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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 05/06/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 862/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
R.G. 862/2024
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
D'Apolito in forza di procura agli atti;
- Appellante – contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Torino;
- Appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 46/2024 del Giudice di Pace di , pubblicata CP_1 in data 14.02.2024;
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dei motivi di impugnazione formulati e del presente appello, riformare integralmente la sentenza n.46/2024 pubblicata in data 14/2/2024 del
Giudice di Pace di , Dott.ssa Sofia Giovanna Parrella nell'ambito del procedimento di CP_1 primo grado recante R.G. 257/2023 e per l'effetto: In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto, ricorrendone i presupposti di legge anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c.
Nel merito: per i motivi esposti in narrativa del presente atto, accogliere l'opposizione promossa ed accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inesistenza e/o illegittimità e/o inefficacia del
Verbale d'accertamento d'infrazione No.PTR2278000235 del 16/1/2023 contestata al Dott.
dalla Polizia Stradale di Alessandria (AL) e contestualmente del provvedimento Parte_1 di fermo amministrativo di cui al verbale 16/1/2023 Allegato 3 della medesima Polizia Stradale di Alessandria (AL) Distaccamento Serravalle Scrivia altresì contestato all'odierno appellante, Dott.
, per i motivi, difese ed eccezioni svolti e dedotti in giudizio nonchè in ragione dei Parte_1 motivi di gravame formulati e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare inefficace e/o revocare l'atto impugnato ivi incluse le sanzioni accessorie in esso previste.
Comunque, respingere le domande svolte dalla poiché invalide, Controparte_1 inammissibili, tardive, improcedibili ed assolutamente infondate in fatto ed in diritto e, comunque, da rigettarsi con ogni miglior formula.” per parte appellata:
“Voglia l'adito Tribunale di Alessandria, Rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata ed il provvedimento sotteso. Con vittoria di spese, competenze e accessori come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Concisa esposizione del processo di I grado
Con ricorso ex art. 204 bis C.d.s., ha impugnato il verbale di contestazione n. Parte_1
PTR2278000235, elevatogli dalla Polizia Stradale di e parimenti il verbale di fermo CP_1 amministrativo del veicolo tg. FA739SM emesso dai medesimi agenti accertatori in pari data, entrambi emanati per asserita violazione da parte del ricorrente dell'art. 176 comma 1 lett. a del
Codice della Strada ai sensi del quale “
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato: a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito”.
Il ricorrente ha allegato a sostegno del proprio ricorso: - che il punto in cui è stata eseguita la manovra ovvero la porzione di strada immediatamente posta all'uscita del casello autostradale di Alessandria est, non può essere classificata “autostrada” ed è priva di linea continua o delimitazione che impedisca l'inversione di marcia (pratica consueta come si evince dalle tracce di pneumatico presenti sulla sede stradale); - la segnaletica orizzontale e verticale presente sul punto (quest'ultima che indica un mero
“preavviso di inizio autostrada”, corrobora la tesi della non qualificabilità della strada come tratto autostradale;
- che alla luce di quanto precede la manovra di inversione di marcia effettuata dal ricorrente attinta da contestazione, deve invece ritenersi legittima;
- che le sanzioni accessorie del fermo (che ha attinto un veicolo aziendale) e della sospensione della patente di guida, oltre che illegittime sono altresì fortemente pregiudicanti dell'attività lavorativa del ricorrente, che ha la necessità di circolare con il proprio veicolo per raggiungere clienti e onorare i propri impegni lavorativi.
La ha depositato le proprie controdeduzioni, ritenendo nel merito la legittimità dell'atto CP_1 impugnato avente fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in ordine a quanto descritto dagli agenti accertatori, ovvero che il , il 16.01.2023, “giunto in prossimità del casello autostradale di Pt_1
Alessandria est” (in realtà all'uscita del casello) al chilometro 78+00 località , ancora CP_1 nelle pertinenze di competenza autostradale, volontariamente ed incoscientemente invertiva la marcia arrecando pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e degli utenti in transito sul tratto autostradale che avevano ritirato il biglietto di transito o accedevano all'autostrada tramite accessi telepass”.
La causa è stata istruita attraverso l'escussione di un solo testimone di parte ricorrente e poi trattenuta indecisione. Con sentenza numero 46/2024, il Giudice di Pace, ha dichiarato inammissibile l'opposizione del verbale n. PTR2278000235 visti gli artt. 18 e 22 L. 689/1981 e infondata nel merito, quella promossa avverso il verbale di fermo amministrativo del veicolo tg. FA739SM ed ha compensato tra le parti le spese di lite atteso il mutato orientamento giurisprudenziale sulla questione di merito oggetto di controversia.
