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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/09/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1326/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1326/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Paolo Alessandrini;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. ti Raffaele Zurlo ed Andrea Controparte_1 P.IVA_1
Ornati;
APPELLATA
Avverso
la sentenza n. 622/2024 , resa dal Tribunale di VO il 3.5.2024 e pubblicata in pari data.
Con ordinanza del 15.7.2025 la causa veniva posta in decisione ex art. 352 c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Per la parte appellante: Parte_1
“ Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, quale Giudice dell'impugnazione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente impugnazione ed in totale riforma della sentenza n. 622/2024 pubblicata il 03/05/2024, repert. N. 869/2024 del 03.05.2024 resa nel giudizio rubricato al numero di R.G. 488/2022 del Tribunale di VO, notificata a mezzo pec in data 27 maggio 2024:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di legittimazione sostanziale e/o
l'insussistenza del diritto di credito in capo alla per le ragioni tutte esposte nella Controparte_1 superiore narrativa;
- e, per l'effetto, revocare e porre in non cale, e comunque, dichiarare illegittimo e privo di effetti giuridici l'opposto decreto ingiuntivo n. 56/2022 rubricato al numero di R.G. n. 19/2022 del Tribunale di VO, poiché fondato su una pretesa illegittima in quanto afferente ad un credito insussistente
e/o inammissibile e/o non documentato e rigettare, pertanto, la pretesa creditoria della CP_1
[...
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via principale, nel merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto i motivi proposti infondati in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 622/2024, pubblicata in data 03.05.2024 resa dal Tribunale Civile di VO a conclusione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 488/2022 R.G. (cfr. doc. 4), notificata in data 27/05/2024.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
In via istruttoria
Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 10 1. Con sentenza n. 622/2024, resa il 3.5.2024 e pubblicata in pari data, il Tribunale di VO, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha così deciso:
“rigetta la proposta opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 56/2022 (R.G. n. 19/2022) del Tribunale di VO;
condanna parte opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre IVA, CPA.”.
Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione promossa da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 52/2022, emesso dal Tribunale di VO in data 27.01.2022, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 19/2022, notificato in data 1.02.2022, con cui gli veniva ingiunto il pagamento di € 27.192,79, oltre ad interessi come da domanda e spese di procedura, in favore della società per il credito derivante dal contratto di finanziamento n. 3247009 Controparte_1 del 19.06.2009 stipulato tra e PS Consumit.it presso la NC Monte dei Paschi di Siena Pt_1
PA – Filale di Porretta Terme.
A fondamento dell'opposizione deduceva: - la mancata attivazione della procedura di Pt_1 mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010; - l'intervenuta prescrizione del credito reclamato;
- il difetto di legittimazione attiva in capo alla - l'insussistenza CP_1 del credito e l'assenza della documentazione idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo;
- la prescrizione degli interessi applicati;
- la nullità del contratto di finanziamento per l'applicazione di interessi usurari/superamento tasso soglia.
Costituitasi in giudizio, l'opposta contestava tutte le eccezioni della parte Controparte_1 opponente e insisteva per il rigetto dell'opposizione con conferma del D.I..
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto e, dopo l'esito negativo della mediazione, il
Tribunale non autorizzava la chiamata in causa della terza PS e, verificata la condizione di procedibilità e concessi i termini ex art. 183 co.6 cpc., disattese le istanze istruttorie ritenendo la causa matura per la decisione fissava l'udienza per precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, scaduti i termini di rito, l'opposizione veniva decisa come da dispositivo in precedenza pagina 3 di 10 trascritto.
