TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/11/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. RG LA Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. RA SI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1741 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari Parte_1
presso lo studio dell'avv. BELLON MARISA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
attrice nei confronti di
Controparte_1
convenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale:
1) Autorizzare la rettificazione degli atti dello Stato Civile e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAGLIARI, di modificare l'atto di nascita di
, nato a [...] il [...], C.F. residente in [...]Parte_1 C.F._1
09028, via Brigata Sassari n.29 nel senso che laddove è scritto “sesso maschile”, debba invece intendersi “sesso femminile” e laddove è indicato ” il nome dell'attore, Parte_1
debba invece intendersi scritto “ ”; Persona_1
2) Autorizzare, parte ricorrente ad eseguire – in un momento successivo alla rettifica dell'attribuzione del sesso – gli interventi medici necessari all'adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici femminili, siano essi demolitivi (ad es., mastectomia,
isterectomia e salpingo – ooforectomia) e/o ricostruttivi (ad es. falloplastica o metoidioplastica);
3) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/03/2025, , premesso di avere percepito Parte_1
sin da bambino un'immagine di sé femminile mal tollerando il proprio corpo maschile ma reprimendo il bisogno di esprimere la sua femminilità spinto dalle convenzioni familiari e sociali, almeno fino alla pubertà quando a causa dei cambiamenti corporei e della comparsa di peluria sul corpo e sul viso il disagio e la sofferenza erano notevolmente accresciuti;
che grazie alla esperienza come drag queen aveva preso consapevolezza in modo forte e definitivo della sua identità femminile e dell'esigenza di avere un'espressione di genere femminile ogni giorno e in ogni contesto di vita;
che negli anni della scuola aveva purtroppo subito atti di bullismo per la sua marcata femminilità, e il suo disagio era proseguito anche durante il percorso universitario nonostante i suoi sforzi per inserirsi in contesti a volte ostili;
che in data 21/07/2022 si era laureato in Farmacia,
e in seguito aveva prestato attività lavorativa per un anno dovendosi adattare a non presentarsi al femminile per adeguarsi al genere biologico e anagrafico, con grave pregiudizio per sé; che nel febbraio 2023 si era quindi deciso a intraprendere un percorso terapeutico con la dott.ssa psicologa e sessuologa clinica, con esperienza Persona_2
nell'ambito della transizione di genere, la quale aveva certificato l'esistenza della Disforia di genere;
che nel gennaio 2024 era stato assunto nuovamente come farmacista e con il tempo aveva fatto coming out con le colleghe di lavoro ed era riconosciuto al femminile con il nome di anche dai clienti;
che nel giugno 2024 aveva iniziato la terapia Per_1
ormonale con la supervisione dell'endocrinologo dott. , medico presso Persona_3
la Struttura complessa di Endocrinologia dell'A.O.U. di Cagliari, fondamentale per l'adeguamento anche fisico della propria identità di genere;
che con l'inizio della terapia ormonale aveva iniziato a sentirsi sempre più a suo agio tanto che la sua salute mentale ne aveva beneficiato con diminuzione dell'ansia e un miglior tono dell'umore; che la terapia proseguiva tuttora;
che ormai viveva completamente nel ruolo di genere femminile, presentandosi come sia nell'ambito sociale che lavorativo, e la Per_1
rettificazione del sesso anagrafico avrebbe consentito il pieno adeguamento e riconoscimento del genere percepito con sicuro miglioramento della qualità di vita e della possibilità di una piena autorealizzazione;
tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto che siano rettificati gli atti dello Stato Civile ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cagliari di modificare l'atto di nascita con l'indicazione del sesso femminile in luogo di quello maschile, e il nome in luogo del nome altresì Per_1 Pt_1
domandando di essere autorizzata a eseguire successivamente gli interventi medico chirurgici occorrenti a un pieno adeguamento dei caratteri corporei e sessuali anche primari alla propria identità di genere.
Nell'udienza del 2/10/2025 la ricorrente è comparsa personalmente confermando i fatti allegati e la domanda formulata.
La domanda è fondata.
Dalla documentazione prodotta (in particolare, la relazione giurata della psicologa dott. in data 22/05/2023, aggiornata al 25/02/2025, e la certificazione Persona_2
endocrinologica del dott. dell'AOU di Cagliari in data 27/02/2025), Persona_3
risulta infatti che la ricorrente ha manifestato sin dall'infanzia egodistonia con il proprio sesso anagrafico, e dal mese di febbraio 2023 ha intrapreso un serio percorso psicoterapeutico finalizzato alla transizione di genere da maschile a femminile, sottoponendosi a terapia femminilizzante a seguito di diagnosi di “Disturbo dell'Identità di genere”, in assenza di altra patologia psichiatrica in atto.
