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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 27/05/2024, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1996/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Renata M. Barnabò ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1996/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MERONI Parte_1 P.IVA_1 MARIA OLGA e MARRA PAOLO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARRA PAOLO
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAINETTI MARCO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA MONTE GRAPPA, 12 21100 VARESE presso il difensore avv. MAINETTI MARCO
parte convenuta
Oggetto: pagamento somme
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Part
“In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in atti, è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: Controparte_1
€ 2,876.79 quale ea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco che si produce quale doc. 34; gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo originariamente azionato in linea capitale di € 8,785.24, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
pagina 1 di 4 gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
€ 560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; e conseguentemente condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 Part al relativo pagamento in favore di Part In via subordinata, nel merito: rtare e dichiarare che è creditrice nei confronti del CP_1 delle diverse somme, a titolo di:
[...] ale;
interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il , in Controparte_1 Part persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale Controparte_1 Part rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per ingius to arricchimento ex art. 2041 c.c.; Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Per parte convenuta:
“- nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle seguenti fatture:
Fattura n. 130030046 del 30/06/2011 € 2.109,19
Fattura n. 130030047 del 30/06/2011 € 1.064,00
Fattura n. DP00001552 del 09/03/2018 € 18,02
Fattura n. DP00002317 del 12/04/2018 € 17,71
Fattura n. DP00003626 del 21/05/2018 € 17,56
Fattura n. DP00003863 del 11/06/2018 € 17,56
- in via principale: accertare le somme effettivamente dovute, al netto dei crediti prescritti, e rigettare le domande formulate dall'attore, relative ad interessi moratori ed anatocistici, poiché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare al pagamento delle somme di € 8,785.24, poi in corso di Controparte_1
6.79 quale importo residuo in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto sub. doc. 34, oltre agli interessi moratori nella misura di cui all'art. 2 e 5 D.lgs. 231/2002 sull'importo capitale iniziale, gli ulteriori interessi anatocistici e ai costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. pagina 2 di 4 Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale, stante l'omesso pagamento da parte del convenuto, di alcune fatture emesse dalle società e e cedute all'attrice. Org_1 Org_2
Con comparsa regolarmente depositata si è costituito in giudizio il convenuto eccependo il CP_1 mancato esperimento del procedimento di negoziazione, l'intervenuta prescrizione dei crediti per decorso del termine biennale di cui all'art. 1 co. IV L. 205/2017, ovvero l'intervenuta prescrizione quinquennale prevista ex art. 2948 n. 4 c.c., posto che le fatture di cui sopra, da pagarsi mensilmente, dovevano essere inquadrate nell'alveo di quei crediti da “pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Rilevata l'eccezione preliminare sollevata, il giudice rinviava la prima udienza per consentire l'espletamento della negoziazione tra le parti.
Seguivano una serie di rinvii per tentativi di conciliazione, a seguito del mancato raggiungimento di un accordo, la causa concessi i termini per le memorie istruttorie, senza necessità di istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza all'uopo fissata con modalità a trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni in epigrafe trascritte e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. veniva rinviata
Parte attrice ha dato atto che, in corso di causa, il convenuto ha provveduto al pagamento delle CP_1 fatture nn. 1730066215 e 1730066216, e della retrocessione ha azzerato le fatture nn. Org_1 130030046 e 130030047, rimanendo quindi debitore del residuo importo di € 2,876.79= di sola sorte capitale.
Il contratto di cessione di crediti stipulato tra / e Org_1 Org_2 Parte_1 ha per oggetto una serie di crediti maturati e non è stato dal convenuto oggetto di contestazione.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v. Cass. S.U. n. 13533/01).
L'onere della prova a carico della parte attrice in merito all'esistenza e validità del titolo posto a fondamento del credito è stato soddisfatto con la produzione documentale (sub doc. nn.
9-16 allegati alla memoria n. 1) di tutte le fatture azionate e in virtù delle attestazioni di Decorrenza Termini emesse dal in merito alle fatture 1730012882 e 1730012881, le quali dimostrano l'avvenuta Organizzazione_3 ricezione delle fatture da parte del con la conseguenza che deve ritenersi dovuto il residuo credito CP_1 di € 2,876.79.
Il non ha dato prova dell'esatto adempimento di questo residuo dovuto, ma ha Controparte_1 eccepito l'intervenuta prescrizione.