Tribunale ha disatteso l'opposizione del sostenendo le argomentazioni che di seguito, Pt_1 per comodità di esposizione, si trascrivono, nelle parti salienti:
“ 2. In limine litis, corre l'obbligo di premettere che non è contestato che l'odierno opponente concludeva un contratto di finanziamento (richiesta di prestito personale come definito in atto di citazione in opposizione), contrassegnato con numero di pratica 3247009 del 19.06.2009, con la PS- Consumit.it presso la NC Monte dei Paschi di Siena PA – Filale di Porretta Terme. Ciò premesso, tra gli allegati del fascicolo monitorio e quelli di cui alla comparsa di costituzione e risposta risultano il contratto di cessione e la lista crediti ceduti, sicché appare CP_1 sufficient mostrato che il credito nei confronti dell'odierno opponente sia Pt_1 effettivamente ricompreso tra quelli oggetto di cessione (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte CP_1
Certificazione Notarile della cessione del contratto;
doc. 4 del fascicolo monitori pubblicazione Gazzetta Ufficiale n. 21, Parte Seconda, del 18.2.2017; doc. 7 del fascicolo monitorio: contratto di cessione;
doc. 8 del fascicolo monitorio: lista dei crediti ceduti). Si versa – è bene rammentarlo – nell'ipotesi di cui all'art. 58 T.U.B., ai sensi del quale “2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La NC d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. […]
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”, dovendosi pure ricordare che, nel caso di specie, vi è pure prova della comunicazione, per così dire ad personam, nei confronti dello stesso (cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio). […] Pt_1
Dagli elem nzi significati, dunque, emerge con certezza la titolarità, in capo all'odierna opposta, del credito de quo, risultando pertanto l'eccezione spiccata dall'opponente infondata.
3. Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione. Sul punto basti richiamare il consolidato orientamento secondo cui “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (ex plurimis, da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023, Rv. 666773 - 01). Il principio citato si attaglia, dunque, perfettamente al caso di specie nel quale si controverte per l'appunto di un cd. finanziamento (sussumibile nel contratto di mutuo), concluso sì il 19.6.2009, ma con ultima rata scadente il 25 luglio 14 e, dunque, con esclusione del decorso (al di là di qualsivoglia questione circa l'0interruzione o meno del corso della prescrizione) dell'applicabile termine decennale.
4. Infine, parte opponente eccepiva in atto di citazione l'asserita usurarietà del tasso di interesse applicato. L'eccezione è totalmente generica (in atto di citazione, pag. 6, si legge semplice-mente: “Si contesta, comunque, l'applicazione di tassi usurari ab origine” – e nemmeno nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. null'altro veniva alle-gato) e non si può far altro che rilevare che [unta] tale genericità non consente nemmeno di poter effettuare una valutazione in punto [di] ammissibilità o
pagina 4 di 10 meno di una CTU, posto che sussisterebbe l'onere, nella specie non assolto, di indicare in modo specifico misura, modi e tempi dell'asserito superamento dello specifico tasso soglia rilevante (nemmeno questo allegato); in definitiva, l'ammissione di una consulenza tecnica avrebbe senz'altro determinato una violazione del principio dispositivo, finendo per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato. Di conseguenza l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Spese di lite. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014,[…]” .
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1
a questa Corte di Appello roponendo gravame avverso la suddetta sentenza con Controparte_1 un unico motivo di gravame:
I. DIFETTO DI PROVA DELLE TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI CREDITO IN CAPO ALLA PARTE
OPPOSTA E, CONSEGUENTEMENTE, DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA IN CAPO ALLA
- INSUSSISTENZA DEL CREDITO ED ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE CP_1
IDONEA PER L'EMISSIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall' APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, i è costituita in giudizio contestando le censure Controparte_1 mosse dall' Appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
Con ordinanza del 15.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
3. Prima di scrutinare l'unico motivo di gravame va rilevato che la sentenza è stata impugnata solo parzialmente per cui si è formato un giudicato su quanto non oggetto di gravame è in particolare sul capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di prescrizione e dichiarato generica l'eccezione di applicazione di interessi usurari. Tali domande, da ritenersi rinunciate ex art. 346
c.p.c., quindi non sono più esaminabili dalla Corte.
pagina 5 di 10 Con l'unico motivo d'appello, articolato sotto più profili, viene mossa censura all'impugnata decisione sul “difetto di prova delle titolarità del diritto di credito in capo alla parte op-posta e, conseguentemente, difetto di legittimazione attiva in capo alla - insussistenza del CP_1 credito ed assenza della documentazione idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo”.