Motivi di appello
ha declinato, quali motivi di censura alla decisione impugnata: Parte_1
1) l'errata applicazione degli artt. 202 e 203 C.d.S. laddove il Giudice di Pace, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione al verbale di contestazione n. PTR2278000235;
2) l'errato inquadramento della fattispecie con conseguente violazione degli artt. 2 176 co. 19
C.d.S. e 2967 c.c.
Con comparsa di costituzione del 29.08.2024 si è costituita in giudizio la , sostanzialmente CP_1 richiamando gli argomenti già spesi nel giudizio di primo grado, oltre che prestando acquiescenza alla dichiarata – dal Giudice di Pace - inammissibilità dell'opposizione del verbale di contestazione.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
§ 1. Quanto al primo motivo, vertente sull'asserita non correttezza della pronuncia di inammissibilità dell'impugnativa avverso il verbale di accertamento n. PTR2278000235, le deduzioni dell'appellante non colgono nel segno, laddove assumono l'inconferenza delle norme e dei principi giurisprudenziali citati dal Giudice di prime cure.
E' infatti principio giurisprudenziale costante e pacifico, quello secondo cui non è ammissibile il ricorso per l'annullamento del verbale che non ammette il pagamento in misura ridotta, principio che
è stato peraltro di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, in una fattispecie pressoché identica a quella che ci occupa “il dictum del Tribunale di Vercelli è conforme all'orientamento consolidato di questa Corte (v. Sez. 6 - 2, Ordinanza 21/05/2014, n. 11288; Sez. 2, Ordinanza n. 13676 del
21/05/2019 e, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 20376 del 23/07/2024), per il quale, nei casi (come quello di specie) della contestazione della violazione prevista dall'art. 176, comma 1, lettera a), e comma
19 c.d.s., in cui è escluso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria (art. 202 comma
3-bis c.d.s.): (a) la mancata impugnazione del verbale di contestazione non determina la formazione del titolo esecutivo;
(b) è impugnabile solo l'ordinanza-ingiunzione, secondo la disciplina generale
(ora) prevista dall'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011.”. Cassazione civile sez. II, 19/11/2024, (ud.
05/11/2024, dep. 19/11/2024), n.29747.
Non corretto è inoltre l'argomento speso dall'appellante in ordine al fatto che il verbale oggetto di causa non contenga l'indicazione della sanzione pecuniaria (e da ciò deriverebbe secondo il deducente la sua immediata impugnabilità in deroga all'orientamento citato dal Giudice di prime cure) e ciò per la semplice ragione per la quale il verbale non avrebbe potuto essere che redatto così. Infatti, quando non è possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria (come nel caso di specie in forza dell'art. 202 co. III bis C.d.S) il verbale di accertamento legittimamente contiene l'irrogazione immediata della sola sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo e non anche la quantificazione della sanzione pecuniaria, che dovrà essere irrogata successivamente dal Prefetto a mezzo dell'ordinanza-ingiunzione. (si veda sul punto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5770 del 03/03/2008). §2. Con riguardo al secondo motivo di appello, che si appunta invece sulle motivazioni spese dal
Giudice di prime cure per rigettare l'opposizione promossa contro il verbale di fermo amministrativo del veicolo, nella sostanza esse riguardano il merito della contestazione mossa al ricorrente dagli agenti accertatori, ovvero la violazione dell'art. 176 co. 1 lett. a e co. 19 C.d.S.