A seguito della terapia ormonale, tuttora in corso, si sarebbero già evidenziate importanti modificazioni fisiche in senso femminilizzante con un rilevato miglioramento dell'accettazione di sé e risvolti positivi sugli aspetti sociali e relazionali della vita di parte ricorrente, e una netta riduzione della sua sofferenza psichica.
Deve quindi ritenersi che attraverso la rettificazione anagrafica e gli eventuali successivi interventi terapeutici possano essere eliminati gli ulteriori disagi, altrimenti tali da compromettere la qualità di vita della persona, legati alle situazioni in cui compaia la sua identità di genere.
Non vi sono inoltre elementi tali da far ritenere che il percorso di transizione male to female avviato dalla ricorrente possa considerarsi reversibile. Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11 per procedersi all'attribuzione del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche della parte attrice.
Deve pertanto ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari, luogo di nascita di parte ricorrente, di procedere, ai sensi degli artt. 1 e ss. della legge 14 aprile
1982, n. 164, in relazione all'art. 454 c.c., alla rettificazione dell'attribuzione di sesso contenuta nell'atto di nascita di , attribuendo a quest'ultimo il sesso femminile Parte_1
e il nome di . Persona_1
Quanto alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione al compimento di successivi trattamenti medico chirurgici di mutamento e o adeguamento dei caratteri sessuali primari e somatici, deve rilevarsi che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 143/2024, il regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione n. 15138 del 2015 e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale
n. 221 del 2015.
Tale evoluzione giurisprudenziale, infatti, “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un
«possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»
(sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
L'intervento chirurgico di adeguamento potrà, dunque, seguire la sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, a prescindere dalla richiesta autorizzazione giudiziale, che, come visto, non corrisponde più alla ratio legis.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nato a [...] il Parte_1
13/09/1995, come segue: 1) laddove, nell'atto di nascita è scritto “di sesso maschile” deve invece leggersi: “di sesso femminile”; 2) laddove, nello stesso atto di nascita è scritto: ” deve invece leggersi “ ”; Pt_1 Per_1
2. Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni;
3. Non luogo a provvedere in ordine alla domanda volta a ottenere l'autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di mutamento dei caratteri sessuali primari e di adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici femminili;
4. nulla per le spese.
Cagliari, il 14/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
RA SI RG LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. RG LA Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. RA SI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1741 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari Parte_1
presso lo studio dell'avv. BELLON MARISA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
attrice nei confronti di
Controparte_1
convenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale:
1) Autorizzare la rettificazione degli atti dello Stato Civile e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAGLIARI, di modificare l'atto di nascita di
, nato a [...] il [...], C.F. residente in [...]Parte_1 C.F._1
09028, via Brigata Sassari n.29 nel senso che laddove è scritto “sesso maschile”, debba invece intendersi “sesso femminile” e laddove è indicato ” il nome dell'attore, Parte_1
debba invece intendersi scritto “ ”; Persona_1
2) Autorizzare, parte ricorrente ad eseguire – in un momento successivo alla rettifica dell'attribuzione del sesso – gli interventi medici necessari all'adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici femminili, siano essi demolitivi (ad es., mastectomia,
isterectomia e salpingo – ooforectomia) e/o ricostruttivi (ad es. falloplastica o metoidioplastica);
3) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/03/2025, , premesso di avere percepito Parte_1
sin da bambino un'immagine di sé femminile mal tollerando il proprio corpo maschile ma reprimendo il bisogno di esprimere la sua femminilità spinto dalle convenzioni familiari e sociali, almeno fino alla pubertà quando a causa dei cambiamenti corporei e della comparsa di peluria sul corpo e sul viso il disagio e la sofferenza erano notevolmente accresciuti;
che grazie alla esperienza come drag queen aveva preso consapevolezza in modo forte e definitivo della sua identità femminile e dell'esigenza di avere un'espressione di genere femminile ogni giorno e in ogni contesto di vita;
che negli anni della scuola aveva purtroppo subito atti di bullismo per la sua marcata femminilità, e il suo disagio era proseguito anche durante il percorso universitario nonostante i suoi sforzi per inserirsi in contesti a volte ostili;
che in data 21/07/2022 si era laureato in Farmacia,
e in seguito aveva prestato attività lavorativa per un anno dovendosi adattare a non presentarsi al femminile per adeguarsi al genere biologico e anagrafico, con grave pregiudizio per sé; che nel febbraio 2023 si era quindi deciso a intraprendere un percorso terapeutico con la dott.ssa psicologa e sessuologa clinica, con esperienza Persona_2