La cessionaria si era limitata a produrre il contratto datato 19 giugno 2009 sottoscritto da dalla PS, nonché una lista movimenti PS aggiornata alla data del 19.06.2015, Controparte_2
l'estratto della gazzetta Ufficiale n. 21 del 18 febbraio 2017 e il contratto di cessione intervenuto tra NC IS s.p.a. , ragion per cui non avrebbe fornito adeguata Controparte_1 CP_1 prova della cessione del credito, oggetto dell'ingiunzione di pagamento, tra la MI.it
(originaria titolare del rapporto di credito) e la NC IS PA (successiva cedente del credito alla
. Controparte_1
In sintesi la documentazione prodotta infatti, farebbe solo cenno di crediti pecuniari nella titolarità della NC IS S.p.a., senza che venisse fornita prova: A) della presunta cessione dei crediti avvenuta tra la PS e la NC IS (non è stato allegato o prodotto alcun atto di cessione tra le suindicate parti); B) che in detta presunta cessione rientrassero i contratti/finanziamenti della MI.it e, segnatamente, il credito portato dal contratto di finanziamento n.
3247009 del 19.06.2009 stipulato con il sig. Parte_1
Tanto avrebbe precluso già di poter ritenere provata la titolarità dello stesso in capo alla in considerazione della natura di atto traslativo a titolo particolare della cessione Controparte_1 del credito, che presuppone la prova di tutta la sequenza dei trasferimenti senza soluzione di continuità : “il Tribunale di VO avrebbe palesemente e doppiamente errato: 1) sia nell'affermare che, vertendosi nell'ipotesi di cui all'art. 58 T.U.B., nei confronti dei debitori ceduti, gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 avrebbero prodotto gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile;
2) sia nell'affermare che nel caso di specie, vi era pure prova della comunicazione, per così dire ad personam, nei confronti dello stesso (cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio). (cfr.10 app.). Pt_1
contesta quanto dedotto da parte appellante, evidenziando che l'avviso di Controparte_1 pubblicazione in Gazzetta ufficiale, recante l'indicazione per categorie di rapporti ceduti in blocco,
pagina 6 di 10 ai sensi dell'art. 58 TUB, come affermato dal Tribunale sarebbe sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sottolineando di aver prodotta, oltre all'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, il contratto di cessione tra NC IS ed e la lista dei crediti (cfr. doc. 04-07- CP_1
08 fascicolo monitorio) e la certificazione notarile del deposito del medesimo contratto di cessione.
Quanto all'omessa produzione del contratto tra PS e NC IS sostiene Controparte_1
l'infondatezza di tale motivo in quanto per la prova della cessione dei crediti in blocco non è prevista la forma scritta né ad substantiam né ad probationem per cui la documentazione depositata in primo grado in uno al possesso dei documenti probatori del credito per la prova della titolarità come affermato dal Tribunale (ex art. 1262 c.c.) provano senza dubbio la titolarità del credito di . CP_1
L'appello, che come esposto ha ad oggetto l'eccepita mancanza di titolarità del diritto azionato da , è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata, non essendo CP_1
i rilievi mossi dall' APPELLANTE idonei a contrastare le ragioni poste a fondamento della sentenza, che ha fatto corretto governo dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, ragion per cui non merita censure anche per quant'innanzi si argomenterà ad integrazione della motivazione della decisione, che non modifica quanto statuto dal Tribunale.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020;
Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017); i giudici di legittimità hanno chiarito che “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. N. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D. Lgs., dovendo il
pagina 7 di 10 giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (vedi, tra le altre, Cass. sentenza n. 3405 del 06 febbraio 2024).
In generale “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità […] la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito” (vedi, in motivazione, Cassazione civile sez.
III, 22/06/2023, n.17944; Cass. 27/06/2025, n.17310, che evidenzia come l'avviso ex art. 58 TUB, ben può essere comunque valutato dal giudice di merito, unitamente ad altri elementi, come indizio al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione)
Richiamati tali principi di diritto, nella fattispecie per cui è causa, come già evidenziato dal
Tribunale:
a) è stato prodotto l'avviso ex 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che indica le caratteristiche dei crediti ceduti, richiamando la cessione da PS a BANCA IS S.P.A. con contratto del 19/06/2015 (doc. 4 ricorso monitorio);
b) è stato prodotto l'estratto conto certificato redatto da PS relativo al rapporto con Pt_1 che attesta, in calce, l'avvenuta “cessione a terzi” in data 19/06/2015 (doc. 5 ricorso
[...] monitorio);
c) è stato prodotto il contratto di cessione da BANCA IS a (doc. 7 del ricorso CP_1 monitorio) ed il deposito dello stesso presso il notaio per la registrazione (doc. 4 di parte convenuta opposta);
d) è stato prodotto un estratto dei crediti oggetto di cessione da BANCA IS a , CP_1 contenente il credito verso con codici identificativi (“Ndg: 2101089”) ed Parte_1 importo corrispondenti a quelli indicati nella lettera raccomandata di comunicazione della cessione invita al debitore anteriormente al giudizio (vedi doc. 6, 8 del ricorso monitorio);
pagina 8 di 10 e) è documentato il possesso da parte di di copia del contratto originario, CP_1 dell'estratto conto redatto da PS;
il debitore, dopo la cessione, non ha ricevuto alcuna richiesta stragiudiziale o giudiziale da parte dell'originario creditore cedente.