Infatti, l'art. 176 co. 1 lett. a prevede che “
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato: a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito” L'art. 176 co. 19 prevede che: “19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da € 2.046 a € 8.186.” L'art. 176 co. 22 prevede che “22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.”. Ebbene, a dire dell'appellante, non sussisterebbe l'illecito di cui sopra in quanto l'inversione di marcia eseguita dall'appellante non è avvenuta su una strada che può qualificarsi come tratto autostradale. Infatti, si tratterebbe di una porzione di strada di circa 10 metri appena successiva all'uscita del casello autostradale di Alessandria est: i) priva di delimitazione, priva di striscia continua e segnaletica orizzontale;
ii) con numerose tracce degli pneumatici di veicoli in attraversamento della carreggiata da un senso di marcia all'altro, che attestano come ivi sia pratica consueta e diffusa l'inversione di marcia da una corsia all'altra; iii) nel tratto di strada antistante il casello di Est, fino all'entrata di tale casello, vi è solo il cartello di “preavviso di inizio CP_1 autostrada” di cui alla figura 347 dell'art. 135 del Regolamento di esecuzione del CdS, in nessuna parte è presente il cartello di cui alla figura 345 di “inizio autostrada”, necessario al fine di poter qualificare un'area stradale quale “pertinenza di competenza autostradale”. La tesi dell'appellante non può essere condivisa. Come noto, la giurisprudenza li legittimità pacifica e costante nel prevedere che: “in tema di circolazione stradale, il divieto di inversione di marcia e di attraversamento dello spartitraffico posto dall'art. 176 C.d.S., comma 1, lettera a), non riguarda soltanto le manovre compiute "sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175 C.d.S., comma 1", ma "anche all'altezza dei varchi", zone queste ultime fra le quali sono comprese le aree immediatamente circostanti i caselli autostradali - nella fattispecie, all'interno di un'autostrada, e cioè oltre il casello di ingresso nella stessa -, in quanto il conducente che inverta il senso di marcia in dette aree provoca grave turbamento alla circolazione, ove si consideri che gli altri utenti, percorrendo una zona utilizzabile esclusivamente al fine di uscire o entrare in autostrada, non si attendono la presenza di autoveicoli che non tengano un assetto di marcia conforme a quello da loro stessi tenuto” (Cfr.
Cassazione civile sez. II, 19/07/2006, (ud. 25/05/2006, dep. 19/07/2006), n.16573 ma anche anche
Cass. Sentenza n. 3446 del 09/03/2001 e Cass. Sentenza;
n. 17037 del 19/08/2005).
Peraltro, la questione è stata incidentalmente affrontata anche dalla Corte Costituzionale, che pronunciandosi su una questione di asserita illegittimità costituzionale dell'art 176 co. 22 ha affermato che “Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, cod. strada, censurato per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui assoggetta al medesimo trattamento sanzionatorio le condotte contrarie al divieto di inversione di marcia, commesse in qualsiasi tratto di autostrada e, quindi, sia nel tratto autostradale che si sviluppa tra i caselli autostradali sia nel tratto all'esterno dei medesimi e in particolare nei piazzali antistanti i caselli di ingresso/uscita. Chi inverte il senso di marcia in un'autostrada crea un gravissimo pericolo per la vita e l'incolumità propria e altrui e ciò anche ove la condotta sia compiuta nel tratto immediatamente successivo ai caselli di uscita dall'autostrada, in cui frequentemente accade che i conducenti degli automezzi procedano a velocità ampiamente superiore a quelle consentite — specie laddove siano muniti di “ telepass” e non debbano, quindi, necessariamente arrestarsi al casello —, e non riescano per tale ragione a frenare in tempo utile a evitare la collisione, in caso di repentine manovre di inversione del senso di marcia da parte di altri automobilisti. A fronte di simili rischi, non può ritenersi manifestamente irragionevole la scelta legislativa di affiancare alla sanzione amministrativa pecuniaria una sanzione certo assai severa ma di particolare efficacia deterrente come la revoca della patente, equiparando nel trattamento sanzionatorio tutte le condotte di inversione del senso di marcia compiute in tutte le zone autostradali, onde dissuadere in modo specialmente energico gli utenti della strada dal compiere simili condotte anche in situazioni di apparente sicurezza. Neppure può considerarsi irragionevole la previsione di una sanzione più severa rispetto a quella prevista per le strade urbane ed extraurbane secondarie e ciò in ragione di una valutazione, non implausibile già al metro della comune esperienza, di generale minore pericolosità di simili comportamenti, rispetto a quelli tenuti sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali.” V. Corte Costituzionale , 22/12/2022 , n. 266.
Ciò posto, nel caso che ci occupa, deve ritenersi pacifico che il ricorrente abbia effettuato una manovra di inversione di marcia proprio nel tratto di strada immediatamente antistante il casello di uscita per reimmettersi nel tratto stradale di senso opposto, ovvero proprio la condotta che la norma in discussione intende sanzionare.
Prive di significatività sono le argomentazioni spese per sostenere che non si tratti di tratto di strada qualificabile come autostradale.