Nella fattispecie in esame, trattandosi di obbligazioni per somministrazione di gas da pagare periodicamente in termini inferiori all'anno, il diritto di credito si prescrive in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. Il dies a quo inizia a decorrere il termine di prescrizione corrisponde al giorno in cui il creditore può far valere il suo diritto (art. 2935 c.c.).
pagina 3 di 4 Nel contratto di somministrazione di gas, la prescrizione del credito inizia dunque a decorrere dal momento in cui, effettuata la fornitura di gas, il distributore può rilevare i consumi effettuati dal somministrato e il somministrante può fatturare i relativi costi esigendone il pagamento. Pertanto deve essere rigettata la contestazione di prescrizione osservando come le fatture ora oggetto del contezioso sono dell'anno 2018 e la causa è stata introdotta nell'anno 2020.
Venendo alla richiesta dell'importo forfettario dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, pari all'importo di € 40,00=, può essere riconosciuto una sola volta dal momento che è una somma forfettariamente riconosciuta a titolo di “spese di recupero”, salvo che il creditore provi il maggior danno e nel caso in esame, risulta dal doc. 33 è stata inviato dall'attrice un solo sollecito di pagamento per tutte le fatture per cui è causa. Quindi questo giudicante ritiene di poter riconoscere un risarcimento unico per tutta l'attività di recupero posta in essere.
Quanto, infine, alla domanda relativa agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., essa può essere accolta, con la precisazione che gli stessi - da calcolarsi al tasso legale - sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale ed esclusivamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi.
Atteso l'esito del giudizio e tenuto conto del criterio della soccombenza, parte convenuta va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal DM n. 147/2022, per le fasi del processo, ad eccezione della fase istruttoria limitata e quindi nei valori minimi, per lo scaglione di valore corrispondente all'importo effettivamente riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro il , ogni diversa istanza, Parte_1 Controparte_1 deduzione ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria così provvede:
1. ACCOGLIE le domande attoree e per l'effetto
2. CONDANNA il al pagamento in favore di parte attrice all'importo di Controparte_1
€. 2.876,79= a titolo di residua sorte capitale, oltre agli interessi moratori da calcolarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di scadenza sino al soddisfo, oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., da calcolarsi al tasso legale, con decorrenza dalla domanda in giudizio, sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi ed €. 40,00= ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02; 3. CONDANNA il a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi €. 2.127,00= per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge,
Varese, 25 maggio 2024
Il Giudice
Renata M. Barnabò
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Renata M. Barnabò ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1996/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MERONI Parte_1 P.IVA_1 MARIA OLGA e MARRA PAOLO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARRA PAOLO
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAINETTI MARCO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA MONTE GRAPPA, 12 21100 VARESE presso il difensore avv. MAINETTI MARCO
parte convenuta
Oggetto: pagamento somme
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Part
“In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in atti, è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: Controparte_1
€ 2,876.79 quale ea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco che si produce quale doc. 34; gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo originariamente azionato in linea capitale di € 8,785.24, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
pagina 1 di 4 gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
€ 560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; e conseguentemente condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 Part al relativo pagamento in favore di Part In via subordinata, nel merito: rtare e dichiarare che è creditrice nei confronti del CP_1 delle diverse somme, a titolo di:
[...] ale;
interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il , in Controparte_1 Part persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale Controparte_1 Part rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per ingius to arricchimento ex art. 2041 c.c.; Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Per parte convenuta:
“- nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle seguenti fatture:
Fattura n. 130030046 del 30/06/2011 € 2.109,19
Fattura n. 130030047 del 30/06/2011 € 1.064,00
Fattura n. DP00001552 del 09/03/2018 € 18,02
Fattura n. DP00002317 del 12/04/2018 € 17,71
Fattura n. DP00003626 del 21/05/2018 € 17,56
Fattura n. DP00003863 del 11/06/2018 € 17,56
- in via principale: accertare le somme effettivamente dovute, al netto dei crediti prescritti, e rigettare le domande formulate dall'attore, relative ad interessi moratori ed anatocistici, poiché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare al pagamento delle somme di € 8,785.24, poi in corso di Controparte_1
6.79 quale importo residuo in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto sub. doc. 34, oltre agli interessi moratori nella misura di cui all'art. 2 e 5 D.lgs. 231/2002 sull'importo capitale iniziale, gli ulteriori interessi anatocistici e ai costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. pagina 2 di 4 Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale, stante l'omesso pagamento da parte del convenuto, di alcune fatture emesse dalle società e e cedute all'attrice. Org_1 Org_2
Con comparsa regolarmente depositata si è costituito in giudizio il convenuto eccependo il CP_1 mancato esperimento del procedimento di negoziazione, l'intervenuta prescrizione dei crediti per decorso del termine biennale di cui all'art. 1 co. IV L. 205/2017, ovvero l'intervenuta prescrizione quinquennale prevista ex art. 2948 n. 4 c.c., posto che le fatture di cui sopra, da pagarsi mensilmente, dovevano essere inquadrate nell'alveo di quei crediti da “pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Rilevata l'eccezione preliminare sollevata, il giudice rinviava la prima udienza per consentire l'espletamento della negoziazione tra le parti.