Tali elementi, complessivamente ed unitariamente valutati, risultano più che sufficienti per la dimostrazione della titolarità attiva del credito.
L'appello va quindi integralmente respinto con conferma della sentenza impugnata.
In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo le spese processuali del grado di giudizio devono essere poste a carico di e si Parte_1 liquidano, avuto riguardo al valore ed alla complessità in € 3.473,00 (fase di studio € 1.029,00; fase introduttiva € 709,00; fase decisionale € 1.735,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, senza fase istruttoria, non effettivamente tenuta (vedi Cass.
16/04/2021, n.10206, Cass. 11/11/2024, n.29077, Cass. 19/03/2025 n.7343).
Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico di parte appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012, fatta salva ogni verifica in ordine al recupero in relazione al fatto che con delibera del COA di
Firenze resa in data 10.07.2024 a seguito di istanza di ammissione n. 2209/2024, parte appellante
è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (vedi Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.898)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di avverso la sentenza n 622/2024, resa dal Tribunale di
[...] CP_1
VO il 3.5.2024 e pubblicata in pari data, così provvede:
a) Respinge l'appello conferma la sentenza;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che Parte_1 liquida in favore di in € 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre 15% rimborso CP_1 forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge;
c) Dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del con- tributo unificato fatta salva ogni verifica in ordine al recupero in relazione al fatto che con pagina 9 di 10 delibera del COA di Firenze resa in data 10.07.2024 a seguito di istanza di ammissione n.
2209/2024Clerici è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. CP_3
d) La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 /09/2025
Il C.A. relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1326/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Paolo Alessandrini;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. ti Raffaele Zurlo ed Andrea Controparte_1 P.IVA_1
Ornati;
APPELLATA
Avverso
la sentenza n. 622/2024 , resa dal Tribunale di VO il 3.5.2024 e pubblicata in pari data.
Con ordinanza del 15.7.2025 la causa veniva posta in decisione ex art. 352 c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Per la parte appellante: Parte_1
“ Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, quale Giudice dell'impugnazione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente impugnazione ed in totale riforma della sentenza n. 622/2024 pubblicata il 03/05/2024, repert. N. 869/2024 del 03.05.2024 resa nel giudizio rubricato al numero di R.G. 488/2022 del Tribunale di VO, notificata a mezzo pec in data 27 maggio 2024:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di legittimazione sostanziale e/o
l'insussistenza del diritto di credito in capo alla per le ragioni tutte esposte nella Controparte_1 superiore narrativa;
- e, per l'effetto, revocare e porre in non cale, e comunque, dichiarare illegittimo e privo di effetti giuridici l'opposto decreto ingiuntivo n. 56/2022 rubricato al numero di R.G. n. 19/2022 del Tribunale di VO, poiché fondato su una pretesa illegittima in quanto afferente ad un credito insussistente
e/o inammissibile e/o non documentato e rigettare, pertanto, la pretesa creditoria della CP_1
[...
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via principale, nel merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto i motivi proposti infondati in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 622/2024, pubblicata in data 03.05.2024 resa dal Tribunale Civile di VO a conclusione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 488/2022 R.G. (cfr. doc. 4), notificata in data 27/05/2024.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
In via istruttoria
Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 10 1. Con sentenza n. 622/2024, resa il 3.5.2024 e pubblicata in pari data, il Tribunale di VO, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha così deciso:
“rigetta la proposta opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 56/2022 (R.G. n. 19/2022) del Tribunale di VO;
condanna parte opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre IVA, CPA.”.
Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione promossa da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 52/2022, emesso dal Tribunale di VO in data 27.01.2022, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 19/2022, notificato in data 1.02.2022, con cui gli veniva ingiunto il pagamento di € 27.192,79, oltre ad interessi come da domanda e spese di procedura, in favore della società per il credito derivante dal contratto di finanziamento n. 3247009 Controparte_1 del 19.06.2009 stipulato tra e PS Consumit.it presso la NC Monte dei Paschi di Siena Pt_1
PA – Filale di Porretta Terme.
A fondamento dell'opposizione deduceva: - la mancata attivazione della procedura di Pt_1 mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010; - l'intervenuta prescrizione del credito reclamato;
- il difetto di legittimazione attiva in capo alla - l'insussistenza CP_1 del credito e l'assenza della documentazione idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo;
- la prescrizione degli interessi applicati;
- la nullità del contratto di finanziamento per l'applicazione di interessi usurari/superamento tasso soglia.
Costituitasi in giudizio, l'opposta contestava tutte le eccezioni della parte Controparte_1 opponente e insisteva per il rigetto dell'opposizione con conferma del D.I..
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto e, dopo l'esito negativo della mediazione, il
Tribunale non autorizzava la chiamata in causa della terza PS e, verificata la condizione di procedibilità e concessi i termini ex art. 183 co.6 cpc., disattese le istanze istruttorie ritenendo la causa matura per la decisione fissava l'udienza per precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, scaduti i termini di rito, l'opposizione veniva decisa come da dispositivo in precedenza pagina 3 di 10 trascritto.
Tribunale ha disatteso l'opposizione del sostenendo le argomentazioni che di seguito, Pt_1 per comodità di esposizione, si trascrivono, nelle parti salienti:
“ 2. In limine litis, corre l'obbligo di premettere che non è contestato che l'odierno opponente concludeva un contratto di finanziamento (richiesta di prestito personale come definito in atto di citazione in opposizione), contrassegnato con numero di pratica 3247009 del 19.06.2009, con la PS- Consumit.it presso la NC Monte dei Paschi di Siena PA – Filale di Porretta Terme. Ciò premesso, tra gli allegati del fascicolo monitorio e quelli di cui alla comparsa di costituzione e risposta risultano il contratto di cessione e la lista crediti ceduti, sicché appare CP_1 sufficient mostrato che il credito nei confronti dell'odierno opponente sia Pt_1 effettivamente ricompreso tra quelli oggetto di cessione (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte CP_1
Certificazione Notarile della cessione del contratto;
doc. 4 del fascicolo monitori pubblicazione Gazzetta Ufficiale n. 21, Parte Seconda, del 18.2.2017; doc. 7 del fascicolo monitorio: contratto di cessione;
doc. 8 del fascicolo monitorio: lista dei crediti ceduti). Si versa – è bene rammentarlo – nell'ipotesi di cui all'art. 58 T.U.B., ai sensi del quale “2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La NC d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. […]
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”, dovendosi pure ricordare che, nel caso di specie, vi è pure prova della comunicazione, per così dire ad personam, nei confronti dello stesso (cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio). […] Pt_1
Dagli elem nzi significati, dunque, emerge con certezza la titolarità, in capo all'odierna opposta, del credito de quo, risultando pertanto l'eccezione spiccata dall'opponente infondata.
3. Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione. Sul punto basti richiamare il consolidato orientamento secondo cui “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (ex plurimis, da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023, Rv. 666773 - 01). Il principio citato si attaglia, dunque, perfettamente al caso di specie nel quale si controverte per l'appunto di un cd. finanziamento (sussumibile nel contratto di mutuo), concluso sì il 19.6.2009, ma con ultima rata scadente il 25 luglio 14 e, dunque, con esclusione del decorso (al di là di qualsivoglia questione circa l'0interruzione o meno del corso della prescrizione) dell'applicabile termine decennale.
4. Infine, parte opponente eccepiva in atto di citazione l'asserita usurarietà del tasso di interesse applicato. L'eccezione è totalmente generica (in atto di citazione, pag. 6, si legge semplice-mente: “Si contesta, comunque, l'applicazione di tassi usurari ab origine” – e nemmeno nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. null'altro veniva alle-gato) e non si può far altro che rilevare che [unta] tale genericità non consente nemmeno di poter effettuare una valutazione in punto [di] ammissibilità o
pagina 4 di 10 meno di una CTU, posto che sussisterebbe l'onere, nella specie non assolto, di indicare in modo specifico misura, modi e tempi dell'asserito superamento dello specifico tasso soglia rilevante (nemmeno questo allegato); in definitiva, l'ammissione di una consulenza tecnica avrebbe senz'altro determinato una violazione del principio dispositivo, finendo per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato. Di conseguenza l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Spese di lite. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014,[…]” .