Intanto, con riferimento alle caratteristiche tecniche e funzionali del sito in questione, contrariamente a quanto sostenuto, esso contiene sia una delimitazione fisica (la cd. “barriera new jersey” in plastica gialla) sia una segnaletica orizzontale di linea continua inibitoria dell'attraversamento, fatta eccezione che per una limitatissima porzione di strada tra la fine della barriera new Jersey e l'inizio della linea continua, che è quella in cui sono effettivamente visibili tracce di pneumatico che fanno pensare ad una diffusa (mal)pratica di inversione. Orbene, il fatto che l'appellante si sia infilato proprio in quel tratto (sempre che abbia una significativa rilevanza) non solo non è stato provato (il testimone del ricorrente nulla riferisce di preciso sul punto limitandosi a confermare lo stato dei Testimone_1 luoghi) ma risulta altresì sconfessato da quanto accertato dagli agenti della Polizia Stradale, che nel verbale scrivono “effettuava l'inversione di marcia oltrepassando la doppia linea continua della segnaletica orizzontale”, verbale che quale atto pubblico è assistito da fede pubblica sino a querela di falso - mai proposta - atteso che si tratta di fatti avvenuti alla presenza dei pubblici ufficiali verbalizzanti. (si v. Cassazione civile sez. II, 19/07/2006, (ud. 25/05/2006, dep. 19/07/2006), n.16573 pronunciatasi proprio su una violazione ex art. 176 co. I lett. a C.d.S e proprio in una fattispecie in cui gli agenti della stradale avevano verbalizzato che il conducente aveva oltrepassato la doppia linea di mezzeria e invaso la corsia di marcia opposta, verbale a cui sul punto, fu attribuita pubblica fede, sino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 cod. civ.)
Inoltre, con riguardo invece alla segnaletica verticale, parte appellante concentra la propria attenzione sul tratto di strada di “arrivo” ovvero quello antistante il casello autostradale di ingresso, asserendo che non si tratti di tratto autostradale attesa la presenza di un segnale di mero “preavviso di inizio autostrada” e non di “inizio autostrada”; ma trascura di considerare il tratto stradale “di provenienza”, ovvero quello in cui la manovra è iniziata, che invece è pacifico che si collocasse prima del cartello di “fine autostrada” (come si evince dalle stesse fotografie sopra citate e come attestano anche gli agenti accertatori nel verbale). Quindi nel tratto di strada percorso dal ricorrente all'uscita dal casello e nel momento in cui egli si è determinato nel fare la manovra di inversione oggetto di causa, non vi era (ancora) nessun cartello che gli segnalasse la fine del tratto autostradale (esso, infatti, era posto al lato strada più avanti).
In conclusione, atteso che lo spazio successivo al casello superato dal ricorrente certamente costituiva spazio facente parte dell'autostrada, la doglianza relativa alla presunta inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 176 comma 1 lettera a) e commi 19 e 22 del medesimo articolo del Codice della Strada
è manifestamente infondata.
Deve in ultimo essere escluso che alla malpartica diffusa di condotte come quelle per cui è causa possa essere attribuita una qualche efficacia esimente della responsabilità del ricorrente, o un suo legittimo affidamento in ordine alla legittimità della propria condotta di guida.
Come correttamente rilevato dal giudice di Pace nella propria sentenza, il ricorrente non può nemmeno escludere (perché non lo sa e nemmeno lo deduce) che tali comportamenti non siano stati sanzionati parimenti a quanto avvenuto per lui, fatto che farebbe venir meno in radice quell'apparenza di legittimità che il ricorrente vorrebbe valorizzare quale matrice del proprio affidamento.
Conclusioni e spese di lite
Per tutte le ragioni illustrate, tutti i motivi di appello devono essere rigettati con integrale conferma della sentenza di primo grado.
In tema di regolamento delle spese di lite nel giudizio d'appello, la giurisprudenza ha statuito che: “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. Civ. ord. n. 14916/2020).
Nel caso di specie, il rigetto del gravame comporta una conferma della sentenza di primo grado in tutte le sue parti, compresa quella contente la statuizione sulle spese di lite, che il Giudice di Pace ha integralmente compensato tra le parti.
Quanto invece alle spese di questo secondo grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal l D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della domanda, dei valori minimi per le sole fasi di studio e introduttiva (non avendo la parte appellata svolto attività processuale ulteriore) oltre al rimborso forfettario per le spese generali nella misura del 15%, oltre C.P.A e IVA.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater, del DPR 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente, ragion per cui va disposto a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'iscrizione a ruolo del presente giudizio d'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
n. 46/2024 che per l'effetto conferma;
CP_1 - condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida complessivamente in euro 132,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per le spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per Legge;
- dichiara, infine, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 115/2002.
