravvenute.
Eventuali difformità non incidono nella qualità e nella sostanza dei connotati salienti del grafismo e non sono idonee a mettere in dubbio l'autografia del testamento” (cfr. pag. 53 e
54).
Il ctu, quindi, ha così concluso: “La scheda testamentaria recante la data del 9.03.2010 esaminata in originale e oggetto di verificazione, è con giudizio di certezza, da ritenersi autografa ovvero tecnicamente riconducibile al movimento e alla gestualità caratterizzante la scrittura della de cuius . Controparte_3
Le operazioni peritali, inoltre, si sono sviluppate nel pieno contraddittorio tra le parti e l'esperto ha preso ampiamente posizione sulle osservazioni sollevate dai consulenti di parte, predisponendo un elaborato assolutamente completo ed esaustivo,
Le conclusioni del ctu, dunque, non lasciano spazio a possibili soluzioni alternative, tanto che le varie parti nel rassegnare conclusioni congiunte non hanno sollevato contestazioni sul contenuto della relazione peritale.
Tutto ciò premesso poiché la scheda testamentaria recante la data del 9.03.2010 è risultata autografa la querela di falso deve essere rigettata.
6. Le spese di lite e di ctu devono essere compensate tra tutti, così come concordato dalle parti e condiviso dall'esecutore testamentario, avv. Nuzzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- 6 - rigetta la querela di falso e, per l'effetto, dichiara l'autenticità del testamento olografo redatto il 9.03.2010 da Controparte_3
condanna i querelanti al pagamento ai sensi dell'art. 226 c.p.c. di una pena pecuniaria di euro 10,00; compensa le spese di lite e di ctu tra tutte le parti.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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