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1
a questa Corte di Appello roponendo gravame avverso la suddetta sentenza con Controparte_1 un unico motivo di gravame:
I. DIFETTO DI PROVA DELLE TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI CREDITO IN CAPO ALLA PARTE
OPPOSTA E, CONSEGUENTEMENTE, DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA IN CAPO ALLA
- INSUSSISTENZA DEL CREDITO ED ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE CP_1
IDONEA PER L'EMISSIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall' APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, i è costituita in giudizio contestando le censure Controparte_1 mosse dall' Appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
Con ordinanza del 15.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
3. Prima di scrutinare l'unico motivo di gravame va rilevato che la sentenza è stata impugnata solo parzialmente per cui si è formato un giudicato su quanto non oggetto di gravame è in particolare sul capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di prescrizione e dichiarato generica l'eccezione di applicazione di interessi usurari. Tali domande, da ritenersi rinunciate ex art. 346
c.p.c., quindi non sono più esaminabili dalla Corte.
pagina 5 di 10 Con l'unico motivo d'appello, articolato sotto più profili, viene mossa censura all'impugnata decisione sul “difetto di prova delle titolarità del diritto di credito in capo alla parte op-posta e, conseguentemente, difetto di legittimazione attiva in capo alla - insussistenza del CP_1 credito ed assenza della documentazione idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo”.
La cessionaria si era limitata a produrre il contratto datato 19 giugno 2009 sottoscritto da dalla PS, nonché una lista movimenti PS aggiornata alla data del 19.06.2015, Controparte_2
l'estratto della gazzetta Ufficiale n. 21 del 18 febbraio 2017 e il contratto di cessione intervenuto tra NC IS s.p.a. , ragion per cui non avrebbe fornito adeguata Controparte_1 CP_1 prova della cessione del credito, oggetto dell'ingiunzione di pagamento, tra la MI.it
(originaria titolare del rapporto di credito) e la NC IS PA (successiva cedente del credito alla
. Controparte_1
In sintesi la documentazione prodotta infatti, farebbe solo cenno di crediti pecuniari nella titolarità della NC IS S.p.a., senza che venisse fornita prova: A) della presunta cessione dei crediti avvenuta tra la PS e la NC IS (non è stato allegato o prodotto alcun atto di cessione tra le suindicate parti); B) che in detta presunta cessione rientrassero i contratti/finanziamenti della MI.it e, segnatamente, il credito portato dal contratto di finanziamento n.
3247009 del 19.06.2009 stipulato con il sig. Parte_1
Tanto avrebbe precluso già di poter ritenere provata la titolarità dello stesso in capo alla in considerazione della natura di atto traslativo a titolo particolare della cessione Controparte_1 del credito, che presuppone la prova di tutta la sequenza dei trasferimenti senza soluzione di continuità : “il Tribunale di VO avrebbe palesemente e doppiamente errato: 1) sia nell'affermare che, vertendosi nell'ipotesi di cui all'art. 58 T.U.B., nei confronti dei debitori ceduti, gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 avrebbero prodotto gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile;
2) sia nell'affermare che nel caso di specie, vi era pure prova della comunicazione, per così dire ad personam, nei confronti dello stesso (cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio). (cfr.10 app.). Pt_1
contesta quanto dedotto da parte appellante, evidenziando che l'avviso di Controparte_1 pubblicazione in Gazzetta ufficiale, recante l'indicazione per categorie di rapporti ceduti in blocco,
pagina 6 di 10 ai sensi dell'art. 58 TUB, come affermato dal Tribunale sarebbe sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sottolineando di aver prodotta, oltre all'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, il contratto di cessione tra NC IS ed e la lista dei crediti (cfr. doc. 04-07- CP_1
08 fascicolo monitorio) e la certificazione notarile del deposito del medesimo contratto di cessione.