Così deciso in Alessandria il 4 giugno 2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
R.G. 862/2024
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
D'Apolito in forza di procura agli atti;
- Appellante – contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Torino;
- Appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 46/2024 del Giudice di Pace di , pubblicata CP_1 in data 14.02.2024;
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dei motivi di impugnazione formulati e del presente appello, riformare integralmente la sentenza n.46/2024 pubblicata in data 14/2/2024 del
Giudice di Pace di , Dott.ssa Sofia Giovanna Parrella nell'ambito del procedimento di CP_1 primo grado recante R.G. 257/2023 e per l'effetto: In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto, ricorrendone i presupposti di legge anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c.
Nel merito: per i motivi esposti in narrativa del presente atto, accogliere l'opposizione promossa ed accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inesistenza e/o illegittimità e/o inefficacia del
Verbale d'accertamento d'infrazione No.PTR2278000235 del 16/1/2023 contestata al Dott.
dalla Polizia Stradale di Alessandria (AL) e contestualmente del provvedimento Parte_1 di fermo amministrativo di cui al verbale 16/1/2023 Allegato 3 della medesima Polizia Stradale di Alessandria (AL) Distaccamento Serravalle Scrivia altresì contestato all'odierno appellante, Dott.
, per i motivi, difese ed eccezioni svolti e dedotti in giudizio nonchè in ragione dei Parte_1 motivi di gravame formulati e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare inefficace e/o revocare l'atto impugnato ivi incluse le sanzioni accessorie in esso previste.
Comunque, respingere le domande svolte dalla poiché invalide, Controparte_1 inammissibili, tardive, improcedibili ed assolutamente infondate in fatto ed in diritto e, comunque, da rigettarsi con ogni miglior formula.” per parte appellata:
“Voglia l'adito Tribunale di Alessandria, Rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata ed il provvedimento sotteso. Con vittoria di spese, competenze e accessori come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Concisa esposizione del processo di I grado
Con ricorso ex art. 204 bis C.d.s., ha impugnato il verbale di contestazione n. Parte_1
PTR2278000235, elevatogli dalla Polizia Stradale di e parimenti il verbale di fermo CP_1 amministrativo del veicolo tg. FA739SM emesso dai medesimi agenti accertatori in pari data, entrambi emanati per asserita violazione da parte del ricorrente dell'art. 176 comma 1 lett. a del
Codice della Strada ai sensi del quale “
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato: a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito”.
Il ricorrente ha allegato a sostegno del proprio ricorso: - che il punto in cui è stata eseguita la manovra ovvero la porzione di strada immediatamente posta all'uscita del casello autostradale di Alessandria est, non può essere classificata “autostrada” ed è priva di linea continua o delimitazione che impedisca l'inversione di marcia (pratica consueta come si evince dalle tracce di pneumatico presenti sulla sede stradale); - la segnaletica orizzontale e verticale presente sul punto (quest'ultima che indica un mero
“preavviso di inizio autostrada”, corrobora la tesi della non qualificabilità della strada come tratto autostradale;
- che alla luce di quanto precede la manovra di inversione di marcia effettuata dal ricorrente attinta da contestazione, deve invece ritenersi legittima;
- che le sanzioni accessorie del fermo (che ha attinto un veicolo aziendale) e della sospensione della patente di guida, oltre che illegittime sono altresì fortemente pregiudicanti dell'attività lavorativa del ricorrente, che ha la necessità di circolare con il proprio veicolo per raggiungere clienti e onorare i propri impegni lavorativi.
La ha depositato le proprie controdeduzioni, ritenendo nel merito la legittimità dell'atto CP_1 impugnato avente fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in ordine a quanto descritto dagli agenti accertatori, ovvero che il , il 16.01.2023, “giunto in prossimità del casello autostradale di Pt_1
Alessandria est” (in realtà all'uscita del casello) al chilometro 78+00 località , ancora CP_1 nelle pertinenze di competenza autostradale, volontariamente ed incoscientemente invertiva la marcia arrecando pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e degli utenti in transito sul tratto autostradale che avevano ritirato il biglietto di transito o accedevano all'autostrada tramite accessi telepass”.
La causa è stata istruita attraverso l'escussione di un solo testimone di parte ricorrente e poi trattenuta indecisione. Con sentenza numero 46/2024, il Giudice di Pace, ha dichiarato inammissibile l'opposizione del verbale n. PTR2278000235 visti gli artt. 18 e 22 L. 689/1981 e infondata nel merito, quella promossa avverso il verbale di fermo amministrativo del veicolo tg. FA739SM ed ha compensato tra le parti le spese di lite atteso il mutato orientamento giurisprudenziale sulla questione di merito oggetto di controversia.