nell'ambito della transizione di genere, la quale aveva certificato l'esistenza della Disforia di genere;
che nel gennaio 2024 era stato assunto nuovamente come farmacista e con il tempo aveva fatto coming out con le colleghe di lavoro ed era riconosciuto al femminile con il nome di anche dai clienti;
che nel giugno 2024 aveva iniziato la terapia Per_1
ormonale con la supervisione dell'endocrinologo dott. , medico presso Persona_3
la Struttura complessa di Endocrinologia dell'A.O.U. di Cagliari, fondamentale per l'adeguamento anche fisico della propria identità di genere;
che con l'inizio della terapia ormonale aveva iniziato a sentirsi sempre più a suo agio tanto che la sua salute mentale ne aveva beneficiato con diminuzione dell'ansia e un miglior tono dell'umore; che la terapia proseguiva tuttora;
che ormai viveva completamente nel ruolo di genere femminile, presentandosi come sia nell'ambito sociale che lavorativo, e la Per_1
rettificazione del sesso anagrafico avrebbe consentito il pieno adeguamento e riconoscimento del genere percepito con sicuro miglioramento della qualità di vita e della possibilità di una piena autorealizzazione;
tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto che siano rettificati gli atti dello Stato Civile ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cagliari di modificare l'atto di nascita con l'indicazione del sesso femminile in luogo di quello maschile, e il nome in luogo del nome altresì Per_1 Pt_1
domandando di essere autorizzata a eseguire successivamente gli interventi medico chirurgici occorrenti a un pieno adeguamento dei caratteri corporei e sessuali anche primari alla propria identità di genere.
Nell'udienza del 2/10/2025 la ricorrente è comparsa personalmente confermando i fatti allegati e la domanda formulata.
La domanda è fondata.
Dalla documentazione prodotta (in particolare, la relazione giurata della psicologa dott. in data 22/05/2023, aggiornata al 25/02/2025, e la certificazione Persona_2
endocrinologica del dott. dell'AOU di Cagliari in data 27/02/2025), Persona_3
risulta infatti che la ricorrente ha manifestato sin dall'infanzia egodistonia con il proprio sesso anagrafico, e dal mese di febbraio 2023 ha intrapreso un serio percorso psicoterapeutico finalizzato alla transizione di genere da maschile a femminile, sottoponendosi a terapia femminilizzante a seguito di diagnosi di “Disturbo dell'Identità di genere”, in assenza di altra patologia psichiatrica in atto.
A seguito della terapia ormonale, tuttora in corso, si sarebbero già evidenziate importanti modificazioni fisiche in senso femminilizzante con un rilevato miglioramento dell'accettazione di sé e risvolti positivi sugli aspetti sociali e relazionali della vita di parte ricorrente, e una netta riduzione della sua sofferenza psichica.
Deve quindi ritenersi che attraverso la rettificazione anagrafica e gli eventuali successivi interventi terapeutici possano essere eliminati gli ulteriori disagi, altrimenti tali da compromettere la qualità di vita della persona, legati alle situazioni in cui compaia la sua identità di genere.
Non vi sono inoltre elementi tali da far ritenere che il percorso di transizione male to female avviato dalla ricorrente possa considerarsi reversibile. Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11 per procedersi all'attribuzione del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche della parte attrice.
Deve pertanto ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari, luogo di nascita di parte ricorrente, di procedere, ai sensi degli artt. 1 e ss. della legge 14 aprile
1982, n. 164, in relazione all'art. 454 c.c., alla rettificazione dell'attribuzione di sesso contenuta nell'atto di nascita di , attribuendo a quest'ultimo il sesso femminile Parte_1
e il nome di . Persona_1
Quanto alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione al compimento di successivi trattamenti medico chirurgici di mutamento e o adeguamento dei caratteri sessuali primari e somatici, deve rilevarsi che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 143/2024, il regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione n. 15138 del 2015 e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale
n. 221 del 2015.
Tale evoluzione giurisprudenziale, infatti, “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un
«possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»
(sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
L'intervento chirurgico di adeguamento potrà, dunque, seguire la sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, a prescindere dalla richiesta autorizzazione giudiziale, che, come visto, non corrisponde più alla ratio legis.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nato a [...] il Parte_1
13/09/1995, come segue: 1) laddove, nell'atto di nascita è scritto “di sesso maschile” deve invece leggersi: “di sesso femminile”; 2) laddove, nello stesso atto di nascita è scritto: ” deve invece leggersi “ ”; Pt_1 Per_1
2. Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni;
3. Non luogo a provvedere in ordine alla domanda volta a ottenere l'autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di mutamento dei caratteri sessuali primari e di adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici femminili;
4. nulla per le spese.
Cagliari, il 14/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
RA SI RG LA