Quanto all'omessa produzione del contratto tra PS e NC IS sostiene Controparte_1
l'infondatezza di tale motivo in quanto per la prova della cessione dei crediti in blocco non è prevista la forma scritta né ad substantiam né ad probationem per cui la documentazione depositata in primo grado in uno al possesso dei documenti probatori del credito per la prova della titolarità come affermato dal Tribunale (ex art. 1262 c.c.) provano senza dubbio la titolarità del credito di . CP_1
L'appello, che come esposto ha ad oggetto l'eccepita mancanza di titolarità del diritto azionato da , è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata, non essendo CP_1
i rilievi mossi dall' APPELLANTE idonei a contrastare le ragioni poste a fondamento della sentenza, che ha fatto corretto governo dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, ragion per cui non merita censure anche per quant'innanzi si argomenterà ad integrazione della motivazione della decisione, che non modifica quanto statuto dal Tribunale.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020;
Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017); i giudici di legittimità hanno chiarito che “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. N. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D. Lgs., dovendo il
pagina 7 di 10 giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (vedi, tra le altre, Cass. sentenza n. 3405 del 06 febbraio 2024).
In generale “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità […] la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito” (vedi, in motivazione, Cassazione civile sez.
III, 22/06/2023, n.17944; Cass. 27/06/2025, n.17310, che evidenzia come l'avviso ex art. 58 TUB, ben può essere comunque valutato dal giudice di merito, unitamente ad altri elementi, come indizio al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione)
Richiamati tali principi di diritto, nella fattispecie per cui è causa, come già evidenziato dal
Tribunale:
a) è stato prodotto l'avviso ex 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che indica le caratteristiche dei crediti ceduti, richiamando la cessione da PS a BANCA IS S.P.A. con contratto del 19/06/2015 (doc. 4 ricorso monitorio);
b) è stato prodotto l'estratto conto certificato redatto da PS relativo al rapporto con Pt_1 che attesta, in calce, l'avvenuta “cessione a terzi” in data 19/06/2015 (doc. 5 ricorso
[...] monitorio);
c) è stato prodotto il contratto di cessione da BANCA IS a (doc. 7 del ricorso CP_1 monitorio) ed il deposito dello stesso presso il notaio per la registrazione (doc. 4 di parte convenuta opposta);
d) è stato prodotto un estratto dei crediti oggetto di cessione da BANCA IS a , CP_1 contenente il credito verso con codici identificativi (“Ndg: 2101089”) ed Parte_1 importo corrispondenti a quelli indicati nella lettera raccomandata di comunicazione della cessione invita al debitore anteriormente al giudizio (vedi doc. 6, 8 del ricorso monitorio);
pagina 8 di 10 e) è documentato il possesso da parte di di copia del contratto originario, CP_1 dell'estratto conto redatto da PS;
il debitore, dopo la cessione, non ha ricevuto alcuna richiesta stragiudiziale o giudiziale da parte dell'originario creditore cedente.
Tali elementi, complessivamente ed unitariamente valutati, risultano più che sufficienti per la dimostrazione della titolarità attiva del credito.
L'appello va quindi integralmente respinto con conferma della sentenza impugnata.
In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo le spese processuali del grado di giudizio devono essere poste a carico di e si Parte_1 liquidano, avuto riguardo al valore ed alla complessità in € 3.473,00 (fase di studio € 1.029,00; fase introduttiva € 709,00; fase decisionale € 1.735,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, senza fase istruttoria, non effettivamente tenuta (vedi Cass.
16/04/2021, n.10206, Cass. 11/11/2024, n.29077, Cass. 19/03/2025 n.7343).
Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico di parte appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012, fatta salva ogni verifica in ordine al recupero in relazione al fatto che con delibera del COA di
Firenze resa in data 10.07.2024 a seguito di istanza di ammissione n. 2209/2024, parte appellante
è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (vedi Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.898)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di avverso la sentenza n 622/2024, resa dal Tribunale di
[...] CP_1
VO il 3.5.2024 e pubblicata in pari data, così provvede:
a) Respinge l'appello conferma la sentenza;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che Parte_1 liquida in favore di in € 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre 15% rimborso CP_1 forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge;
c) Dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del con- tributo unificato fatta salva ogni verifica in ordine al recupero in relazione al fatto che con pagina 9 di 10 delibera del COA di Firenze resa in data 10.07.2024 a seguito di istanza di ammissione n.
2209/2024Clerici è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. CP_3
d) La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 /09/2025
Il C.A. relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
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