Motivi di appello
ha declinato, quali motivi di censura alla decisione impugnata: Parte_1
1) l'errata applicazione degli artt. 202 e 203 C.d.S. laddove il Giudice di Pace, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione al verbale di contestazione n. PTR2278000235;
2) l'errato inquadramento della fattispecie con conseguente violazione degli artt. 2 176 co. 19
C.d.S. e 2967 c.c.
Con comparsa di costituzione del 29.08.2024 si è costituita in giudizio la , sostanzialmente CP_1 richiamando gli argomenti già spesi nel giudizio di primo grado, oltre che prestando acquiescenza alla dichiarata – dal Giudice di Pace - inammissibilità dell'opposizione del verbale di contestazione.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
§ 1. Quanto al primo motivo, vertente sull'asserita non correttezza della pronuncia di inammissibilità dell'impugnativa avverso il verbale di accertamento n. PTR2278000235, le deduzioni dell'appellante non colgono nel segno, laddove assumono l'inconferenza delle norme e dei principi giurisprudenziali citati dal Giudice di prime cure.
E' infatti principio giurisprudenziale costante e pacifico, quello secondo cui non è ammissibile il ricorso per l'annullamento del verbale che non ammette il pagamento in misura ridotta, principio che
è stato peraltro di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, in una fattispecie pressoché identica a quella che ci occupa “il dictum del Tribunale di Vercelli è conforme all'orientamento consolidato di questa Corte (v. Sez. 6 - 2, Ordinanza 21/05/2014, n. 11288; Sez. 2, Ordinanza n. 13676 del
21/05/2019 e, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 20376 del 23/07/2024), per il quale, nei casi (come quello di specie) della contestazione della violazione prevista dall'art. 176, comma 1, lettera a), e comma
19 c.d.s., in cui è escluso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria (art. 202 comma
3-bis c.d.s.): (a) la mancata impugnazione del verbale di contestazione non determina la formazione del titolo esecutivo;
(b) è impugnabile solo l'ordinanza-ingiunzione, secondo la disciplina generale
(ora) prevista dall'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011.”. Cassazione civile sez. II, 19/11/2024, (ud.
05/11/2024, dep. 19/11/2024), n.29747.
Non corretto è inoltre l'argomento speso dall'appellante in ordine al fatto che il verbale oggetto di causa non contenga l'indicazione della sanzione pecuniaria (e da ciò deriverebbe secondo il deducente la sua immediata impugnabilità in deroga all'orientamento citato dal Giudice di prime cure) e ciò per la semplice ragione per la quale il verbale non avrebbe potuto essere che redatto così. Infatti, quando non è possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria (come nel caso di specie in forza dell'art. 202 co. III bis C.d.S) il verbale di accertamento legittimamente contiene l'irrogazione immediata della sola sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo e non anche la quantificazione della sanzione pecuniaria, che dovrà essere irrogata successivamente dal Prefetto a mezzo dell'ordinanza-ingiunzione. (si veda sul punto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5770 del 03/03/2008). §2. Con riguardo al secondo motivo di appello, che si appunta invece sulle motivazioni spese dal
Giudice di prime cure per rigettare l'opposizione promossa contro il verbale di fermo amministrativo del veicolo, nella sostanza esse riguardano il merito della contestazione mossa al ricorrente dagli agenti accertatori, ovvero la violazione dell'art. 176 co. 1 lett. a e co. 19 C.d.S.