Seguivano una serie di rinvii per tentativi di conciliazione, a seguito del mancato raggiungimento di un accordo, la causa concessi i termini per le memorie istruttorie, senza necessità di istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza all'uopo fissata con modalità a trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni in epigrafe trascritte e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. veniva rinviata
Parte attrice ha dato atto che, in corso di causa, il convenuto ha provveduto al pagamento delle CP_1 fatture nn. 1730066215 e 1730066216, e della retrocessione ha azzerato le fatture nn. Org_1 130030046 e 130030047, rimanendo quindi debitore del residuo importo di € 2,876.79= di sola sorte capitale.
Il contratto di cessione di crediti stipulato tra / e Org_1 Org_2 Parte_1 ha per oggetto una serie di crediti maturati e non è stato dal convenuto oggetto di contestazione.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v. Cass. S.U. n. 13533/01).
L'onere della prova a carico della parte attrice in merito all'esistenza e validità del titolo posto a fondamento del credito è stato soddisfatto con la produzione documentale (sub doc. nn.
9-16 allegati alla memoria n. 1) di tutte le fatture azionate e in virtù delle attestazioni di Decorrenza Termini emesse dal in merito alle fatture 1730012882 e 1730012881, le quali dimostrano l'avvenuta Organizzazione_3 ricezione delle fatture da parte del con la conseguenza che deve ritenersi dovuto il residuo credito CP_1 di € 2,876.79.
Il non ha dato prova dell'esatto adempimento di questo residuo dovuto, ma ha Controparte_1 eccepito l'intervenuta prescrizione.
Nella fattispecie in esame, trattandosi di obbligazioni per somministrazione di gas da pagare periodicamente in termini inferiori all'anno, il diritto di credito si prescrive in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. Il dies a quo inizia a decorrere il termine di prescrizione corrisponde al giorno in cui il creditore può far valere il suo diritto (art. 2935 c.c.).
pagina 3 di 4 Nel contratto di somministrazione di gas, la prescrizione del credito inizia dunque a decorrere dal momento in cui, effettuata la fornitura di gas, il distributore può rilevare i consumi effettuati dal somministrato e il somministrante può fatturare i relativi costi esigendone il pagamento. Pertanto deve essere rigettata la contestazione di prescrizione osservando come le fatture ora oggetto del contezioso sono dell'anno 2018 e la causa è stata introdotta nell'anno 2020.
Venendo alla richiesta dell'importo forfettario dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, pari all'importo di € 40,00=, può essere riconosciuto una sola volta dal momento che è una somma forfettariamente riconosciuta a titolo di “spese di recupero”, salvo che il creditore provi il maggior danno e nel caso in esame, risulta dal doc. 33 è stata inviato dall'attrice un solo sollecito di pagamento per tutte le fatture per cui è causa. Quindi questo giudicante ritiene di poter riconoscere un risarcimento unico per tutta l'attività di recupero posta in essere.
Quanto, infine, alla domanda relativa agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., essa può essere accolta, con la precisazione che gli stessi - da calcolarsi al tasso legale - sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale ed esclusivamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi.
Atteso l'esito del giudizio e tenuto conto del criterio della soccombenza, parte convenuta va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal DM n. 147/2022, per le fasi del processo, ad eccezione della fase istruttoria limitata e quindi nei valori minimi, per lo scaglione di valore corrispondente all'importo effettivamente riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro il , ogni diversa istanza, Parte_1 Controparte_1 deduzione ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria così provvede:
1. ACCOGLIE le domande attoree e per l'effetto
2. CONDANNA il al pagamento in favore di parte attrice all'importo di Controparte_1
€. 2.876,79= a titolo di residua sorte capitale, oltre agli interessi moratori da calcolarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di scadenza sino al soddisfo, oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., da calcolarsi al tasso legale, con decorrenza dalla domanda in giudizio, sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi ed €. 40,00= ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02; 3. CONDANNA il a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi €. 2.127,00= per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge,
Varese, 25 maggio 2024
Il Giudice
Renata M. Barnabò
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