Infatti, l'art. 176 co. 1 lett. a prevede che “
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato: a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito” L'art. 176 co. 19 prevede che: “19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da € 2.046 a € 8.186.” L'art. 176 co. 22 prevede che “22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.”. Ebbene, a dire dell'appellante, non sussisterebbe l'illecito di cui sopra in quanto l'inversione di marcia eseguita dall'appellante non è avvenuta su una strada che può qualificarsi come tratto autostradale. Infatti, si tratterebbe di una porzione di strada di circa 10 metri appena successiva all'uscita del casello autostradale di Alessandria est: i) priva di delimitazione, priva di striscia continua e segnaletica orizzontale;
ii) con numerose tracce degli pneumatici di veicoli in attraversamento della carreggiata da un senso di marcia all'altro, che attestano come ivi sia pratica consueta e diffusa l'inversione di marcia da una corsia all'altra; iii) nel tratto di strada antistante il casello di Est, fino all'entrata di tale casello, vi è solo il cartello di “preavviso di inizio CP_1 autostrada” di cui alla figura 347 dell'art. 135 del Regolamento di esecuzione del CdS, in nessuna parte è presente il cartello di cui alla figura 345 di “inizio autostrada”, necessario al fine di poter qualificare un'area stradale quale “pertinenza di competenza autostradale”. La tesi dell'appellante non può essere condivisa. Come noto, la giurisprudenza li legittimità pacifica e costante nel prevedere che: “in tema di circolazione stradale, il divieto di inversione di marcia e di attraversamento dello spartitraffico posto dall'art. 176 C.d.S., comma 1, lettera a), non riguarda soltanto le manovre compiute "sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175 C.d.S., comma 1", ma "anche all'altezza dei varchi", zone queste ultime fra le quali sono comprese le aree immediatamente circostanti i caselli autostradali - nella fattispecie, all'interno di un'autostrada, e cioè oltre il casello di ingresso nella stessa -, in quanto il conducente che inverta il senso di marcia in dette aree provoca grave turbamento alla circolazione, ove si consideri che gli altri utenti, percorrendo una zona utilizzabile esclusivamente al fine di uscire o entrare in autostrada, non si attendono la presenza di autoveicoli che non tengano un assetto di marcia conforme a quello da loro stessi tenuto” (Cfr.
Cassazione civile sez. II, 19/07/2006, (ud. 25/05/2006, dep. 19/07/2006), n.16573 ma anche anche
Cass. Sentenza n. 3446 del 09/03/2001 e Cass. Sentenza;
n. 17037 del 19/08/2005).
Peraltro, la questione è stata incidentalmente affrontata anche dalla Corte Costituzionale, che pronunciandosi su una questione di asserita illegittimità costituzionale dell'art 176 co. 22 ha affermato che “Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, cod. strada, censurato per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui assoggetta al medesimo trattamento sanzionatorio le condotte contrarie al divieto di inversione di marcia, commesse in qualsiasi tratto di autostrada e, quindi, sia nel tratto autostradale che si sviluppa tra i caselli autostradali sia nel tratto all'esterno dei medesimi e in particolare nei piazzali antistanti i caselli di ingresso/uscita. Chi inverte il senso di marcia in un'autostrada crea un gravissimo pericolo per la vita e l'incolumità propria e altrui e ciò anche ove la condotta sia compiuta nel tratto immediatamente successivo ai caselli di uscita dall'autostrada, in cui frequentemente accade che i conducenti degli automezzi procedano a velocità ampiamente superiore a quelle consentite — specie laddove siano muniti di “ telepass” e non debbano, quindi, necessariamente arrestarsi al casello —, e non riescano per tale ragione a frenare in tempo utile a evitare la collisione, in caso di repentine manovre di inversione del senso di marcia da parte di altri automobilisti. A fronte di simili rischi, non può ritenersi manifestamente irragionevole la scelta legislativa di affiancare alla sanzione amministrativa pecuniaria una sanzione certo assai severa ma di particolare efficacia deterrente come la revoca della patente, equiparando nel trattamento sanzionatorio tutte le condotte di inversione del senso di marcia compiute in tutte le zone autostradali, onde dissuadere in modo specialmente energico gli utenti della strada dal compiere simili condotte anche in situazioni di apparente sicurezza. Neppure può considerarsi irragionevole la previsione di una sanzione più severa rispetto a quella prevista per le strade urbane ed extraurbane secondarie e ciò in ragione di una valutazione, non implausibile già al metro della comune esperienza, di generale minore pericolosità di simili comportamenti, rispetto a quelli tenuti sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali.” V. Corte Costituzionale , 22/12/2022 , n. 266.
Ciò posto, nel caso che ci occupa, deve ritenersi pacifico che il ricorrente abbia effettuato una manovra di inversione di marcia proprio nel tratto di strada immediatamente antistante il casello di uscita per reimmettersi nel tratto stradale di senso opposto, ovvero proprio la condotta che la norma in discussione intende sanzionare.
Prive di significatività sono le argomentazioni spese per sostenere che non si tratti di tratto di strada qualificabile come autostradale.
Intanto, con riferimento alle caratteristiche tecniche e funzionali del sito in questione, contrariamente a quanto sostenuto, esso contiene sia una delimitazione fisica (la cd. “barriera new jersey” in plastica gialla) sia una segnaletica orizzontale di linea continua inibitoria dell'attraversamento, fatta eccezione che per una limitatissima porzione di strada tra la fine della barriera new Jersey e l'inizio della linea continua, che è quella in cui sono effettivamente visibili tracce di pneumatico che fanno pensare ad una diffusa (mal)pratica di inversione. Orbene, il fatto che l'appellante si sia infilato proprio in quel tratto (sempre che abbia una significativa rilevanza) non solo non è stato provato (il testimone del ricorrente nulla riferisce di preciso sul punto limitandosi a confermare lo stato dei Testimone_1 luoghi) ma risulta altresì sconfessato da quanto accertato dagli agenti della Polizia Stradale, che nel verbale scrivono “effettuava l'inversione di marcia oltrepassando la doppia linea continua della segnaletica orizzontale”, verbale che quale atto pubblico è assistito da fede pubblica sino a querela di falso - mai proposta - atteso che si tratta di fatti avvenuti alla presenza dei pubblici ufficiali verbalizzanti. (si v. Cassazione civile sez. II, 19/07/2006, (ud. 25/05/2006, dep. 19/07/2006), n.16573 pronunciatasi proprio su una violazione ex art. 176 co. I lett. a C.d.S e proprio in una fattispecie in cui gli agenti della stradale avevano verbalizzato che il conducente aveva oltrepassato la doppia linea di mezzeria e invaso la corsia di marcia opposta, verbale a cui sul punto, fu attribuita pubblica fede, sino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 cod. civ.)
Inoltre, con riguardo invece alla segnaletica verticale, parte appellante concentra la propria attenzione sul tratto di strada di “arrivo” ovvero quello antistante il casello autostradale di ingresso, asserendo che non si tratti di tratto autostradale attesa la presenza di un segnale di mero “preavviso di inizio autostrada” e non di “inizio autostrada”; ma trascura di considerare il tratto stradale “di provenienza”, ovvero quello in cui la manovra è iniziata, che invece è pacifico che si collocasse prima del cartello di “fine autostrada” (come si evince dalle stesse fotografie sopra citate e come attestano anche gli agenti accertatori nel verbale). Quindi nel tratto di strada percorso dal ricorrente all'uscita dal casello e nel momento in cui egli si è determinato nel fare la manovra di inversione oggetto di causa, non vi era (ancora) nessun cartello che gli segnalasse la fine del tratto autostradale (esso, infatti, era posto al lato strada più avanti).
In conclusione, atteso che lo spazio successivo al casello superato dal ricorrente certamente costituiva spazio facente parte dell'autostrada, la doglianza relativa alla presunta inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 176 comma 1 lettera a) e commi 19 e 22 del medesimo articolo del Codice della Strada
è manifestamente infondata.
Deve in ultimo essere escluso che alla malpartica diffusa di condotte come quelle per cui è causa possa essere attribuita una qualche efficacia esimente della responsabilità del ricorrente, o un suo legittimo affidamento in ordine alla legittimità della propria condotta di guida.
Come correttamente rilevato dal giudice di Pace nella propria sentenza, il ricorrente non può nemmeno escludere (perché non lo sa e nemmeno lo deduce) che tali comportamenti non siano stati sanzionati parimenti a quanto avvenuto per lui, fatto che farebbe venir meno in radice quell'apparenza di legittimità che il ricorrente vorrebbe valorizzare quale matrice del proprio affidamento.
Conclusioni e spese di lite
Per tutte le ragioni illustrate, tutti i motivi di appello devono essere rigettati con integrale conferma della sentenza di primo grado.
In tema di regolamento delle spese di lite nel giudizio d'appello, la giurisprudenza ha statuito che: “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. Civ. ord. n. 14916/2020).
Nel caso di specie, il rigetto del gravame comporta una conferma della sentenza di primo grado in tutte le sue parti, compresa quella contente la statuizione sulle spese di lite, che il Giudice di Pace ha integralmente compensato tra le parti.
Quanto invece alle spese di questo secondo grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal l D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della domanda, dei valori minimi per le sole fasi di studio e introduttiva (non avendo la parte appellata svolto attività processuale ulteriore) oltre al rimborso forfettario per le spese generali nella misura del 15%, oltre C.P.A e IVA.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater, del DPR 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente, ragion per cui va disposto a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'iscrizione a ruolo del presente giudizio d'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
n. 46/2024 che per l'effetto conferma;
CP_1 - condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida complessivamente in euro 132,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per le spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per Legge;
- dichiara, infine, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 115/2002.
Così deciso in Alessandria il 4 giugno 2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo